Gazzetta Ufficiale n. 124
del 29-05-1999
(Supplemento Ordinario n. 101)
- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152
- Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
-
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
-
- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991
concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole;
- Vista la direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva
91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I;
- Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 ed in particolare gli
articoli 36 e 37 che prevedono il recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE e
ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed
organico della normativa vigente;
- Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 ed in particolare l'articolo 6;
- Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 ed in particolare l'articolo 17
che delega il Governo ad apportare «le modificazioni ed integrazioni necessarie al
coordinamento e il riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento»;
- Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed
integrazioni concernente disposizioni in materia di risorse idriche;
- Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche e integrazioni concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236;
- Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
- Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri
adottate nelle riunioni del 3 dicembre 1998 e del 15 gennaio 1999;
- Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
regioni e le provincie autonome;
- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 21 aprile 1999;
- Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dei
trasporti e della navigazione, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per gli affari regionali, di grazia e giustizia, degli affari
esteri e per la funzione pubblica;
- Emana il seguente decreto legislativo:
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- TITOLO I
- Principi generali e competenze
-
- 1. Finalità. - 1. Il presente decreto definisce la disciplina
generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, perseguendo i
seguenti obiettivi:
- a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei
corpi idrici inquinati;
- b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate
protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con
priorità per quelle potabili;
- d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi
idrici nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben
diversificate.
- 2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza
attraverso i seguenti strumenti:
- a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per
specifica destinazione dei corpi idrici;
- b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
nell'ambito di ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di
sanzioni;
- c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato,
nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo
recettore;
- d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e
depurazione degli scarichi idrici nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio,
al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.
- 3. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata
dal presente decreto nel rispetto di quelle disposizioni in esso contenute che per la loro
natura riformatrice costituiscono princìpi fondamentali della legislazione statale ai
sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione al presente
decreto secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione.
-
- 2. Definizioni. - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) "abitante equivalente": il carico organico
biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60
grammi di ossigeno al giorno;
- b) "acque ciprinicole": le acque in cui vivono o possono
vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci
persici e le anguille;
- c) "acque costiere": le acque al di fuori della linea di
bassa marea o del limite esterno di un estuario;
- d) "acque salmonicole": le acque in cui vivono o possono
vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
- c) "estuario": l'area di transizione tra le acque dolci e
le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti
con decreto del Ministro dell'ambiente; in via transitoria sono fissati a cinquecento
metri dalla linea di costa;
- f) "acque dolci": le acque che si presentano in natura con
una bassa concentrazione di sali e sono considerate appropriate per l'estrazione e il
trattamento al fine di produrre acqua potabile;
- g) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo
umano e da attività domestiche;
- h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque
reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali,
diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il
miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di
dilavamento;
- l) "acque sotterranee": le acque che si trovano al di sotto
della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo
e il sottosuolo;
- m) "agglomerato": area in cui la popolazione ovvero le
attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di
acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
- n) "applicazione al terreno": l'apporto di materiale al
terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno,
interramento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;
- o) "autorità d'ambito": la forma di cooperazione tra
comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- p) "bestiame": si intendono tutti gli animali allevati per
uso o profitto;
- q) "composto azotato": qualsiasi sostanza contenente azoto,
escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;
- r) "concimi chimici": qualsiasi fertilizzante prodotto
mediante procedimento industriale;
- s) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o
una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto
trasformato;
- t) "eutrofizzazione": arricchimento delle acque in
nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto ovvero del fosforo, che provoca una
proliferazione delle alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una
indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della
qualità delle acque interessate;
- u) "fertilizzante": fermo restando quanto disposto dalla
legge 19 ottobre 1994, n. 745, ai fini del presente decreto è fertilizzante qualsiasi
sostanza contenente, uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la
crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli
allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera v);
- v) "fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- z) "inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o
indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze
siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al
sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi
delle acque;
- aa) "rete fognaria": il sistema di condotte per la raccolta
e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- bb) "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite
condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro
natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi
i rilasci di acque previsti all'articolo 40;
- cc) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti
da uno scarico;
- dd) "trattamento appropriato": il trattamento delle acque
reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico
garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità
ovvero sia conforme alle disposizioni del presente decreto;
- ee) "trattamento primario": il trattamento delle acque
reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione
dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque
reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali
delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;
- ff) "trattamento secondario": il trattamento delle acque
reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con
sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di
cui alla tabella 1 dell'allegato 5;
- gg) "stabilimento industriale" o, semplicemente,
"stabilimento": qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività
commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero
l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi
altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- hh) "valore limite di emissione": limite di accettabilità
di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in
peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- ii) "zone vulnerabili": zone di territorio che scaricano
direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque
già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
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- 3. Competenze. - 1. Le competenze nelle materie disciplinate dal
presente decreto sono stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dagli
altri provvedimenti statali e regionali adottati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59.
- 2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le autorità di
bacino, l'Agenzia nazionale e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
assicurano l'esercizio delle competenze già spettanti alla data di entrata in vigore
della legge 15 marzo 1997, n. 59, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
- 3. In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e
agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli
obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio
alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri
sostitutivi in conformità all'articolo 5 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.
112, fermi restando i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente
necessità, nonché quanto disposto dall'articolo 53.
- 4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente
decreto sono stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere
modificati gli allegati al presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a
nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
- 5. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con
decreto dei Ministri Competenti per materia si provvede alla modifica degli allegati al
presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione
europea per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dal presente decreto.
- 6. I consorzi di bonifica e di irrigazione anche attraverso appositi
accordi di programma con le competenti autorità concorrono alla realizzazione di azioni
di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro
utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della filodepurazione.
