in vigore dal: 2- 9-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12, comma
1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in
ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle
finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Natura e compiti della Scuola superiore
della pubblica amministrazione
1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione - di seguito
denominata Scuola - e' un'istituzione di alta cultura e formazione ed
ha, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, autonomia organizzativa e
contabile nei limiti delle proprie risorse economicofinanziarie.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica si avvale della Scuola
per il coordinamento delle attivita' di formazione dei dipendenti
pubblici, di promozione dell'innovazione amministrativa e di
collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.
3. Sono compiti della Scuola:
a) la cura dell'organizzazione dei cicli di attivita' formativa
iniziale dei dirigenti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo
23 febbraio 1993, n. 29, e lo svolgimento degli altri compiti ivi
previsti;
b) la cura delle attivita' di formazione permanente dei dirigenti e
dei funzionari dello Stato;
c) lo svolgimento di attivita' di ricerca e consulenza per la
Presidenza del Consiglio e per le amministrazioni pubbliche in
materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione
dell'attivita' formativa. In particolare, la Scuola valuta, su
richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite
indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica, la qualita'
delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro
rispondenza ai requisiti richiesti e svolge attivita' di
monitoraggio;
d) il coordinamento delle attivita' delle scuole pubbliche di
formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo, nel
rispetto delle reciproche sfere di autonomia e di competenza; nonche'
la cura di un osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione
del personale delle amministrazioni pubbliche e la redazione di uno
specifico studio annuale che raffronti specificamente detti bisogni
con gli interventi attuati;
e) la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di
formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di
accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di
scambio di esperienze;
f) lo svolgimento, su richiesta, di attivita' di formazione di
personale delle amministrazioni di altri Paesi;
g) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e
private, universita' e istituti di alta cultura pubblici e privati,
italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e
societa' private, di attivita' di ricerca e studio nell'ambito dei
propri fini istituzionali.
4. Fermo restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la
Scuola puo' svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico
dei committenti, attivita' di formazione del personale delle
amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti
gestori di servizi pubblici.
5. La Scuola continua ad essere iscritta nell'apposito schedario
dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. Essa puo' promuovere o partecipare ad
associazioni e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma,
convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il ''referendum'' popolare nei casi
previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onoreficienze della Repubblica".
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1,
lettera a) e 12, comma 1, lettere s) e t), della legge n.
59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche
attraverso il riordino, la soppressione e la fusione
di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad
ordinamento autonomo;
(omissis).
Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si
atterra', oltreche' ai principi generali desumibili
dalla legge 23 agosto l988, n. 400, dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
(omissis);
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita'
ricorrendo in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, dei
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni prevedendo anche per tutte
le amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'articolo 1 della
presente legge, nonche' di razionalizzazione,
riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera
a), procedure finalizzate alla riqualificazione
professionale per il personale di tutte le qualifiche e i
livelli per la copertura dei posti disponibili a
seguito della definizione delle piante organiche e con
le modalita' previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le
singole amministrazioni provvedono alla copertura degli
oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui
propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
deguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni
centrali.
(omissis)".
- Il testo del decreto legislativo n.
29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del'art. 28 del decreto
legislativo n. 29/1993:
"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a
seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di
personale di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre
1997, n. 449, sono determinati i posti di dirigente da
coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono
rispettivamente partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni
di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di
laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni
statali reclutati a seguito di corsoconcorso, il
periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono,
altresi, ammessi soggetti in possesso della qualifica di
dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel
campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le
funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che
hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a
cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei
seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato
di ricerca, o altro titolo postuniversitario rilasciato
da istituti universitari itallani o stranieri, ovvero
da primarie istituzioni formative pubbliche o private,
secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della
pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresi',
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in
strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno
svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui all'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, distintamente per i concorsi di cui
alle lettere a) e b) del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui
all'art. 29, comma 5. Tale ciclo comprende anche
l'applicazione presso amministrazioni italiane e
straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Per i
vincitori vincitori dei concorsi di cui alla lettera a)
del comm 2, il regolamento puo' prevedere che il ciclo
formativo, di durata complessivamente non superiore a
dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con
istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie
istituzioni formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1,
sino al conferimento del primo incarico, spetta il
trattamento economico appositamente determinato dai
contratti collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici
non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi
di cui alla lettera a) del comma 2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia
di accesso delle qualifiche dirigenziali delle
carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di
polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.
- Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382/1980 (Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzata e
didattica):
"Art. 63 (Ricerca scientificia nelle universita'). -
L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica.
Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il
Ministro incaricato del coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica promuovera' le necessarie forme
di raccordo tra universita' ed enti pubblici di ricerca,
compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e
sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e'
istituita l'anagrafe nazionale delle ricerche.
Art. 2.
Organi e struttura della Scuola superiore
della pubblica amministrazione
1. Il direttore, in attuazione del programma annuale di cui
all'articolo 6, comma 1, assicura lo svolgimento delle attivita'
istituzionali e ne e' responsabile sotto il profilo didattico
scientifico.
2. Il segretario e' responsabile sotto il profilo gestionale e
organizzativo. L'ufficio del segretario e' di livello dirigenziale
generale.
3. Il direttore, che ha la legale rappresentanza della Scuola, e'
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica.
4. Il segretario e' scelto, sentito il direttore, tra i dirigenti
di prima fascia dello Stato ed e' incaricato con decreto del Ministro
per la funzione pubblica.
5. Il direttore e' coadiuvato da responsabili di settore, ai quali
sono attribuiti specifici ambiti di attivita' per il perseguimento
degli obiettivi istituzionali della Scuola, definendo le relative
risorse finanziarie ed umane in conformita' al programma di cui
all'articolo 7. I responsabili, in numero non superiore a sei, sono
nominati dal direttore della Scuola, e sono tenuti ad attuare le
specifiche direttive. Il direttore affida ad uno di essi il compito
di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il direttore puo'
comunque delegare proprie funzioni a ciascuno dei responsabili di
settore.
6. Il direttore si avvale di non piu' di dieci responsabili di
area, scelti dallo stesso nell'ambito dei docenti collocati fuori
ruolo, ai quali compete assicurare la qualita' didattica e
scientifica nelle aree di rispettiva competenza.
7. Il direttore riunisce di regola mensilmente in comitato
operativo i responsabili di settore, al fine di valutare
collegialmente le questioni di maggiore rilevanza, di coordinare le
attivita' e di organizzare l'utilizzazione delle risorse comuni,
nonche' per le finalita' di programmazione di cui all'articolo 7,
comma 1. Alle riunioni del comitato operativo partecipa il segretario
e possono essere invitati i responsabili di area e quelli di sede di
cui all'articolo 4.
Art. 3.
Nomina e durata degli organi e dei responsabili
1. Il direttore e' scelto tra dirigenti di particolare e comprovata
qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, consiglieri
parlamentari, magistrati amministrativi o contabili con qualifica di
consigliere, professori universitari di prima fascia o soggetti
equiparati. Il direttore puo' essere, altresi', scelto tra soggetti,
parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio
istituzioni pubbliche o private di alta formazione. I responsabili di
settore sono scelti tra dirigenti o soggetti equiparati, professori
universitari e magistrati, nonche' tra chi possieda comunque una
comprovata qualificazione professionale nel settore dell'alta
formazione pubblica e privata, nazionale o straniera.
2. Il direttore e il segretario restano in carica per quattro anni
e possono essere confermati. I responsabili di settore e di area
restano in carica per due anni, salvo conferma.
3. Il direttore e i responsabili di settore, se dipendenti di
amministrazioni pubbliche, sono posti obbligatoriamente in posizione
di fuori ruolo, aspettativa o comando, secondo i rispettivi
ordinamenti.
4. Il direttore e i responsabili di settore, se in servizio presso
amministrazioni pubbliche, nonche' i responsabili di area, conservano
il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica
posseduta presso l'amministrazione di appartenenza, incrementato da
un'indennita' di carica stabilita con le modalita' previste nelle
delibere di cui all'articolo 6, comma 1, e fissata nella misura
corrispondente ai compensi mediamente corrisposti per analoghi
incarichi in organismi pubblici o privati operanti nell'ambito della
alta formazione, tenendo anche conto del trattamento economico gia'
in godimento.
5. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non
provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico e'
definito contrattualmente con le modalita' dell'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, in quanto
applicabili.
6. Ai fini del raccordo dell'attivita' della Scuola con il
Dipartimento della funzione pubblica, alle riunioni di cui
all'articolo 2, comma 7, partecipa il capo del Dipartimento o suo
delegato.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 6, de decreto
legislativo n. 29/1993:
"6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti
possono essere conferiti con contratto a tempo
determinato, e con le medesime procedure, entro il
limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone
di particolare e comprovata qualificazione professionale,
che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici
o privati o aziende pubbliche e private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economito puo' essere integrato
da una indennita' commisurata alla specifica
qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Per il
periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di
servizio".
Art. 4.
Sede centrale e sedi distaccate
della Scuola superiore della pubblica amministrazione
1. La Scuola ha sede in Roma. Le attivita' della Scuola possono,
inoltre, svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono
quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la
soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la funzione pubblica.
3. A ciascuna sede distaccata e' preposto un dirigente, il cui
incarico e' conferito dal direttore della Scuola, sentito il
segretario, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i
dirigenti del ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo n. 29/1993.
4. Il segretario, sentito il direttore, assegna alle sedi
distaccate il personale non docente e le risorse necessarie al
funzionamento della struttura di ciascuna sede.
5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della
struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attivita'
gestionale e didatticoformativa, in attuazione delle direttive del
direttore e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del
segretario. Sono altresi' responsabili del personale non docente
assegnato alla sede.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo n. 29/1993:
"Art. 23 (Ruolo unito dei dirigenti).- 1. E' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo
unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce.
La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del
trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto
dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di
diridenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti
in sede di prima applicazione del presente decreto i
dirigenti generali in servizio all'entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i
dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai
sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno a cinque
anni, senza essere incorsi nelle misure previste
dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita'
dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli
altri dirigenti in servizio alla medesima data e i
dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'art. 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di
costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo
da garantire la necessaria specificita' tecnica
(seguivano alcune parole eliminate). Il regolamento
disciplina altresi' le modalita' di elezione del
componente del comitato di garanti di cui all'art. 21,
comma 3, il regolamento disciplina inoltre le procedure,
anche di carattere finanziario, per la gestione del
personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico
e le opportune forme di collegamento con le altre
amministrazioni interessate.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una
banca dati informatica contenente i dati curricolari e
professionali di ciascun dirigente, al fine di
promuovere la mobilita' e l'interscambio professionale
degli stessi fra amministrazioni statali,
amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti
internazionali e dell'Unione europea.
Art. 5.
I n c a r i c h i
1. La Scuola puo' avvalersi di consulenti esterni, di
professionalita' e competenze utili allo svolgimento delle sue
attivita' istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla
ricerca, e di personale docente di comprovata professionalita'
collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo, comando o
aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle
proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Puo', inoltre,
avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche
attivita' di insegnamento.
2. I docenti di cui al comma 1 devono, comunque, essere scelti tra
professori o docenti universitari, magistrati e dirigenti di
amministrazioni pubbliche, nonche' tra esperti di comprovata
professionalita' italiani o stranieri.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal direttore
della Scuola, sentito il responsabile di area, e formalizzati
mediante le forme stabilite nelle delibere di cui all'articolo 6.
4. I docenti della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o
fuori ruolo, per il tempo dell'incarico rimangono equiparati, ad ogni
effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con
salvezza di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, e dell'eventuale
migliore trattamento economico complessivo in godimento.
5. Il numero complessivo dei docenti di cui al comma 4 non puo'
superare le trenta unita'.
Art. 6.
Modalita' di attribuzione degli incarichi e compensi
1. Il direttore definisce con proprie delibere, sentito, per quanto
di sua competenza, il segretario, l'organizzazione interna e il
funzionamento della Scuola, comprese le modalita' di attribuzione
degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi
compensi.
