Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18-08-1998
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla
condizione dello straniero"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo
per l'emanazione di un decreto legislativo
contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono
essere riunite e coordinate tra loro e con le
norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le
disposizioni vigenti in materia di stranieri
contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con
le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30
dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3,
comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima
legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio
1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarieta'
sociale, del Ministro degli affari esteri, del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con il Ministro della sanita', con il Ministro della pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per
la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di
seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, se non in quanto si tratti di norme piu'
favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di
cittadinanza diversa da quella italiana ovvero
ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo
unico. Sono fatte salve le disposizioni interne,
comunitarie e internazionali piu' favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente
testo unico costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome,
esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente
previsto dalle norme vigenti per lo stato di
guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, e' emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 e' trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso
tale termine, il regolamento e' emanato
anche in mancanza del parere.
Art. 2
(Diritti e doveri dello straniero)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2 legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono
riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore
e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in
materia civile attribuiti al cittadino italiano,
salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il
presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di
reciprocita', essa e' accertata secondo i criteri e le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno
1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n.
158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo
territorio e alle loro famiglie parita' di trattamento e
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il cittadino relativamente
alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai
pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla
legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti,
anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando cio' non
sia possibile, nelle lingue francese, inglese
o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di
diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale,
ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorita' del
Paese di cui e' cittadino e di essere in cio'
agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorita' giudiziaria,
l'autorita' di pubblica sicurezza e ogni altro
pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal
regolamento di attuazione, la rappresentanza
diplomatica o consolare piu' vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso
in cui esse abbiano proceduto ad adottare
nei confronti di costui provvedimenti in materia di liberta' personale, di allontanamento
dal territorio dello Stato, di tutela dei minori
di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero
urgente e hanno altresi' l'obbligo di far
pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi
previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di
stranieri che abbiano presentato una domanda di
asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di
stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di
protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 4,
possono stabilire situazioni giuridiche piu'
favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione
per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano e' comunque tenuto all'osservanza degli
obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art. 3
(Politiche migratorie)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni
tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che e'
approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta
giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico e' emanato,
tenendo conto dei pareri ricevuti,
con decreto del Presidente della Repubblica ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il Ministro
dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti
attraverso i provvedimenti attuativi del
documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano,
anche in cooperazione con gli altri Stati membri
dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie
e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi
con i Paesi di origine. Esso indica altresi'
le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel
territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di
ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli
interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia,
nel rispetto delle diversita' e delle identita' culturali delle persone, purche' non
confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede
ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati e le competenti Commissioni
parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni
del documento programmatico di cui al
comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro
subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte a norma dell'articolo 20. I visti di ingresso per lavoro
subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo
sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei
decreti di programmazione annuale, la
determinazione delle quote e' disciplinata in conformita' con gli ultimi decreti
pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno
precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le
province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di
fatto impediscono il pieno riconoscimento
dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla
lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministro dell'interno, si provvede
all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le
competenti amministrazioni locali dello Stato, la
Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione
degli interventi da attuare a livello locale.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento
programmatico di cui al comma 1 e' predisposto
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo
stesso documento indica la data entro cui
sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e' trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il decreto e' emanato anche in
mancanza del parere.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E
L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO
Art. 4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo straniero in possesso di
passaporto valido o documento equipollente e del
visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di forza
maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera
appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nello stato di origine o di stabile residenza
dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita' diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio
del visto d'ingresso l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero
una comunicazione scritta in lingua a lui
comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed
al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso
o reingresso e' adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere comunicato
all'interessato unitamente alle modalita'
di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all'autorita' di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con
gli obblighi assunti con l'adesione a specifici
accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonche' la
disponibilita' di mezzi di sussistenza sufficienti
per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di
lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal
Ministro dell'interno, sulla base dei criteri
indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potra' essere
ammesso in Italia lo straniero che non
soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone, con i
limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con visti per soggiorni di breve durata,
validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga
durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia
con motivazione identica a quella
menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche
i motivi esplicitamente indicati in visti
rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici
accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia
ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari, ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini
siano soggetti ad obbligo di visto, anche in
attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera
gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto
la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai
fini del respingimento o della non ammissione
per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali.
