LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E
COMUNICAZIONI DI MILANO
DECRETO RETTORALE 28 aprile 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
Il RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della
Repubblica italiana;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo
all'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;
Visto l'art. 1 del1a legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo
alle universita' non statali legalmente riconosciute, Visto l'art. 7 della legge 5
novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 13
settembre 1996, n 475, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca;
Visto lo statuto di autonomia emanato con decreto rettorale
n. 10207 del 27 febbraio 1998 e successive modificazioni;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in
data 6 ottobre l999 e 21 dicenbre l999;
Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di
amministrazione dell'Universita' in data 11 novembre 1999 e 24 gennaio 2000;
Vista la nota rettorale prot. 499/II/ds in data 17 febbraio
2000, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' della ricerca
scientifica e tecnologica le modifiche di Statuto per il prescritto controllo di
legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;
Vista la comunicazione ministeriale in data 13 marzo 2000,
prot. 357 Uff. I DAUS che non contiene rilievi e invita il rettore a provvedere alla
emanazione e pubblicazione delle modifiche allo statuto di autonomia dell'universita'
proposte;
Decreta:
Lo statuto di autonomia della Libera universita' di lingue
e comunicazione IULM di cui alle premesse del presente decreto, risulta essere modificato
come di seguito riportato:
Titolo IV - le strutture e loro organi - Capo III - Gli
Istituti.
Art. 26 - Il direttore dell'istituto - Punto 2.
Il direttore e' nominato con decreto del rettore, su
proposta del consiglio d'istituto. In mancanza (o in caso di impedimento motivato) di
professori di ruolo di prima fascia, la direzione dell'Istituto puo' essere affidata ad un
professore di ruolo di seconda fascia. In mancanza anche di professori di ruolo di seconda
fascia, la direzione dell'istituto puo' essere affidata a un professore di ruolo di altra
universita', titolare di supplenza o affidamento nell'ateneo. Il direttore dell'Istituto,
se professore di ruolo della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, dura in
carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e puo' essere
rieletto consecutivamente per non piu' di due mandati.
Titolo IV - Le strutture e loro organi - Capo IV - I centri
di servizio.
Art. 28 - I centri di servizio: generalita' - Punto 5.
Il presidente e il comitato tecnico-scientifico durano in
carica un triennio e possono essere rieletti consecutivamente per non piu' di due mandati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.