2. Le delibere di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione del
Dipartimento della funzione pubblica, da esercitarsi entro quindici
giorni dal ricevimento delle stesse.
3. Con apposito regolamento e' definito l'ordinamento contabile e
finanziario della Scuola.
Art. 7.
Modalita' di funzionamento e norme transitorie
1. La dotazione finanziaria minima della Scuola e' fissata
annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad
attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno
il direttore, sulla base delle indicazioni collegiali dei
responsabili di settore riuniti in comitato operativo, sentiti il
segretario, anche al fine di consentire la determinazione di detta
dotazione minima finanziaria, nonche' i capi dipartimento o i
titolari degli uffici dirigenziali generali responsabili del
personale delle amministrazioni statali e della loro formazione,
riuniti in conferenza, trasmette al Ministro per la funzione pubblica
un programma di massima delle attivita' della Scuola per il
successivo anno di esercizio, in attuazione e coerenza con gli
obiettivi e priorita' indicati dal Ministro per la funzione pubblica.
2. Nel programma possono essere previste attivita' della Scuola,
comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con
dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista
nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi
nazianali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione
a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti
pubblici e privati.
3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri
finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle
sedi, del personale non docente della Scuola e dei docenti inseriti
nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 4.
4. In sede di prima attuazione del presente decreto, la Scuola
continua ad avvalersi del personale in servizio e restano fermi i
contingenti numerici del personale non docente da adibire
all'attivita' permanente di organizzazione e gestione della Scuola.
Successivamente, i fabbisogni di personale non docente sono definiti,
fatta salva la disciplina della contrattazione collettiva in materia,
nell'ambito del programma annuale delle attivita'.
5. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' formativa in
atto all'entrata in vigore del presente decreto, e in particolare
quella relativa al primo e secondo corsoconcorso di reclutamento
della dirigenza, gli incarichi di direttore e di segretario della
Scuola sono assunti rispettivamente dal direttore e dal segretario
generale in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che li mantengono sino alla approvazione della graduatoria
dei vincitori del secondo corsoconcorso per l'accesso alla dirigenza
in atto, salvo revoca, e comunque non oltre ventotto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Sino al medesimo termine
sono parimenti confermati anche i professori stabili in servizio
presso la Scuola.
6. Gli organi ed i relativi incarichi non previsti dalla nuova
struttura della Scuola cessano al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto, salvo quanto previsto al comma 5. Gli attuali
incarichi dei direttori di sede scadono, comunque e salvo rinnovo,
tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8.
Riordino della Scuola centrale tributaria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, all'articolo 2,
comma 1, all'articolo 3, commi 1 e 4, all'articolo 4, comma 3,
all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'articolo 6, comma 1, nonche'
i principi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto, costituiscono criteri
direttivi per il regolamento di riforma della Scuola centrale
tributaria del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 e' previsto che la Scuola
centrale tributaria puo', senza oneri per la stessa e con
corrispettivo a carico del committente, svolgere attivita' formative
e di ricerca anche in favore di soggetti privati, eventualmente
consorziandosi o associandosi con enti e societa'.
3. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358,
e il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
Dette norme, nonche' quelle recate dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, continuano ad applicarsi fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4-bis,
della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei reolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima deia loro emanazione".
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n.
358/1991 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle
finanze):
"Art. 5 (Scuola centrale tributaria). - 1. La Scuola
centrale tributaria, posta alle dirette dipendenze del
Ministro delle finanze, provvede alla formazione, alla
specializzazione, all'addestramento del personale
finanziario. Organizza, altresi', d'intesa con la
Direzione generale degli affari generali e del
personale, con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione e con le organizzazioni sindacali,
procedure selettive e corsi per il reclutamento
del personale amministrativo e tecnico
dell'Amministrazione finanziaria, nonche' corsi per
l'accesso alla dirigenza.
2. Il direttore amministrativo della Scuola centrale
tributaria e' scelto tra i dipendenti del Ministero delle
finanze con qualifica non inferiore a dirigente
superiore. Alla predisposizione, allo svolgimento dei
programmi didattici ed al conferimento degli
incarichi di insegnamento sovraintende il rettore della
Scuola scelto tra i professori ordinari dell'universita'.