- 7. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle
informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono all'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione
del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le
modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente elabora a livello nazionale nell'ambito del Sistema informativo nazionale
ambientale, le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al
Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto
sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al
Ministero dell'ambiente i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione
europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.
- 8. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione.
- 9. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti
interessate all'attuazione del presente decreto in particolare in sede di elaborazione,
revisione e aggiornamento dei piani di tutela.
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- TITOLO II
- Obiettivi di qualità
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- Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di
qualità per specifica destinazione
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- 4. Disposizioni generali. - 1. Al fine della tutela e del risanamento
delle acque superficiali e sotterranee, il presente decreto individua gli obiettivi minimi
di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per
specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 6, da garantirsi su tutto il
territorio nazionale.
- 2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della
capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di
supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
- 3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo
stato dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla
vita dei pesci e dei molluschi.
- 4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il
piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44, misure atte a conseguire i seguenti
obiettivi entro il 31 dicembre 2016:
- a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi
superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di
"buono" come definito nell'Allegato 1;
- b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale
"elevato" come definito nell'Allegato 1;
- c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a
specifica destinazione di cui all'articolo 6 gli obiettivi di qualità per specifica
destinazione di cui all'allegato 2, salvo i termini di adempimento previsti dalla
normativa previgente.
- 5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità
ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori
limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi; quando i limiti più
cautelativi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale, il
rispetto degli stessi decorre dal 31 dicembre 2016.
- 6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di
qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.
- 7. Le regioni possono altresì definire obiettivi di qualità
ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e
relativi obiettivi di qualità.
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- 5. Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità
ambientale. - 1. Entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei dati già acquisiti e dei
risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni
identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di
qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'Allegato 1.
- 2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni
stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli
obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), tenendo
conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni
dell'autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale per i corpi idrici
sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure
atte ad impedire un ulteriore degrado.
- 3. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il raggiungimento
dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato "buono", entro
il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve
conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" di cui all'allegato 1.
- 4. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i
corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello
stato "buono" entro il 31 dicembre 2016.
- 5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualità
ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle
seguenti condizioni:
- a) il corpo idrico ha subìto gravi ripercussioni in conseguenza
dell'attività umana che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile
un significativo miglioramento dello stato qualitativo;
- b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non è
perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di
appartenenza;
- c) l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quasi
alluvioni e siccità.
- 6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione
di obiettivi meno rigorosi è consentita purché i medesimi non comportino l'ulteriore
deterioramento dello stato del corpo idrico e fatto salvo il caso di cui al comma 5,
lettera b), non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente
decreto in altri corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico.
- 7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela devono
comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico ivi compresi i provvedimenti
integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I
tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed
ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
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- 6. Obiettivo di qualità per specifica destinazione. - 1. Sono acque
a specifica destinazione funzionale:
- a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
- b) le acque destinate alla balneazione;
- c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;
- d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
- 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, commi 4 e 5, per
le acque indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualità per
specifica destinazione stabilito nell'allegato 2, fatta eccezione per le acque di
balneazione.
- 3. Le regioni al fine di un costante miglioramento dell'ambiente
idrico stabiliscono programmi che vengono recepiti nel piano di tutela, per mantenere,
ovvero adeguare, la qualità delle acque di cui al comma 1 all'obiettivo di qualità per
specifica destinazione. Relativamente alle acque di cui al comma 2 le regioni
predispongono apposito elenco che provvedono ad aggiornare periodicamente.
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- Capo II - Acque a specifica destinazione
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- 7. Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. -
1. Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua
potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3 secondo le
caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla tabella 1/A dell'allegato
2.
- 2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci
superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai seguenti trattamenti:
- a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
- b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
- c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e
disinfezione.
- 3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e
classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della sanità, che provvede
al successivo inoltro alla Commissione europea.
- 4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche
fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi
della categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo nel caso in cui non
sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque
siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità
delle acque destinate al consumo umano.
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- 8. Deroghe. - 1. Per le acque superficiali destinate alla produzione
di acqua potabile, le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla tabella
1/A dell'allegato 2:
- a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
- b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2 tabella
1/A dal simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni
geografiche particolari;
- c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di
talune sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie A1, A2 e A3;
- d) nel caso di laghi poco profondi e con acque quasi stagnanti, per i
parametri indicati con un asterisco nell'Allegato 2, tabella 1/A, fermo restando che tale
deroga è applicabile unicamente ai laghi aventi una profondità non superiore ai 20
metri, che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno e nel cui specchio non
defluiscano acque di scarico.
- 2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi
concreto pericolo per la salute pubblica.
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- 9. Acque di balneazione. - 1. Le acque destinate alla balneazione
devono rispondere ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470, e successive modificazioni.
- 2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai
sensi del citato decreto Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 le regioni, entro
l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto e, successivamente, prima dell'inizio della stagione balneare, con periodicità
annuale, comunicano al Ministero dell'ambiente, secondo le modalità indicate con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 7, tutte le informazioni relative alle cause ed alle
misure che intendono adottare.
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- 10. Acque dolci idonee alla vita dei pesci. - 1. Ai fini della
designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee
alla vita dei pesci, sono privilegiati:
- a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali
e riserve naturali dello Stato, nonché di parchi e riserve naturali regionali;
- b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici
situati nei predetti ambiti territoriali;
- c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate
"di importanza internazionale" ai sensi della convenzione di Ramsar del 2
febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo
1976, n. 448, sulla protezione delle zone umide, nonché quelle comprese nelle "oasi
di protezione della fauna" istituite dalle regioni e province autonome ai sensi della
legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle
precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico naturalistico
ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o
in via di estinzione ovvero in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di
conservazione o altresì sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica che
presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.
