UNIVERSITA' DI MESSINA
DECRETO RETTORALE 26 aprile 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
IL RETTORE
Visto l'art. 43 dello statuto di autonomia dell'universita'
emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997, che istituisce il Nucleo di valutazione
interna dell'ateneo;
Visto l'art. 58 dello statuto stesso, che prevede le
modalita' per la modifica delle norme statutarie;
Visto l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge n. 370/1999;
Vista la nota M.U.R.S.T. del 22 dicembre 1999, prot.1838;
Ritenuto indispensabile procedere alla modifica dell'art.
43 commi 1, 2 e 3 del citato Statuto, per adeguarlo al dettato di cui alla legge 19
ottobre 1999, n. 370. art. 1, comma 2;
Vista la delibera del senato accademico, seduta del 21
ottobre 1998, con la quale e' stato nominato il Nucleo di valutazione di ateneo per il
triennio accademico 1998/2001;
Viste le delibere del senato accademico del 4 aprile 2000,
e del consiglio di amministrazione del 6 aprile 2000, con le quali e' stata approvata la
modifica all'art. 43 dello statuto di autonomia dell'universita' di Messina;
Decreta:
L'art. 43 commi 1, 2 e 3 dello Statuto di autonomia
dell'ateneo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24
maggio 1997, e' cosi' modificato:
Art. 43.
1. E' istituito il "Nucleo di valutazione di
ateneo" composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno
due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non
accademico. Il Nucleo ha il compito di verificare, in relazione agli obiettivi di sviluppo
dell'Universita' e con riguardo a parametri di riferimento determinati dal nucleo stesso,
anche su indicazioni degli organi generali di direzione nonche' a indicatori del contesto
territoriale, la produttivita' della gestione complessiva delle risorse pubbliche
impiegate nell'Universita', e in particolare la produttivita' della didattica e della
ricerca, la congruita' delle risorse disponibili ed i compiti delle singole strutture,
nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
La deliberazione di costituzione del Nucleo di valutazione
di Ateneo e' adottata dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I
membri del Nucleo restano in carica tre anni e possono essere nominati, anche
consecutivamente, per due sole volte.
2. L'Universita' assicura al Nucleo l'autonomia operativa,
il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la
diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo
acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti
frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmette una apposita relazione, entro il 30
aprile di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tenologica ed al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 19 ottobre 1999, n. 370.
3. E' costituito un apposito ufficio a disposizione del
Nucleo di valutazione di ateneo. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Nucleo puo'
servirsi, previa delibera del consiglio di amministrazione dell'universita', di altri
esperti con incarichi determinati.