Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12-07-1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1999, n.221
Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.
note:
Entrata in vigore del decreto: 27-7-1999

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 5, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente la
definizione di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
Visto l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo, che
demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri della solidarieta' sociale, dell'interno, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della
previdenza sociale, l'individuazione delle modalita' attuative, anche
con riferimento agli ambiti di applicazione;
Considerato che le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1,
comma 3, del predetto decreto legislativo hanno natura regolamentare;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;
Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
della solidarieta' sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, del lavoro e della previdenza
sociale;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della
situazione economica
1. Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso
alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle
amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalita' dei
soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate
situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti
erogatori.
2. Restano escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al
minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la
pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonche' la
pensione e l'assegno di invalidita' civile e le indennita' di
accompagnamento e assimilate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 5, 117, 118 e 128 della
Costituzione e' il seguente:
"Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento
amministrativo: adegua i principi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento".
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche'
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione".
"Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti
locali.
Lo Stato puo' con legge delegare alla regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle province, ai comuni o
ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".
"Art. 128. - Le province e i comuni sono enti autonomi
nell'ambito dei principi fissati da leggi generali
della Repubblica che ne determinano le funzioni".
- Il testo dei commi 51, 52 e 53 dell'art. 59 della
legge n. 449 del 1997 e' il seguente:
"51. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti Commissioni parlamentari e il
Garante per la protezione dei dati personali, uno o
piu' decreti legislativi per la definizione, con effetto
dal 1 luglio 1998, di criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate nei confronti di
amministrazioni pubbliche, nonche' di modalita' per
l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei
controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) determinazione, anche mediante procedura informatica
predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, della situazione economica del soggetto che
richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni
reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei
soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo
carico ai fini IRPEF, con possibilita' di
differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali
in ragione della loro entita' e natura, nel rispetto della
normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle
leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;
b) correlazione dei dati reddituali e
patrimoniali con la composizione dell'unita' familiare
mediante scale di equivalenza;
c) obbligo per il richiedente la prestazione
di fornire preventivamente le informazioni necessarie per
la valutazione della situazione economica alla quale e'
subordinata l'erogazione della prestazione agevolata,
nonche' di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;
d) possibilita' per le amministrazioni pubbliche che
erogano le prestazioni, nonche' per i comuni e per i
centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare,
tramite collegamento telematico, compatibile con le
specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero
delle finanze, una certificazione, con validita'
temporalmente limitata, attestante la situazione economica
dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le
prestazioni agevolate;
e) obbligo per le amministrazioni pubbliche
erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o
mediante un apposito servizio comune, sulla veridicita'
della situazione familiare dichiarata e confrontando i
dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti
ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso
del sistema informativo del Ministero delle finanze ai
fini dei successivi controlli da parte delle stesse
pubbliche amministrazioni;
f) inclusione nei programmi annuali di controllo
fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari
di prestazioni agevolate individuati sulla base di
appositi criteri selettivi, prevedendo anche
l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli
intermediari finanziari.
52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 51,
gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche
richieste per l'accesso alle prestazioni
assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con
possibilita' di prevedere criteri differenziati in base
alle condizioni economiche e alla composizione della
famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici previdenziali si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non
diversamente disposto con norme di legge e salvo
quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica
per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto
sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti
dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le
condizioni economiche richieste possono essere, con le
stesse modalita', modificate annualmente, entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche
hanno effetto.
53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto
degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative e correttive".
- Il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto
legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente:
"3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il
Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ed il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le
modalita' attuative, anche con riferimento a gli ambiti
di applicazione, del presente decreto. E' fatto salvo
quanto previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27
dicembre 1997, n. 449".
Nota all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto legislativo n. 109 del
1998 si veda nelle premesse.

Art. 2.
Criteri di calcolo dell'indicatore
della situazione economica equivalente
1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva
l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con
riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6.
2. Ai fini del presente decreto il nucleo familiare di cui al comma
1 e' composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai
componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai
soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato
come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale,
determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati
nell'articolo 3, e il parametro corrispondente alla specifica
composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza
riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.
4. Gli enti erogatori possono stabilire anche la rilevanza di
elementi patrimoniali mobiliari e immobiliari, di cui all'articolo 4.
In tal caso l'indicatore della situazione economica equivalente e'
dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e
l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro
desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del
decreto legislativo n. 109 del 1998.
5. Gli enti erogatori in relazione a particolari prestazioni
possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, assumere come unita' di riferimento una composizione
del nucleo familiare diversa da quella definita al comma 2.
6. Gli enti erogatori disciplinano, nell'ambito della propria
autonomia, le procedure atte a tener conto, ai fini dell'accesso alla
prestazione agevolata, di rilevanti variazioni della situazione
economica verificatesi successivamente al periodo cui e' riferita
l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.





Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989
(Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente) e' il seguente:
"Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti
anagrafici per famiglia si intende un insieme di
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da
una sola persona".
- La tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del
1998 e' la seguente:
"Tabella 2

LA SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti

---

Parametro

---

1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85

 
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e
presenza di figli minori.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore
al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli
minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di
lavoro e di impresa".
- Per il testo del comma 52 dell'art. 59 della citata
legge n. 449 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

Art. 3.
Criteri di valutazione della situazione reddituale
1. L'indicatore della situazione reddituale e' determinato
sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:
a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione
presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche,
al netto dei redditi agrari relativi alle attivita' indicate
dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma
associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA,
obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In
caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti
dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri
Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
c) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte anche in
forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione
della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile
determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a
qualunque titolo utilizzato;
d) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie, determinato
applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali
del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare
individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.
2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono
essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione
della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va
assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli
interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;
b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e
credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il
valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di
risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il
valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla societa' di
gestione alla data di cui alla lettera a);
d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate
in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato
alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno
antecedente piu' prossimo;
e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in mercati
regolamentati e partecipazioni in societa' non azionarie, per le
quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto,
determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio
approvato anteriormente alla data di presentazione della
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di
esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla
somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni
ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonche' degli
altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non
relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato
ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va
assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto
predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati
dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal gestore
del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il
valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonche' contratti
di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali
va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima
data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per
i quali alla medesima data non e' esercitabile il diritto di
riscatto;
h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del
patrimonio netto, determinato con le stesse modalita' indicate alla
precedente lettera e).
3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione
cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi,
il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4,
comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di
valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del
nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della
situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio
mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 e' assunto per un
importo pari alla classe di valore piu' vicina per difetto
all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.
5. Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come
determinata ai sensi del comma 1, si detrae l'importo di L. 2.500.000
se il nucleo familiare risiede in un'abitazione locata. Tale
detrazione e' elevata a L. 3.500.000 qualora i componenti del nucleo
stesso non posseggano nel comune di residenza immobili adibiti ad uso
abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel comune di residenza,
quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da
altri.


Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2135 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - 1. E'
imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
all'allevamento del bestiame e attivita' connesse.
2. Si reputano connesse le attivita' dirette alla
trasformazione o all'alienazione dei prodotti
agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura".
- Il decreto legislativo n. 415 del 1996 reca:
"Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio
1993 relativa ai servizi di investimento del settore
dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15
marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle
imprese di investimento e degli enti creditizi".
- Il testo del comma 6 dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente:
"6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
per la solidarieta' sociale, di concerto con il
Ministro delle finanze e sentita l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, sono
stabiliti i modellitipo e le caratteristiche
informatiche della dichiarazione sostitutiva e
dell'attestazione provvisoria".

Art. 4.
Criteri di valutazione della situazione patrimoniale
1. Gli enti erogatori possono integrare l'indicatore della
situazione reddituale, come definito dall'articolo 3, comma 1, con la
situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare,
considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:
a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli,
intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai
fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6,
indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta
considerato. Dal valore complessivo cosi' determinato si detrae
l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31
dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la
costruzione dei predetti fabbricati;
b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri
di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4.
2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1
rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di
proprieta' o reali di godimento.
3. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare ed immobiliare
si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 50 milioni,
elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in una
abitazione di proprieta'.
4. L' importo cosi' determinato e' moltiplicato per lo specifico
coefficiente stabilito dall'ente erogatore, entro il valore massimo
di 0,20.
5. Gli enti erogatori possono stabilire coefficienti di valutazione
differenziati rispettivamente per la componente mobiliare ed
immobiliare.

Art. 5.
Scala di equivalenza
1. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista
nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e
gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle
categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 66%.
2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista
nella predetta tabella 2, si considerano attivita' di lavoro o di
impresa le attivita' che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o
assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49,
commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.


Note all'art. 5:
- Per la tabella 2 del citato decreto legislativo n. 109
del 1998, si veda in nota all'art. 2.
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 46 del D.P.R.
n. 917 del 1986 e' il seguente:
"Art. 46 (Redditi da lavoro dipendente). - 1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro".
- Il testo vigente del comma 1, lettere a), g) ed l)
dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 917 del 1986 e' il
seguente:
"Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di
prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle
cooperative della piccola pesca;
b) - f) (Omissis).
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento
nazionale e del Parlamento europeo e le indennita',
comunque denominate, percepite per le cariche elettive e
per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della
Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816,
nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in
dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche
elettive e funzioni e l'assegno del Presidente
della Repubblica;
h) - i) (Omissis).
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati
in lavori socialmente utili in conformita' a
specifiche disposizioni normative".
- Il testo vigente dei commi 1 e 2, lettere a) e c),
dell'art. 49 del citato D.P.R. n. 917 del 1986 e' il
seguente:
"Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi
di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di
arti e professioni. Per esercizio di arti e
professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI,
compreso l'esercizio in forma associata di cui alla
lettera c) del comma 3 dell'art. 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
sindaco o revisore di societa', associazioni e altri
enti con o senza personalita' giuridica, dalla
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e
simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da
altri rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per
oggetto la prestazione di attivita', non rientranti
nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal
contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo
contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono
svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un
determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e
continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con
retribuzione periodica prestabilita;
b)(Omissis);
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f)
del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro".
- Il testo vigente dell'art. 51 del D.P.R. n. 917 del
1986 e' il seguente:
"Art. 51 (Redditi di impresa). - 1. Sono redditi
d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si
intende l'esercizio per professione abituale, ancorche'
non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 del
codice civile, e delle attivita' indicate alle lettere b)
e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi
stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita'
organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di
servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di
miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre
acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante
dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art.
29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai
soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1
dell'art. 87, nonche' alle societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi
che fanno riferimento alle attivita' commerciali si
applicano, se non risulta diversamente, a tutte le
attivita' indicate nel presente articolo".

Art. 6.
Dichiarazione sostitutiva
1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente e' effettuata sulla base dei dati forniti mediante
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e
integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione
reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata,
nonche' quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori
utili alla determinazione della situazione reddituale individuati
dall'articolo 3, nonche' i valori relativi al patrimonio di cui
all'articolo 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle
detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresi' da indicare i
codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri
soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia,
amministrazione, deposito e gestione.
3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta
di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione,
possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza
presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al
fine di accertare la veridicita' delle informazioni fornite.
4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al
modellotipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo
n. 109 del 1998, e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza
fiscale ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale
e' richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. In via transitoria fino alla completa attuazione delle
disposizioni previste dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo
n. 109 del 1998, gli enti presso i quali e' stata presentata la
dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria
riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo della situazione economica
equivalente da parte degli enti erogatori le prestazioni agevolate
richieste.





Note all'art 6:
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 15 del
1968 (norme sulla documentazione amministrativa e
sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e' il
seguente:
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). -
La data ed il luogo di nascita, la residenza, la
cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato
di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia,
l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del
coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione
agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in
albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali alla istanza,
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni.
- Il testo vigente dell'art. 4 della citata legge n. 15
del 1968 e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti,
stati o qualita' personali che siano a diretta
conoscenza dell'interessato e' sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al
funzionario competente a ricevere la documentazione, o
dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale
provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la
osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi
pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con
l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal
funzionario incaricato dal rappresentante legale
dell'impresa stessa.
- Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 403 del 1998 e' il
seguente:
"Art. 1 (Estensione dei casi di utilizzo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Oltre ai
casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari e i gestori di pubblici servizi sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualita'
personali:
a) titolo di studio o qualifica professionale
posseduta; esami sostenuti; titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
b) situazione reddituale o economica, anche ai
fini della concessione di benefici e vantaggi di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare composto; possesso e numero del codice
fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente
all'interessato;
c) stato di disoccupazione; qualita' di pensionato e
categoria di pensione; qualita' di studente o di casalinga;
d) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del
D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato
dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) qualita' di vivenza a carico;
i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile.
2. I certificati, gli estratti e gli attestati
necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e
grado ed all'Universita', quelli che a qualsiasi titolo
devono essere presentati agli uffici della motorizzazione
civile, i certificati e gli estratti dai registri
dello stato civile e dai registri demografici richiesti
dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro
competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali
dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla
veridicita' del loro contenuto, sono tenute ad effettuare
idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'art. 11 del
presente regolamento".
- Il testo dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 403 del
1998 e' il seguente:
"Art. 2 (Estensione dei casi di utilizzo delle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1.
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
fatti e qualita' personali non compresi negli elenchi di
cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento e
all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono
comprovati dall'interessato, a titolo definitivo,
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
2. La dichiarazione di cui all'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio
interesse puo' riguardare anche stati, fatti e qualita'
personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione puo'
riguardare anche la conoscenza del fatto che la
copia di una pubblicazione e' conforme all'originale.
Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista
la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale
fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica
di copia.
3. Qualora risulti necessario controllare la
veridicita' delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel
caso in cui gli stati, i fatti e le qualita' personali
dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di
un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente
entro quindici giorni richiede direttamente la
necessaria documentazione al soggetto competente. In questo
caso, per accelerare il procedimento, l'interessato puo'
trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o
telematici, una copia fotostatica, ancorche' non
autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.
4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i
certificati di cui all'art. 10".
- Per il testo del comma 6 dell'art 4 del
citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle
note all'art. 3.
- Il testo del comma 5 dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente:
"5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta'
sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e
sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire
alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni,
nonche' ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza
fiscale, di rilasciare una certificazione, con validita'
temporalmente limitata, attestante la situazione economica
dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le
prestazioni agevolate".

Art. 7.
Revoca dei benefici concessi
1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 7, del
decreto legislativo n. 109 del 1998, le convenzioni da stipulare
assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi
gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i provvedimenti di
competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 7 maggio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro della solidarieta' sociale
Turco
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Ciampi
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bassolino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 293





Nota all'art 7:
- Il testo del comma 7 dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente:
"7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o
mediante un apposito servizio comune, la veridicita' della
situazione familiare dichiarata e confrontano i dati
reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi
alle prestazioni con i dati in possesso del sistema
informativo del Ministero delle finanze. A tal fine
possono stipulare convenzioni con il Ministero delle
finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni
adempimento conseguente alla non veridicita' dei
dati dichiarati. Le amministrazioni possono
richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al
fine della correzione di errori materiali o di modesta
entita'".