- 2. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli
articoli 11, 12 e 13, le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali
utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche, nonché i canali artificiali
adibiti a uso plurimo di scolo o irriguo e quelli appositamente costruiti per
l'allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.
- 3. Le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di
qualità conformi con quelli imperativi previsti dalla tabella 1/B dell'allegato 2, sono
classificate, entro quindici mesi dalla designazione come acque dolci
"salmonicole" o "ciprinicole".
- 4. La designazione e la classificazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono
effettuate dalle regioni ricorrendone le condizioni; devono essere gradualmente estese
sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la possibilità di designare e
classificare nell'ambito del medesimo, tratti come "acqua salmonicola" e tratti
come "acqua ciprinicola".
- 5. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di
tutela della qualità delle acque, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della provincia nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici
motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
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- 11. Successive designazioni e revisioni. - 1. Le regioni sottopongono
a revisione la designazione e la classificazione di alcune acque dolci idonee alla vita
dei pesci in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti.
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- 12. Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei
pesci. - 1. Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci se
rispondono ai requisiti riportati nella tabella 1/B dell'allegato 2.
- 2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più
valori dei parametri riportati nella tabella 1/B dell'Allegato 2, le autorità competenti
al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita,
ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi e propongono all'autorità competente le
misure appropriate.
- 3. Ai fini di una più completa valutazione delle qualità delle
acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica
delle acque designate e classificate.
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- 13. Deroghe. - 1. Per le acque dolci superficiali designate o
classificate per essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al
rispetto dei parametri indicati nella tabella 1/B dell'allegato 2, dal simbolo (o), in
caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto
al rispetto dei parametri riportati nella medesima tabella, per arricchimento naturale del
corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.
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- 14. Acque destinate alla vita dei molluschi. - 1. Le regioni
designano nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre, che sono sede di banchi e
popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e
miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla
buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.
- 2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari oppure
alla revisione delle designazioni già effettuate in funzione dell'esistenza di elementi
imprevisti al momento della designazione.
- 3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di
tutela della qualità delle acque, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente
della provincia e il Sindaco nell'ambito delle rispettive competenze adottano
provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli
usi delle acque.
-
- 15. Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei
molluschi. - 1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 14 devono rispondere ai
requisiti di qualità di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2.
- 2. Qualora le acque designate non risultano conformi ai requisiti di
cui alla tabella 1/C dell'allegato 2, le regioni stabiliscono programmi per ridurre
l'inquinamento.
- 3. Se da un campionamento risulta che uno o più valori di parametri
di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2, non sono rispettati, le autorità competenti al
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o
ad altri fattori di inquinamento. In tali casi le regioni adottano misure appropriate.
-
- 16. Deroghe. - 1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le
regioni possono derogare ai requisiti alla tabella 1/C dell'allegato 2 in caso di
condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali.
-
- 17. Norme sanitarie. - 1. Le attività di cui agli articoli 14, 15 e
16 lasciano impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla
classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi,
effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.
-
- TITOLO III
- Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi
-
- Capo I - Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione
dall'inquinamento e di risanamento
-
- 18. Aree sensibili. - 1. Le aree sensibili sono individuate secondo i
criteri dell'allegato 6.
- 2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili:
- a) i laghi di cui all'allegato 6, nonché i corsi d'acqua ad essi
afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
- b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le
Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
- c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del
2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n. 448;
- d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce
dell'Adige a Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri
dalla linea di costa;
- e) i corpi idrici ove si svolgono attività tradizionali di
produzione ittica sostenibile che necessitano di tutela.
- 3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente
relativamente alla tutela di Venezia.
- 4. Sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato 6 e sentita
l'Autorità di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuano
all'interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono aree
sensibili.
- 5. Le regioni sulla base di criteri previsti dall'allegato 6
delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di
tali aree.
- 6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree
sensibili.
- 7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6
devono soddisfare i requisiti dell'articolo 32 entro sette anni dalla identificazione.
-
- 19. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. - 1. Le zone
vulnerabili sono individuale secondo i criteri di cui all'allegato 7/A-I.
- 2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili
le aree elencate nell'allegato 7/A-III.
- 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulla base dei dati disponibili, e per quanto possibile sulla base delle
indicazioni stabilite nell'allegato 7/A-I, le regioni, sentita l'Autorità di bacino,
possono individuare ulteriori zone vulnerabili ovvero, all'interno delle zone indicate
nell'allegato 7/A-III, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.
- 4. Almeno ogni quattro anni le regioni, sentita l'Autorità di
bacino, rivedono o completano le designazioni delle zone vulnerabili per tener conto dei
cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione. A tal fine le
regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per
verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno,
secondo le prescrizioni di cui all'allegato 7/A-I, nonché riesaminano lo stato eutrofico
causato da azoto nelle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque
marine costiere.
- 5. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 devono essere
attuati i programmi di azione di cui al comma 6, nonché le prescrizioni contenute nel
codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole
in data 19 aprile 1999, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102 del 4 maggio 1999.
- 6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto per le
zone designate ai sensi dei commi 2 e 3 ed entro un anno dalla data di designazione per le
ulteriori zone di cui al comma 4, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure
di cui all'allegato 7/A-IV, definiscono ovvero rivedono, se già posti in essere,
programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque
dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro
attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 3 e nei
successivi quattro anni per le zone di cui al comma 4.
