Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16-08-1999

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n.282
Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.
note:
Entrata in vigore del decreto: 1-10-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio
d'Europa ivi citate;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 luglio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute da parte di organismi sanitari pubblici,
nonche' di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie
in regime di convenzione o di accreditamento con il Servizio
sanitario nazionale.
2. Il medesimo decreto disciplina anche, limitatamente a quanto
specificamente previsto, i trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute in ambito sanitario da parte di soggetti diversi da
quelli indicati nel comma 1.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di
seguito denominata "legge".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per il tempo limitato e
per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca
norme in materia di "Tutela delle persone o di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 676, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca
norme di "Delega al Governo in materia di tutela delle
persone odi altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali".
- Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, reca:
"Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei
soggetti pubblici".
- La legge 6 ottobre 1998, n. 344, reca: "Differimento
del termine per l'esercizio della delega prevista dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento
di dati personali".
- Il D.L. 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 24, reca:
"Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni
cliniche in campo oncologico e altre misure in materia
sanitaria".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988,
supplemento ordinario, concerne la "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri"; in particolare, il testo
dell'art. 14 e' il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di ''decreto
legislativo'' e con l'indicazione, nel preambolo, della
legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio
dei Ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'
atti successivi per uno o piu' degli oggetti
predetti. In relazione al termine finale stabilito
dalla legge di delegazione, il Governo informa
periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le
eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle
direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei
trenta giorni successivi, esaminato il parere,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle commissioni per il parere
definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della citata legge
n. 675 del 1996:
"Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. La
presente legge garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle
liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresi'
i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o
associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per ''banca di dati'', qualsiasi complesso di dati
personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
in uno o piu' siti, organizzato secondo una pluralita'
di criteri determinati tali da facilitarne il
trattamento;
b) per ''trattamento'', qualunque operazione o
complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati;
c) per ''dato personale'', qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
d) per ''titolare'', la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono le decisioni
in ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
e) per ''responsabile'', la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
f) per ''interessato'', la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
g) per ''comunicazione'', il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
h) per ''diffusione'', il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
i) per ''dato anonimo'', il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
l) per ''blocco'', la conservazione di dati
personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;
m) per ''Garante'', l'autorita' istituita ai sensi
dell'art. 30".

Art. 2.
Informativa e consenso
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge sono inseriti i
seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro della sanita' adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono
individuate modalita' semplificate per le informative di cui
all'articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di
organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le
professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio
sanitario nazionale, nonche' per il trattamento dei dati da parte dei
medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in
particolare da parte del medico di medicina generale scelto
dall'interessato, per conto di piu' titolari di trattamento;
b) validita', nei confronti di piu' titolari di trattamento, del
consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di
piu' titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di
prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla
raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti da
altri titolari, e alla pluralita' di prestazioni mediche effettuate
da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione di casi di urgenza nei quali, anche per effetto
delle situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il
consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della
prestazione;
d) previsione di modalita' di applicazione del comma 2 del presente
articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che
intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione
dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti
di cui all'articolo 1.
1-ter . Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto
previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater. In caso di incapacita' di agire, ovvero di impossibilita'
fisica o di incapacita' di intendere o di volere, il consenso al
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e'
validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni
sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita
legalmente la potesta' ovvero da un familiare, da un prossimo
congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimori".
2. Nel comma 2 dell'articolo 23 della legge, dopo le parole:
"all'interessato" sono inserite le seguenti: "o ai soggetti di cui al
comma 1-ter".