7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalita'
prescritti con il regolamento di attuazione.
Art. 5
(Permesso di soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai
sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che
siano in possesso di permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dalla competente autorita' di uno Stato appartenente
all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni
previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalita' previste nel
regolamento di attuazione, al questore della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le
attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di
attuazione puo' prevedere speciali modalita' di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa
di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio
delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti
stabiliti dal presente testo unico o in
attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non puo'
comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei
settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per
formazione debitamente certificata; il permesso e'
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato
e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessita' specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal
presente testo unico o dal regolamento di
attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore
della provincia in cui si trova almeno trenta
giorni prima della scadenza ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste per
il rilascio o delle diverse condizioni previste
dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico
o dal regolamento di attuazione, il permesso di
soggiorno e' rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il
rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno
e' stato rilasciato, esso e' revocato quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rilascio e che non si tratti di
irregolarita' amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati sulla
base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dall'autorita' di uno Stato appartenente all'Unione
europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalita' e nei termini di cui al
comma 2. Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la
dichiarazione non venga resa entro 60
giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo' essere disposta l'espulsione
amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati su
modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal
Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione
comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla
data in cui e' stata presentata la domanda, se
sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in
applicazione del presente testo unico.
Art. 6
(Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e
familiari puo' essere utilizzato anche per
le altre attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione puo'
essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite
a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo
le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a
carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti
di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti
agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse
dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non
esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o
altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, e' punito
con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita' personale dello straniero, questi
puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione,
l'autorita' di pubblica sicurezza, quando vi siano
fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
di un reddito da lavoro o da altra fonte
legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio
dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puo' vietare agli stranieri
il soggiorno in comuni o in localita' che comunque
interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
mezzo della autorita' locale di pubblica
sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto,
possono essere allontanati per mezzo della forza
pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono
effettuate alle medesime condizioni dei
cittadini italiani con le modalita' previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso
la dimora dello straniero si considera abituale
anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un centro di
accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione
l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello
Stato devono comunicare al questore
competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su modello conforme al tipo
approvato con decreto del Ministro
dell'interno. Esso non e' valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo e' ammesso ricorso
al tribunale amministrativo regionale
competente.
Art. 7
(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche
se parente o affine. o lo assume per
qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti
nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto
ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello
straniero o apolide, gli estremi del passaporto o
del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile
ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata
o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
Art. 8
(Disposizioni particolari)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e
del corpo diplomatico e consolare.
Art. 9
(Carta di soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque
anni, titolare di un permesso di soggiorno per
un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un
reddito sufficiente per il sostentamento
proprio e dei familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno
per se', per il coniuge e per i figli minori
conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio
minore o genitore conviventi di un cittadino
italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia
stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di
cui all'articolo 380 nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del
codice di procedura penale o pronunciata
sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione.
Successivamente al rilascio della carta di
soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa sentenza di condanna, anche
non definitiva, per reati di cui al presente
comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti
dalla legge, e' rilasciato permesso di
soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca
della stessa e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato, il titolare della carta di soggiorno
puo':
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lecita, salvo quelle che la legge
espressamente vieta allo straniero o comunque
riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo
che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto
dall'ordinamento e in armonia con le
previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il
5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa puo'
essere disposta solo per gravi motivi di ordine
pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie
indicate dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327,
ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
sempre che sia applicata, anche in via cautelare,
una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II
CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
Art. 10
(Respingimento)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di
frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente
testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e' altresi' disposto dal questore
nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono
fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel
territorio per necessita' di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a
ricondurlo nello Stato di provenienza, o
in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello
straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si
applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti
che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero
l'adozione di misure di protezione temporanea per
motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di
frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorita' di pubblica
sicurezza.
