UNIVERSITA' DI TERAMO
DECRETO RETTORALE 4 aprile 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo Statuto di ateneo emanato con decreto rettorale n.
128 dell'11 ottobre 1996 e, in particolare, l'art. 129;
Vista la delibera adottata dal S.A.I. in data 29 ottobre
1999;
Ritenuto di dover emanare le modifiche di statuto mancanti
di rilievi da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Valutato ogni opportuno elemento;
Decreta:
E' emanata la seguente modifica allo statuto di ateneo di
cui al decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996. Dopo l'art. 106 vengono inseriti i
seguenti articoli:
"Art. 106-bis. - 1. I professori e i ricercatori sono
tenuti ad assicurare la loro presenza, nel corso dell'anno accademico, per lo svolgimento
dei corsi e delle attivita' didattiche di sostegno e per quelle integrative, secondo un
calendario reso pubblico mediante l'affissione all'albo. Devono inoltre garantire un
congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera
omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico secondo un calendario
preventivamente reso pubblico.
2. Nell'attribuzione dei compiti didattici ai professori ed
ai ricercatori il consiglio di facolta' assicura che gli stessi, nell'ambito del proprio
impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti nell'ambito dei corsi previsti
dallo Statuto.
3. Nell'ambito della programmazione annuale definita da
S.A. e C.d.A. per soddisfare particolari esigenze in relazione anche ad una maggiore
offerta didattica e/o formativa, i consigli di facolta' possono proporre di attribuire
allo stesso docente, con il suo consenso, lo svolgimento di uno o piu' cicli didattici e
formativi, con retribuzione a carico delle risorse dell'universita' e/o di eventuali enti
finanziatori oltre i limiti del debito orario previsto dalle rispettive norme ed entro un
massimo di ore non superiore al 50% dello stesso.
Art. 106-ter. - 1. I consigli di facolta', anche su
proposta del consiglio di corso di laurea, di diploma universitario e scuola di
specializzazione, possono proporre al senato accademico che, previo parere vincolante del
consiglio di amministrazione, siano attivati, anche in collaborazione con altri enti e
soggetti pubblici e privati, i seguenti servizi didattici integrativi:
a) corsi di orientamento alla scelta del corso di studi,
anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi,
sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
b) corsi di orientamento all'inserimento nella professione.
2. Possono, altresi', anche su iniziativa dei Consigli di
corso di laurea, di diploma universitario e di scuola di specializzazione, proporre al
senato accademico, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione,
l'istituzione di:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
c) corsi di formazione per laureati e/o diplomati;
d) corsi di aggiornamento permanente;
e) corsi di aggiornamento professionale e di
perfezionamento.
3. La partecipazione alle attivita' di cui sopra puo'
essere certificata.
4. Le singole strutture didattiche organizzano le attivita'
formative, prevedendo eventualmente anche la partecipazione di studenti, docenti,
ricercatori ed esperti esterni ad esse.
5. Per queste attivita' l'Universita' puo' stipulare
convenzioni ed intese con i soggetti interessati.
6. Il piano finanziario sara' deliberato dagli organi
collegiali delle strutture interessate, prevedendo sia la copertura delle spese generali
che degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico e/o
amministrativo impegnato nell'attivita' integrativa.
7. Le attivita' didattiche di cui sopra non rientrano tra i
compiti didattici di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382/1980.".
Il presente provvedimento verra' acquisito agli atti della
raccolta ufficiale di ateneo.