Nota all'art. 2:
- L'art. 23 della citata legge n. 675 del 1996, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 23 (Dati inerenti alla salute). - 1. Gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione
del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle
operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita'
di tutela dell'incolumita' fisica e della salute
dell'interessato. Se le medesime finalita' riguardano
un terzo o la collettivita', in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento puo' avvenire via
autorizzazione del Garante.
1-bis. Con decreto del Ministro della sanita' adottato
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano e il Garante, sono individuate modalita'
semplificate per le informative di cui all'art. 10 e per la
prestazione del consenso nei confronti di organismi
sanitari pubblici, di organismi sanitari e di
esercenti le professioni sanitarie convenzionati o
accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonche'
per il trattamento dei dati da parte dei medesimi
soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico
soggetto, in particolare da parte del medico di
medicina generale scelto dall'interessato, per conto di
piu' titolari di trattamento;
b) validita', nei confronti di piu' titolari di
trattamento, del consenso prestato ai sensi dell'art. 11,
comma 3, per conto di piu' titolari di trattamento,
anche con riguardo alla richiesta di prestazioni
specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla
raccolta di dati da parte del medico di medicina
generale, detenuti da altri titolari, e alla
pluralita' di prestazioni mediche effettuate da un
medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione di casi di urgenza nei quali anche
per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-ter,
l'informativa e il consenso possono intervenire
successivamente alla richiesta della prestazione;
d) previsione di inodalita' di applicazione del
comma 2 del presente articolo ai professionisti sanitari,
diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con
i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che
nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia
garantito il rispetto dei diritti di cuti all'art. 1.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina
anche quanto previsto dall'art. 22, comma 3-bis, della
legge.
1-quater. In caso di incapacita' di agire, ovvero di
impossibilita' fisica o di incapacita' di intendere o di
volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e' validamente manfestato
nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e
di organismi sanitari, rispettivamnente, da chi esercita
legalmenente la potesta' ovvero da un familiare, da un
prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimori.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute possono essere resi noti all'interessato o ai
soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un
medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanita'. E' vietata la comunicazione dei dati
ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia
necessaria per finalita' di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia".

Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'inizio del comma sono inserite le seguenti parole: "Per
quanto non previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 1-bis,
della legge,";
b) nella lettera c), tra la parola: "interessati" e la parola:
"per" e' inserita la congiunzione: "e";
c) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"cbis. identificazione di casi di urgenza nei quali l'informativa e
il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della
prestazione".

Nota all'art. 3:
- L'art. 17, comma 3, del citato D.Lgs. n. 135 del
1999, come modificato dal presente decreto legislativo e'
il seguente:
"3. Per quanto non previsto dal decreto di cui all'art.
23, comma 1-bis, della legge, il trattamento di dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da
parte di organismi sanitari e di esercenti le
professioni sanitarie e' fatto oggetto di appositi
codici di deontologia e buona condotta adottati ai sensi
dell'art. 31, comma 1, lettera h), della legge dalle
federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie, la cui accettazione e' condizione
essenziale per il trattamento dei dati da parte degli
incaricati del trattamento. Il codice prevede anche:
a) l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe
al segreto professionale da parte degli incancati del
trattamento che non sono tenuti in base alla legge al
segreto professionale;
b) le modalita' di applicazione dell'art. 23, comma 2,
della legge ai professionisti sanitari, diversi dai
medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
c) modalita' semplificate per l'informativa agli
interessati e per la prestazione del loro consenso;
cbis) identificazione di casi di urgenza nei quali
l'informativa e il consenso possono intervenire
successivamente alla richiesta di prestazione".

Art. 4.
Prescrizioni mediche
1. Fermi restando i casi in cui norme speciali prevedono che le
ricette siano rilasciate in forma anonima o con particolari
annotazioni, con decreto del Ministro della sanita' da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentito il Garante, sono individuati i medicinali diversi da quelli
di cui al comma 2 per la cui prescrizione non e' richiesta
l'indicazione delle generalita' dell'interessato.
2. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte su apposito
modello, approvato con il decreto di cui al comma 1. Detto modello,
la cui utilizzazione e' obbligatoria decorsi diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' conformato in
modo da permettere di risalire all'identita' dell'interessato solo in
caso di necessita' connesse al controllo della correttezza della
prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi
epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche
applicabili.
3. I modelli di cui al comma 2 sono utilizzati entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
4. Nei casi in cui e' fatto obbligo di accertare l'identita'
dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro
documento che non ne richieda l'utilizzo.
5. Le ricette disciplinate dall'articolo 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, sono conservate
dal farmacista per il periodo prescritto, e successivamente
distrutte, con modalita' atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati
contenuti nelle stesse.

