- IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
- di concerto con
- IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
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- Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra
l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita';
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- Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso,
sino ai 31 dicembre 1994 alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di
cinquanta addetti, e sino ai 31 dicembre 1995 alle imprese esercenti attivita' commerciale
che occupino piu' di cinquanta addetti, nonche' alle agenzie di viaggi e turismo, compresi
gli operatori turistici, che occupino piu' di cinquanta addetti e alle imprese di
vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale;
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- Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso
la disciplina in materia di indennita' di mobilita' alle suddette imprese;
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- Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 l'accesso ai trattamenti straordinari di
integrazione salariale e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita'
commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con piu' di
cinquanta addetti, di cui ai gia' richiamati articoli 7, comma 7 e art. 5, comma 3, nei
limiti di una spesa complessiva non superiore a 40 miliardi annui;
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- Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte
in cui ha previsto che l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e
di mobilita', prorogato sino al 31 dicembre 1997 dal citato art. 2, comma 22, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, venga esteso alle imprese di vigilanza;
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- Visto il combinato disposto dell'art. 4, commi 15 e 36 del
sopra richiamato decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha prorogato, sino ai 31 dicembre 1996,
l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di cui
all'art. 2, comma 22, della richiamata legge n. 549/1995, per le imprese di spedizione e
di trasporto che occupino piu' di cinquanta addetti;
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- Visto il piu' volte citato art. 2, comma 22, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui dispone che, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i
criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilita' nei limiti
delle risorse preordinate;
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- Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro datato 4 luglio 1996 con il quale e' stata
ripartita, per gli anni 1996 e 1997, la disponibilita' finanziaria, prevista dal citato
art. 2, comma 22, in lire 15 miliardi per il trattamento di mobilita' e lire 25 miliardi
per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonche' sono stati definiti i
criteri di accesso ai predetti trattamenti;
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- Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della legge n.
549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998 e che dispone che i
relativi trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', comprensivi della
contribuzione figurativa, possono essere erogati nel limite di spesa corrispondente al
gettito contributivo, derivante dall'applicazione della norma in questione;
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- Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro datato 10 giugno 1998 con il quale e' stato
fissato per l'anno 1998 il limite di spesa per l'applicazione del citato art. 59, comma
59, in lire 35 miliardi e 200 milioni per il trattamento di mobilita' e lire 20 miliardi
per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonche' sono stati definiti i
criteri di accesso ai predetti trattamenti;
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- Visto l'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998 che
dispone la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento previsto dal sopracitato
art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
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- Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro datato 27 luglio 1999, con il quale e'
stato fissato, per l'anno 1999, il limite di spesa per l'applicazione del citato art. 81,
comma 3, in lire 40 miliardi per il trattamento di mobilita' e lire 20 miliardi per il
trattamento straordinario di integrazione salariale;
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- Visto l'art. 62, comma 1, lettera g), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2000 dei trattamenti
di cassa integrazione straordinaria e di mobilita', di cui al predetto art. 81, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi, a carico del fondo
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
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- Ritenuta l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei
sopra richiamati trattamenti a fronte dei limiti finanziari posti;
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- Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione
salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti, dal
quale si rileva un netto aumento del ricorso all'istituto della mobilita' rispetto a
quello della CIGS;
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- Decreta:
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- Art. 1.
- Per le motivazioni in premessa riportate, in considerazione
dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di
mobilita' riscontrato negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, ai fini dell'erogazione dei
trattamenti di cui all'art.
- 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art.
59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 81, comma 3, della legge n.
448/1998 nonche' all'art. 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
il limite di spesa per l'anno 2000 e' fissato in complessivi lire 50 miliardi, cosi'
ripartiti:
- lire 40 miliardi per il trattamento di mobilita';
- lire 10 miliardi per i trattamenti straordinari di
integrazione salariale.
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- Art. 2.
- 1. Al trattamento di mobilita' previsto dall'art. 62, comma
1, lettera g), legge n. 488/1999, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla
normativa in vigore.
- 2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' i lavoratori
licenziati entro la data del 31 dicembre 2000. L'erogazione del beneficio fa riferimento
all'ordine cronologico relativo alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
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- Art. 3.
- Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa da
ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al
precedente art. 2, e' fatto obbligo ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, come individuati dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, di
comunicare - nel corso delle procedure di mobilita', e prima che le stesse siano esaurite
- il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione all'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
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- Art. 4.
- 1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di
cui all'art. 62, comma 1, lettera g), della legge n. 488/1999 si applicano le disposizioni
sancite, in materia, dalla normativa in vigore, ivi compresa quella relativa ai contratto
di solidarieta'.
- 2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di
integrazione salariale viene individuato il seguente criterio di priorita':
- ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle
imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione XI della Direzione
generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa.
- Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa,
data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo piu'
favorevole.
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- Art. 5.
- Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa,
da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui ai
precedente art. 4, e' fatto obbligo ai competenti uffici del lavoro di trasmettere, non
appena pervenuta, copia della istanza aziendale alla divisione XI della direzione generale
della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, nonche' copia della pag. 2 del modello CIGS/97 o modello SOLID/INPS, all'Istituto
nazionale della previdenza sociale. L'istanza aziendale deve recare il numero complessivo
dei lavoratori interessati ai trattamenti di integrazione salariale su tutto il territorio
nazionale.
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- Art. 6.
- L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla
base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli
aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, e' tenuto a comunicare, con
cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'andamento dei flussi di spesa,
afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire - ove
necessario - nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sulla base di tale comunicazione, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dellai relazione di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferira' sullo stato dei flussi
finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.
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- Il presente decreto sara' trasmesso, per il visto e la
registrazione, alla Corte dei conti.
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- Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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- Roma, 3 aprile 2000