Art. 11
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale
degli interventi per il potenziamento e il
perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo
di rispettiva competenza, nell'ambito
delle compatibilita' con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli
accordi o convenzioni internazionali in vigore e
delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi
contratti e' data comunicazione all'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i
prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure
occorrenti per il coordinamento dei controlli
di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre
province interessate, sentiti i questori e i dirigenti
delle zone di polizia di frontiera, nonche' le autorita' marittime e militari e i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore
a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle
direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative
occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine
di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti eventualmente
necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico. A tale fine, le intese di collaborazione
possono prevedere la cessione a titolo
gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature
specificamente individuate, nei limiti delle compatibilita'
funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire
informazioni e assistenza agli stranieri che
intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono
messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.
Art. 12
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie attivita' dirette a
favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono
reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro o da tre o piu' persone in
concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di
cinque o piu' persone, e nei casi in cui il fatto e' commesso mediante l'utilizzazione di
servizi di trasporto internazionale o di
documenti contraffatti, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni e della multa
di lire trenta milioni per ogni straniero di cui
e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto e'
commesso al fine di reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda
l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite
al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena e' della reclusione da cinque a quindici
anni e della multa di lire cinquanta milioni per
ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, e' sempre consentito l'arresto in flagranza ed e'
disposta la confisca del mezzo di trasporto
utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico
servizio di linea o appartenente a persona estranea al
reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu'
grave reato, chiunque, al fine di trarre un
ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle
attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, e' punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad accertarsi che lo straniero
trasportato sia in possesso dei documenti richiesti
per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei
rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
un milione a lire cinque milioni per
ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione da
uno a dodici mesi, ovvero la revoca della
licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorita' amministrativa italiana,
inerenti all'attivita' professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni
clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui
all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorche' soggetti a speciale regime
doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo,
sussistono fondati motivi di ritenere che possano
essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in
appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il
quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono altresi' procedere
a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4,
del codice di procedura penale.
8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di
operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e
repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale
agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attivita' di
polizia; se vi ostano esigenze processuali,
l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi
2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal
presente articolo, nonche' le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e
repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme
affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
Art. 13
(Espulsione amministrativa)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo'
disporre l'espulsione dello straniero anche non
residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e'
stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di
soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo
sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o
annullato, ovvero e' scaduto da piu' di
sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2
della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero e'
sottoposto a procedimento penale, l'autorita'
giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
Nel caso di arresto in flagranza, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva
ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale. Se tale misura non e' applicata o e' cessata, il questore puo' adottare
la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica, quando lo straniero:
a) e' espulso ai sensi del comma 1 o si e' trattenuto indebitamente nel territorio dello
Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
b) e' espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base di
circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo
straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresi' all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
dello straniero espulso ai sensi del comma 2,
lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identita'
e nazionalita' e il prefetto rilevi, tenuto conto
di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo,
un concreto pericolo che lo straniero medesimo
si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di quindici giorni e ad
osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di
frontiera. Quando l'espulsione e' disposta ai
sensi del comma 2, lettera b), il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 14,
comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto
conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo
dello straniero, il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonche'
ogni altro atto concernente l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una
traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato unicamente ricorso al pretore,
entro cinque giorni dalla comunicazione
del decreto o del provvedimento. Il termine e' di trenta giorni qualora l'espulsione sia
eseguita con accompagnamento immediato.
9. Il ricorso e' presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero.
Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede
il pretore competente per la convalida di
tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento
adottato in ogni caso, entro dieci giorni dalla
data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere sottoscritto anche personalmente. Nel
caso di espulsione con accompagnamento
immediato, il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di
destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il
ricorso puo' essere sottoscritto anche
personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari, che provvedono a certificarne
l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e' ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di
cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonche', ove necessario,
da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 e' ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso e' rinviato allo
Stato di appartenenza, ovvero, quando cio' non
sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale
autorizzazione del Ministro dell'interno; in
caso di trasgressione, e' punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed e' nuovamente
espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il
pretore o il tribunale amministrativo regionale, con
il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino
diversamente la durata per un periodo non inferiore
a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dall'interessato nel
territorio dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla
base di elementi obiettivi di essere giunto nel
territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n.
40. In tal caso, il questore puo' adottare la
misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e' valutato in lire 4 miliardi
per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1998.