Note all'art. 4:
- Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 reca: "Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 539 ("Attuazione della direttiva
92/26/CEE riguardante la classificazione nelle
forniture dei medicinali per uso umano"), e successive
modificazioni:
"Art. 5 (Medicinali soggetti a prescrizione medica da
rinnovare volta per volta). - 1. Sono soggetti a
prescrizione medica da rinnovare volta per volta i
medicinali che, presentando una o piu' delle
caratteristiche previste dall'art. 4, comma 1,
possono determinare, con l'uso continuato, stati
tossici o possono comportare, comunque, rischi
particolarmente elevati per la salute.
2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare
sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul
condizionamento primario la frase ''Da vendersi dietro
presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola
volta''.
3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui
al comma 1 hanno validita' limitata a dieci giorni; esse
devono essere ritirate dal farmacista, che e' tenuto a
conservarle per sei mesi, qualora non le consegni
all'autorita' competente per il rimborso del prezzo a
carico del Servizio sanitario nazionale.
4. Il medico e' tenuto ad indicare sulla ricetta
relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo:
a) il nome e il cognome del paziente; nei casi in cui
disposizioni di carattere speciale esigono la
riservatezza dei trattamenti, le indicazioni devono
essere limitate alle iniziali del nome e del cognome.
5. La ricetta priva degli elementi di cui al comma 4,
ovvero priva della data e della firma del medico, non ha
validita'.
6. Il farmacista che vende un medicinale disciplinato
dal presente articolo senza presentazione di ricetta
medica o su presentazione di ricetta priva di validita' e'
soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L.
3.000.000. L'autorita' amministrativa competente puo'
ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di
tempo da quindici a trenta giorni.
7. Il medico che prescrive un medicinale di cui al
comma 1 senza attenersi alle modalita' di cui al comma 4
e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 300.000 a L.
1.800.000".