Il rettore e' coadiuvato da un comitato con funzioni
consultive da lui stesso presieduto del quale fanno parte
almeno quattro docenti, i direttori generali del
Ministero, compreso quello dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nonche' il direttore amministativo.
3. L'insegnamento e' affidato anche ad un corpo stabile
di docentl nei limiti di un contingente stabilito con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro. I professori universitari di
ruolo, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli
avvocati delloStato ed i dipendenti civili dello Stato
che sono chiamati a costituire il corpo dei professori
stabili della Scuola sono collocati nella posizione di
fuori ruolo.
4. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento,
oltre che agli appartenenti alle categorie di cui al comma
3, anche ad esperti di specifiche discipline. Possono
essere svolti corsi in materia tributaria anche per il
personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni
dello Stato o di enti pubblici, nonche' per il
personale appartenente alle pubbliche amministrazioni
di Stati esteri, purchel'organizzazione di tali corsi
non comporti oneri di spesa a carico dell Scuola.
5. E' prevista, infine, l'istituzione di un convitto
interno per gli impiegati partecipanti ai corsi".
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, del
decreto-legge n. 437/1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 556/1996 (Disposizioni
urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di
funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di
gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di
contenzioso tributario):
"4. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti
indicati nell'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n.
358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze,
alla elaborazione degli studi di settore previsti
dall'art. 62 -bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei
predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' disciplinata la possibilita', nei limiti dello
stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni,
di associarsi e consorziarsi con universita'; enti di
ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e
privati, di determinare compensi e forme di
erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni
ed acquisti di libri di testo e di altro materiale
didattico da distribuire ai partecipanti alle attivita'
didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di'
restituzione".
- Il decreto del Presidente della Repubblica n.
526/1996 si intitola: "Regolamento recante norme per
il funzionamento della Scuola centrale tributaria".
Art. 9.
Estensione di disciplina alla Scuola superiore
dell'Amministrazione dell'interno
1. Per la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno,
istituita con decreto interministeriale del 10 settembre 1980,
l'organizzazione interna e il suo funzionamento, comprese le
modalita' di attribuzione degli incarichi temporanei di insegnamento
e ricerca e i relativi compensi, sono definiti con deliberazione del
direttore della Scuola, sulla base dei criteri generali stabiliti dal
Ministro dell'interno. Resta affidata alla determinazione del
Ministro la composizione del comitato direttivo della Scuola.
2. Le attivita' della Scuola superiore dell'Amministrazione
dell'interno possono svolgersi anche in favore del personale di altre
amministrazioni pubbliche nazionali ed estere, nonche' in favore di
giovani laureati per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne
l'ingresso nel mondo del lavoro. A tale fine essa puo' associarsi,
convenzionarsi, costituire consorzi e promuovere attivita' di
partenariato con istituzioni e societa', pubbliche e private,
nazionali ed estere, operanti nel campo dell'alta formazione, anche
per lo svolgimento di attivita' di ricerca e studio.
Art. 10.
A b r o g a z i o n i
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 29 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29;
b) il regolamento 24 marzo 1995, n. 207, con decorrenza dalla data
di entrata in vigore delle delibere di cui all'articolo 6 e comunque
non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) il regolamento 21 aprile 1994, n. 439, con decorrenza dalla data
di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo
corsoconcorso per l'accesso alla dirigenza.
2. Il regolamento 24 marzo 1995, n. 207, continua comunque ad
applicarsi fino all'adozione delle delibere di cui all'articolo 6 e,
per la parte finanziaria e contabile, del regolamento previsto dal
medesimo articolo 6. Fino a tale data le attribuzioni del comitato
direttivo sono svolte dal direttore della Scuola, sentito il
segretario per quanto riguarda la materia di sua competenza.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo n. 29/1993:
"Art. 29 (Attivita' della Scuola superiore della
pubblica amministrazione). - 1. La Scuola
superiore della pubblica amministrazione e' organo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge attivita' di
formazione preliminare all'accesso alle attuali qualifiche
ottava e nona, di reclutamento dei dirigenti sulla base di
direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
nonche' di formazione permanente per le medesime
qualifiche e di ricerca, per lo svolgimento di tali
attivita'. Esprime parere al Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per la funzione
pubblica, sui piani formativi delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici non economici e sui
programmi formativi predisposti dagli enti ai quali
compete l'attivita' di formazione per il personale
degli enti locali e per il personale delle amministrazioni
statali appartenente a qualifiche funzionali diverse
dalle attuali ottava e nona. Sulla base dei dati
forniti dalla Scuola, il Dipartimento prepara
annualmente una relazione sulla formazione nelle pubbliche
amministrazioni, che viene presentata al Parlamento.
2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione
utilizza, a tempo pieno in posizione di fuori ruolo,
ovvero per incarico. personale docente di comprovata
professionalita'. Per progetti speciali puo' stipulare
convenzioni con universita' ed atri enti di formazione e
ricerca.
3. Al direttore della Scuola superiore della
pubbica amministrazione, che presiede l'organo
deliberante, fanno capo le responsabilita'
didatticoscientifiche. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei direttore nomina un
segretario generale, scelto tra il personale con qualifica
di dirigente generale dello Stato od equiparata, il
quale ha la responsabilita' dell'organizzazione e della
gestione degli uffici della Scuola.
4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione
provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti di un fondo previsto a tale scopo
nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria e'
sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti.
5. Sono disciplinati con regolamento emanato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) gli organi della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, loro composizione e competenze;
b) la collocazione della sede della Scuola superiore
della pubblica amministrazione e delle eventuali sue
articolazioni periferiche, nel rispetto delle leggi
vigenti;
c) il regolamento di amministrazione e contabilita'
della Scuola superiore della pubblica amministrazione,
comprendente anche i tempi e le modalita' di presentazione
del rendiconto alla Corte dei conti;
d) il contingente di personale funzionale alle attivita'
permanenti di organizzazione;
e) il contingente e le modalita' di utilizzazione del
personale docente correlato alla realizzazione dei
programmi;
i) le modalita' relative alle convenzioni di cui al comma
2;
g) la possibilita' che la Scuola superiore della
pubblica amministrazione si avvalga anche di
strutture di formazione, aggiornamento e perfezionamento
gia' esistenti.
6. E' abrogato l'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992,
n. 336. Sono altresi' abrogate le norme in contrasto
con il presente decreto. Il regolamento di cui al
comma 5 raccoglie in forma di testo unico, tutte le
disposizioni relative alla Scuola, coordinandole con
quelle del presente decreto.
7. Le attivita' della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, non previste dal nuovo
ordinamento ed in corso di svolgimento al momento
dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente
capo, continuano ad essere espletate fino al loro
compimento. Fino alla costituzione dei nuovi organi, come
ridefiniti sulla base delle disposizioni der presente
capo, continuano ad operare quelli attualmente in carica.
- Il titolo del regolamento n. 207/1995 e' il
seguente: "Regolamento recante disposizioni per
l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola
superiore della pubblica amministrazione".
- Il titolo del regolamento n. 439/1994 e' il
seguente: "Regolamento relativo all'accesso alla qualifica
di dirigente".
Art. 11.
Riqualificazione professionale del personale
1. La riqualificazione professionale del personale in servizio di
ruolo, fuori ruolo, comandato, presso le amministrazioni interessate
dai processi di riordino, prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera
s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, avviene applicando le medesime
modalita' previste dal CCNL per le progressioni professionali,
assicurandosi in ogni caso la selettivita' delle procedure da
riservare esclusivamente al personale proveniente dalla posizione
immediatamente inferiore e salvaguardandosi l'accesso dall'esterno,
nelle posizioni in cui esso sia previsto, in misura adeguata e
comunque tale da garantire il globale equilibrio tra la
programmazione delle nuove assunzioni e la programmazione delle
progressioni professionali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ed il Ministero per i beni
e le attivita' culturali utilizzano anche le risorse provenienti dai
risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione attuata in
applicazione, rispettivamente, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 12, comma 1, lettera s),
della legge n. 59/1997 vedi note alle premesse.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro delle finanze
Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
topto, il Guardasigilli: Diliberto