Art. 14
(Esecuzione dell'espulsione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera ovvero il
respingimento, perche' occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti
supplementari in ordine alla sua identita' o
nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per
l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente
necessario presso il centro di permanenza
temporanea e assistenza piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
per la solidarieta' sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali da assicurare la necessaria
assistenza e il pieno rispetto della sua dignita'.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la liberta'
di corrispondenza anche telefonica con
l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore,
senza ritardo e comunque entro le quarantotto
ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 e al presente
articolo, convalida il provvedimento del questore
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito
l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni
effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine,
la convalida puo' essere disposta anche in
sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti
giorni. Su richiesta del questore, il pretore
puo' prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia
imminente l'eliminazione dell'impedimento
all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il respingimento non appena e'
possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e' proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza
affinche' lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa
venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate
convenzioni con soggetti che esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivita' di
assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di
giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i
provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di
aree, strutture e altre installazioni, nonche' per la
fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia
finanziaria e di contabilita' sono adottate di concerto
con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro
dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
Art. 15
(Espulsione a titolo di misura di sicurezza)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice puo' ordinare l'espulsione dello
straniero che sia condannato per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso.
Art. 16
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nell'applicare la pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si
trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo
13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due
anni e non ricorrono le condizioni per ordinare
la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ne' le
cause ostative indicate nell'articolo 14,
comma 1, del presente testo unico, puo' sostituire la medesima pena con la misura
dell'espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni.
2. L'espulsione e' eseguita dal questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo
le modalita' di cui all'articolo 13, comma
4.
Art. 17
(Diritto di difesa)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare in Italia per
il tempo strettamente necessario per
l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento
di atti per i quali e' necessaria la sua presenza.
L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'imputato o del difensore.
CAPO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 18
(Soggiorno per motivi di protezione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno
dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali
dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero ed
emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi
ai condizionamenti di un'associazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o
del giudizio, il questore, anche su proposta del
Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita', rilascia
uno speciale permesso di soggiorno per
consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un
programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi
da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del
pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la
individuazione o cattura dei responsabili dei delitti
indicati nello stesso comma. Le modalita' di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al
Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per
l'affidamento della realizzazione del programma a
soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale,
e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la
capacita' di favorire l'assistenza e l'integrazione
sociale, nonche' la disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei soggetti
predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei
mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o
per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o,
per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le
altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi
assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione
nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il
permesso puo' essere ulteriormente prorogato o
rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato, con
le modalita' stabilite per tale motivo di
soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi'
convertito in permesso di soggiorno per motivi
di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi'
rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena,
anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il
tribunale per i minorenni, allo straniero
che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante
la minore eta', e ha dato prova concreta di
partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997
e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno
1998.
Art. 19
(Divieti di espulsione e di respingimento)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo
straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali,
ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto
dalla persecuzione.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1,
nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo
9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di
nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio
cui provvedono.
Art. 20
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri
degli affari esteri, dell'interno, per la
solidarieta' sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da
adottarsi, anche in deroga a disposizioni del
presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti,
disastri naturali o altri eventi di particolare gravita' in
Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono
annualmente al Parlamento sull'attuazione delle
misure adottate.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 21
(Determinazione dei flussi di ingresso)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.
9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito
delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali
decreti sono altresi' assegnate in via preferenziale
quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso
accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi
d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi
per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorita' nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di
provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro
subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi
limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i
lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalita' per il rilascio delle
autorizzazioni di lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per
qualifiche o mansioni, dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale,
nonche' sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti
nelle liste di collocamento.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori
stranieri che intendono fare ingresso in Italia
per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le
loro qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre
prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, puo' predisporre progetti integrati per il reinserimento di
lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine,
laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero l'approvazione di
domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche
per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale
informatizzata delle offerte e delle richieste di
lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalita' di collegamento con
l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 350 milioni annui a
decorrere dall'anno 1998.
Art. 22
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11;
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che
intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero,
deve presentare all'ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita
richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro.
Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, puo'
richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o
piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve
esibire idonea documentazione indicante le
modalita' della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia
l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo
21, previa verifica delle condizioni offerte dal
datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai
contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale il numero e il
tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando
quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei
mesi dalla data del rilascio.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di
lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere
munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore previa esibizione
dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura
competente.
7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o
comunque idoneo per l'accesso al lavoro;
l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico
dei lavoratori extracomunitari", da condividere
con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverra' sulla
base di apposita convenzione da stipularsi
tra le Amministrazioni interessate.
8. Il datore di lavoro deve altresi' esibire all'ufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.
9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente
residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde
il posto di lavoro, anche per dimissioni puo' essere iscritto nelle liste di collocamento
per il periodo di residua validita' del permesso
di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, per un periodo non inferiore ad un
anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione alla direzione
provinciale del lavoro, anche ai fini
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito con
l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da
lire due milioni a lire sei milioni.
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso
di rimpatrio il lavoratore extracomunitario
conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita'. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivita' lavorativa in
Italia e lascino il territorio nazionale hanno
facolta' di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni
internazionali, la liquidazione dei contributi che
risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5
per cento annuo.
12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare
attivita' di lavoro in Italia.
13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli
di formazione professionale acquisiti all'estero;
in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il
lavoratore extracomunitario puo' inoltre
partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di
riqualificazione programmati nel territorio della
Repubblica.
Art. 23
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21)
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante
dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli
l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4,
apposita richiesta nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui
autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il
rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente
assicurare allo straniero alloggio, copertura dei
costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.
L'autorizzazione all'ingresso viene
concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote
stabilite e secondo le modalita' indicate nei decreti di
attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere
utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla
presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di
collocamento, un permesso di soggiorno per
un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le
associazioni professionali e sindacali, gli enti
e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre
anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e
organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento puo' prevedere
la formazione e le modalita' di tenuta di
un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e' ammessa secondo le modalita'
indicate nel regolamento di attuazione, il
quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto puo'
prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le
modalita' stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del
lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori
stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria
basata sull'anzianita' di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti
per ottenere il visto di cui al presente comma.
Art. 24
(Lavoro stagionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le
associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
carattere stagionale con uno straniero devono
presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio apposita richiesta
nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non
abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta puo' essere effettuata nei
confronti di una o piu' persone iscritte nelle
liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel
regolamento di attuazione.
2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia
l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della
richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale puo' avere la validita' minima di venti giorni e
massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori
che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di
piu' breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare
ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo'
inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei
lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e
normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure
per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure
complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale,
uno o piu' stranieri privi del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma
10.
Art. 25
(Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonche' della loro specificita',
agli stranieri titolari di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di
attivita':
a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternita'.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il
datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) un contributo in misura pari all'importo dei
medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalita' stabilite per questi
ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti
e le modalita' degli interventi di cui al
comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali
previste per il settore di svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo
22, comma 11, concernenti il trasferimento
degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore,
ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata
da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che
lasciano il territorio dello Stato e' fatta salva la
possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Art. 26
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che
intendono esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' non occasionale di lavoro autonomo puo' essere consentito a condizione che
l'esercizio di tali attivita' non sia riservato
dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivita' industriale,
professionale, artigianale o commerciale, ovvero
costituire societa' di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve
altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate
per l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso
dei requisiti previsti dalla legge italiana per
l'esercizio della singola attivita', compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione
in albi e registri; di essere in possesso di una
attestazione dell'autorita' competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che
non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attivita' che lo
straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre
di idonea sistemazione alloggiativa e di
un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o
cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste da accordi internazionali in vigore
per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati
dal presente articolo ed acquisiti i nulla
osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero
eventualmente competente in relazione all'attivita'
che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro
autonomo, con l'espressa indicazione dell'attivita' cui
il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalita' previste dal
regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro
centoventi giorni dalla data di presentazione della
domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio.
Art. 27
(Ingresso per lavoro in casi particolari)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati
nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,
il regolamento di attuazione disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e
dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in
Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societa'
estere che abbiano la sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio,
ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di societa' di altro
Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico
accademico o un'attivita' retribuita di ricerca presso
universita', istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno,
rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con
cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero,
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione
del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano
periodi temporanei di addestramento
presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito
del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio
italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a
domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare
l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalita' stabilite nel regolamento
di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da
questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero
presso persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate
prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato
tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto
delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n.
1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di
balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese
radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da
enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivita' sportiva
professionistica presso societa' sportive italiane ai sensi
della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia,
svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro
occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o sono
persone collocate "alla pari".
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello
spettacolo possono essere assunti alle
dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione
rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue
sezioni periferiche che provvedono, sentito il
Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione e'
rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare
per periodi non superiori a tra mesi, prima che il
lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attivita' lavorativa
subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con le Autorita' di Governo competenti in materia
di turismo ed in materia di spettacolo,
determina le procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal
presenta comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana
per lo svolgimento di determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme per l'attuazione delle
convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze
di rappresentanze diplomatiche o consolari o
di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione
europea e' disciplinato dalle disposizioni particolari
previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
TITOLO IV
DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
Art. 28
(Diritto all'unita' familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei confronti dei familiari
stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste
dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno,
rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per
motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea
continuano ad applicarsi le disposizioni el
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle piu'
favorevoli della presente legge o del
regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione
al diritto all'unita' familiare e riguardanti i minori,
deve essere preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 29
(Ricongiungimento familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)
1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati
ovvero legalmente separati, a condizione che
l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione
italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a 18 anni.
I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela
sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve
dimostrare la disponibilita':
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero,
nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del
consenso del titolare dell'alloggio nel quale il
minore effettivamente dimorera';
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu'
familiari. Ai fini della determinazione del
reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o
di un visto di ingresso per lavoro subordinato
relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi
religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, e' consentito l'ingresso, al seguito
del cittadino italiano o comunitario, dei
familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito l'ingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in
Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita'
di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta
documentazione, e' presentata alla questura
del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro
datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente
articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il
visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti
contrassegnata dalla questura, da cui risulti
la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi' il visto di
ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.
Art. 30
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di
soggiorno per motivi familiari e' rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al
seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di
ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano
contratto matrimonio nel territorio dello
Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno
Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente
soggiornante in Italia. In tal caso il
permesso del familiare e' convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La
conversione puo' essere richiesta entro un
anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal
familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si
prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal
caso il permesso di soggiorno per motivi familiari
e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a
condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di
formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di
lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti
minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di
soggiorno del familiare straniero in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed e' rinnovabile insieme con
quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero con
straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, e' rilasciata una carta
di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non
possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno puo' essere convertito
in permesso per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di
attivita' di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di
soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli
altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita'
familiare, l'interessato puo' presentare ricorso al pretore
del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile. Il decreto che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in
assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento
sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante
dall'applicazione del presente comma e'
valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 31
(Disposizioni a favore dei minori)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante e'
iscritto nel permesso di soggiorno o nella
carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo
anno di eta' e segue la condizione giuridica
del genitore con il quale convive, ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori con
cui convive. Fino al medesimo limite di eta' il
minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e'
iscritto nel permesso di soggiorno o nella
carta di soggiorno dello straniero al quale e' affidato e segue la condizione giuridica di
quest'ultimo, se piu' favorevole. L'assenza
occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della
convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di eta' al minore iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno del
genitore ovvero dello straniero affidatario e' rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi familiari valido fino al compimento della
maggiore eta', ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e
tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di
salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di
tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.
L'autorizzazione e' revocata quando vengono a
cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita' del familiare
incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o
consolare e al questore per gli
adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un
minore straniero, il provvedimento e' adottato,
su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.
Art. 32
(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore eta')
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
1. Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi
1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per
esigenze sanitarie o di cura. Il permesso
di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'articolo 23.
Art. 33
(Comitato per i minori stranieri)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente
ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato un Comitato
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri
degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonche' da due rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione
province d'Italia (UPI) e da due
rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei
problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato,
sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno
e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei
diritti dei minori stranieri in conformita' alle
previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio nazionale dei minori stranieri,
limitatamente a quelli in eta' superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di
programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di competenza, del personale
e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento medesimo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 34
(Assistenza per gli stranieri
iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parita' di
trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza
erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e
alla sua validita' temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivita' di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di
soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di
asilo, per attesa adozione, per affidamento, per
acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario
nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale e'
assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei
minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei
commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il
rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio
sanitario nazionale valida anche per i familiari a
carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo
di partecipazione alle spese un contributo
annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul
reddito complessivo conseguito nell'anno precedente
in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e' determinato con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non puo' essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme
vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale puo' essere altresi' richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di
studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo
europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973 n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio
sanitario nazionale, a titolo di partecipazione
alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalita'
previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non e' valido per
i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale e' iscritto nella azienda
sanitaria locale del comune in cui dimora secondo
le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
Art. 35
(Assistenza sanitaria per gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai
soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e
province autonome ai sensi dell'articolo 8,
commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri
in Italia in base a trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme
relative all'ingresso ed al soggiorno, sono
assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorche'
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva
a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita' di trattamento con le
cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio
1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanita' 6 marzo
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei
relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti
qualora privi di risorse economiche sufficienti,
fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parita' con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme
sul soggiorno non puo' comportare alcun
tipo di segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a
parita' di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque
essenziali a carico del Ministero dell'interno,
agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche
sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale,
con corrispondente riduzione dei programmi
riferiti agli interventi di emergenza.
Art. 36
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore
possono ottenere uno specifico visto di
ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono
presentare una dichiarazione della struttura sanitaria
italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata
presunta del trattamento terapeutico, devono
attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo
presumibile delle prestazioni sanitarie
richieste, secondo modalita' stabilite dal regolamento di attuazione, nonche' documentare
la disponibilita' in Italia di vitto e alloggio
per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di
rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del
permesso puo' anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia
interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure
mediche e' altresi' consentito nell'ambito di
programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del
Ministero della sanita', d'intesa con il ministero
degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le
regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che
fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del
trattamento terapeutico ed e' rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
Art. 37
(Attivita' professionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio delle professioni, e' consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono
il requisito della cittadinanza italiana entro un
anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli
Ordini o Collegi professionali o, nel caso di
professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i
Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal
regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi e' condizione
necessaria per l'esercizio delle professioni anche con
rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono
stati ammessi in soprannumero ai corsi di
diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di
appartenenza.
2. Le modalita', le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio
delle professioni e per il riconoscimento dei relativi
titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di
attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei
titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto,
possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed
elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e
secondo percentuali massime di impiego definite
in conformita' ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato e' garantita la parita' di trattamento retributivo e
previdenziale con i cittadini italiani.
Art. 38
(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad
essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in
materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla
vita della comunita' scolastica.
2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli
enti locali anche mediante l'attivazione di appositi
corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunita' scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da
porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attivita' interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una
rilevazione dei bisogni locali e di una
programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli
stranieri, con le rappresentanze diplomatiche
o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5.Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli
interventi, anche sulla base di convenzioni con le
Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione
di corsi di alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente
soggiornanti che intendano conseguire il titolo di
studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di
provenienza al fine del conseguimento del titolo
dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione
internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i
diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi
effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto
disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i
figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti
integrativi, nella lingue e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalita' di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con
particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di
lingua italiana nonche' dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni
ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei
paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico,
nonche' dei criteri e delle modalita' di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali
qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti
dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri
nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivita' di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
Art. 39
(Accesso ai corsi delle universita')
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il
diritto allo studio e' assicurata la parita' di trattamento
tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al presente
articolo.
2. Le universita', nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilita'
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli
obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui
all'articolo l della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti
comunitari in materia, in particolare riguardo
all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite
intese con gli atenei stranieri per la mobilita'
studentesca, nonche' organizzando attivita' di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e
del permesso di soggiorno per motivi di studio
anche con riferimento alle modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica da
parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di
disponibilita' di mezzi sufficienti di sostentamento
da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in
vigenza di esso di attivita' di lavoro subordinato o
autonomo da parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a
partire da anni di corso successivi al primo, in
coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in
materia di diritto allo studio universitario e
senza obbligo di reciprocita';
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini
dell'uniformita' di trattamento in ordine alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere
all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione,
sulla base delle disponibilita' comunicate dalle
universita', e' disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei
visti di ingresso e dei permessi di soggiorno
per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero.
Lo schema del decreto e' trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si
esprimono entro i successivi trenta
giorni.
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parita' di condizioni con gli
studenti italiani, agli stranieri titolari di carta
di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E
ASSISTENZA SOCIALE
Art. 40
(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le
organizzazioni di volontariato,
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti
cittadini italiani o cittadini di altri Paesi
dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo,
che siano temporaneamente impossibilitati a
provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco,
quando vengano individuate situazioni di
emergenza, puo' disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in
regola con le disposizioni sull'ingresso e sul
soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal
territorio dello Stato degli stranieri in tali
condizioni.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi
ospitati nel piu' breve tempo possibile. I centri di
accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire
l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti.
Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente
convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze
alloggiative ed alimentari, nonche', ove possibile, all'offerta di occasioni di
apprendimento della lingua italiana, di formazione
professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza
socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento
dell'autonomia personale per le esigenze di
vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad alloggi sociali, collettivi o
privati, predisposti, secondo i criteri previsti
dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture
alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di
pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione
alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali
pubblici o privati, per opere di risanamento
igienico-sanitario di alloggi di loro proprieta' o di cui abbiano la disponibilita' legale
per almeno quindici anni, da destinare ad
abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per
studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono
essere in conto capitale o a fondo perduto e
comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio
all'ospitabilita' temporanea o alla locazione a
stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli
alloggi cosi' strutturati e' effettuata sulla
base dei criteri e delle modalita' previsti dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti
che siano iscritti nelle liste di collocamento o
che esercitino una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
diritto di accedere, in condizioni di parita' con
i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di
intermediazione delle agenzie sociali eventualmente
predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di
edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
Art. 41
(Assistenza sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti
nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai
cittadini italiani ai fini della fruizione delle
provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che sono affetti da
morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi
civili e per gli indigenti.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
POLITICHE MIGRATORIE
Art. 42
(Misure di integrazione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze,
anche in collaborazione con le associazioni di
stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche' in
collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e
privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia,
anche al fine di effettuare corsi della lingua e
della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente
funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella
societa' italiana in particolare riguardante i loro
diritti e i loro doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita' di un positivo reinserimento
nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali,
economiche e religiose degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dell'immigrazione e di prevenzione delle
discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le
biblioteche scolastiche e universitarie, di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine
degli stranieri residenti in Italia o provenienti da
essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di
cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle
proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due anni, in qualita' di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e
gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici,
nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una
societa' multiculturale e di prevenzione di
comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e
uffici pubblici e degli enti privati che hanno
rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di
immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un
registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di
individuare, con la partecipazione dei cittadini
stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo
esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero,
e' istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo
nazionale di coordinamento. I1 Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di
studio e promozione di attivita' volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni
sull'applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali
maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i
Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6,
nonche' dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati,
e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro
famiglie, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a
far parte, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma
3, in numero non inferiore a sei;
b) rappresentanti dei lavoratori extracomunitari designati dalle associazioni piu'
rappresentative operanti in Italia, in numero non
inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in
numero non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro
dei diversi settori economici, in numero non
inferiore a tre;
e) sette esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione, dell'interno,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarieta' sociale e delle
pari opportunita';
f) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) ed uno dall'Unione delle provincie italiane (UPI);
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato un supplente.
6. Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al
comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con
competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
consulte regionali per i problemi dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di costituzione e funzionamento
della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli
territoriali.
8. La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente
articolo e dei supplenti e' gratuita, con
esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano
dipendenti della pubblica amministrazione e non
risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.
Art. 43
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che,
direttamente o indire