DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 22 marzo 2000, n.120
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la
rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le
rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
allegato 1, n. 19, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30
novembre 1979, n. 718, recante approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e
dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15, recante disciplina
delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1990, n. 116;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, recante regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni
riunite, nell'adunanza del 30 giugno 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 marzo 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per
l'erogazione e la rendicontazione delle spese effettuate presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, di seguito denominati uffici
all'estero.
Art. 2.
Spese degli uffici all'estero
1. Le spese degli uffici all'estero sono effettuate a
valere sui fondi attribuiti annualmente dall'Amministrazione centrale e sono destinate:
a) al mantenimento ed al funzionamento degli uffici;
b) allo svolgimento delle attivita' di istituto;
c) alla corresponsione delle retribuzioni e delle
indennita' del personale.
Art. 3.
Funzionari delegati
1. Presso gli uffici all'estero sono funzionari delegati,
ai sensi delle norme sulla contabilita' generale dello Stato, i titolari degli uffici
stessi, oppure, limitatamente alle spese indicate negli articoli 4 e 6, i funzionari
amministrativi o amministrativo-contabili che presso i predetti uffici ricoprono posti di
commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ferma restando in ogni
caso la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai capi degli uffici.
Art. 4.
Spese di mantenimento e funzionamento
1. Con decreto del competente dirigente generale, le
risorse necessarie per il mantenimento e il funzionamento degli uffici all'estero sono
assegnate dall'Amministrazione centrale ai titolari degli uffici stessi, oppure al
commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, nelle sedi in cui tale
funzionario presti servizio.
2. Le risorse finanziarie per il mantenimento e
funzionamento degli uffici all'estero sono stabilite tenuto conto del fabbisogno
documentato dalla relazione previsionale che i titolari di detti uffici predispongono
entro il mese di ottobre di ogni anno, sentito il commissario amministrativo o commissario
amministrativo aggiunto.
3. Con decreto del competente dirigente generale ed a
fronte di sopravvenute ed inderogabili esigenze, l'Amministrazione puo' provvedere ad
eventuali integrazioni.
4. I fondi assegnati sono resi disponibili, in correlazione
con le effettive esigenze di spesa, con ordini di rimessa valutaria aventi valore di
ordini di accreditamento.
Art. 5.
Spese per attivita' di istituto
1. Le competenti Direzioni generali provvedono alla
somministrazione dei fondi necessari alle attivita' di istituto, come indicate negli
articoli 37 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con
ordini di rimessa valutaria aventi valore di ordini di accreditamento, disposti a favore
dei titolari degli uffici all'estero, tenuto conto anche della spesa storica accertata e
di variazioni dei termini di riferimento che i titolari degli uffici provvedono a
segnalare entro il mese di ottobre di ogni anno.
Art. 6.
Retribuzioni ed indennita' del personale
1. I versamenti delle retribuzioni e delle indennita' del
personale sono effettuati dagli uffici all'estero previa rimessa valutaria agli stessi,
con ordinativi diretti, specificanti i creditori e le somme ad essi dovute, al netto delle
ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, o altrimenti con ordini di
accreditamento disposti a favore dei titolari degli uffici ovvero del commissario
amministrativo o commissario amministrativo aggiunto nelle sedi in cui tali funzionari
prestino servizio.
Art. 7.
Procedure contrattuali all'estero
1. Ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la procedura per la stipulazione dei contratti da
eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con
le norme e con le situazioni locali.
2. Nei casi di incompatibilita', accertati dalla
rappresentanza diplomatica italiana, e' consentita l'applicazione della normativa vigente
nei Paesi di accreditamento, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri,
d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. L'attivita' contrattuale degli uffici all'estero e'
effettuata nel rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalita' nei
confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.
4. Per tutte le spese degli uffici all'estero, ivi comprese
quelle in economia e di modico ammontare, e' vietato il ricorso ad artificioso
frazionamento.
Art. 8.
Spese in economia e di modico ammontare
1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere
eseguiti in economia dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari sono
quelli previsti dal regolamento per i servizi in economia del Ministero degli affari
esteri.
2. Compatibilmente con quanto previsto all'articolo 7, per
le spese in economia degli uffici all'estero si applicano le seguenti procedure:
a) se di importo inferiore a 3 milioni di lire, possono
essere effettuate in via diretta;
b) se di importo compreso fra 3 e 15 milioni di lire,
possono essere effettuate previo scambio di corrispondenza, secondo l'uso locale, con una
sola ditta o persona;
c) se di importo compreso fra 15 e 70 milioni di lire,
possono essere effettuate previa acquisizione di almeno tre preventivi, mediante scambio
di corrispondenza, secondo l'uso locale. Tutti gli importi predetti si intendono al netto
di imposte.
3. Lo scambio di corrispondenza di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 contiene l'esatta indicazione delle forniture, dei servizi o lavori da
effettuare, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le garanzie per l'esatto
adempimento e, ove necessario, i tempi di esecuzione e le penalita' per inadempienze e
ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute.
4. Per le spese di modico ammontare, i funzionari delegati
possono assegnare ad un collaboratore, che ricopra posto di cancelliere o di assistente
commerciale, un fondo di importo non superiore all'equivalente di 20 milioni di lire, da
depositare presso apposito conto bancario, suscettibile di una sola reintegrazione nel
corso dell'esercizio, previa presentazione di rendiconto al funzionario delegato. Ciascuna
spesa da far gravare sul predetto fondo non potra' superare il limite di cui al comma 2,
lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. Gli importi indicati nei commi 2 e 4 possono essere
modificati in relazione all'andamento dell'inflazione, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Art. 9.
Documentazione relativa alla congruita' dei prezzi
al collaudo e regolare esecuzione
1. In mancanza di diversa specifica disposizione
contrattuale, per i contratti stipulati all'estero, anche in economia, e per la verifica
annuale dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, il cui importo non superi
quello stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio 1990, n. 116, la congruita' dei prezzi, la certificazione di collaudo dei lavori e
la regolare esecuzione delle forniture sono documentate da attestazioni rilasciate da
istituzioni tecniche locali o da esperti di fiducia, ovvero da apposita dichiarazione del
titolare dell'ufficio, che puo' avvalersi del contributo di organi tecnici italiani, ove
possibile residenti all'estero.
2. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 79 e 80 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulla competenza della
Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri.
Art. 10.
Rendiconti e documentazione giustificativa
1. Le spese di cui all'articolo 2, lettere a) e b), nonche'
quelle di cui alla lettera c) qualora i fondi siano stati inviati tramite ordini di
accreditamento ai sensi dell'articolo 6, sono giustificate mediante rendiconti,
predisposti sulla base degli appositi registri e, di regola, su moduli informatici, da
trasmettersi entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo da rendicontare, ai sensi
delle vigenti disposizioni, ai competenti uffici dell'Amministrazione, all'Ufficio
centrale del bilancio ed alla Corte dei conti qualora da quest'ultima richiesti per i
controlli di competenza, a firma del funzionario delegato al quale i fondi sono stati
accreditati e corredati dalla distinta delle spese eventualmente sostenute dai
collaboratori di cui all'articolo 8, comma 4, dagli stessi sottoscritta. Resta fermo
l'obbligo dell'invio alla Corte dei conti del frontespizio del rendiconto, ai sensi
dell'articolo 2 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, modificato dall'articolo 33
della legge 5 agosto 1978, n. 468. L'invio alla Corte dei conti dei frontespizi dei
rendiconti avviene, ove possibile, per via telematica.
2. I rendiconti di cui al comma 1 sono custoditi sotto la
responsabilita' dei funzionari competenti che ne assicurano l'integrita' e l'esclusiva
destinazione alle verifiche e ai controlli previsti dalla legge.
3. La gestione dei conti correnti valuta tesoro di cui
all'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, viene rendicontata mediante invio
trimestrale al Dipartimento del tesoro di situazioni contabili riepilogative anche delle
operazioni bancarie effettuate; i relativi estratti conto bancari dovranno essere
trasmessi annualmente ovvero su specifica richiesta del Dipartimento del tesoro.
4. I rendiconti in originale, corredati della relativa
documentazione, sono conservati presso gli uffici all'estero per un periodo di dieci anni.
Gli stessi sono trasmessi entro tale termine, a richiesta dell'Amministrazione,
dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti. I rendiconti relativi a
capitoli di bilancio inclusi nei programmi di controllo dell'Amministrazione, dell'Ufficio
centrale del bilancio e della Corte dei conti sono inoltrati ai predetti uffici in
originale e completi di tutta la documentazione, nei termini indicati nei programmi
stessi. In caso di inadempienza dei funzionari delegati, si applicano le penalita'
previste dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' dagli
articoli 333, 334, 335 e 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificati
dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. Nell'ambito dell'attivita' di controllo sulla gestione
degli uffici all'estero, possono essere disposte verifiche amministrativo-contabili
congiunte, da effettuarsi da parte di funzionari e dirigenti del Ministero degli affari
esteri e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
6. Nell'ambito dell'attivita' di vigilanza prevista
dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, sui conti correnti valuta tesoro
costituiti presso le sedi all'estero, possono essere disposte verifiche
amministrativo-contabili da effettuarsi, anche congiuntamente, da parte di funzionari e
dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento del tesoro.
7. In caso di avvicendamento del funzionario delegato, lo
stato della situazione amministrativo-contabile forma oggetto di specifici passaggi di
consegne. I relativi verbali sono allegati ai rendiconti di cui al presente articolo.
Art. 11.
Fondi scorta
1.Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono istituiti
presso le rappresentanze diplomatiche fondi scorta per sopperire alle esigenze degli
uffici all'estero, caratterizzate da imprevedibilita' ed urgenza, comunque determinatesi,
rispetto alle anticipazioni di fondi. Con analoga procedura, possono essere modificate,
ove necessario, le dotazioni dei predetti fondi scorta.
2. Alle dotazioni dei predetti fondi scorta si provvede
mediante l'utilizzo delle assegnazioni relative all'unita' previsionale di base
"uffici all'estero".
3. Sul fondo potranno gravare altresi' gli oneri per
ripianare situazioni finanziarie deficitarie degli uffici all'estero, determinate da
crediti non prontamente esigibili, da cause di forza maggiore o da comportamenti degli
agenti dell'Amministrazione, una volta che siano state avviate le procedure di recupero
degli ammanchi rilevati, siano state effettuate le prescritte segnalazioni alle autorita'
di competenza e previa autorizzazione del Ministro.
4. La dotazione dei fondi scorta e' reintegrata secondo le
seguenti modalita':
a) immediato rimborso al netto di ogni spesa da parte
dell'ufficio beneficiario della anticipazione all'atto della ricezione dei finanziamenti
in attesa dei quali e' stata disposta l'anticipazione stessa;
b) specifici finanziamenti a rimborso disposti dagli uffici
ministeriali competenti nei casi previsti dal comma 3.
5. Ai rendiconti di cui all'articolo 10 e' allegato un
prospetto dimostrativo dei movimenti del fondo scorta. Gli eventuali interessi maturati
sul conto corrente appositamente istituito sono versati in entrata al bilancio dello
Stato.
Art. 12.
Delegazioni ordinarie e speciali
1. Alle spese sostenute dalle delegazioni previste dagli
articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la
gestione dei fondi relativi alle delegazioni diplomatiche speciali ed ordinarie, si
applica lo stesso regime previsto per l'erogazione e le procedure della spesa degli uffici
all'estero.
2. Per la resa del conto dei fondi delle delegazioni
diplomatiche speciali ed ordinarie si applica la normativa vigente per la rendicontazione
delle spese dei funzionari delegati.
Art. 13.
Inventari
1. I consegnatari di cui agli articoli 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermi restando gli adempimenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, inviano
all'Amministrazione centrale i dati riguardanti i beni mobili di pertinenza e trasmettono,
per via telematica, le informazioni relative ad ogni ulteriore variazione nonche' le
proposte di dismissione.
2. Con scadenza semestrale, l'Amministrazione centrale
provvede ad inoltrare, per via telematica, agli uffici all'estero il riepilogo aggiornato
dei beni mobili di pertinenza da dismettere in quanto non piu' in uso.
3. L'Amministrazione centrale provvede alla trasmissione
annuale all'Ufficio centrale del bilancio dei prospetti di cui all'articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
Art. 14.
Norma transitoria
1. L'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 da parte
dei funzionari amministrativi o amministrativo-contabili decorre dalla data di chiusura
dei rendiconti da parte dei precedenti titolari e, pertanto, dal primo luglio dell'anno in
corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero dal primo gennaio
successivo.
Art. 15.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le
seguenti disposizioni: articoli 65 e 67 del regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113;
l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n.
116; l'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Dini, Ministro degli affari esteri
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000 Atti di
Governo, registro n. 120, foglio n. 19
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
- Si riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1, n.
19:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme
concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali,
locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare
nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del
comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo
individua, con le modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i
procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati
dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto
con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni
tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle
commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
princi'pi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di
quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre
il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultano superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro
analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo
che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo
in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e
conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa
e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione
dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro
specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con
conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori
di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure
di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di
settore o che risultino in contrasto con i princi'pi generali dell'ordinamento giuridico
nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche
attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai princi'pi della normativa
comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano
alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le
ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle
leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi desumibili dalle disposizioni
in essi contenute, che costituiscono princi'pi generali dell'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non
avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute
nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel
rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme
generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti
di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del
medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con
compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi,
a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita',
graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni
economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a
revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga
all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita'
di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c),
sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al
comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto
dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui
all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie
alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento
alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera
c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le
necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti
dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono
disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione
costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o
inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta
l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le
sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni
delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute
nei regolamenti di semplificazione".
Allegato 1:
"19. Procedimento per l'erogazione e la
rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le
rappresentanze all'estero:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni;
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367".
Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca:
"Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato".
Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca:
"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato".
Il regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113, reca:
"Approvazione del regolamento per gli immobili ed i
mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle regie rappresentanze
all'estero".
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri".
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
1979, n. 718, reca: "Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei
consegnatari delle amministrazioni dello Stato".
La legge 6 febbraio 1985, n. 15, reca: "Disciplina
delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri".
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990,
n. 116, reca: "Regolamento per i lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese
che possono farsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri,
degli ispettorati di frontiera, nonche' delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari".
Il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362, reca: "Regolamento recante norme
per lo snellimento delle procedure per l'ordinazione delle spese all'estero del Ministero
degli affari esteri e per la presentazione dei rendiconti".
Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367, reca: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili".
Nota all'art. 5:
- Si riportano i testi degli articoli 37 e 45 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (per il titolo vedi nelle note alle premesse).
"Art. 37 (Funzioni della missione diplomatica). - La
missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti
principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e
i loro interessi;
trattare gli affari, negoziare, riferire;
promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in
tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento.
L'attivita' di una missione diplomatica si esplica in
particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico,
commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed
informazione.
La missione diplomatica esercita altresi' azione di
coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attivita' di uffici
ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento.
Art. 45 (Funzioni degli uffici consolari). - L'ufficio
consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti
principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e
i loro interessi;
provvedere alla tutela dei lavoratori italiani
particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza
sociale;
favorire le attivita' educative, assistenziali e sociali
nella collettivita' italiana nonche' promuovere, assistere, coordinare e, nei casi
previsti dalla legge, vigilare l'attivita' delle associazioni, delle camere di commercio,
degli enti italiani;
stimolare nei modi piu' opportuni ogni attivita' economica
interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;
sviluppare le relazioni culturali.
L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto
internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in
particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (per il titolo vedi nelle note alle
premesse).
"Art. 86 (Procedura per la stipulazione). - La
procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme
dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (per il titolo vedi nelle note alle
premesse):
"Art. 15 (Pagamento di spese di modesto ammontare
mediante assegni di conto corrente postale). - l. I dirigenti, i funzionari delegati e i
titolari di contabilita' speciali, per l'esecuzione di spese di modesto ammontare disposte
nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', sono autorizzati ad aprire, in
favore di dipendenti di qualifica non inferiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale
o periferico di appartenenza, un conto corrente postale contenente l'espressa menzione
dell'ufficio titolare del conto, il nominativo e la qualita' del dipendente abilitato ad
emettere gli assegni.
2. La giacenza massima del conto corrente non puo' essere
superiore a lire dieci milioni, suscettibile di reintegrazione periodica a valere anche
sulle disponibilita' degli ordini di accreditamento o delle contabilita' speciali
intestate ai funzionari che hanno disposto l'apertura del conto corrente. La
reintegrazione ha luogo previa presentazione del rendiconto delle spese relative agli
importi da reintegrare, ai sensi del successivo comma 4. Ciascuna spesa non puo' eccedere
l'importo di lire ottocento milioni ed e' effettuata mediante assegni non trasferibili
intestati al creditore diretto dello Stato.
3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali di cui
al comma 2 sono versati annualmente in conto entrata del Tesoro.
4. I dipendenti incaricati di effettuare i pagamenti
secondo quanto previsto dal presente articolo presentano al dirigente preposto all'ufficio
centrale o periferico di appartenenza, ovvero al funzionario delegato o al titolare della
contabilita' speciale che ha disposto l'apertura del conto, il rendiconto trimestrale
delle spese, con allegata tutta la documentazione giustificativa. Il dirigente
responsabile, ovvero il funzionario delegato o il titolare di contabilita' speciale,
approvano il rendiconto ed autorizzano la reintegrazione dei fondi sul conto corrente
postale, nei limiti delle pese approvate.
5. I funzionari delegati e i titolari di contabilita'
speciali allegano i rendiconti trimestrali previsti dal comma 4 ai conti amministrativi
che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle vigenti disposizioni. Ove non previsto da
altre norme il funzionario che ha approvato le contabilita' presentate dal dipendente
incaricato di effettuare i pagamenti rende annualmente il rendiconto amministrativo della
gestione nei termini previsti per la presentazione dei rendiconti amministrativi dei
funzionari delegati.
6. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua i
limiti di somma di cui al comma 2 alle esigenze di correntezza dei pagamenti delle
amministrazioni delle Stato, tenuto conto dei principi di cui all'art. 1 del presente
regolamento.
7. Con apposita convenzione fra il Ministro del tesoro e
l'Ente poste italiane sono disciplinate le modalita' di espletamento degli adempimenti a
carico delle Poste italiane in relazione a quanto previsto nel presente articolo. La
convenzione regola espressamente i casi di mancata riscossione degli assegni da parte dei
beneficiari".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116 (per il titolo vedi nelle note alle
premesse).
"2. Per i lavori, le somministrazioni ed i servizi di
importo non superiore a lire settemilioni per le spese dell'amministrazione centrale e
degli ispettorati di frontiera, ed a lire trentamilioni per le spese delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari, al netto di ogni onere fiscale, l'atto formale di
collaudo e' sostituito da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dai funzionari
preposti agli uffici o da persone esperte da essi designate".
- Si riportano i testi degli articoli 79 e 80 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (per il titolo vedi nota alle
premesse).
"Art. 79 (Beni immobili e mobili all'estero). - La
direzione generale del personale e dell'amministrazione attende mediante suoi uffici alle
questioni relative all'acquisto, alla costruzione ed alla locazione degli immobili
all'estero destinati a uffici e residenze o comunque necessari all'attivita'
dell'amministrazione, nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
stessi, all'arredamento ed alle attrezzature. Per quanto concerne i beni immobili e mobili
destinati ad attivita' all'estero di competenza di altre direzioni generali l'ufficio
opera secondo le istruzioni ricevute dalle direzioni generali stesse.
Gli uffici effettuano annualmente un esame della situazione
degli immobili, di cui al precedente comma, delle attrezzature e degli arredamenti in
relazione alla necessita' dei servizi e elaborano un programma da sottoporre al Ministro
per la piu' opportuna utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.
Gli uffici tengono il registro degli immobili demaniali
all'estero in uso all'amministrazione, i relativi titoli e ogni documentazione concernente
gli immobili stessi. Essi tengono altresi' gli inventari dei beni mobili all'estero di
pertinenza dell'amministrazione.
Art. 80 (Commissione per gli immobili adibiti ad uso
dell'amministrazione degli affari esteri). - Per l'esame delle questioni relative agli
immobili adibiti uso dell'amministazione degli affari esteri e' istituita una commissione
consultiva.
Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica di
cui all'art. 79, la commissione:
esprime al Ministro parere circa la scelta, l'acquisto, la
costruzione, il riattamento, la locazione e l'arredamento degli immobili all'estero per
uffici, residenze e sedi di istituti scolastici e culturali o comunque necessari
all'amministrazione;
esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti dalla
direzione generale del personale e della amministrazione ed esprime il proprio parere
sotto il profilo tecnico, artistico e funzionale;
propone l'assunzione di dati documentali utili e
l'effettuazione di sopralluoghi e ricognizioni per acquisire gli eventuali ulteriori
elementi di giudizio necessari alla valutazione delle questioni in esame;
suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la
progettazione;
propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di bilancio
per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
studia i problemi relativi all'arredamento e alle dotazioni
formulando proposte in merito;
esprime parere su tutte le questioni che, in materia, il
Ministro ritenga di deferire al suo esame.
La commissione e' composta di un ambasciatore in servizio o
a riposo che la presiede, dal direttore generale del personale, dell'ispettore generale
del Ministero e degli uffici all'estero, di un presidente di sezione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, di tre funzionari del Ministero degli affari esteri, del
direttore generale delle antichita' e belle arti, del provveditore alle opere pubbliche
del Lazio, di un ispettore generale del Genio civile, di un docente universitario di
architettura, di un docente di arredamento e decorazione dell'accademia di belle arti,
dell'ingegnere architetto capo o dell'ingegnere architetto del Ministero e di un
rappresentante della Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza -
di qualifica non inferiore a ispettore generale.
Il presidente della commissione e' sostituito in caso di
assenza dal direttore generale del personale.
Allorche' sono all'esame questioni relative a immobili
adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle collettivita', partecipa alle sedute un
rappresentante della direzione generale delle relazioni culturali o un rappresentante
della direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
un funzionario in servizio presso gli uffici di cui all'art. 79.
La commissione e' nominata per la durata di tre anni con
decreto del Ministro per gli affari esteri. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle
sedute della commissione per consultazioni altri funzionari ed esperti.
Il regolamento puo' apportare modifiche alla composizione
della commissione".
Note all'art. 10:
- Il regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, reca:
"Determinazione dei termini per la trasmissione e la
revisione dei rendiconti e delle penalita', in caso di ritardo, a carico dei funzionari
responsabili". Si riporta il testo dell'art. 2 (come modificato dall'art. 33 della
legge 5 agosto 1978, n. 468).
"Art. 2. Ai fini dell'applicazione del precedente
articolo, i funzionari delegati, compresi quelli all'estero, nell'inviare i rendiconti
alle rispettive amministrazioni, ovvero alle ragionerie regionali e provinciali competenti
al riscontro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544,
trasmettono alla Corte dei conti o alle delegazioni regionali della stessa, copia a
ricalco del frontespizio di ciascun rendiconto".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio
1985, n. 15 (per il titolo vedi nota alle premesse).
"Art. 5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono
costituiti conti correnti valuta Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su indicazione del Ministero del
tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro
delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno
effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della direzione generale del Tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono
presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in
copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente ragioneria centrale.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio della Stato,
compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia
delle disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il
successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 60 del regio decreto l8
novembre 1923, n. 2440 (per il titolo vedi nota alle premesse).
"Art. 60. Ogni semestre, o in quegli altri periodi che
fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i
funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i
documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che
ritenga necessari.
Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici
provinciali e compartimentali di controllo. mediante decreto ministeriale, da emanarsi di
concerto col Ministro delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalita'
dei riscontri medesimi.
I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la
quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle
proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.
La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha
facolta' di limitarli a determinati rendiconti.
Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8
dell'art. 56 e' reso al termine della fornitura o del lavoro ed e' unito agli atti per la
emissione dell'assegno di saldo. E pero' reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se
il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.
I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle
per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dal
regolamenti.
I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la
presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti
disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la modalita' da determinarsi dal
regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del
successivo art. 83".
- Si riportano i testi degli articoli 333, 334, 335 e 337
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (per titolo vedi nota alle premesse), come
modificati dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367:
"Art. 333. - 1. Alla compilazione dei conti delle
somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i
funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime.
2. I rendiconti sono presentati all'amministrazione
centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il
venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto.
Per le prefetture tale termine e' fissato al quarantesimo
giorno.
3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo
del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza
distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente
dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi.
4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a
parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.
5. I rendiconti vengono corredati:
a) degli ordinativi estinti;
b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495
ed all'art. 61 della legge;
c) di tutti i documenti necessari a giustificare la
regolarita' delle varie erogazioni.
Art. 334. Gli enti militari rendono i conti delle somme
ricevute dagli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'art.
326, non piu' tardi del giorno trenta del mese successivo al trimestre.
Tale termine e' portato al giorno quarantesimo successivo
al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri, per i depositi settoriali di guardia
alla frontiera e per i depositi dei reggimenti e dei gruppi autonomi di artiglieria
guardia alla frontiera, al giorno settantacinquesimo per gli enti militari di stanza nella
Libia e nelle isole marine dell'Egeo ed al giorno novantesimo per gli enti militari di
stanza nell'Africa orientale italiana.
I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici di corpo
d'armata, che dopo effettuati i riscontri prescritti, li rimettono all'amministrazione
centrale.
Il termine per la presentazione dei rendiconti da parte
delle direzioni di commissariato, relativi alle spese delle regie navi, non puo'
oltrepassare il quarantesimo giorno successivo al trimestre.
Art. 335. Gli uffici di corpo d'armata rendono direttamente
al Ministero della guerra i conti delle aperture di credito fatte a loro favore non piu'
tardi del giorno venti del mese successivo al trimestre. In essi portano a debito, oltre
all'ammontare di dette aperture di credito, le somme avute in restituzione dagli enti
militari ed a credito quelle erogate giusta l'art. 326.
Con speciale contabilita' sui residui dell'esercizio
precedente rendono conto altresi' delle somme ricevute e di quelle pagate per la
sistemazione dei conti degli enti militari riferibili all'esercizio medesimo, ai sensi del
successivo art. 349.
Art. 337. Quando i rendiconti non siano presentati nei
termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e cio' non dipenda da forza maggiore, a
coloro che sono tenuti a presentarli puo' applicarsi indipendentemente dagli eventuali
provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83
della legge una pena pecuniaria non maggiore di lire un milione.
La pena e' inflitta con decreto emesso dal capo
dell'amministrazione centrale.
Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed
eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.
Dei decreti emessi per dette penalita' le amministrazioni
centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro".
Nota all'art. 12:
- Si riportano i testi degli articoli 35 e 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (per il titolo vedi note alle premesse).
"Art. 35 (Delegazioni diplomatiche speciali e
ambascerie straordinarie). - Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite
nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative a riunioni internazionali renda
necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio.
Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Con
le stesse modalita' sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.
In occasioni solenni possono essere inviate, in missione
temporanea, ambascerie straordinarie.
Art. 74 (Fondi per delegazioni). - Alle delegazioni
nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare a incontri, riunioni,
conferenze o trattative di carattere internazionale puo' essere attribuito, d'intesa con
il Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di funzionamento e di
rappresentanza.
Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35
e' attribuito un fondo d'intesa con il Ministero del tesoro, per far fronte alle spese di
ufficio e di funzionamento. Nel caso in cui il capo della delegazione speciale non fruisca
del trattamento economica di cui all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione
dell'ammontare del fondo, anche delle spese di rappresentanza che egli debba sostenere.
Il capo della delegazione di cui ai commi precedenti
amministra i fondi somministratigli ed e' tenuto alla presentazione del rendiconto,
secondo le norme amministrativo-contabili vigenti, al termine dei lavori della delegazione
e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi".
Note all'art. 13:
- Si riportano i testi degli articoli 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (per il titolo vedi nelle note alle
premesse).
"Art. 75 (Funzionari direttivi amministrativi con
funzioni amministrativo-contabili all'estero). - I funzionari della carriera direttiva
amministrativa, che prestano servizio presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio
consolare di prima categoria con funzioni amministrativo-contabili, sono preposti ai
servizi attinenti all'amministrazione e alla contabilita' attendendo specialmente:
a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da
effettuarsi per conto di altre amministrazioni o di terzi; .
b) all'ordinazione delle spese concernenti il personale e
il funzionamento della rappresentanza o dell'ufficio nonche' delle spese per conto di
altre amministrazioni o di terzi;
c) alla tenuta delle scritture contabili e alla
conservazione dei relativi documenti amministrativo-contabili;
d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo per
le somme accreditate all'ufficio;
e) alla vigilanza sulle attivita' svolte dal cancelliere
contabile a norma del secondo comma dell'art. 76.
I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura ed
esclusiva responsabilita' nei confronti dello Stato:
a) dell'applicazione della tariffa consolare;
b) della destinazione, a norma delle disposizioni in
materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate;
c) della conservazione e manutenzione, in qualita' di
consegnatari, dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o
dell'ufficio.
Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio
prestino servizio piu' funzionari della carriera direttiva amministrativa con funzioni
ammninistrativo-contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo sono affidate al
funzionario piu' elevato in grado il quale nell'esercizio delle medesime e' coadiuvato
dagli altri funzionari.
Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano
funzionari con le funzioni indicate al primo comma le attribuzioni di cui al presente
articolo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) del secondo comma, sono espletate
dal capo della rappresentanza o dell'ufficio ovvero da altro funzionario da lui delegato.
Art. 76 (Funzioni e responsabilita' del cancelliere
contabile). - Presso ogni rappresentanza diplomatica e ogni consolato generale, consolato,
vice consolato di prima categoria presta servizio almeno un impiegato dalla carriera di
cancelleria con mansioni contabili, il quale assume la qualifica di cancelliere contabile.
Il cancelliere contabile, oltre a mansioni di
collaborazione in materia contabile e amministrativa, provvede personalmente:
a) al servizio di cassa;
b) alla custodia delle marche consolati e dei
libretti-passaporti;
c) alla custodia dei depositi consolati e di ogni altro
titolo e valore a lui affidato dal capo della rappresentanza o dell'ufficio;
d) al pagamento delle spese di cui all'art. 75 a valere sui
fondi periodicamente versatigli dal capo della rappresentanza o dell'ufficio.
Il conto giudiziale reso dal cancelliere contabile riguarda
i movimenti del servizio di cassa e quelli dei valori di cui alla lettera b) del comma
precedente.
La vigilanza sulle attivita' di cui al secondo comma e'
esercitata, sempre che nella rappresentanza a nell'ufficio consolare non presti servizio
il funzionario della carriera direttiva amministrativa di cui all'art. 75, dal capo della
rappresentanza o dell'ufficio o, per sua delega, da altro funzionario.
Qualora nella rappresentanza o nell'ufficio non presti
servizio un funzionario della carriera direttiva amministrativa, con le funzioni previste
dall'art. 75, al cancelliere contabile e' affidata in qualita' di consegnatario la
conservazione e la manutenzione dei beni immobili e mobili di pertinenza della
rappresentanza o dell'ufficio.
Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio
prestino servizio piu' impiegati della carriera di cancelleria con mansioni contabili, le
attribuzioni di cui al presente articolo competono al piu' elevato in grado, il quale
nell'esercizio delle medesime e' coadiuvato dagli impiegati meno elevati in grado".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 (per il titolo vedi nota alle
premesse).
"Art. 21 (Prospetto delle variazioni nella consistenza
dei beni mobili). - Entro il 15 febbraio di ogni anno il consegnatario e' tenuto a
trasmettere, in originale e copia, alla competente ragioneria documentato con i buoni di
carico e quelli di scarico, il prospetto per categorie delle variazioni della consistenza
dei beni mobili avvenute nel corso dell'esercizio scaduto. L'originale, vistato dalla
ragioneria e' restituito al consegnatario.
Il prospetto deve porre in evidenza la quantita' ed il
valore dei beni mobili all'inizio dell'esercizio scaduto, le variazioni in aumento e
quelle in diminuzione, nonche' la quantita' ed il valore finale.
Ai fini della formazione del conto patrimoniale previsto
dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i beni da includere nelle singole
categorie a le modalita' per la compilazione del prospetto riassuntivo sono indicati in
apposite istruzioni del Ministero del tesoro.
Il prospetto di cui al presente articolo deve essere
trasmesso alla competente ragioneria anche da parte di coloro che sono obbligati alla resa
del conto giudiziale dei beni loro affidati, salvo che li stessi non vi provvedano quali
consegnatari.".