- 7. Le regioni provvedono, inoltre, a:
- a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il
codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalità di applicazione;
- b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione
degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
- c) elaborare ed applicare entro quattro anni a decorrere dalla
definizione o revisione dei programmi di cui al comma 6, i necessari strumenti di
controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati
ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le
ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di
attuazione delle misure stesse.
- 8. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione,
i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate devono
essere comunicati al Ministero dell'ambiente, secondo le modalità indicate nel decreto di
cui all'articolo 3, comma 7. Al Ministero per le politiche agricole è data tempestiva
notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma
7, lettera a) nonché degli interventi di formazione e informazione.
- 9. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque
il codice di buona pratica agricola è di raccomandata applicazione al di fuori delle zone
vulnerabili.
-
- 20. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone
vulnerabili. - 1. Con le modalità previste dall'articolo 19 e sulla base delle
indicazioni contenute nell'Allegato 7/B, le regioni identificano le aree di cui
all'articolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di
proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante
dall'uso di prodotti fitosanitari.
- 2. Le regioni e le autorità di bacino verificano la presenza nel
territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado
del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla
desertificazione.
- 3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di
bacino e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i
criteri previsti nel Piano d'Azione Nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
-
- 21. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236. - 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, è sostituito dal seguente:
- «Articolo 4. Aree di salvaguardia delle risorse idriche. - 1. Su
proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le
caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico
interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di
salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno
dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
- 2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le
autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la
conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative
delle acque destinate al consumo umano.
- 3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le
disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni
dell'articolo 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le
attività preesistenti.».
- 2. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, è sostituito dal seguente:
- «Articolo 5. Zona di tutela assoluta. - 1. La zona di tutela
assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni;
essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque
superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere
adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad
infrastrutture di servizio.».
- 3. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, è sostituito dal seguente:
- «Articolo 6. Zona di rispetto. - 1. La zona di rispetto è
costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta di
sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e
quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto
ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o
captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In
particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di
pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo
che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno
specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture
compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse
idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da
piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed
alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e
sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi
per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto
ristretta.
- 2. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 1,
preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate
le misure per il loro allontanamento, in ogni caso deve essere garantita la loro messa in
sicurezza. Le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di
rispetto, le seguenti strutture od attività:
- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere varie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura
nei casi in cui esista un piano regionale o provinciale di fertilizzazione;
- e) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di fertilizzazione
di cui alla lettera c) del comma 1.
- 3. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona
di rispetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri
di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.».
- 4. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, è sostituito dal seguente:
- «Articolo 7. Zone di protezione. - 1. Le zone di protezione devono
essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del
patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del
territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili,
produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici
comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
- 2. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee,
anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano,
all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
- a) aree di ricarica della falda;
- b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
- c) zone di riserva.».
-
- Capo II - Tutela quantitativa della risorsa e risparmio
idrico
-
- 22. Pianificazione del bilancio idrico. - 1. La tutela quantitativa
della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una
pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla
qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
- 2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare
l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'Autorità di bacino, nel rispetto
delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle
disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e
delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche
qualitative e quantitative.
- 3. Le autorità competenti al rilascio delle concessioni di
derivazione ed alla vigilanza sulle stesse trasmettono alle autorità di bacino competenti
ogni informazione utile in merito alla gestione della concessione evidenziando in
particolare le effettive quantità derivate e le caratteristiche quantitative e
qualitative delle acque eventualmente restituite. Le autorità di bacino provvedono a
trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 7.
- 4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri
competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la
predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento
delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale.
- 5. Tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall'autorità concedente mediante la
previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come
previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1959, n. 183, e
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, senza che ciò possa dar
luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta
salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
- 6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le autorità concedenti, a
seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico
provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni
temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi
da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone
demaniale di concessione.
-
- 23. Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. - 1. Il
secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal
seguente:
- «Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle
piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente
interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il
proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione
con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai
fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto
termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso
favorevole.».
- 2. Il comma 1 dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, così come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
275, è sostituito dal seguente:
- «1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui
agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze
concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in
relazione ai seguenti criteri:
- a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei
concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando
ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;
- b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in
relazione all'uso;
- c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;
- d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella
prelevata.
- 1-bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso,
garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei
corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì
preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di
cui al regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione
volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e
audit.».
- 3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito
dal seguente:
- «Articolo 12-bis. - 1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni
d'acqua, l'utilizzo di risorse riservate al consumo umano può essere assentito per usi
diversi solo nel caso di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata
carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso
il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.
- 2. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti
sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.
- 3. Il provvedimento di concessione è rilasciato solo se non
pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il
corso d'acqua interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale e se non vi è
possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque
piovane, ovvero se il riutilizzo è economicamente insostenibile. La quantità di acqua
concessa è commisurata alla possibilità di risparmio, di riutilizzo o riciclo della
risorsa. Nelle condizioni del disciplinare devono essere fissate, ove tecnicamente
possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita.
Analogamente nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il
prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di
intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo
del miglior regime delle acque.».
- 4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. l775 è
sostituito dal seguente:
- "Articolo 17. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e
dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è vietato derivare o
utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio
dell'autorità competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1,
l'amministrazione competente dispone l'immediata cessazione dell'utenza abusiva ed il
contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi
vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione
prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1982, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma
pari ai canoni non corrisposti.».
- 5. È soppresso il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775.
- 6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica,
in tutto o in parte abusivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la sanzione di cui all'articolo 17, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
come modificato dal presente articolo, è ridotta ad un quinto qualora sia presentata
domanda in sanatoria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle
utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della domanda di
concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del
pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di
sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di
terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.
- 7. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, come modificato dal comma 1 dell'articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, è sostituito dal seguente:
- «Salvo quanto disposto dal secondo comma, tutte le concessioni di
derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, ad eccezione di quelle di grande
derivazione idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto dall'art. 36 della
legge del 24 aprile 1998, n. 128, e relativi decreti legislativi di attuazione della
direttiva 96/92/CE, non può eccedere i trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo.».
- 8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già
concesse. Ove le stesse, per effetto del medesimo comma 7 risultino scadute, possono
continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga
presentata domanda di rinnovo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22.
- 9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, è inserito il seguente:
- «Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto
delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della
quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche
modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti
possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti
sul territorio.».
-
- 24. Acque minerali naturali. - 1. Le concessioni di utilizzazione
delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle
esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del
piano di tutela.
-
- 25. Risparmio idrico. - 1. Coloro che gestiscono o utilizzano la
risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla
riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante
l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
- 2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è
sostituito dal seguente:
- «1. Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la
riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a:
- a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di
distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
- b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine
dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
- c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di
risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
- d) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola
unità abitativa nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore
terziario esercitate nel contesto urbano;
- e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento
differenziali per le acque piovane e per le acque reflue.».
- 3. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il comma 1,
è inserito il seguente:
- «1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto
urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono reti duali
al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonché tecniche di risparmio della risorsa.
Il comune rilascia la concessione edilizia se il progetto prevede l'installazione di
contatori per ogni singola unità abitativa, nonché il collegamento a reti duali, ove
già disponibili.».
- 4. All'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:
- «ed in funzione del contenimento del consumo.».
- 5. Le regioni, sentita le autorità di bacino, approvano specifiche
norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla
corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi
emungimenti.
-
- 26. Riutilizzo dell'acqua. - 1. All'articolo 14 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, dopo il comma 4, è, in fine, aggiunto il seguente:
- «4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o
già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in
funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione
si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di
acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.».
- 2. L'articolo 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal
seguente:
- «Articolo 6. Modalità per il riutilizzo delle acque reflue. - 1.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche
agricole, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori
pubblici e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche per il riutilizzo
delle acque reflue.
- 2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo
dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate mediante le quali sono in
particolare:
- a) indicate le migliori tecniche disponibili per la progettazione e
l'esecuzione delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del
comma 1;
- b) indicate le modalità del coordinamento interregionale anche al
fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di
acque reflue;
- c) previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano
impianti di riciclo o riutilizzo.».
- 3. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, come sostituito dal comma 2, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
- 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e d'intesa la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono definite le modalità per l'applicazione della riduzione di
canone prevista dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e d), della legge 5 gennaio 1994, n.
36.
- Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli
scarichi
-
- 27. Reti fognarie. - 1. Gli agglomerati devono essere provvisti di
reti fognarie per le acque reflue urbane:
- a) entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti
equivalenti superiore a 15.000;
- b) entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti
equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.
- 2. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti
considerate "aree sensibili" gli agglomerati con oltre 10.000 abitanti
equivalenti devono essere provvisti di rete fognaria.
- 3. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti
fognarie si effettuano adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi,
tenendo conto in particolare:
- a) del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
- b) della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
- c) della limitazione dell'inquinamento delle acque recipienti, dovuto
a tracimazioni causale da piogge violente.
- 4. Per i nuclei abitativi isolati, ovvero laddove la realizzazione di
una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di
vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, le regioni identificano sistemi
individuali o altri sistemi pubblici e privati adeguati secondo i criteri di cui alla
delibera indicata al comma 7 dell'articolo 62, che raggiungano lo stesso livello di
protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento.
-
- 28. Criteri generali della disciplina degli scarichi. - 1. Tutti gli
scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi
idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro
autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche
disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui
all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per
unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze
affini. Per le sostanze indicate nelle tabelle 1, 2, 5 e 3/A dell'allegato 5, le regioni
non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nel medesimo
allegato 5.
- 3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento
da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.
La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 34, si
intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e
sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
- 4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad
effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può
richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 2, 4, 5, 12, 15 e
16 della tabella 5 dell'allegato 5, subiscano un trattamento particolare prima della loro
confluenza nello scarico generale.
- 5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere
conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è
comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della tabella 5 dell'allegato 5, prima del trattamento degli
scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.
L'autorità competente, in sede di autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle
acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia
separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
- 6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale
presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina
dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di
qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite
con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di
portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
- 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 38 e salva diversa normativa
regionale, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate
alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative
equivalenti, nonché le acque reflue provenienti da:
- a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla
silvicoltura;
- b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno
un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di
coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenli di
allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
- c) imprese dedite alle attività di cui ai punti 1 e 2 che esercitano
anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita
con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale
e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente
dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la
disponibilità;
- d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a
scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per
metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o
inferiore a 50 litri al minuto secondo.
- 8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono all'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori,
nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità indicate nel decreto di
cui all'articolo 3, comma 7.
- 9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle
informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni una relazione
sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza,
secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7.
- 10. Le autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e
contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il
risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il recupero come materia prima
dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di
stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare limiti agli
scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie
e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.
-
- 29. Scarichi sul suolo. - 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli
strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione:
- a) per i casi previsti dall'articolo 27, comma 4;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali
sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici
ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi
siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle
regioni ai sensi dell'articolo 28, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali
si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5;
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce
naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi
fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino
danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli.
- 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul
suolo autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in
conformità alla normativa previgente devono, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti
fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il
decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36; così come
sostituito dall'articolo 26, comma 2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi
indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
- 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1, autorizzati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, devono conformarsi ai limiti della
tabella 4 dell'allegato 5 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Sino a tale data devono essere rispettati i limiti della tabella 3 dell'allegato
5 ovvero, se più restrittivi, i limiti fissati dalle normative regionali vigenti. Resta
comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1
dell'allegato 5.
-
- 30. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. - 1. È
vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
- 2. In deroga a quanto previsto al comma 1 l'autorità competente,
dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque
utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle
acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle
degli impianti di scambio termico.
- 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministero
dell'ambiente per i giacimenti a mare e le regioni per i giacimenti a terra possono
altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle
unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in
unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto
idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre
acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle
derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate
con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di
scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
- 4. Per le perforazioni in mare con le quali è svolta attività di
prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, lo
scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 28 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 190
del 16 agosto 1994, e successive modifiche, purché la concentrazione di idrocarburi sia
inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla
iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non
più produttivi, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3.
- 5. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui al comma 4, è
autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza
di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
- 6. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 4 e 5, gli
scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati
alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere convogliati in corpi
idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o
all'utilizzazione agronomica entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo
scarico è a tutti gli effetti revocata.
-
- 31. Scarichi in acque superficiali. - 1. Gli scarichi di acque reflue
industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati
ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di
qualità.
- 2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti
fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti
in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati con
meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti
ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'allegato 5, entro il
31 dicembre 2005.
- 3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello
scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con
le indicazioni dell'allegato 5 e secondo le seguenti cadenze temporali;
- a) entro il 31 dicembre 2000 per gli scarichi provenienti da
agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;
- b) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi provenienti da
agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000;
- c) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed in
acque di transizione, provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti
compreso tra 2.000 e 10.000.
- 4. Gli scarichi previsti al commi 2 e 3 devono rispettare, altresì,
i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.
- 5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti
fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto
conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi
di qualità.
- 6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone
d'alta montagna, al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove a causa delle basse
temperature è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere
sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purché studi
dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.
-
- 32. Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree
sensibili. - 1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 28, commi 1 e 2, le acque
reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che
scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte
ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'articolo 31, comma 3, secondo i
requisiti specifici indicati nell'allegato 5.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree
sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico
complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è
pari almeno al 75% per il fosforo totale ovvero per almeno il 75% per l'azoto totale.
- 3. Le regioni individuano tra gli scarichi provenienti dagli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti
alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da
assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento
dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.
-
- 33. Scarichi in reti fognarie. - 1. Ferma restando l'inderogabilivà
dei valori-limite di emissione per le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5, gli
scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle
norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite di emissione emanati
dai gestori dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane in conformità ai
criteri emanati dall'autorità d'ambito, in base alla caratteristiche dell'impianto ed in
modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane
definita ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.
- 2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti
fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore
dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.
-
- 34. Scarichi di sostanze pericolose. - 1. Tenendo conto della
tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata
nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio
dell'autorizzazione può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per
l'ambiente anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose,
valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 28,
commi 1 e 2.
- 2. Per le sostanze indicate ai numeri 2, 4, 5, 12, 15 e 16 della
tabella 5 dell'allegato 5, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima
della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico
dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in
conformità con quanto indicato nella stessa tabella.
- 3. Per le acque di processo contenenti le sostanze delle tabelle 3/A
e 5 dell'allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo
l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento
medesimo. L'autorità competente può richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti
separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.
- 4. L'autorità che rilascia l'autorizzazione per le sostanze della
tabella 3/A dell'allegato 5, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli
scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione
europea.
- Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici
-
- 35. Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo
e attività di posa in mare di cavi e condotte. - 1. Al fine della tutela dell'ambiente
marino ed in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in
materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da
strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune
e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei seguenti materiali:
- a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni
litoranei emersi;
- b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di
utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità;
- c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra,
prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.
- 2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al
comma 1, lettera a), è rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata,
nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai
fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformità alle
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei
lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e per le politiche agricole, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
- 3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b),
è soggetta ad autorizzazione con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione
di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della
cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità
competente.
- 4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera e),
non è soggetta ad autorizzazione.
- 5. L'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad
autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità stabilite con decreto
del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
-
- 36. Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituiti da acque
reflue. - 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 è vietato l'utilizzo degli impianti di
trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
- 2. In deroga al comma 1, la competente autorità in relazione a
particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento può autorizzare
il gestore di impianti di trattamento di acque reflue allo smaltimento di rifiuti liquidi
limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
- 3. Il gestore del servizio idrico integrato è, comunque, autorizzato
ad accettare rifiuti costituiti da acque reflue negli impianti di trattamento di cui al
comma 1 purché:
- a) gli impianti abbiano caratteristiche e capacità depurativa
adeguata e rispettino comunque i valori limite di cui all'articolo 28 comma 1 e 2;
- b) rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- c) provengano da scarichi di acque reflue domestiche o industriali,
prodotti nel medesimo ambito territoriale ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n.
36.
- 4. Allo smaltimento dei rifiuti costituiti da acque reflue, di cui al
presente articolo, si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui
all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
- 5. Il produttore ed il trasportatore di rifiuti costituiti da acque
reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del decreto
legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Il gestore
dell'impianto di trattamento di rifiuti, costituiti da acque reflue è soggetto agli
obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22.
-
- 37. Impianti di acquacoltura e piscicoltura. - 1. Con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, dei lavori
pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e, previa intesa
con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto
sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.
-
- 38. Utilizzazione agronomica. - 1. L'applicazione al terreno degli
effluenti di allevamento zootecnico è soggetta a comunicazione da effettuare almeno
trenta giorni prima dell'inizio di tali attività alle autorità competenti che, nel
medesimo termine, possono dare le opportune prescrizioni.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per le politiche
agricole, con proprio decreto; di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, di intesa con la
Conferenza permanenti per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità per la comunicazione, i criteri per il
controllo, le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto
dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, e delle acque reflue provenienti da allevamenti
ittici e da aziende agricole e agroalimentari, anche ai fini delle eventuali prescrizioni
di cui al comma 1.
- 3. Salvo diversa disciplina regionale, il comune ordina la
sospensione dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato
rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite.
-
- 39. Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne. - 1. Le
regioni disciplinano i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e
di lavaggio delle aree esterne non recapitanti in reti fognarie siano convogliate e
opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari stabilimenti nei quali
vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili
scoperte.
-
- 40. Dighe. - 1. Le regioni adottano apposita disciplina in materia di
restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e
in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni
diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire
il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Titolo II.
- 2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e
la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata, sia del corpo recettore, le
operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di
un progetto di gestione di ciascun impianto. Il progetto di gestione è finalizzato a
definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di
manutenzione da eseguire sull'impianto sia le misure di prevenzione e tutela del corpo
ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche
invasate e rilasciate a valle dello sbarramento durante le operazioni stesse.
- 3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di
manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo
ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente
della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e
cose.
- 4. Il progetto di gestione di cui al comma 2, e predisposto dal
gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del
Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per le politiche agricole e il Ministro delegato della Protezione
Civile, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
- 5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali
prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, sentiti, ove necessario, gli enti
gestori delle aree protette direttamente interessate; e trasmesso al Registro italiano
dighe per l'inserimento come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la
manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si
intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza
che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il
potere di tali enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
- 6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad
eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti
indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
- 7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti ai sensi
dell'articolo 89, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaiamento e
stangamento degli invasi per asporto meccanico.
- 8. I gestori degli invasi esistenti sono tenuti a presentare il
progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4.
Fino all'approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, le operazioni
periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalità degli
organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per l'esercizio e la
manutenzione.
- 9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi
non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli
obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.
-
- 41. Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici. - 1. Ferme
restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al
fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella
fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi
sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di
conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità
dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni
disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo
previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune
comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela
della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
- 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti
all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto
previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.
- 3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali
dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione
allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a
interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già
comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di
cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la
concessione è gratuita.
- 4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della
legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
-
- TITOLO IV
- Strumenti di tutela
- Capo I - Piani di tutela delle acque
-
- 42. Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed
analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica. - 1. Al fine di garantire
l'acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del piano di tutela, le
regioni provvedono ad elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le
caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul
medesimo.
- 2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle
indicazioni di cui all'allegato 3 e sono resi operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono
aggiornati ogni sei anni.
- 3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al comma 1, le
amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite, con
particolare riguardo a quelle preordinate alla redazione dei piani di risanamento delle
acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché a quelle previste dalla legge 18
maggio 1989, n. 183.
-
- 43. Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici. - 1. Le
regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e
quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino
idrografico.
- 2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle
indicazioni di cui all'allegato 1 e resi operativi entro il 31 dicembre 2000. Tali
programmi devono essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica
destinazione stabiliti in conformità all'allegato 2.
- 3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle
informazioni raccolte e la loro compatibilità con il sistema informativo nazionale
dell'ambiente, nell'esercizio delle rispettive competenze, le regioni possono promuovere
accordi di programma con le strutture definite ai sensi dell'articolo 92 del decreto
legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, con l'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, le agenzie regionali e provinciali dell'ambiente, le province, le autorità
d'ambito, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi
devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di
interscambio delle informazioni.
-
- 44. Piani di tutela delle acque. - 1. Il piano di tutela delle acque
costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17,
comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è articolato secondo le specifiche
indicate nell'allegato 4.
- 2. Entro il 31 dicembre 2001 le autorità di bacino di rilievo
nazionale ed interregionale, sentite le province e le autorità d'ambito, definiscono gli
obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché
le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le regioni, sentite le province,
previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle
acque e lo trasmettono alle competenti autorità di bacino.
- 3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a
garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto,
le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
- 4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:
- a) i risultati dell'attività conoscitiva;
- b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per
specifica destinazione;
- c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate
e coordinate per bacino idrografico;
- e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle
relative priorità;
- f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.
- 5 Entro 90 giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le
autorità di bacino nazionali o interregionali verificano la conformità del piano agli
obiettivi e alle priorità del comma 2 esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela e
approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre
2004.
- 6. Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei
mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
-
- Capo II - Autorizzazione agli scarichi
-
- 45. Criteri generali. - 1. Tutti gli scarichi devono essere
preventivamente autorizzati.
- 2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui
origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per
l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei
consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando
le responsabilità dei singoli consorziali e del gestore del relativo impianto di
depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. Si applica
l'articolo 62, comma 11, secondo periodo, del presente decreto.
- 3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche
e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane,
è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 28, commi 1 e
2.
- 4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in
reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del
servizio idrico integrato. Per gli insediamenti le cui acque reflue non recapitano in reti
fognarie il rilascio della concessione edilizia è comprensiva dell'autorizzazione dello
scarico.
- 5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli
scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro
avvio.
- 6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione
è presentata alla provincia ovvero al comune se lo scarico e in pubblica fognatura.
L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla recezione della domanda.
- 7. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del
rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico
può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se
la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti
sostanze pericolose di cui all'articolo 34, il rinnovo deve essere concesso in modo
espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale
termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma
3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove
soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
- 8. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale nulla
per oltre 120 giorni ovvero in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene
conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico e
stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del
corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
- 9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua
localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione
contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi
comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità
alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la
salute pubblica e l'ambiente.
- 10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i
controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione
previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente
determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo
di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa,
completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
- 11. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad
ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve
essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.
-
- 46. Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue
industriali. - 1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative
dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore
e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema
complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse,
dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla
indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico,
nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto
dei valori limite di emissione.
- 2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A
dell'allegato 5, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:
- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale
che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze
di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La
capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria
moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo
di giorni lavorativi;
- b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo
produttivo.
-
- 47. Approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane. - 1. Salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, le
regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di
depurazione di acque reflue urbane che tengono conto dei criteri di cui all'allegato 5 e
della corrispondenza tra la capacità dell'impianto e le esigenze delle aree asservite,
nonché delle modalità delle gestioni che devono assicurare il rispetto dei valori limite
degli scarichi, e definiscono le relative fasi di autorizzazione provvisoria necessaria
all'avvio dell'impianto ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali.
-
- 48. Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue. - 1. Ferma
restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e successive
modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla
disciplina dei rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti
appropriato.
- 2. È comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque
superficiali dolci e salmastre.
- 3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione
da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi e autorizzato ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, lettera p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
deve comunque cessare entro il 2003. Fino a tale data le quantità totali di materie
tossiche, persistenti ovvero bioaccumulabili, devono essere progressivamente ridotte. In
ogni caso le modalità di smaltimento devono rendere minimo l'impatto negativo
sull'ambiente.
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- Capo III - Controllo degli scarichi
-
- 49. Soggetti tenuti al controllo. - 1. L'autorità competente
effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico,
diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.
- 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in
pubblica fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella
convenzione di gestione.
-
- 50. Accessi ed ispezioni. - 1. Il soggetto incaricato del controllo e
autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento
del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei
provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla
formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni
richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
-
- 51. Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico.
- 1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V, in caso
di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità
competente al controllo procede, secondo la gravità dell'infrazione:
- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un
tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano
situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
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- 52. Controllo degli scarichi di sostanze pericolose. - 1. Per gli
scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A e alla tabella 5 dell'allegato 5
l'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del
titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di
gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a
disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre
anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
-
- 53. Interventi sostitutivi. - 1. Nel caso in cui non vengano
effettuati i controlli ambientali previsti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente
diffida la regione a provvedere nel termine di sei mesi ovvero nel termine imposto dalle
esigenze di tutela sanitaria e ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede il
Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in via
sostitutiva, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.
- 2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro dell'ambiente
nomina un commissario ad acta che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dell'organizzazione del
sistema dei controlli.
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- TITOLO V
- Sanzioni
- Capo I - Sanzioni amministrative e danno ambientale
-
- 54. Sanzioni amministrative. - 1. Chiunque, salvo che il fatto
costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico ovvero di una immissione occasionale,
supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i
diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero
quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 34, comma 1, è punito con
la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se
l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi ovvero immissioni occasionali
recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, così come
modificato dall'articolo 21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire
trenta milioni.
- 2. Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue
domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 45, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti
scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione
amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. Nell'ipotesi di scarichi
relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da uno a cinque
milioni.
- 3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua o
mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di
autorizzazione, ovvero per gli scarichi di cui all'articolo 33, comma 1, le prescrizioni
regolamentari e le altre norme tecniche fissate dall'ente gestore, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni.
- 4. Si applica la sanzione prevista al comma 3 a chi effettuando al
momento all'entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue autorizzati in
base alla normativa previgente, non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 62,
comma 12.
- 5. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la
gestione dei controlli in automatico ovvero l'obbligo di conservazione dei risultati degli
stessi, di cui al comma 1 dell'articolo 52, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire venticinque milioni.
- 6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua
l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b),
ovvero svolge l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza
autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a
lire venti milioni.
- 7. Chiunque applica al terreno degli effluenti zootecnici senza aver
effettuato tempestivamente la comunicazione prescritta dall'articolo 38, comma 19 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, da lire un milioni a lire cinque
milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci
milioni a chiunque non osserva le prescrizioni impartite dalle autorità competente ai
sensi dell'articolo 38, comma 1, ovvero non ottempera all'ordine di sospensione
dell'attività impartito a norma dell'articolo 38, comma 3.
- 8. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato non osserva il
divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 48, comma 2, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
- 9. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli
insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo
28, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire sei milioni.
- 10. Salva che il fatto non costituisca reato, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni,
chiunque:
- a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso sghiaiamento o
sfangamento delle dighe, supera i limiti o non osserva le altre prescrizioni contenute
nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 40, comma 2;
- b) effettua le medesime operazioni prima dell'approvazione del
progetto di gestione.
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- 55. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236. - 1. Il comma 3 dell'articolo 21, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:
- «3. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e
destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui
all'articolo 18 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire dieci milioni.».
- 2. Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 è così modificato:
- «4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da