Art. 5.
Ricerca medica ed epidemiologica
1. Per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico
o epidemiologico, il consenso dell'interessato non e' necessario
qualora la ricerca sia prevista da un'espressa previsione di legge o
rientri nel programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui
all'articolo 12-bis del 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 13 della legge nei riguardi dei trattamenti di cui al
comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati
sono annotati senza modificare questi ultimi, qualora il risultato di
tali operazioni non produca effetti significativi sul risultato della
ricerca.
3. Resta fermo quanto previsto per la ricerca scientifica dai
decreti legislativi emanati in attuazione della legge 31 dicembre
1996, n. 676.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 12-bis della legge
30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato dal
D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, recante "Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitano nazionale, a
norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419":
"Art. 12-bis (Ricerca sanitaria). - 1. La ricerca
sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo
del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di
salute, individuato con un apposito programma di ricerca
previsto dal Piano sanitario nazionale.
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con
riferimento alle esigenze del Servizio sanitario
nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel
programma nazionale per la ricerca di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i
settori principali della ricerca del Servizio sanitario
nazionale, alla cui coerente realizzazione contribuisce
la comunita' scientifica nazionale.
3. Il Ministero della sanita', sentita la commissione
nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 2,
comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266
elabora il programma di ricerca sanitaria e propone
iniziative da inserire nella programmazione della ricerca
scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca
internazionali e comunitari. Il programma e' adottato dal
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del piano sanitario
nazionale, ha validita' triennale ed e' finanziato dalla
quota di cui all'art. 12, comma 2.
4. Il programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi prioritari per il
miglioramento dello stato di salute della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalita' di
funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi
sanitari nonche' di pratiche cliniche e assistenziali e
individua gli strumenti di verifica del loro impatto
sullo stato di salute della popolazione e degli
utilizzatori dei servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione
dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruita'
economica delle procedure e degli interventi, anche in
considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da
agenzie internazionali e con particolare riferimento agli
interventi e alle procedure prive di una adeguata
valutazione di efficacia;
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a
migliorare la integrazione multiprofessionale e la
continuita' assistenziale, con particolare riferimento
alle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione
sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a
migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli
utilizzatori dei servizi sanitari a promuovere
l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la
loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli
interventi appropriati per la implementazione delle linee
guida e dei relativi percorsi diagnosticoterapeutici, per
l'autovalutazione dell'attivita' degli operatori, la
verifica e il monitoraggio dei risultati conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle
attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata.
La ricerca corrente e' attuata tramite i progetti
istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma
seguente nell'ambito degli indirizzi del programma
nazionale, approvati dal Ministro della sanita'.
La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari,
biomedici e sanitari, del piano sanitario nazionale. I
progetti di ricerca biomedica finalizzata sono
approvati dal Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, allo scopo di favorire il loro
coordinamento.
6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono
svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanita',
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, dagli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, pubblici e privati nonche'
dagli istituti zooprofilattici sperimentali. Alla
realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base
di specifici accordi, contratti o convenzioni, le
universita', il Consiglio nazionale delle ricerche e
gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonche'
imprese pubbliche e private.
7. Per l'attuazione del programma il Ministero della
sanita', anche su iniziativa degli organismi di ricerca
nazionali, propone al Ministero per l'universita' e la
ricerca scientifica e tecnologica e agli altri Ministeri
interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di
interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di
finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati
delle ricerche.
8. Il Ministero della sanita', nell'esercizio della
funzione di vigilanza sull'attuazione del programma
nazionale, si avvale della collaborazione
tecnicoscientifica della Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria di cui all'art. 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi
tecnicoscientifici del Servizio sanitario nazionale e
delle regioni, sulla base di metodologie di
accreditamento qualitativo, anche al fine di garantire la
qualita' e la indipendenza del processo di valutazione
e di selezione dei progetti di ricerca.
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente
articolo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano disciplinano l'organizzazione e il
funzionamento dei comitati etici istituiti presso
ciascuna azienda sanitaria ai sensi dei decreti
ministeriali 15 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191, e 18 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n.
122, tenendo conto delle indicazioni e dei requisiti
minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un
registro dei comitati etici operanti nei propri ambiti
territoriali.
10. Presso il Ministero della sanita' e' istituito il
Comitato etico nazionale per la ricerca e per le
sperimentazioni cliniche. Il Comitato:
a) segnala, su richiesta della commissione per la ricerca
sanitaria ovvero di altri organi o strutture del Ministero
della sanita' o di altre pubbliche amministrazioni, le
conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di
ricerca biomedica e sanitaria;
b) comunica a organi o strutture del Ministero della
sanita' le priorita' di interesse dei progetti di ricerca
biomedica e sanitaria;
c) coordina le valutazioni eticoscientifiche di
sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante
interesse nazionale, relative a medicinali o a
dispositivi medici, su specifica richiesta del
Ministro della sanita';
d) esprime parere su ogni questione tecnicoscientifica
ed etica concernente la materia della ricerca di cui al
comma 1 e della sperimentazione clinica dei medicinali e
dei dispositivi medici che gli venga sottoposta dal
Ministro della sanita'.
11. Le regioni formulano proposte per la
predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui
al presente articolo, possono assumere la responsabilita'
della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e
assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei
conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario
regionale".
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n.
675/1996:
"Art. 13 (Diritti dell'interessato). - 1. In
relazione al trattamento di dati personali l'interessato
ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al
registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a),
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7,
comma 4, lettere a) , b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del
responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica
e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la
richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora
vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento
di dati personali che lo riguardano, previsto a
fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di
esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera
e), n. 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove
non risulti confermata l'esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i
limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma
3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati
personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1,
l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente
alla fonte della notizia".
- In relazione alla citata legge n. 676 del 1996, vedi la
nota alle premesse.

Art. 6.
Carte sanitarie elettroniche
1. Le carte sanitarie elettroniche di cui all'articolo 59, comma
50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo
2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, sono fornite a
tutti i soggetti residenti nelle aree territoriali delle aziende
sanitarie locali nelle quali si svolge la sperimentazione, previa
informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge.
2. Gli interessati possono opporsi all'inserimento nelle carte di
cui al comma 1 dei dati idonei a rivelare lo stato di salute che li
riguardano e che eccedano i dati relativi alla gestione
amministrativa e alle situazioni di interventi di urgenza, quali
definite a livello internazionale.
3. Il decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, determina anche,
tra le altre garanzie previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le categorie di incaricati delle
aziende sanitarie locali e di operatori sanitari che possono accedere
alle diverse categorie di dati inseriti nelle carte, nonche' le
categorie professionali tenute ad inserire i dati e il periodo
massimo entro i quali i dati devono essere aggiornati.

Note all'art 6:
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca:
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".
In particolare, l'art. 59, comma 50, prevede:
"50. Al fine di assicurare una maggiore equita' del
sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e
delle relative esenzioni, nonche' di evitare
l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di
erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo e'
delegato ad emariare, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, nonche' il
Garante per la protezione dei dati personali uno o'
piu' decreti legislativi di riordino, con decorrenza
1 maggio 1998, della partecipazione alla spesa e
delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la
tutela della salute e l'accesso ai servizi alla
totalita' dei cittadini senza distinzioni individuali o
sociali;
b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza,
efficaci, appropriati e uniformi; psti a carico del Fondo
sanitario nazionale, sono individuate, anche in
rapporto a linee guida e percorsi
diagnosticoterapeutici, le prestazioni la cui
fruizione e' subordinata al pagamento diretto, da parte
dell'utente, di una quota limitata di spesa;
c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le
prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di
prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina
generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti
erogati in regime di ricovero ordinario, nonche' le
prestazioni di cui alla lettera f);
d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla
spesa e' stabilita in relazione alla sostenibilita'
della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle
condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'eta'
dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie
legate a particolari patologie;
e) la condizione economica che da' diritto
all'esenzione e' definita con riferimento al nucleo
familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di
patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente
articolo, in relazione alla composizione qualitativa e
quantitativa della famiglia, prescindendo dalla
posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e
superando la discriminazione fra persone in cerca di
prima occupazione e disoccupati; e' prevista l'adozione
di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia
dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei
nuclei che comprendono al loro interno individui con
elevati bisogni di assistenza;
f) l'esenzione per patologie prevede la revisione
delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle
correlate prestazioni di assistenza sanitaria,
farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta
specializzazione, in particolare quando trattasi di
condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di
tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci
orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto
legislativo si provvede con regolamento del Ministro
della sanita' ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata
al costo delle prestazioni erogate, e' definita anche
in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di
remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;
h) la revisione della partecipazione alla spesa e del
regime delle esenzioni e' effettuata senza maggiori
oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo
comunque un risparmio non inreriore a lire 10 miliardi
annui;
i) e' promossa la responsabilita' finanziaria delle
regioni, delle province autonome e delle aziende
sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione
alla spesa e del regime delle esenzioni, anche
prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di
progetti concordati con le regioni e le province
autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero
territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della
Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996,
n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400,
nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati
personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
alla legge 31 dicembre l 996, n. 676, e nel rispetto
degli statuti di autonomia e delle relative norme di
attuazione;
l) e' assicurata, anche con la previsione di uno o piu'
regolamenti emanati a norma dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle
procedure di prescrizione e pagamento della
partecipazione, nonche' di riconoscimento e verifica
delle esenzioni, anche attravtrso l'utilizzazione della
tessera sanitaria di cui alla lettera i)".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del D.L. 28 dicembre
1998, n. 450 ("Disposizioni per assicurare interventi
urgenti di attuazione del Pianio sanitario nazionale
1998-2000"), convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 39:
"Art. 2. - 1. Il Ministro della sanita', ferme
restando le competenze delle regioni di cui all'art. 6,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, e' autorizzato ad individuare, con
proprio decreto, d'intesa con la Conferenza
permanente per i apporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con le modalita'
e le procedure di cui all'art. 2, comma 10, della legge
15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16
giugno 1998, n. 191, in ordine alle caratteristiche
della carta di identita' e di altri documenti di
riconoscimento muniti di supporto magnetico o
informatico, le specifiche tecniche, le progettazioni e le
procedure finalizzate alla realizzazione della tessera
sanitaria di cui all'art. 59, comma 50, lettera i),
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la
progettazione e l'adozione, in via sperimentale,
della tessera sanitaria e' autorizzata la spesa di lire
30.000 milioni, di lire 81.000 milioni e di lire 50.000
milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000.
Tale fase di sperimentazione deve comunque concludersi
entro il 30 giugno 2000.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte capitale ''Fondo speciale'' dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
- L'art. 10 della legge n. 675/1996, come modificato
dal D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123, e' il seguente:
"Art. 10 (Informazioni rese al momento della
raccolta). - 1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare e,
se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non
comprendere gli elementi gia' noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di
controllo, svolte per il perseguimento delle finalita' di
cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data
al medesimo interessato all'atto della registrazione dei
dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si
applica quando l'informativa all'interessato comporta un
impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel
caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria. La medesima disposizione non si
applica, altresi', quando i dati sono trattati ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per
il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento".
- Il D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, reca norme
per la "Ridefinizione del sistema di partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle
esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge
27 dicembre 1997, n. 449". L'art. 6 prevede:
"Art. 6 (Procedure e tempi). - 1. Con uno o piu'
regolamenti emanati entro il 31 ottobre 1998 a norma
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definite le modalita' di accertamento e di
verifica della situazione economica del nucleo familiare
e delle condizioni di malattia che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione o alla partecipazione
in misura ridotta, nonche' le misure per semplificare
le procedure di prescrizione e di pagamento della
quota di partecipazione, anche mediante l'utilizzazione
della carta sanitaria elettronica. I regolamenti
determinano i criteri per lo svolgimento dei controlli
sulle esenzioni riconosciute e per il trattamento dei dati
personali comunque effettuato in applicazione del
presente decreto, con particolare riferimento alle
modalita' di utilizzazione dei dati, ai soggetti che
possono accedervi e al tempo di conservazione dei dati
stessi, nel rispetto delle disposizioni della legge 31
dicembre 1996. n. 675, e della legge 31 dicembre 1996,
n. 676, nonche' di quelle introdotte dai decreti
legislativi emanati in attuazione di quest'ultima.
Entro il 31 ottobre 1998, il Ministro della sanita',
d'intesa con la Conferenza unificata, individua le
regioni nelle quali avviare, a partire dal 1 novembre
1998, la sperimentazione del nuovo sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni e delle
esenzioni, con riferimento sia alle procedure
amministrative sia all'impatto economico. Sulla base dei
risultati della sperimentazione potranno essere emanate
disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di
cui al presente comma.
2. Nel rispetto di quanto stabilito nei suddetti
regolamenti, entro il 30 giugno 1999, le regioni
disciplinano:
a) le procedure per il riconoscimento, da parte
delle aziende unita' sanitarie locali, del
diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie ai sensi degli articoli 4 e
5, o alla partecipazione in misura ridotte, ai sensi
dell'art. 4;
b) le procedure per il rilascio, da parte delle
aziende unita' sanitarie locali, del documento attestante
il diritto all'esenzione o alla partecipazione in misura
ridotta, prevedendo a tal fine anche l'avvio di
sperimentazioni locali di utilizzo della carta sanitaria
elettronica, di cui alla lettera i), del comma 50,
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) le modalita' con le quali effettuare i controlli sulle
esenzioni riconosciute, anche ricorrendo ad appositi uffici
consorziati di piu' aziende unita' sanitarie locali o
di altri eroganti prestazioni sociali agevolate, in
ordine alla veridicita' della situazione familiare
dichiarata, nonche' confrontando i dati reddituali e
patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del
sistema informativo del Ministero delle finanze, sulla
scorta di convenzioni stipulate con il Ministero stesso;
d) le procedure per il pagamento delle quote di
partecipazione da parte degli assistiti a fronte delle
prestazioni fruite, anche mediante l'avvio di
sperimentazioni di modalita' innovative, ivi incluso
l'utilizzo a tal fine della citata carta
sanitaria elettronica;
e) le modalita' di controllo sul comportamento dei
singoli soggetti erogatori relativamente alla
riscossione delle quote di partecipazione al costo
delle prestazioni degli assistiti ed alla relativa
rendicontazione nei confronti della propria azienda
unita' sanitaria locale;
f) le modalita' di controllo del ricorso alle
prestazioni nei diversi regimi di erogazione, ivi compresi
i ricoveri brevi in regime ordinario.
3. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e'
svolto nel rispetto delle disposizioni della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e di quelle contenute nel decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, anche al fine di
assicurare la perdurante efficacia del sistema dei
controlli.
4. La carta sanitaria elettronica e' sperimentata e
introdotta nel rispetto delle gararizie previste dai
decreti legislativi emanati in attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 676".

Art. 7.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1
ottobre 1999.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 30 luglio 1999

CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bindi, Ministro della sanita'
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto