in vigore dal: 13- 8-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli
11, comma 1, lettera b), e 14;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Ravvisata l'esigenza di operare il riordino del Comitato olimpico
nazionale italiano, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi
compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, al fine di un
migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale
istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 9 luglio e del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Comitato olimpico nazionale italiano
1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato
CONI, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma
ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione cosi'
dispongono:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988.
- La legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante
"Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI)" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 dell'11 maggio 1942.
- La legge 23 marzo 1981, n. 91, recante "Norme in
materia di rapporti tra societa' e sportivi
professionisti" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
86 del 27 marzo 1981.
- Gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' dispongono:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) (omissis);
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti
in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per
azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione
e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale".
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo
perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei
costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai
principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, dall'art. 3, comma 6, d ella legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita'
omologhe o complementari, trasformazione di enti per i
quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente
utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione
pubblica, ovvero in struttura di universita', con il
consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti
inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del
personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in
carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non
svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse
pubblico nonche' di altri enti per il cui
funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto
pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in
societa' di diritto privato di enti ad alto indice di
autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente
lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale
piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12,
comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle
procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di
vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma,
di rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche
attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto
previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e
l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
68, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 250 del 26 ottobre 1998.
Art. 2.
S t a t u t o
1. Il CONI si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo
internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi
emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato
CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport
nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e
l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le
altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate
alla preparazione olimpica. Cura inoltre, nell'ambito
dell'ordinamento sportivo, l'adozione di misure di prevenzione e
repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni
fisiche degli atleti nelle attivita' sportive, nonche' la promozione
della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto
stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
2. Lo statuto e' adottato a maggioranza dei componenti del
consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed e'
approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. L'organizzazione periferica del CONI e' disciplinata dallo
statuto dell'ente.
4. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto
speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e
Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 475.
Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 23 luglio 1975, n. 382" e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 475, recante "Norme di attuazione dello
statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia
di attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti
ed attrezzature" e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975.
Art. 3.
O r g a n i
1. Sono organi del CONI:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) il comitato nazionale per lo sport per tutti;
f) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti
che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica
fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della
giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), non
possono restare in carica oltre due mandati.
Art. 4.
Consiglio nazionale
1. Il consiglio nazionale e' composto da:
a) il presidente del CONI, che lo presiede;
b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
c) i membri italiani del CIO;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni
sportive nazionali, a condizione che non abbiano subito sanzioni di
sospensione dall'attivita' sportiva conseguente all'utilizzo di
sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita'
sportive;
e) un membro in rappresentanza dei presidenti degli organi
periferici di livello regionale ed un membro in rappresentanza degli
organi periferici di livello provinciale del CONI.
2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d)
del comma 1, individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono
costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lo statuto
regola il procedimento per l'elezione dei soggetti di cui al comma 1,
lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per
cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b).
4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono
eletti almeno due atleti, anche non in attivita', che hanno preso
parte ai giochi olimpici purche', alla data di svolgimento delle
elezioni, non siano trascorsi piu' di otto anni dagli ultimi giochi
olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.
5. Lo statuto puo' prevedere la partecipazione a singole sedute di
altri soggetti senza diritto di voto.
Art. 5.
Compiti del consiglio nazionale
1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli
indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica
e disciplina e coordina l'attivita' sportiva nazionale, armonizzando
a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali.
2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza,
nonche' i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi,
allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle
federazioni sportive nazionali;
c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini
sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle societa' ed
associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al
CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo
statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del
carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO
e della tradizione sportiva della disciplina;
d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale
e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per
la distinzione dell'attivita' sportiva dilettantistica da quella
professionistica;
e) stabilisce i criteri e le modalita' per l'esercizio dei
controlli sulle federazioni sportive nazionali e dei controlli da
parte di queste sulle societa' sportive di cui all'articolo 12 della
legge 23 marzo 1981, n. 91;
f) formula indirizzi generali sull'attivita' dell'ente e sui
criteri di formazione del bilancio preventivo; esprime parere sullo
schema di bilancio preventivo dell'ente e ne approva il bilancio
consuntivo;
g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta
nazionale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo
statuto.
Nota all'art. 5:
- L'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, cosi'
dispone:
"Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei
campionati sportivi). - 1. Al solo scopo di garantire il
regolare svolgimento dei campionati sportivi, le
societa' di cui all'art. 10 sono sottoposte, al fine
di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed
ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni
sportive, per delega del CONI, secondo modalita' e principi
da questo approvati".
Art. 6.
Giunta nazionale
1. La giunta nazionale e' composta da:
a) il presidente del CONI, che la presiede;
b) i membri italiani del CIO;
c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali,
almeno tre dei quali eletti fra gli atleti ed i tecnici sportivi.
2. Alle deliberazioni concernenti le attivita' di promozione dello
sport per tutti, partecipa, con diritto di voto, il presidente del
Comitato nazionale sport per tutti.
3. Alle deliberazioni concernenti le attivita' della pratica
sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un
rappresentante della Federazione italiana sport disabili, qualora non
rientrante tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1.
4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di
voto, il segretario generale.
5. Non possono far parte della giunta nazionale i presidenti delle
federazioni sportive nazionali, gli altri componenti del consiglio
nazionale, nonche' i componenti degli organi direttivi delle
federazioni sportive nazionali.
6. Lo statuto stabilisce il termine entro il quale i soggetti di
cui al comma 5 devono cessare dalle rispettive cariche per poter
essere eletti nella giunta nazionale.
Art. 7.
Compiti della giunta nazionale
1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale
dell'attivita' amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli
obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati
agli indirizzi impartiti.
2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:
a) formula la proposta di statuto dell'ente;
b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e
degli uffici e sulla consistenza degli organici;
c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei
servizi e degli uffici dell'ente;
d) approva il bilancio preventivo e sottopone al consiglio
nazionale il bilancio consuntivo per l'approvazione;
e) esercita, sulla base dei criteri e modalita' stabilite ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle
federazioni sportive nazionali, ne approva i bilanci e stabilisce i
contributi finanziari in favore delle stesse;
f) delibera, sentito il consiglio nazionale, sulla proposta di
commissariamento delle federazioni sportive nazionali, in caso di
gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni
dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, ovvero in
caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi;
g) nomina il segretario generale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo
statuto.
Art. 8.
Presidente del CONI
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche
nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i
compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre
attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
2. Il presidente e' individuato tra soggetti tesserati da almeno
due anni o ex tesserati per identico periodo di federazioni sportive
nazionali. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 6.
3. Il presidente, eletto a norma dell'articolo 9, e' nominato con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.
Art. 9.
Procedimento elettorale
1. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati
nell'articolo 6, comma 1, lettera c), sono eletti da un collegio
composto:
a) dai componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere b) e c);
b) da quattro rappresentanti designati dall'organo di gestione di
ciascuna federazione sportiva nazionale, dei quali almeno uno deve
essere atleta ed almeno uno deve essere tecnico sportivo;
c) dai presidenti degli organi periferici di livello regionale del
CONI.
2. I componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti
degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali. Per
l'elezione degli atleti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano i requisiti
soggettivi di cui all'articolo 16, comma 2.
3. Lo statuto determina le modalita' di convocazione del collegio
elettorale e la disciplina del procedimento elettorale, garantendo la
contestualita' delle procedure elettorali, ed i criteri di
designazione dei tecnici sportivi indicati nel comma 1, lettera b).
Art. 10.
Comitato nazionale sport per tutti
1. Il Comitato nazionale sport per tutti, al fine di conseguire la
massima diffusione della pratica sportiva, partecipa ad iniziative di
promozione e propaganda a livello nazionale cooperando con i soggetti
competenti in materia, con particolare riguardo alle istituzioni
scolastiche e universitarie.
2. Fanno parte del Comitato nazionale sport per tutti i
rappresentanti del CONI, delle federazioni sportive nazionali, degli
enti di promozione sportiva, nonche' delle regioni, delle province
autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e del Ministero della
pubblica istruzione.
3. I compiti, la composizione ed i criteri di funzionamento del
comitato nazionale sport per tutti sono stabiliti dallo statuto, che
prevede altresi' i criteri per garantire l'adeguato raccordo tra le
attivita' del comitato e le esigenze territoriali.
Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' costituito da tre
membri effettivi e tre supplenti designati:
a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un
supplente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali;
c) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in
carica sino alla nomina del nuovo collegio.
Art. 12.
Segretario generale
1. Il segretario generale e' nominato dalla giunta nazionale, tra
soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnicoprofessionali.
2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli
indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione
generale dei servizi e degli uffici;
b) predispone il bilancio dell'ente;
c) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo
internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal
presente decreto e dallo statuto.
3. La carica di segretario generale e' incompatibile con quella di
componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli
organi delle federazioni sportive nazionali.
Art. 13.
V i g i l a n z a
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' disporre lo
scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del
CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge
e di regolamento, per gravi irregolarita' amministrative, per
omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze
amministrative tali da compromettere il normale funzionamento
dell'ente, ovvero per impossibilita' di funzionamento degli organi
dell'ente.
2. Nei casi di cui al comma 1 e' nominato un commissario
straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da
effettuarsi entro il termine di quattro mesi.
Art. 14.
Costituzione di societa' di capitali
1. A fini di snellimento burocratico e per una migliore
funzionalita' dell'ente, il CONI puo' costituire, previa
autorizzazione del Ministro vigilante, societa' di capitali da esso
controllate per l'esercizio di specifiche attivita' economiche o
tecnicoeconomiche inerenti le proprie funzioni, fermi restando i
livelli occupazionali esistenti.
2. I rapporti tra il CONI e le societa' sono regolati con
convenzioni.
3. Gli atti delle societa', compresi quelli compiuti in adempimento
di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile,
dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che
regolano le persone giuridiche private.
Art. 15.
Federazioni sportive nazionali
1. Le federazioni sportive nazionali svolgono l'attivita' sportiva
in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI,
anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici
aspetti di tale attivita'. Ad esse partecipano societa' ed
associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle
federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare
attivita', anche singoli tesserati.
2. Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione
con personalita' giuridica di diritto privato. Esse non perseguono
fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente
previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni
di attuazione del medesimo.
3. Le federazioni sportive nazionali sono riconosciute, ai fini
sportivi, dal consiglio nazionale.
4. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto
privato alle nuove federazioni sportive nazionali e' concesso a norma
dell'articolo 12 del codice civile, previo riconoscimento, ai fini
sportivi, da parte del consiglio nazionale.
5. Il CONI e le federazioni sportive nazionali restano
rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro
appartenenti. Il CONI puo' concedere in uso alle federazioni sportive
nazionali beni di sua proprieta'.
Art. 16.
Statuti delle federazioni sportive nazionali
1. Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie
e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del
principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di
chiunque in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento
sportivo nazionale ed internazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli statuti prevedono procedure
elettorali che garantiscono, negli organi direttivi, la presenza in
misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti,
di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in
attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni alla
federazione per la quale partecipano alla procedura elettorale. A tal
fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e
atleti.
Art. 17.
Personale
1. Il personale del CONI impiegato presso le federazioni sportive
nazionali alla data del 20 gennaio 1999 puo' continuare ad essere
utilizzato presso le predette federazioni. Tali utilizzazioni sono
determinate in base ad una convenzione quadro, approvata dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della
funzione pubblica.
Art. 18.
Disposizioni transitorie
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' approvato lo statuto del CONI, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2.
2. Ove lo statuto non venga approvato entro il termine indicato al
comma 1, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina a
tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o piu'
commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.
3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20
gennaio 1999, acquisiscono la personalita' giuridica di diritto
privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i
loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione
degli statuti di cui all'articolo 16, da effettuarsi entro
centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del CONI.
4. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del
consiglio nazionale e della giunta nazionale ed alla nomina del
presidente del CONI, le cui elezioni sono convocate entro il 31
dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i sessanta giorni
successivi.
5. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere
a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui
al comma 4.
6. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub
d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a
segno.
7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma
dell'articolo 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal
presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.
Nota all'art. 18:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1986, n. 157, concernente "Nuove norme di attuazione della
legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e
ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI)" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del
13 maggio 1986.
Art. 19.
Abrogazioni
1. Sono abrogati la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e l'articolo 14
della legge 23 marzo 1981, n. 91.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Note all'art. 19:
- La legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante
"Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI)" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 dell'11 maggio 1942.
- L'art. 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91, cosi
recita:
"Art. 14 (Federazioni sportive nazionali). - Le
federazioni sportive nazionali sono costituite dalle
societa' e dagli organismi ad esse affiliati e sono
rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del
principio di democrazia interna.
Alle federazioni sportive nazionali e' riconosciuta
l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la
vigilanza del CONI.
Per l'espletamento delle attivita' di amministrazione
da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive
nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui
rapporto di lavoro e' regolato dalla legge 20 marzo 1975,
n. 70.
Per le attivita' di carattere tecnico e sportivo e
presso gli organi periferici, le federazioni
sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne
ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto,
pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La
spesa relativa gravera' sul bilancio delle federazioni
sportive nazionali.
Le federazioni sportive nazionali devono adeguare
il loro ordinamento alle norme della presente legge
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge
stessa".
Dato a Roma, addi' 23 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto