- IL RETTORE
-
- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
-
- Visto lo statuto emanato con decreto rettorale n. 801 del
28 ottobre 1996;
-
- Visto il decreto rettorale n. 65 del 24 marzo 1998 con il
quale e' stato modificato l'art. 71 dello statuto citato;
-
- Ritenuto necessario procedere ad ulteriori modifiche,
nonche' integrazioni al predetto statuto;
-
- Viste le deliberazioni adottate, ai sensi dell'art. 68
dello statuto, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente
nelle adunanze del 28 ottobre 1999 e 11 novembre 1999, concernenti le modifiche ed
integrazioni statutarie;
-
- Vista altresi', la deliberazione adottata dal senato
accademico e dal consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta in data 7
dicembre 1999, ai sensi del gia' citato art. 68 dello statuto, con la quale e' stato
modificato ed approvato lo statuto di questo Politecnico;
-
- Vista la nota del 31 dicembre 1999, prot. n. 17783 con la
quale e' stato trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica il testo dello statuto approvato nella sopra citata seduta congiunta, per il
previsto controllo di legittimita' e di merito ai sensi dell'art. 6 della legge n.
168/1989;
-
- Vista la nota del 15 marzo 2000, prot. n. 149, con la quale
il dirigente generale del Dipartimento per l'autonomia universitaria e studenti del
Ministero dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica, nel comunicare che non
vi sono state osservazioni da formulare ha autorizzato questo Politecnico a provvedere ai
successivi adempimenti;
-
- Decreta:
-
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 9 maggio
1989, n 168, e' emanato l'allegato statuto di questo Politecnico, modificato ed approvato
cosi' come in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto.
-
- Bari, 29 marzo 2000
-
- Il rettore: Castorani
-
- Titolo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
-
- Capo I
- Principi direttivi
-
- Art. 1.
- Principi generali
- 1. Il Politecnico di Bari, nel seguito denominato
Politecnico, e' un'istituzione pubblica che ha quali finalita' primarie l'organizzazione e
la promozione dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' l'elaborazione ed il
trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
- 2. Il Politecnico riconosce nel presente statuto lo
strumento per organizzare e svolgere le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo
ad espressione della propria autonomia.
- 3. Il Politecnico, in cui si riconoscono tre componenti
fondamentali, studenti, docenti, e personale tecnico-amministrativo, opera secondo i
principi della democrazia, del pluralismo e delle liberta' individuali e collettive,
garantendo la partecipazione piu' ampia e la trasparenza dei processi decisionali,
assicurando la pubblicita' di tutti gli atti conseguenti.
- 4. Il Politecnico, per il conseguimento delle proprie
finalita', opera con il concorso responsabile dei docenti, del personale
tecnico-amministrativo e degli studenti e sviluppa l'innovazione culturale, scientifica e
tecnologica anche mediante forme di cooperazione con altre universita', enti di ricerca e
organizzazioni pubbliche e private nazionali ed internazionali.
- 5. Il Politecnico favorisce l'attuazione di programmi di
collaborazione con organismi internazionali, in particolare con l'Unione europea; promuove
e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati, studenti e
personale tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica.
- 6. Il Politecnico recepisce i valori della Dichiarazione
universale dei Diritti dell'Uomo e si impegna, nelle proprie attivita' al loro rispetto;
inoltre, garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformita' con i
principi universali del rispetto della vita, della dignita' delle persone e della tutela
attiva dell'ambiente naturale.
- 7. Il Politecnico promuove tutte le iniziative necessarie
per l'attuazione di azioni positive in materia di pari opportunita' in conformita' ai
principi legislativi vigenti.
- 8. Il Politecnico incentiva, per l'espletamento delle
proprie attivita', la scelta del regime di impegno a tempo pieno dei docenti nonche' la
collaborazione del personale tecnico - amministrativo.
- 9. Il Politecnico cura la salvaguardia e la valorizzazione
del proprio patrimonio culturale costituito dagli strumenti scientifici impiegati e dai
vari prodotti e documenti connessi con le ricerche sviluppate nel proprio ambito; cio'
anche ai fini della formazione e dell'ordinamento di una collezione museale, testimonianza
della propria storia scientifica e tecnologica.
- 10. Il Politecnico cura la diffusione, mediante
pubblicazione a stampa o con mezzi informatici, dei piu' importanti risultati delle
ricerche sviluppate nel proprio ambito.
-
- Art. 2.
- Personalita' giuridica
- 1. Il Politecnico ha personalita' giuridica e piena
autonomia di diritto pubblico e privato.
- 2. Il Politecnico, per il conseguimento delle proprie
finalita', puo' stipulare contratti, convenzioni e definire accordi, anche in forma
consortile, con persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private. Puo' erogare
borse di studio a favore di giovani laureati.
-
- Art. 3.
- Liberta' di ricerca e insegnamento
- 1. Il Politecnico garantisce liberta' di ricerca ai singoli
docenti ed autonomia di ricerca alle strutture scientifiche.
- 2. Il Politecnico garantisce l'autonomia delle strutture
didattiche e la liberta' di insegnamento dei singoli docenti, nel rispetto delle finalita'
didattiche individuate dal senato accademico. Il coordinamento, l'organizzazione e la
programmazione didattica vengono attuati dalle strutture didattiche secondo il regolamento
didattico.
-
- Art. 4.
- Diritto allo studio
- 1. Il Politecnico assicura agli studenti gli strumenti per
conseguire un sapere critico ed una preparazione culturale, scientifica e tecnologica
rispondente alle esigenze professionali della societa'.
- 2. Il Politecnico promuove la creazione di servizi atti ad
agevolare e migliorare gli studi universitari.
- 3. Il Politecnico attua iniziative rispondenti alle
esigenze di orientamento e di tutorato degli studenti per una piena e consapevole
partecipazione alle attivita' didattiche ed una completa formazione culturale.
- 4. Il Politecnico riconosce il contributo di libere
organizzazioni studentesche e di singoli studenti per il conseguimento delle finalita'
didattiche.
- 5. Le norme per l'attuazione del diritto allo studio sono
definite dal regolamento degli studenti.
-
- Art. 5.
- Attivita' amministrativa
- 1. L'attivita' amministrativa del Politecnico persegue i
fini determinati dal proprio ordinamento secondo i principi generali fissati da
disposizioni di legge, ed e' retta da criteri di economicita', efficacia e pubblicita'.
- 2. La diffusione delle informazioni relative agli atti
amministrativi, le procedure e l'accesso ai documenti sono definiti da apposito
regolamento, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni. Tutti gli atti amministrativi e contabili devono essere
strutturati in modo da garantire un'informazione chiara e completa.
- 3. E' sancita la responsabilita' individuale nella
attuazione delle decisioni prese dagli organi di governo, nel controllo della regolarita'
degli atti e nella verifica dei risultati ottenuti.
- 4. Le strutture didattiche e scientifiche inviano al
rettore, annualmente, apposita relazione. La relazione delle strutture didattiche contiene
quanto previsto all'art. 24, comma 1 lettere d) ed e). La relazione delle strutture
scientifiche contiene quanto previsto all'art. 34, comma 5, lett. c).
- 5. Il senato accademico, su proposta del rettore, sentito
il Consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti, con cadenza triennale,
approva il piano di sviluppo entro il 31 dicembre.
- 6. Il senato accademico, sulla base del piano di sviluppo
triennale, delle relazioni di cui al comma 4 del presente articolo e delle risultanze
della Conferenza di ateneo di cui al comma 2 dell'art. 16, approva, sentito il Consiglio
di amministrazione, il programma annuale della didattica e della ricerca e sente il
Consiglio degli studenti, per la parte riguardante la didattica.
- 7. Il controllo di gestione si basa su criteri di
valutazione dell'efficacia, dell'economicita' e dell'efficienza della attivita' svolta.
- 8. I risultati del controllo di gestione debbono costituire
elemento fondamentale delle successive deliberazioni degli organi di governo del
Politecnico, anche ai fini della ripartizione delle risorse.
-
- Art. 6.
- Fonti di finanziamento
- 1. Le fonti di finanziamento del Politecnico comprendono i
trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea, di Enti pubblici e di privati ed entrate
proprie.
- 2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da
contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni, da redditi patrimoniali.
- 3. Le tariffe ed i corrispettivi delle prestazioni rese a
terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati
periodicamente dal Consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura
di tutti i costi sostenuti.
- 4. Il Politecnico puo' utilizzare, per le spese di
investimento, nei termini previsti dalla legislazione vigente, prestiti, mutui o forme di
leasing, garantendo un equilibrato impiego delle risorse su scala pluriennale.
-
- Art. 7.
- S o g g e t t i
- 1. Il Politecnico e' una comunita' di persone che, secondo
le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzare i fini istituzionali. Fanno
parte della comunita' universitaria i docenti, il personale dirigente e
tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono
periodi di ricerca, insegnamento, studio o collaborazione tecnica presso il Politecnico.
- 2. I docenti sono i professori e i ricercatori del
Politecnico che, in conformita' alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in
organico per il corrispondente ruolo.
- 3. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo e'
costituito dai dipendenti che, in conformita' alla normativa vigente, ricoprono uno dei
posti in organico per il corrispondente ruolo.
- 4. Sono studenti del Politecnico coloro i quali risultano
regolarmente iscritti alle attivita' di formazione del Politecnico.
- 5. Presso il Politecnico svolgono funzioni didattiche o di
ricerca anche soggetti esterni. I collaboratori esterni inseriti in gruppi di ricerca,
limitatamente al periodo del loro rapporto con il Politecnico, fanno capo senza afferirvi
alla struttura di ricerca o di servizio cui appartiene il responsabile della ricerca. I
professori a contratto ed i supplenti, non in organico presso il Politecnico, fanno capo,
comunque, senza afferirvi ad un Dipartimento individuato dal Consiglio di facolta', su
eventuale proposta dell'interessato. I collaboratori esterni che svolgono attivita' di
supporto alla didattica fanno capo senza afferirvi alla struttura di appartenenza del
titolare dell'insegnamento, limitatamente al periodo di rapporto con il Politecnico. Gli
studenti ospiti, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli
studenti iscritti. I soggetti previsti nel presente comma non godono dell'elettorato
attivo e passivo e la loro partecipazione alle attivita' del Politecnico e' disciplinata
dal regolamento interno delle strutture interessate.
- 6. I soggetti che prestano attivita' tecnica,
amministrativa o di ricerca presso il Politecnico a tempo determinato, non godono
dell'elettorato attivo e passivo, se il loro rapporto di lavoro ha durata inferiore a tre
anni. I suddetti soggetti, che abbiano rapporto di lavoro esclusivo non inferiore a tre
anni, godono dell'elettorato attivo. La partecipazione alle attivita' del Politecnico del
personale che svolge attivita' di ricerca e' disciplinato dai regolamenti interni delle
strutture interessate.
-
- Art. 8.
- Doveri e responsabilita'
- 1. I docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli
studenti del Politecnico si impegnano alla:
- a) osservanza del presente statuto e dei regolamenti;
- b) cooperazione nelle attivita' scientifiche e didattiche;
- c) utilizzazione appropriata delle risorse e dei servizi
forniti dal Politecnico.
- 2. I docenti ed il personale tecnico-amministrativo hanno
l'obbligo di adempiere ai compiti istituzionali. Ai docenti e' richiesta la partecipazione
agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dallo statuto o istituiti
dalle strutture scientifiche e didattiche del Politecnico.
-
- Art. 9.
- Attivita' ricreative, culturali e sportive
- 1. Il Politecnico favorisce i servizi sociali, le attivita'
ricreative, culturali e sportive degli studenti e del personale universitario, attraverso
apposite forme organizzative anche con organismi esterni, preferendo le iniziative
promosse dai soggetti direttamente interessati.
- 2. Il Politecnico promuove e sostiene le iniziative
formative e autogestite dagli studenti in materia di attivita' culturali, sport e tempo
libero.
- 3. Per la gestione degli impianti sportivi universitari e
le relative attivita' si fa riferimento alla L. 28 giugno 1977, n. 394 e successive
modificazioni ed integrazioni.
-
- Capo II
- Fonti normative
-
- Art. 10.
- S t a t u t o
- 1. Il presente statuto e' adottato ai sensi degli articoli
6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
- 2. Per quanto non specificato nel presente statuto o nei
regolamenti in esso previsti, rimangono applicabili le norme legislative vigenti
sull'ordinamento universitario.
-
- Art. 11.
- Regolamenti di ateneo
- 1. I regolamenti contengono le norme attuative delle
disposizioni legislative e statutarie. Essi sono approvati a maggioranza assoluta dagli
organi competenti su proposta del rettore o degli organi collegiali delle strutture
didattiche e scientifiche.
- 2. I regolamenti di ateneo, dopo la fase di controllo di
cui all'art. 6 della legge n. 168/1989 ove espressamente prevista, sono emanati con
decreto rettorale.
- 3. I regolamenti interni delle strutture con autonomia
normativa sono approvati dai relativi organi collegiali a maggioranza assoluta dei
componenti ed emanati con decreto rettorale, sentito il parere del Senato accademico o del
Consiglio di amministrazione in base alle specifiche competenze.
- 4. Il Politecnico opera secondo i seguenti regolamenti di
ateneo:
- a) regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la
Contabilita';
- b) regolamento di attuazione delle norme sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- c) regolamento didattico;
- Il Politecnico opera, altresi', secondo i seguenti
regolamenti interni:
- d) regolamento generale;
- e) regolamento degli studenti;
- f) regolamento per il tutorato;
- g) regolamento generale delle strutture;
- h) ogni altro regolamento previsto dalle disposizioni di
legge o statutarie;
- 5. I regolamenti di cui alle lettere a), b), d) sono
approvati a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, sentito il senato
accademico e, per i regolamenti di cui alla lettera a) e d), sentiti anche le Facolta' e i
Dipartimenti.
- 6. I regolamenti di cui alle lettere c), e), f), g) sono
approvati a maggioranza assoluta dal Senato accademico, sentito il Consiglio di
amministrazione, per il regolamento di cui alla lett.
- c), anche le Facolta'; per i regolamenti di cui alle
lettere e) e f), anche le Facolta' e il Consiglio degli studenti e, per il regolamento di
cui alla lettera g), anche le Facolta' e i Dipartimenti.
- 7. I regolamenti di cui alla lettera h) sono approvati
dagli organi di competenza.
-
- Art. 12
- Autonomia regolamentare
- 1. Il regolamento generale contiene le norme organizzative,
gestionali e concorsuali di competenza del Politecnico ed i criteri per la partecipazione
a consorzi e societa' consortili nonche' i criteri generali per la stipula di contratti e
convenzioni relativi ad attivita' di formazione, di ricerca e di trasferimento
tecnologico; le relative norme regolamentari sono previste dal regolamento di
amministrazione finanza e contabilita'. Esso stabilisce anche le norme elettorali, salvo
quanto previsto dal successivo comma 7, ed i criteri per le designazioni e le nomine in
organi interni ed esterni al Politecnico.
- 2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' fissa le norme generali di regolamentazione delle procedure amministrative,
finanziarie e contabili e le connesse responsabilita' secondo il disposto dell'art. 7
commi, 7, 8, 9 e art.
- 16, comma 4. lettera c) della legge n. 168/1989; esso tra
l'altro definisce le norme regolamentari nonche' i limiti di competenza in merito
all'approvazione e stipula di contratti e convenzioni tra i diversi organi e strutture del
Politecnico.
- 3. Il regolamento di attuazione delle norme sul
procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
disciplina le modalita' operative relative a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4. Il regolamento didattico contiene l'elenco delle
Facolta' e delle loro articolazioni e disciplina l'ordinamento degli studi per i corsi
d'istruzione universitaria, previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive
modificazioni ed integrazioni, attivati presso il Politecnico e indica le strutture
didattiche a cio' preposte. Esso contiene, altresi', le norme per l'istituzione di nuove
attivita' di formazione e di eventuali ulteriori strutture didattiche.
- 5. Il regolamento degli studenti contiene le norme
organizzative, amministrative e comportamentali alla cui osservanza sono tenuti tutti gli
studenti iscritti al Politecnico. Esso stabilisce le modalita' di elezione delle
rappresentanze studentesche negli organi collegiali interni ed esterni laddove previsti,
la durata delle cariche nonche' le modalita' per la collaborazione a tempo parziale e per
lo svolgimento delle attivita' culturali, sportive e del tempo libero anche se autogestite
dagli studenti. Lo stesso regolamento definisce le norme per l'attuazione del diritto allo
studio.
- 6. Il regolamento per il tutorato disciplina
l'organizzazione del servizio di tutorato al fine di orientare ed assistere gli studenti
per tutto il corso degli studi.
- 7. Il regolamento generale delle Strutture definisce
l'articolazione e disciplina l'attivazione, la disattivazione e la variazione delle
strutture in relazione alle esigenze del Politecnico nonche' i principi generali ai quali
devono ispirarsi i regolamenti interni. Esso contiene anche l'elenco dei Dipartimenti e
delle strutture di supporto e ne disciplina il funzionamento.
-
- Titolo II
- ATTIVITA'
-
- Art. 13.
- Attivita' universitaria
- 1. L'attivita' universitaria si espleta attraverso le
funzioni istituzionali di didattica, di ricerca e di attivita' di servizio.
- In particolare:
- a) il Politecnico organizza le attivita' didattiche nel
rispetto dei principi espressi nell'art. 3, comma 2;
- b) in attuazione delle norme vigenti in materia di
ordinamenti didattici universitari, il Politecnico rilascia i titoli di studio previsti
per legge;
- c) il Politecnico istituisce ed organizza servizi didattici
integrativi come l'orientamento, il tutorato e le attivita' culturali e di formazione
destinate a soggetti interni alla propria comunita';
- inoltre:
- istituisce corsi di perfezionamento post lauream secondo le
norme fissate nel regolamento didattico e per i quali vengono rilasciati appositi
attestati;
- promuove l'organizzazione di corsi di preparazione
all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni;
- svolge corsi di aggiornamento e di specializzazione per il
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
- istituisce corsi di aggiornamento professionale;
- attiva servizi finalizzati all'inserimento nel mondo del
lavoro;
- d) il Politecnico puo' avvalersi di esperti anche estranei
al mondo universitario per lo svolgimento di conferenze o seminari a supporto delle
attivita' didattiche e scientifiche;
- e) il Politecnico, nell'ambito delle proprie finalita',
svolge l'attivita' di ricerca scientifica secondo i principi espressi nell'art. 3, comma
1;
- f) l'attivita' di servizio e' rivolta ad istituzioni
pubbliche e private, ad imprese e ad altre forze produttive in quanto:
- strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati
della ricerca scientifica nonche' occasione di arricchimento delle conoscenze;
- attivita' orientata alla formazione culturale delle entita'
operanti sul territorio;
- attivita' di trasferimento tecnologico destinata a supporto
della produzione e della gestione delle risorse e protezione dell'ambiente;
- attivita' di studio e di indirizzo per una progettualita'
avanzata a supporto delle istituzioni che operano sul territorio e mirata alla qualita' ed
alla bellezza del territorio.
- g) il Politecnico assicura la conservazione del proprio
patrimonio edilizio e ne promuove l'arricchimento tramite un'azione interna di
progettualita' permanente.
- 2. L'attivita' universitaria complessivamente svolta
rappresenta un elemento di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature,
personale e mezzi finanziari.
- 3. L'attivazione dei corsi di master, di specializzazione,
di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi deve essere prevista nel
programma annuale della didattica e della ricerca adottato dal Senato accademico, secondo
le linee indicate dal piano di sviluppo triennale.
-
- Titolo III
- ORGANI CENTRALI DEL POLITECNICO
-
- Art. 14.
- Organizzazione degli organi centrali del
Politecnico
- 1. Nell'ordinamento del Politecnico vige il principio della
distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro.
- 2. Gli organi centrali di governo, descritti nel successivo
art.
- 15 comma 1, definiscono gli obiettivi e i programmi da
attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali
impartite.
- 3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
- Essi sono responsabili della gestione e dei relativi
risultati.
-
- Art. 15.
- Tipologia degli organi centrali
- 1. Sono organi centrali di governo del Politecnico: il
rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione.
- 2. Sono organi centrali propositivi e consultivi: Il
Collegio dei direttori di Dipartimento ed il Consiglio degli studenti. Essi hanno titolo
ad esprimersi su temi di carattere generale e su temi di specifica competenza dei singoli
organi.
- 3. Ogni organo deliberante ha il dovere di motivare
decisioni difformi dal parere degli organi consultivi che hanno titolo a esprimerlo.
-
- Art. 16.
- Il rettore
- 1. Il rettore rappresenta il Politecnico ad ogni effetto di
legge, garantisce il perseguimento dei compiti istituzionali, promuove lo sviluppo del
Politecnico assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e nei limiti delle proprie
attribuzioni, ogni iniziativa utile allo scopo.
- In particolare spetta al rettore:
- a) fissare l'ordine del giorno, convocare e presiedere il
senato accademico ed il Consiglio di amministrazione e adottare i provvedimenti di
attuazione delle rispettive deliberazioni per la parte di propria competenza;
- b) emanare lo statuto e i regolamenti;
- c) garantire la liberta' di insegnamento e di ricerca dei
docenti;
- d) esercitare l'autorita' disciplinare nei limiti previsti
dalla legge;
- e) curare l'osservanza delle norme concernenti
l'ordinamento universitario, comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente;
- f) rappresentare il Politecnico nella stipula di contratti
e convenzioni non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca
e del Direttore amministrativo;
- g) presentare al Ministro le relazioni periodiche previste
dalla legge;
- h) adottare, in casi straordinari di necessita' e di
urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico e del Consiglio di
amministrazione, salva tempestiva ratifica da parte degli organi cui, di norma, compete il
provvedimento;
- i) stabilire e mantenere armonici e proficui rapporti con
le Istituzioni, gli enti, le forze economiche e produttive nel territorio, in ambito
nazionale ed internazionale;
- l) esercitare le funzioni decentrate dal Ministero relative
allo stato giuridico ed economico dei docenti secondo quanto stabilito dalla vigente
normativa;
- m) presentare il bilancio di previsione ed il rendiconto
finanziario agli organi centrali di governo competenti;
- n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai
regolamenti.
- 2. Ogni anno il rettore riferisce, tenendo conto anche
delle relazioni delle strutture didattiche e di ricerca di cui all'art. 5 comma 4, sulle
attivita' svolte e sulle linee di sviluppo del Politecnico, in una Conferenza di ateneo.
- 3. Il rettore dura in carica 3 anni accademici. Il mandato
inizia il 1o ottobre.
- 4. Il rettore puo' fruire di un'indennita' di carica la cui
misura e' determinata dal Consiglio di amministrazione.
- 5. Il rettore e' eletto fra i professori di prima fascia ed
e' nominato dal Ministro. L'elettorato attivo spetta:
- a) a tutti i docenti componenti dei consigli di facolta';
- b) a tutti i componenti del Consiglio degli studenti;
- c) a tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo
con voto pesato in ragione del venti per cento del numero dei professori di ruolo.
- 6. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti
nelle prime tre votazioni, in caso di mancata elezione, si procedera' con il sistema del
ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior
numero di voti. E' eletto chi riporta maggiori voti; a parita' di voti, colui che ha
maggiore anzianita' nel ruolo; in caso di pari anzianita' di ruolo, il piu' anziano
anagraficamente.
- 7. Il rettore nomina due prorettori scelti tra i professori
di ruolo. Al prorettore scelto tra i professori di prima fascia sono attribuite le
funzioni di vicario, con delega a supplire il rettore in tutte le sue funzioni nei casi di
impedimento o di assenza.
- All'altro prorettore, scelto tra i professori di ruolo di
seconda fascia, sara' attribuita dal rettore, una delega per particolari uffici
nell'ambito delle proprie attribuzioni. Il prorettore vicario puo' fruire di un'indennita'
di carica la cui misura e' stabilita dal Consiglio di amministrazione.
- 8. Il rettore puo' delegare a professori di ruolo sue
specifiche funzioni, dandone comunicazione al senato accademico e al Consiglio di
amministrazione. Le deleghe vengono conferite con decreto rettorale.
-
- Art. 17.
- Senato accademico
- 1. Il senato accademico e' l'organo cui spettano le
funzioni di indirizzo e di programmazione annuale e pluriennale nonche' di coordinamento e
controllo delle attivita' del Politecnico.
- In particolare il senato accademico:
- a) approva con cadenza triennale, su proposta del rettore,
sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti, il piano di
sviluppo entro il 31 dicembre immediatamente successivo al suo insediamento; inoltre,
sentito il Consiglio di amministrazione, e, per la parte riguardante la didattica, il
Consiglio degli studenti, approva il programma annuale della didattica e della ricerca;
- b) approva il passaggio da una facolta' ad un'altra,
nell'ambito del medesimo raggruppamento disciplinare, di posti coperti di professore e
ricercatore su proposta e con il consenso delle Facolta' interessate, nonche' con il
consenso dei titolari dei posti;
- c) determina i criteri per il ricorso alla stipulazione di
contratti con studiosi esperti di alta qualificazione scientifica o professionale per
attivare annualmente, per comprovate e motivate necessita' didattiche, corsi di
insegnamento ufficiali, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 32 della legge n. 549/1995
e succ. mod.
- e int. in base alla programmazione didattica delle Facolta'
e delle risorse rese disponibili dal Consiglio di amministrazione;
- d) formula criteri per l'attuazione di programmi nazionali
e internazionali di cooperazione;
- e) delibera i regolamenti:
- didattico;
- degli studenti;
- per il tutorato;
- generale delle strutture;
- f) esprime pareri sui regolamenti di competenza del
Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 11, nonche' sul
regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti;
- g) esprime parere sui regolamenti interni deliberati dalle
Strutture;
- h) delibera sulla costituzione delle strutture didattiche,
scientifiche e di supporto del Politecnico, sentito il Consiglio di amministrazione;
- i) delibera l'istituzione dei servizi didattici integrativi
sentiti il Consiglio di amministrazione, il Consiglio degli studenti nonche' le Facolta'
ed i Dipartimenti interessati;
- l) delibera la distribuzione del personale docente;
- m) propone al Consiglio di amministrazione l'assegnazione
del personale tecnico ed amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca;
- n) propone al Consiglio di amministrazione la ripartizione,
alle strutture didattiche e di ricerca, delle risorse finanziarie non altrimenti
destinate, compresi i contributi versati dagli studenti;
- o) delibera sull'attribuzione dei finanziamenti assegnati
per la ricerca nell'ambito del bilancio di previsione relativamente a quote non altrimenti
destinate, avvalendosi di apposite commissioni scientifiche elette in modo da garantire la
presenza paritetica delle diverse componenti dei docenti;
- p) delibera sulle proposte del Consiglio degli studenti;
- q) delibera sugli accordi quadro e di programma a carattere
scientifico e/o didattico in ordine alla collaborazione con soggetti esterni pubblici e
privati, individuando le strutture a cui demandare l'esecuzione in relazione alle
specifiche competenze;
- r) delibera sulla costituzione di eventuali organi con
funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative
competenze;
- s) delibera annualmente, sentito il Consiglio degli
studenti, in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di studio;
- t) formula i criteri e le modalita' di verifica delle
attivita' del personale docente;
- u) esprime parere sul bilancio di previsione e prende atto
del conto consuntivo;
- v) esprime parere sulla destinazione di parte dell'avanzo
di amministrazione all'ulteriore sostegno della ricerca nonche' al potenziamento delle
attivita' didattiche e formative;
- z) prende atto delle relazioni ufficiali da inoltrare al
Ministero;
- a1) esprime parere su ogni questione di competenza del
Consiglio di amministrazione riguardante l'attivita' didattica e di ricerca;
- a2) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo
statuto e dai regolamenti di ateneo;
- a3) al fine della erogazione ai docenti dei compensi
incentivanti l'impegno didattico, provvede a verificare l'impegno didattico dei singoli
docenti nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 370/1998 all'art. 4, comma 2) ed,
inoltre, a monitorare i progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti
e realizzati da gruppi di docenti con particolare riferimento all'innovazione metodologica
e tecnologica e ad attivita' formative propedeutiche, integrate e di recupero,
verificandone il rispetto.
- 2. Le norme per il funzionamento del senato accademico sono
contenute in apposito regolamento.
- 3. Sono membri di diritto:
- a) il rettore;
- b) i presidi di facolta';
- c) il prorettore vicario;
- d) il direttore amministrativo anche con funzioni di
segretario verbalizzante;
- Sono membri elettivi:
- e) due studenti eletti dal Consiglio degli studenti in seno
allo stesso;
- f) un rappresentante per facolta' da eleggersi tra tutti i
professori di ruolo ed i ricercatori confermati;
- g) due unita' di personale tecnico-amministrativo di cui
una eletta tra i tecnici e l'altra fra gli amministrativi.
- I rappresentanti degli Studenti non hanno diritto di voto
sui punti b), l), m) o); i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo non hanno
diritto di voto sui punti b), l ), n), o).
- 4. I membri elettivi del senato accademico durano in carica
tre anni. Le modalita' di elezione della rappresentanza studentesca, che dura in carica
due anni, sono disciplinate dal regolamento degli studenti.
- 5. Il senato accademico e' convocato dal rettore per sua
iniziativa o su motivata richiesta di almeno meta' dei Presidi di Facolta' o di almeno
meta' dei membri elettivi.
- 6. I membri elettivi del senato accademico possono fruire
di una indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.
-
- Art. 18.
- Il Consiglio di amministrazione
- 1. Il Consiglio di amministrazione programma e controlla le
attivita' relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale del
Politecnico.
- Il Consiglio di amministrazione rende altresi' esecutivi,
nell'ambito delle competenze di bilancio, gli indirizzi programmatici del Senato
accademico, stabilendo i criteri per l'organizzazione, la gestione ed il controllo delle
risorse finanziarie e del personale.
- In particolare il Consiglio di amministrazione:
- a) formula i criteri attuativi per la distribuzione delle
risorse finanziarie e del personale;
- b) formula i programmi edilizi ed i relativi interventi
attuativi, sentito il senato accademico;
- c) delibera la struttura della pianta organica del
Politecnico in coerenza con i programmi di sviluppo del Politecnico;
- d) delibera, sentito il senato accademico, il bilancio di
previsione ed approva il conto consuntivo;
- e) delibera i regolamenti:
- Generale;
- per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
- di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e
sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- f) esprime parere sui regolamenti secondo quanto previsto
dall'art. 11;
- g) esprime parere sui regolamenti interni deliberati dalle
singole strutture;
- h) delibera i provvedimenti relativi a tasse e contributi a
carico degli studenti, sentito il senato accademico e il Consiglio degli studenti;
- i) delibera i contratti e le convenzioni ed ogni altro atto
negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad
altri organi e strutture dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita';
- l) controlla la consistenza e la funzionalita' del
patrimonio immobiliare e mobiliare del Politecnico;
- m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo
statuto e dai regolamenti;
- n) delibera le modifiche dello statuto in seduta congiunta
con il senato accademico;
- o) esprime parere sui piani pluriennali di sviluppo ed il
programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica.
- 2. Il Consiglio di amministrazione e' composto da membri di
diritto e membri elettivi.
- Sono membri di diritto:
- a) il rettore, che lo presiede;
- b) il Direttore amministrativo anche con funzioni di
segretario verbalizzante;
- Sono membri designati:
- c) il prorettore vicario, con voto consultivo;
- d) il prorettore scelto tra i professori associati;
- e) un esperto in materie giuridiche e/o economiche,
designato dal rettore, con voto consultivo;
- f) un professore di ruolo designato dal rettore;
- g) un rappresentante, con voto consultivo, degli enti che
concorrono al finanziamento del Politecnico;
- Sono membri elettivi:
- h) un professore ordinario, un professore associato, un
ricercatore confermato eletti dalle rispettive componenti;
- i) due rappresentanti eletti dagli studenti;
- l) un rappresentante eletto dal personale tecnico
amministrativo.
- 3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Le modalita' di elezione della rappresentanza studentesca, che dura in carica due anni,
sono disciplinate dal regolamento degli studenti.
- 4. Il Consiglio di amministrazione e' costituito con
decreto del rettore. La mancata nomina di componenti non elettivi non inficia
l'insediamento del collegio.
- 5. Le norme di funzionamento del Consiglio di
amministrazione sono contenute in apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio.
- 6. I membri elettivi e quelli designati del Consiglio di
amministrazione possono fruire di una indennita' di carica determinata dallo stesso
Consiglio.
-
- Art. 19.
- Il Collegio dei direttori di Dipartimento
- 1. Il Collegio dei direttori di Dipartimento e' costituito
da tutti i direttori di Dipartimento. Esso e' organo consultivo del senato accademico e
del Consiglio di amministrazione per gli ambiti di pertinenza dei Dipartimenti.
- 2. Esso e' presieduto dal rettore ed elegge nel suo seno un
vice presidente che lo convoca.
-
- Art. 20.
- Il Consiglio degli studenti
- 1. Il Consiglio degli studenti esercita funzioni di
carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi centrali di governo e delle
strutture del Politecnico, relativamente alle tematiche di interesse studentesco ed alla
valorizzazione del loro rapporto con il Politecnico. Inoltre il Consiglio degli studenti
decide, nell'ambito delle regole generali di cui al comma 2 lett. c), i programmi,
l'attuazione delle iniziative e l'utilizzazione delle risorse.
- 2. In particolare il Consiglio degli studenti e' chiamato
a:
- a) concorrere a predisporre strumenti atti ad analizzare i
servizi didattici e finalizzati ad una verifica qualitativa e quantitativa di ciascun
insegnamento e dei Corsi di studio nel loro complesso e a formulare al senato accademico
proposte in materia di regolamento didattico di ateneo, di organizzazione delle attivita'
didattiche, di organizzazione di servizi didattici complementari o integrativi e degli
altri servizi universitari, di tutorato e di diritto allo studio, nonche' di bilancio di
previsione;
- b) esprimere parere sui regolamenti, secondo quanto
previsto dall'art. 11;
- c) proporre le regole generali da applicarsi nel
Politecnico per lo svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti nei
settori della cultura, dello sport e del tempo libero;
- d) promuovere e attuare rapporti nazionali ed
internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
- e) esprime parere sul piano triennale di sviluppo, nonche'
sul programma annuale della didattica e della ricerca, per la parte riguardante la
didattica;
- f) esprime parere in merito alla disciplina degli accessi
ai corsi di studio;
- g) esprime parere sui provvedimenti relativi a tasse e
contributi a carico degli studenti.
- 3. Il regolamento generale fissa le modalita' per fornire
al Consiglio degli studenti le risorse ed i supporti anche logistici necessari al suo
funzionamento.
- 4. Il Consiglio degli studenti e' composto da membri di
diritto e da membri elettivi.
- Sono membri di diritto: i rappresentanti degli studenti in
seno ai consigli di amministrazione del Politecnico e dell'E.DI.S.U.
- nonche' ai consigli di facolta'.
- Sono membri elettivi: un rappresentante per ciascun corso
di diploma; i rappresentanti di ciascun corso di laurea in ragione di 1 per corsi di
laurea con un numero di iscritti fino a 1.000 e 2 per i corsi di laurea con un numero di
iscritti superiore a 1.000.
- 5. Il Consiglio degli studenti viene rinnovato ogni due
anni. Il Consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.
- 6. Le norme di funzionamento del Consiglio degli studenti
sono contenute in apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio, sentito il senato
accademico.
-
- Titolo IV
- STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI
SUPPORTO
-
- Capo I
- Strutture didattiche
-
- Art. 21.
- Articolazione
- Nel Politecnico l'attivita' didattica viene svolta in modo
coordinato nelle Facolta' e loro articolazioni, nei Dottorati di Ricerca e nelle altre
strutture didattiche previste dal regolamento didattico di ateneo.
-
- Art. 22.
- La Facolta' 1.
- La Facolta' ha come fine primario lo sviluppo scientifico e
professionale del proprio ambito perseguito mediante l'organizzazione ed il coordinamento
delle attivita' didattiche.
- Ad essa fanno capo i Corsi di studio e le Scuole di
specializzazione.
- 2. Sono organi della Facolta': il preside, il Consiglio di
facolta', i consigli di corso di studio, i consigli di scuola di specializzazione.
- 3. Il Consiglio di facolta' puo' deliberare la costituzione
di una giunta di facolta', secondo quanto stabilito dal successivo art.
- 25.
-
- Art. 23.
- Il preside
- 1. Il preside rappresenta la Facolta', e' responsabile
dell'attivita' didattica e organizzativa, esercita funzioni di iniziativa e di promozione
culturale e didattica nell'ambito della Facolta'.
- Il preside e' membro di diritto del senato accademico.
- Spetta al preside:
- a) convocare e presiedere il Consiglio di facolta' e la
giunta di facolta', curandone i rispettivi ordini del giorno e dando, quindi, esecutivita'
alle rispettive deliberazioni;
- b) convocare e presiedere l'Osservatorio della didattica;
- c) vigilare sulle attivita' didattiche che fanno capo alla
Facolta';
- d) redigere il calendario annuale delle attivita'
didattiche;
- e) redigere la relazione annuale sull'andamento delle
attivita' didattiche tenendo conto della relazione dell'Osservatorio della didattica;
- f) nominare le Commissioni per gli esami di profitto, di
laurea e di diploma per il conseguimento dei titoli accademici;
- g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo
statuto e dai regolamenti.
- 2. Il preside, eletto fra i professori ordinari
appartenenti alla Facolta', dura in carica tre anni accademici. Il mandato del preside
inizia il 1o ottobre.
- 3. Il preside e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi
diritto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio
fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.
- 4. L'elettorato attivo spetta al Consiglio di facolta'
nella sua composizione piu' ampia.
- 5. Il preside designa, tra i professori ordinari, un
vicario che lo supplisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento o
assenza.
- 6. Il preside puo' fruire di un'indennita' di carica la cui
misura e' determinata dal Consiglio di amministrazione.
-
- Art. 24.
- Il Consiglio di facolta'
- 1. Il Consiglio di facolta':
- a) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse
umane e materiali a disposizione della Facolta' rendendo possibile una efficace offerta
didattica e formativa, con un razionale ed equilibrato impiego dei docenti;
- b) formula proposte per la modifica dell'ordinamento
didattico, sentiti i consigli di Corso di studio interessati;
- c) predispone, per quanto di sua competenza, gli elementi
per l'elaborazione del piano di sviluppo triennale dell'ateneo;
- d) procede annualmente alla programmazione didattica
provvedendo, in particolare, alla attivazione degli insegnamenti, nonche' all'assegnazione
dei compiti didattici ai docenti, sentiti i consigli dei Dipartimenti e dei Corsi di
studio interessati. Inoltre individua i progetti di miglioramento qualitativo della
didattica di cui all'art. 17 comma 1 lett. a3). Delle suddette attivita' riferisce nella
relazione di cui all'art. 5 comma 4;
- e) approva la relazione relativa alle attivita' svolte di
cui all'art. 5 comma 4;
- f) procede alla definizione dei criteri generali per il
Manifesto annuale degli Studi per la parte di propria competenza, verificandone il
rispetto da parte dei consigli di corso di studio;
- g) delibera, nell'ambito della relativa dotazione
finanziaria assegnata, l'attribuzione di supplenze, affidamenti e, laddove motivata da
particolari e specifiche esigenze didattiche e scientifiche, la stipula di contratti di
diritto privato per la copertura di corsi ufficiali ed integrativi di insegnamento,
acquisito il parere del Corso di studio interessato;
- h) procede alla richiesta di nuovi posti in organico di
docenti, in coerenza con il programma di sviluppo dell'ateneo, tenendo conto delle
necessita' prospettate dai consigli dei Dipartimenti e di Corso di studio. Con gli stessi
criteri attribuisce alle aree didattiche e, quindi, ai singoli settori
scientifico-disciplinare i posti di docente assegnati dal senato accademico alla Facolta';
- i) delibera in merito alla chiamata dei professori di
ruolo, sentiti i Dipartimenti ed i Corsi di studio;
- l) definisce i criteri di utilizzazione dei fondi per
attivita' didattiche, specificatamente assegnati alla Facolta';
- m) esprime parere sui regolamenti dei consigli di corso di
studio;
- n) esprime parere sui regolamenti di ateneo secondo quanto
previsto dall'art. 11;
- o) esprime pareri in merito alla disciplina degli accessi
ai Corsi di studio;
- p) esprime parere in merito alla costituzione delle
strutture didattiche, scientifiche e di servizio ed alla modifica di quelle esistenti;
- q) ottempera a tutti gli altri compiti che gli sono
demandati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- r) approva le norme per il funzionamento del Consiglio di
facolta', contenute in apposito regolamento;
- s) esprime parere sulla concessione di nulla osta ai
docenti per lo svolgimento di attivita' didattiche o di ricerca presso altre sedi e per la
fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, sentiti i Corsi di studio
interessati.
- 2. Il Consiglio di facolta' e' composto da:
- a) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che
appartengono alla facolta';
- b) i ricercatori confermati con almeno sei anni di
anzianita';
- qualora il numero degli stessi, superi il 50 % di quello
dei professori di ruolo, la loro afferenza al Consiglio e' limitata alla predetta
percentuale sulla base dell'anzianita' nel ruolo e, subordinatamente, della loro
anzianita' anagrafica;
- c) due ricercatori eletti fra coloro che non hanno maturato
i sei anni di anzianita', in rappresentanza degli stessi. Per tali rappresentanze
l'elettorato attivo e' esteso a tutti i ricercatori non presenti in Consiglio di facolta'
ad altro titolo;
- d) una rappresentanza di studenti nella misura di una
unita' per ogni mille iscritti o frazione, con un minimo di tre, fino ad un numero massimo
pari al 10 % di quello dei docenti;
- e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
- Tutti i rappresentanti di cui s'e' detto durano in carica
tre anni ad eccezione della componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni
secondo le norme contenute nel regolamento degli studenti.
- 3. Alle sedute del Consiglio di facolta' partecipa, di
norma, il Direttore amministrativo o un suo delegato.
- 4. I professori fuori ruolo, i ricercatori e le altre
rappresentanze concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle
sedute.
- 5. Tutte le delibere del Consiglio di facolta' vengono
assunte a maggioranza dei presenti.
-
- Art. 25.
- La giunta di facolta'
- 1. La giunta di Facolta' viene costituita su delibera del
Consiglio di facolta' ove questo ne ravvisi l'opportunita' al fine di snellire e ordinare
i lavori del Consiglio stesso.
- 2. La giunta, ove costituita, ha come compito specifico
quello di istruire le pratiche da sottoporre al Consiglio di facolta' e ne predispone gli
schemi di delibera. Essa assume compiti deliberanti su specifica ed espressa delega del
Consiglio di facolta', in particolare in merito:
- a) all'assegnazione dei compiti didattici a docenti,
sentiti i consigli dei Dipartimenti e dei Corsi di studio interessati;
- b) all'attribuzione dei contratti a supporto della
didattica, delle supplenze ed affidamenti, sentiti i Dipartimenti ed i consigli di corso
di studio interessati;
- c) alla cura e alla ripartizione di fondi per la didattica
e per interventi straordinari nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di facolta';
- d) alla formulazione di pareri sulla concessione di nulla
osta ai docenti per lo svolgimento di attivita' didattiche o di ricerca presso altre sedi
e per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, sentiti i consigli di
corso di studio interessati;
- e) alla verifica che il Manifesto degli studi, deliberato
dai singoli consigli di corso di studio, risponda ai criteri definiti preventivamente dal
Consiglio di facolta'.
- 3. La composizione e le modalita' di funzionamento della
giunta sono disciplinate dal regolamento di facolta', assicurando la rappresentanza del
personale tecnico-amministrativo e degli studenti.
- 4. I componenti della giunta durano in carica tre anni
accademici ad eccezione della rappresentanza studentesca che viene rinnovata ogni due anni
secondo le norme contenute nel regolamento degli studenti.
-
- Art. 26.
- Osservatorio della didattica
- 1. Presso ciascuna Facolta' e' istituito l'Osservatorio
della didattica presieduto dal preside o da un suo delegato e composto per meta' da
professori di ruolo e ricercatori e per meta' da rappresentanti di studenti nei consigli
di corso di studio.
- L'Osservatorio esprime parere circa la compatibilita' tra i
crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle
strutture didattiche, ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95
della legge n. 127/1997 e succ.
- modif. ed integrazioni.
- 2. L'Osservatorio ha poteri propositivi nei confronti del
Consiglio di facolta'.
- 3. L'Osservatorio redige annualmente una relazione
sull'organizzazione e funzionamento della didattica e sul complesso dei servizi forniti
agli studenti. Nella relazione potranno essere formulate proposte di interventi,
predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente
riscontrati. La relazione e' oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno
di una seduta del Consiglio di facolta' e dovra' essere opportunamente valutata in sede di
definizione della programmazione didattica annuale. La relazione viene, altresi',
trasmessa al nucleo di valutazione di ateneo.
- 4. La composizione, la durata, le procedure per l'elezione
dei componenti e le norme generali di funzionamento dell'Osservatorio sono precisate nel
regolamento di ciascuna facolta'.
-
- Art. 27.
- I Consigli di corso di studio
- 1. Per ciascuno dei Corsi di studio, quando ne siano
istituiti piu' di uno e salvo il disposto del comma 2, e' istituito il relativo Consiglio
con il compito di organizzare e coordinare le attivita' didattiche necessarie a conseguire
il titolo di studio accademico.
- L'elenco dei Corsi di studio attivati e' contenuto nel
regolamento didattico di ateneo.
- 2. Due o piu' consigli di corso di studio possono confluire
in un unico organismo, sulla base di rispettive decisioni.
- 3. I consigli di corso di studio hanno le funzioni previste
dal decreto del presidente della Repubblica n. 382/1980 e dalla L. 341/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni e da quant'altro precisato nel presente statuto.
- In particolare, ad essi spetta:
- a) deliberare annualmente il manifesto degli studi sulla
base dei criteri definiti dal Consiglio di facolta';
- b) approvare i piani degli studi individuali degli studenti
per ogni anno accademico;
- c) deliberare e gestire le attivita' didattiche che
attengono a cooperazioni nazionali ed internazionali anche nell'ambito di accordi quadro;
- d) convalidare l'attivita' didattica di studenti
nell'ambito di cooperazioni internazionali;
- e) fissare gli obblighi per coloro che provengono da altra
sede o da altro corso di studi, e per la convalida delle lauree e dei diplomi
universitari;
- f) organizzare l'attivita' di tutorato degli studenti;
- g) esprimere pareri per lo svolgimento di attivita'
didattiche o di ricerca dei docenti presso altre sedi e per la fruizione di periodi di
esclusiva attivita' di ricerca;
- h) formulare proposte per la eventuale modifica del
regolamento didattico di ateneo;
- i) formulare per il Consiglio di facolta' proposte e pareri
in merito a:
- destinazione dei posti in organico di docenti;
- richiesta di nuovi posti in organico;
- chiamata e destinazione di professori per gli insegnamenti
del corso;
- l) esprimere pareri relativi alle supplenze, agli
affidamenti, ai contratti a supporto della didattica;
- m) esprimere proposte per il piano triennale di sviluppo
dell'ateneo;
- n) esprimere pareri sui compiti didattici dei docenti;
- o) presentare al Consiglio di facolta' proposte relative
alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche, alla sperimentazione di nuove
modalita' didattiche, all'attivazione ed al potenziamento dei servizi didattici.
- 4. Fanno parte di ciascun Consiglio:
- a) tutti i docenti a qualsiasi titolo;
- b) una rappresentanza degli studenti costituita da un
numero pari a 3, 5 e 7 se il numero degli iscritti e', rispettivamente, minore di 500,
compreso tra 500 e 1.000, maggiore di 1.000;
- c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
- 5. Gli argomenti di cui alle lettere g), i), n) del
precedente comma 3 per i consigli di diploma vengono demandati al Consiglio di facolta'
fino alla definizione di un organico proprio del Corso di diploma. Ove il Consiglio di
diploma sia confluito insieme con un Consiglio di Corso di laurea in un unico Consiglio,
detti argomenti sono demandati al Consiglio unificato.
- 6. Ciascun Consiglio e' presieduto da un presidente, eletto
tra i professori di ruolo del Politecnico. Le modalita' di elezione sono stabilite dal
regolamento generale. L'elettorato attivo del presidente spetta a tutti i membri del
Consiglio che ne abbiano diritto. Il presidente dura in carica tre anni accademici,
convoca e presiede il Consiglio, da' esecuzione alle sue delibere ed esercita ogni altra
attribuzione prevista dalle norme vigenti.
- 7. Le norme di funzionamento e la durata dei consigli di
corso di studio sono contenute nel regolamento della facolta' di appartenenza.
- Il regolamento di facolta' puo' prevedere che i consigli di
corso di studio adottino propri regolamenti che dovranno essere approvati dal senato
accademico su parere conforme della facolta'.
- 8. Per quanto non esplicitamente citato nel presente
statuto e nei regolamenti, restano demandate al Consiglio di corso di studio tutte le
altre attribuzioni previste dalla vigente normativa.
-
- Art. 28.
- Dottorato di ricerca
- 1. Il politecnico istituisce ed organizza i corsi di
dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con un regolamento.
- 2. I compiti assegnati al dottorato di ricerca sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive
modificazioni ed integrazioni nonche' dalle disposizioni in materia emanate dal
M.U.R.S.T..
-
- Art. 29.
- Scuole di specializzazione.
- 1. Le scuole di specializzazione vengono istituite su
proposta delle facolta' e dei dipartimenti interessati con decreto del rettore, in
conformita' al piano pluriennale di sviluppo del politecnico, su delibera del senato
accademico sentito il Consiglio di amministrazione.
- 2. Sono organi della scuola: il direttore, con la
responsabilita' del funzionamento della scuola ed il Consiglio della scuola, che risulta
composto da tutti i titolari di insegnamento, da un rappresentante dei professori a
contratto e da un rappresentante degli specializzandi, per ciascun anno di corso.
- 3. Il direttore della scuola e' eletto dal Consiglio fra i
professori di ruolo che ne fanno parte e dura in carica tre anni accademici.
- 4. Ai titolari di insegnamento impegnati al di fuori del
monte ore previsto dalla normativa vigente puo' essere corrisposto un compenso orario
secondo criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.
- 5. Per quanto non esplicitamente citato nel presente
statuto restano demandate alla scuola di specializzazione ed ai suoi organi interni tutte
le attribuzioni previste dalle leggi n. 162/1982 e n.
- 341/1990 e successive integrazioni e modificazioni.
-
- Capo II
- Strutture di ricerca
-
- Art. 30.
- Attivita' di ricerca
- L'attivita' di ricerca del politecnico e' svolta nei
dipartimenti e nei centri interdipartimentali di ricerca, anche interuniversitari.
-
- Art. 31.
- Dipartimenti
- 1. Il dipartimento e' la struttura organizzativa di uno o
piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodi ed assicura l'adeguato supporto ai
docenti ad esso afferenti per gli insegnamenti da loro svolti, anche relativi a piu'
facolta'.
- 2. Il dipartimento promuove e coordina le attivita' di
ricerca fermi restando l'autonomia dei singoli docenti ed il loro diritto di accedere
direttamente ai finanziamenti per la ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo
delle risorse, secondo i criteri fissati nel regolamento di dipartimento.
- 3. Il dipartimento concorre all'organizzazione ed allo
svolgimento delle attivita' didattiche, nei settori di propria competenza secondo le
indicazioni dei consigli di facolta' e di altre strutture didattiche, ove costituite.
- 4. Il dipartimento organizza e coordina il supporto
didattico, scientifico e logistico ai corsi di dottorato di ricerca nell'ambito delle
proprie attivita'.
- 5. Sono organi del Dipartimento: il direttore, il Consiglio
di dipartimento, la giunta di Dipartimento.
- 6. Ciascun docente afferisce ad un solo Dipartimento
compatibilmente con le sue competenze ed i suoi interessi scientifici, con liberta' di
opzione. Tutte le afferenze vengono deliberate dal senato accademico su parere conforme
del Consiglio di dipartimento ad eccezione della prima.
- 7. Al Dipartimento e' assegnato il personale tecnico ed
amministrativo dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della pianta organica del
Politecnico.
-
- Art. 32.
- Autonomia gestionale del Dipartimento
- 1. Il Dipartimento e' un centro di spesa con autonomia
finanziaria, amministrativa, contabile e organizzativa, di risorse finanziarie, di
personale tecnico - amministrativo, di spazi ed attrezzature.
- 2. Il Dipartimento, nel rispetto dei suoi fini
istituzionali, puo' stipulare contratti con le amministrazioni statali, con enti pubblici
e privati e puo' fornire prestazioni a terzi secondo le modalita' definite dal regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
- 3. Il Dipartimento puo' articolarsi, per motivi di
carattere scientifico od organizzativo, in sezioni secondo le modalita' definite nel
regolamento del Dipartimento. Tali sezioni non hanno autonomia amministrativa o contabile.
- 4. A ciascun Dipartimento e' assegnato un segretario
amministrativo che coordina l'attivita' amministrativo-contabile.
- Egli e', in solido con il direttore del Dipartimento,
responsabile dei conseguenti atti.
-
- Art. 33.
- Il direttore del Dipartimento
- 1. Il direttore del Dipartimento e' eletto dal Consiglio di
dipartimento tra i professori di ruolo. Il direttore resta in carica tre anni accademici
ed il suo mandato inizia il 1o ottobre. Le modalita' di elezione sono stabilite nel
regolamento generale.
- 2. Il direttore puo' fruire di un'indennita' di carica la
cui misura e' determinata dal Consiglio di amministrazione.
- 3. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed e'
responsabile della sua gestione; esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
- Spetta comunque, al direttore:
- a) convocare e presiedere l'adunanza del Consiglio e della
giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
- b) dottare, in caso di necessita' e di indifferibile
urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di
dipartimento, portandoli a ratifica nell'adunanza del Consiglio immediatamente successiva;
- c) assicurare l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei
regolamenti nell'ambito del Dipartimento, curare i rapporti con gli organi accademici;
- d) curare la gestione dei beni inventariati, in qualita' di
loro consegnatario, dei locali e dei servizi di Dipartimento in base a criteri di
funzionalita';
- e) curare l'organizzazione del lavoro del personale
tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di
professionalita' e responsabilita';
- f) curare, coadiuvato dal segretario amministrativo, che il
personale svolga correttamente i compiti assegnatigli nell'ambito del Dipartimento;
- g) disporre, coadiuvato dal segretario amministrativo,
tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con l'accordo dei
titolari dei fondi, diversi dalla dotazione, per quanto attiene alle spese gravanti sui
fondi stessi, con l'esclusione delle quote destinate dal Consiglio di dipartimento alla
copertura delle spese generali;
- h) autorizzare preventivamente, solo in relazione
all'accertamento della copertura finanziaria, le missioni dei docenti, qualora la spesa
gravi sui fondi assegnati agli stessi docenti;
- i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono
conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
- l) sottoscrivere i contratti di diritto privato, di propria
competenza, a tempo determinato per l'affidamento di incarichi retribuiti a personale
esterno all'amministrazione relativamente ad attivita' di supporto alla didattica ed alla
ricerca a norma del regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'.
- Spetta inoltre al direttore, coadiuvato dalla giunta:
- a) predisporre le richieste di finanziamento corredate
dalla proposta di programma annuale della didattica e della ricerca, quest'ultima anche in
comune con altri dipartimenti o con altre istituzioni scientifiche;
- b) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo
corredati da una dettagliata relazione;
- c) predisporre le richieste di assegnazione di personale
tecnico-amministrativo;
- d) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei
fondi necessari per le attivita' del Dipartimento, anche attraverso la stipula di
convenzioni e contratti con enti pubblici e privati.
- 5. Il direttore designa il suo vicario tra i professori di
ruolo del Dipartimento con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o di temporaneo
impedimento e ne da' comunicazione al Consiglio di dipartimento.
-
- Art. 34.
- Il Consiglio di dipartimento
- 1. Il Consiglio di dipartimento e' costituito dai docenti
afferenti al Dipartimento e dal segretario amministrativo anche con funzioni di
verbalizzante.
- Fanno inoltre parte del Consiglio:
- a) due rappresentati del personale tecnico-amministrativo;
- qualora il personale tecnico - amministrativo del
dipartimento superi le dieci unita', si aggiungera' un rappresentante ogni cinque unita'
oltre le prime dieci;
- b) due rappresentanti eletti dai dottorandi, dai titolari
di borse di studio e dagli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale.
- 2. I corpi elettorali, la durata del mandato e le modalita'
per l'elezione delle rappresentanze di cui al comma precedente sono disciplinate dal
regolamento generale.
- 3. Nel regolamento di Dipartimento puo' essere prevista la
partecipazione alla discussione dei consigli di Dipartimento di esterni in grado di
offrire un contributo agli argomenti all'ordine del giorno.
- 4. I professori fuori ruolo e le rappresentanze concorrono
alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute.
- 5. Il Consiglio di dipartimento e' l'organo di indirizzo,
di programmazione, di coordinamento e di deliberazione delle attivita' del Dipartimento.
In particolare, il Consiglio di dipartimento:
- a) promuove il potenziamento scientifico e organizzativo
del Dipartimento, sia attraverso il coordinamento degli afferenti sia tramite lo stimolo a
nuove iniziative;
- b) definisce i criteri in merito all'utilizzazione dei
fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei propri fini istituzionali, alla
destinazione di quote dei fondi, diversi dalla dotazione, per le spese generali del
Dipartimento, all'uso coordinato del personale, dei mezzi, delle attrezzature in dotazione
al Dipartimento;
- c) approva il programma annuale della didattica e della
ricerca del Dipartimento e le richieste e le iniziative ad esso connesse, nonche' la
relazione relativa alle attivita' svolte di cui all'art. 5 comma 4;
- d) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni
in corso d'anno, con le modalita' previste dal regolamento di amministrazione, finanza e
contabilita';
- e) approva annualmente il conto consuntivo del
Dipartimento;
- f) approva le spese superiori ai limiti fissati nel
regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilita' e approva la relativa
imputazione a carico del bilancio;
- g) approva le convenzioni, i contributi di ricerca e i
contratti, inclusi quelli di lavoro autonomo, verificandone preventivamente la
possibilita' di attuazione;
- h) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca di
competenza del Dipartimento, inclusa la proposta del coordinatore e dei membri del
collegio dei docenti;
- i) assicura, nei limiti delle disponibilita' del
Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di
ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso
il Dipartimento;
- l) esprime pareri e formula proposte ai consigli di
facolta', con cui il Dipartimento e' correlato, in merito alla richiesta di nuovi posti,
alla destinazione dei posti esistenti di docenti e alla chiamata di professori di ruolo
per i settori scientifico-disciplinari e le discipline afferenti al Dipartimento;
- m) esprime pareri obbligatori sull'inserimento, la
soppressione o la modifica delle discipline contenute nel regolamento Didattico,
relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
- n) esprime pareri sulle domande di afferenza dei docenti;
- o) esprime pareri sui regolamenti, secondo quanto previsto
dall'art. 11;
- p) presenta al senato accademico, ai fini della
predisposizione del piano pluriennale di sviluppo del Politecnico, le iniziative ritenute
opportune per lo sviluppo del Dipartimento;
- q) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate dalle norme vigenti;
- r) delibera in ordine al regolamento di funzionamento del
Dipartimento.
-
- Art. 35.
- Segretario amministrativo del Dipartimento
- Il segretario amministrativo predispone tutti gli atti, ivi
compresi quelli a rilevanza esterna e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle
deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento. Inoltre:
- a) collabora con il direttore del Dipartimento alle
attivita' volte al miglior funzionamento della struttura;
- b) predispone tecnicamente il bilancio preventivo e
consuntivo, nonche' la situazione patrimoniale;
- c) coordina, d'intesa con il direttore del Dipartimento, le
attivita' amministrativo - contabili assumendo, in solido, la responsabilita' dei
conseguenti atti.
-
- Art. 36.
- La giunta di Dipartimento
- 1. La giunta di Dipartimento e' l'organo che coadiuva il
direttore nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per:
- a) l'istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio
di dipartimento;
- b) per l'attuazione delle delibere del Consiglio di
dipartimento;
- c) per la gestione complessiva del Dipartimento.
- 2. La giunta e' composta dal direttore, dal Vicario con
voto consultivo, da un rappresentante del personale tecnico - amministrativo, dal
segretario amministrativo, anche in funzione di verbalizzante, e da una rappresentanza dei
professori di I e II fascia, e dei ricercatori, in uguale numero, secondo quanto stabilito
dal regolamento di Dipartimento.
- 3. La giunta dura in carica tre anni accademici.
- 4. Per specifiche questioni, su delega del Consiglio di
dipartimento, la giunta puo' anche assumere funzioni deliberanti. Per le delibere su
delega e' richiesta la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.
- 5. La giunta, inoltre, esercita tutte le attribuzioni che
gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo statuto, dai relativi
regolamenti.
-
- Art. 37.
- Costituzione dei Dipartimenti
- 1. La costituzione di nuovi Dipartimenti e la modificazione
o disattivazione di Dipartimenti esistenti avvengono secondo le procedure indicate dal
regolamento generale delle strutture.
- 2. Il predetto regolamento dovra' prevedere i criteri e le
procedure di proposta e di istruzione per l'istituzione dei Dipartimenti, nonche' il
numero minimo di professori e ricercatori afferenti.
- 3. Lo stesso regolamento indichera' le condizioni ed il
numero minimo di docenti che imporra' la disattivazione dei Dipartimenti esistenti.
-
- Art. 38.
- Centri interdipartimentali di ricerca
- 1. Al fine di sviluppare, promuovere, coordinare e gestire
programmi di ricerca di rilevante impegno anche finanziario che si esplichino in progetti
di durata pluriennale e che coinvolgano professori e ricercatori afferenti a piu'
Dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, su parere
conforme del Consiglio di amministrazione, puo' deliberare la costituzione di Centri
interdipartimentali di ricerca, previa disponibilita' di risorse.
- 2. Le modalita' per la costituzione dei Centri
interdipartimentali di ricerca, la durata, la composizione degli organi e le norme
generali per il funzionamento e il loro scioglimento sono contenute nel regolamento
generale delle Strutture.
- 3. Sono organi di ciascun Centro interdipartimentale di
Ricerca:
- l'assemblea;
- il Consiglio scientifico;
- il direttore del Centro.
- 4. L'assemblea e' costituita da tutti i docenti e da una
rappresentanza del personale tecnico afferente al Centro.
- 5. Il Consiglio Scientifico e' costituito da almeno 3
membri appartenenti ai Dipartimenti che abbiano almeno due membri tra gli afferenti al
Centro. I rappresentanti sono designati dai rispettivi consigli di Dipartimento.
- 6. Il direttore del Centro e' un professore di ruolo del
Politecnico, nominato dal rettore ed eletto dall'Assemblea. Il direttore del Centro
designa un professore di ruolo che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
- 7. I Centri interdipartimentali di ricerca godono di
autonomia finanziaria e di spesa.
- 8. I Centri interdipartimentali di ricerca sono a termine e
possono essere rinnovati dietro loro proposta con delibera del senato accademico su parere
conforme del Consiglio di amministrazione, valutate le effettive esigenze e l'attivita'
svolta.
- 9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia
a quanto stabilito per i Dipartimenti, nel presente statuto, ove possibile e nel
regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilita'.
-
- Art. 39.
- Dipartimenti e Centri interuniversitari
- Il Politecnico, unitamente ad altre Universita', puo' dare
origine a Dipartimenti e Centri interuniversitari di ricerca e di servizi che saranno
articolati e regolati da apposite convenzioni.
-
- Capo III
- Strutture di supporto
-
- Art. 40.
- Finalita' 1.
- Per la gestione coordinata e lo sviluppo di attivita' di
supporto alla didattica, alla ricerca ed ai servizi verso l'esterno, possono essere
costituite apposite strutture.
- 2. Possono essere costituite anche strutture di supporto
per le attivita' organizzative gestionali.
-
- Art. 41.
- Tipologia
- 1. Sono strutture di supporto:
- a) le presidenze di facolta';
- b) le Biblioteche centrali di facolta';
- c) i Centri di servizio;
- d) Altre strutture con le finalita' previste all'art. 39;
- Le modalita' di attivazione e funzionamento delle strutture
nonche' la composizione dei loro organi sono disciplinate dal regolamento generale di
ateneo.
- 2. Le suddette strutture si configurano come Centri di
gestione disciplinati dalle norme previste dal regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita'.
- 3. Le presidenze delle facolta' e le biblioteche centrali
di facolta' sono strutture permanenti. Le altre strutture hanno durata triennale e possono
essere rinnovate.
-
- Art. 42.
- Le presidenze della facolta'
- 1. Le presidenze della facolta' collaborano con gli organi
di facolta' alle attivita' istituzionali attribuite alla facolta'.
- 2. Le presidenze dispongono di una dotazione finanziaria
assegnata dal Consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, con cui
provvedono alla gestione operativa degli uffici, del Consiglio di facolta' e sue
articolazioni.
-
- Art. 43.
- Sistema bibliotecario del Politecnico
- Le biblioteche centrali di facolta' e le biblioteche
dipartimentali costituiscono il sistema bibliotecario del politecnico, il cui obiettivo
principale e' quello di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni tecniche
di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale,
nonche' l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica. A tal fine viene
organizzata una struttura di coordinamento che metta in rete le differenti strutture
operative periferiche. Essa e' formata dai responsabili delle biblioteche delle strutture
e dai direttori delle biblioteche di facolta'. Il coordinatore e' nominato dal direttore
amministrativo. Tale struttura di coordinamento non e' dotata di autonomia di gestione.
-
- Art. 44.
- Biblioteche centrali di facolta'
- 1. E' costituita presso ogni facolta' una Biblioteca
centrale.
- 2. Sono organi delle biblioteche centrali di facolta': il
Consiglio Scientifico, il Presidente del Consiglio Scientifico, il direttore.
- 3. Il Consiglio Scientifico e' eletto dal Consiglio di
facolta' nel suo seno, per un triennio. La sua composizione e' stabilita dal regolamento
generale delle strutture.
- 4. Il presidente del consiglio scientifico e' un professore
di ruolo del Politecnico, eletto dallo stesso consiglio per un triennio.
- Il Presidente designa un professore di ruolo che lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 5. Il direttore e' nominato dal direttore amministrativo
per un triennio e partecipa alle sedute del consiglio scientifico in qualita' di
segretario verbalizzante, con voto consultivo.
- 6. Le biblioteche centrali di facolta' dispongono di un
fondo di dotazione assegnato dal consiglio di amministrazione su richiesta del consiglio
scientifico.
-
- Art. 45.
- Centri di servizio
- 1. Al fine di sviluppare, promuovere, integrare e
coordinare i servizi istituzionali in specifici settori interessanti le attivita' di piu'
dipartimenti o di una o piu' facolta' anche rivolti al territorio, il senato accademico,
sentito il consiglio di amministrazione, puo' deliberare la costituzione, l'attivazione
nonche' la durata di centri di servizio.
- 2. Le modalita' per la costituzione dei centri di servizio
e le norme generali per il funzionamento e il loro scioglimento sono contenute nel
regolamento generale delle strutture.
- 3. Sono organi di ciascun centro di servizio: il Consiglio
Scientifico, il Presidente del Consiglio Scientifico, il Responsabile Operativo.
- Essi durano in carica tre anni e decadono, comunque, alla
disattivazione del Centro.
- 4. La composizione del Consiglio Scientifico e' stabilita
dal regolamento generale delle strutture, il quale deve prevedere una rappresentanza
studentesca, nei casi in cui gli studenti sono utenti del servizio.
- 5. Il Presidente del Consiglio Scientifico e' un professore
di ruolo del politecnico nominato dal rettore, su proposta del consiglio stesso. Il
Presidente designa un professore di ruolo che lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento.
- 6. Il Responsabile operativo e' designato dal Consiglio
Scientifico. Egli partecipa alle sedute del Consiglio Scientifico in qualita' di
segretario.
- 7. I Centri di servizio dispongono di un fondo di dotazione
assegnato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. Con uguale
procedura il consiglio di amministrazione puo' assegnare anche contributi straordinari per
il potenziamento delle attivita'.
- 8. I centri possono essere rinnovati, su proposta del
Consiglio Scientifico, dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione,
valutate le effettive esigenze e l'attivita' svolta.
-
- Titolo V
- L'AMMINISTRAZIONE
-
- Capo I
- Uffici e organizzazione amministrativa
-
- Art. 46.
- Organizzazione dell'amministrazione
- Il Politecnico e' strutturato in:
- a) Amministrazione Centrale;
- b) Dipartimenti;
- c) Strutture di supporto;
-
- Art. 47.
- Formazione e professionalita'
- Il politecnico promuove la crescita professionale del
personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce programmi annuali e pluriennali per
la formazione e l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico -
amministrativo, valorizzando le professionalita' acquisite.
-
- Art. 48.
- Autonomia delle strutture
- 1. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e
contabilita' riconosce piena o parziale autonomia alle strutture organizzative centrali e
periferiche.
- 2. La piena autonomia amministrativa, contabile e di
bilancio e' accordata ai dipartimenti e ai centri interdipartimentali di ricerca.
- Il consiglio di amministrazione puo' concedere piena
autonomia ad altre strutture con apposita delibera che ne evidenzi la particolarita' delle
finalita' e delle funzioni.
- 3. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad
oggetti o importi determinati di spesa, e' riconosciuta alle strutture di supporto di
dimensioni limitate o ai centri di diversa natura, quali, fra l'altro, le presidenze delle
facolta', le Biblioteche centrali di facolta' e le Scuole di specializzazione.
-
- Art. 49.
- Direttore amministrativo
- 1. Il direttore amministrativo sovrintende alle attivita'
delle strutture dell'amministrazione centrale del politecnico, esplica un'azione generale
di indirizzo, direzione e controllo nei confronti di tutto il personale
tecnico-amministrativo, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti nell'ambito delle
indicazioni programmatiche degli organi centrali di governo del politecnico.
- 2. Su proposta del rettore, il consiglio di
amministrazione, acquisito il parere del senato accademico, nomina il direttore
amministrativo fra i dirigenti del politecnico o di altra sede universitaria, ovvero di
altra amministrazione pubblica. Il rettore stipula il relativo contratto.
- 3. Il contratto ha una durata di tre anni finanziari e puo'
essere rinnovato.
- La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine e'
disposta, previa contestazione all'interessato, con decreto motivato del rettore, sentito
il consiglio di amministrazione ed il senato accademico.
- 4. Il direttore amministrativo nomina un vice direttore
amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o
impedimento, indicandolo tra i dirigenti o funzionari piu' alti in grado.
-
- Art. 50.
- Funzioni dei dirigenti
- 1. Ai dirigenti, coordinati dal direttore amministrativo,
compete, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo
dell'ateneo, la gestione delle funzioni amministrative del politecnico, mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo,
nell'ambito delle strutture cui sono preposti.
- 2. Essi sono direttamente responsabili della realizzazione,
in termini di efficienza e di correttezza amministrativa, degli obiettivi indicati dagli
organi di governo del politecnico, alla cui individuazione partecipano con attivita'
istruttorie, di analisi e con autonome proposte.
- 3. L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene secondo
le norme previste dall'art. 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni ed integrazioni. Con apposita delibera, il consiglio di amministrazione
stabilisce la forma di accesso da adottare. La nomina e' effettuata con decreto del
direttore amministrativo.
-
- Art. 51.
- Funzioni dei vice dirigenti
- I vice dirigenti ed i titolari di funzioni equiparate
organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento
degli obiettivi di cui rimangono responsabili.
-
- Art. 52.
- Responsabilita' dirigenziale
- 1. I dirigenti sono responsabili dell'efficiente
svolgimento delle attivita' cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione
del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attivita', alla
continuita' nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi
indicati dai programmi.
- 2. I dirigenti e i vice dirigenti competenti ad emanare
atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestivita' e regolarita' degli atti
da essi emanati.
-
- Art. 53.
- Compiti del personale tecnico amministrativo e
ambiti di svolgimento
- Il personale tecnico amministrativo svolge i compiti
specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici
dell'amministrazione centrale e delle altre strutture del politecnico ai quali e'
assegnato sulla base di quanto e' previsto nello stato giuridico.
-
- Art. 54.
- Servizi e modalita' di gestione
- 1. I servizi sono erogati direttamente dal Politecnico o
affidati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed
economiche comparative.
- 2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi
finalizzati al supporto dell'organizzazione amministrativa, il politecnico puo' costituire
appositi centri di servizio amministrativo.
- 3. L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni
o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o
formazioni sociali e' disciplinata da apposite convenzioni.
-
- Art. 55.
- Centri di servizio amministrativo
- 1. Al fine di assicurare continuita' ed efficienza ai
servizi amministrativi d'ateneo, il consiglio di amministrazione, sentito il direttore
amministrativo, puo' costituire centri di servizio amministrativo, specificando le
motivazioni e le funzioni che devono svolgere.
- 2. I centri di servizio amministrativo possono disporre di
un fondo di dotazione assegnato dal consiglio di amministrazione.
- 3. I centri di servizio amministrativo hanno durata
limitata nel tempo e sono rinnovabili con le stesse procedure di cui al comma 1. del
presente articolo, valutata l'attivita' svolta e l'efficienza complessiva in relazione al
protrarsi delle esigenze che ne hanno promosso la costituzione.
-
- Art. 56.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- 1. Il collegio dei Revisori dei Conti e' l'organo
indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile del politecnico.
- 2. La composizione, i compiti e le modalita' di
funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione,
la Finanza e la Contabilita'.
- 3. Il collegio e' nominato con decreto del rettore, su
deliberazione del consiglio di amministrazione assunta su proposta del rettore stesso.
- 4. La durata della carica dei Revisori dei Conti e'
triennale, sincrona con quella del consiglio di amministrazione e non puo' essere
attribuita piu' di due volte consecutive.
- 5. I membri effettivi del collegio possono partecipare,
senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
-
- Capo II
- Rapporti con l'esterno
-
- Art. 57.
- Criteri generali
- 1. Il Politecnico, in conformita' ai principi dell'art. 1
del presente statuto, considera proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre
Universita' e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali; favorisce i
rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese
e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei
risultati della ricerca scientifica e occasione di verifica e arricchimento delle proprie
conoscenze.
- 2. I rapporti esterni del Politecnico, disciplinati dal
regolamento generale, devono essere compatibili con le attivita' istituzionali delle
strutture coinvolte e con le peculiarita' della prestazione universitaria.
-
- Art. 58.
- Capacita' giuridica
- Nell'esercizio della propria capacita' giuridica e con le
modalita' previste dal regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilita', il
Politecnico puo' in particolare:
- a) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause
attinenti alla propria attivita' negoziale di ente pubblico ad ordinamento autonomo;
- b) effettuare acquisti o alienazioni ed accettare eredita'
di qualsiasi natura e valore senza autorizzazione governativa;
- c) accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi
importo;
- d) stipulare contratti che prevedono la concessione di
fideiussione ed il pagamento di penalita' di ammontare massimo definito nei limiti fissati
dal regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilita';
- e) svolgere contrattazione attiva. Al personale
direttamente coinvolto in tale attivita' potranno erogarsi compensi, la cui entita' sara'
stabilita dal regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilita', in attuazione del
principio riportato al comma 8 dell'art. 1 del presente statuto, nel rispetto di quanto
previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
-
- Art. 59.
- Collaborazione con istituzioni pubbliche e private
- Il Politecnico puo' concludere accordi con altri enti per
lo svolgimento in collaborazione di attivita' istituzionali di interesse comune, secondo
le modalita' previste dal presente statuto e dal regolamento di ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
-
- Art. 60.
- Partecipazione ad organismi pubblici e privati
- 1. Il politecnico puo' partecipare a societa' o altre forme
associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle
attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini
istituzionali, anche con conferimenti in denaro.
- 2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformita' ai
principi generali di cui al comma 4 dell'art. 1, e' deliberata dal consiglio di
amministrazione, sentito il senato accademico, accertata la disponibilita' delle strutture
interessate alle attivita' previste.
- 3. La partecipazione del Politecnico deve comunque
conformarsi ai seguenti principi:
- attestazione del livello universitario della attivita'
svolta ad opera di un comitato scientifico di norma composto in maggioranza da docenti
universitari la cui specifica competenza nelle attivita' svolte sia congiuntamente
riconosciuta dal Politecnico e dall'organismo partecipato;
- disponibilita' delle risorse finanziarie e/o organizzative
richieste;
- destinazione degli eventuali utili spettanti al politecnico
a reinvestimenti per finalita' di carattere scientifico;
- devoluzione, al momento della cessazione di ogni elemento
attivo a iniziative di ricerca;
- intangibilita' del patrimonio del Politecnico da parte dei
creditori dell'organismo associativo;
- gestione amministrativa della struttura associativa
ispirata a criteri di legalita' e trasparenza in analogia alla gestione
amministrativo-contabile del Politecnico;
- predisposizione di relazioni periodiche sull'attivita'
svolta da cui deve risultare il grado di raggiungimento degli obbiettivi e pubblicita' dei
risultati.
- 4. La partecipazione del Politecnico puo' essere costituita
dal comodato di beni, mezzi o strutture nel rispetto dei principi generali enunciati nel
presente statuto.
- 5. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di
locazione o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in ogni caso la
salvaguardia del prestigio dell'ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da
parte del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
- 6. Degli organismi pubblici o privati cui il Politecnico
partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, su proposta del rettore, dal consiglio
di amministrazione o dal senato accademico in base alle rispettive competenze, e' tenuto
completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. Le nomine su indicate
devono seguiremodalita' contenute nel regolamento generale di ateneo.
- Le azioni dei rappresentanti dovranno essere conformi ai
criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione o dal senato accademico.