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- Gazzetta Ufficiale n. 112 del
16-05-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 16 febbraio 2000
Norme regolatrici dell'attivita' dell'organismo di intervento per la campagna di
commercializzazione del riso 1999/2000.
- IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
- di concerto con
- IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
-
- Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la
ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo 1957, per
l'istituzione delle Comunita' europee;
-
- Visto il regolamento CE n. 3072/95 del Consiglio del 22
dicembre 1995, concernente l'organizzazione comu-ne del mercato del riso che fissa il
prezzo d'intervento del risone per la campagna 1999/2000, modificato da ultimo dal
regolamento CE n. 2072/98 del Consiglio del 28 settembre 1998;
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- Visto il regolamento CE n. 3073/95 del Consiglio del 22
dicembre 1995 che fissa la qualita' tipo del riso;
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- Visto il regolamento CE della Commissione n. 708/98 del 30
marzo 1998 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di
intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle
detrazioni da applicare, modificato da ultimo dal regolamento CE della Commissione n.
691/1999 del 30 marzo 1999;
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- Visto il regolamento CEE n. 147/91 della Commissione del 22
gennaio 1991 che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di
prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico, modificato da ultimo dal regolamento
CEE n. 652/92 della Commissione del 16 marzo 1992;
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- Visto il regolamento CE n. 2148/96 della Commissione dell'8
novembre 1996 che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di
prodotti agricoli in regime di intervento pubblico, modificato da ultimo dal regolamento
CE n. 808/1999 della Commissione del 16 aprile 1999;
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- Visto il regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11
gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da
parte degli organismi di intervento;
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- Visto il regolamento CEE n. 2351/91 della Commissione del
30 luglio 1991, che definisce le modalita' di acquisto del riso detenuto da organismi di
intervento per forniture di aiuto alimentare;
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- Visto il regolamento CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27
novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali
per i finanziamenti, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
sezione "garanzia", delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico;
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- Visto il regolamento CEE n. 3597/90 della Commissione del
12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti
l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di
intervento, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1392/97 della Commissione del 18
luglio 1997;
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- Visto il regolamento CE n. 2799/98 del Consiglio del 15
dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro;
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- Visto il regolamento CE n. 2808/98 della Commissione del 22
dicembre 1998, recante modalita' d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel
settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1410/1999 della Commissione
del 29 giugno 1999;
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- Visto il regolamento CE n. 1673/1999 del Consiglio del 19
luglio 1999, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, le maggiorazioni
mensili del prezzo d'intervento del risone;
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- Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il
quale l'Ente nazionale risi e' stato incaricato di agire, sino a quando non sara'
diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme
comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;
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- Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1996, con il
quale l'Ente nazionale risi e' stato riconosciuto organismo pagatore per conto della
Comunita' europea per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione
comune nel mercato del riso;
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- Ravvisata l'opportunita' di stabilire con apposito atto
disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'ente
stesso e' tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la
campagna di commercializzazione del riso 1999/2000;
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- Decreta:
-
- Articolo unico
- Nell'espletamento degli incarichi di cui ai decreti
ministeriali 27 ottobre 1967 e 31 maggio 1996 citati in premessa, l'Ente nazionale risi e'
tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1999/2000, le norme
dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'ente stesso ed allegato al presente
decreto.
- Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Roma, 16 febbraio 2000 Il Ministro delle politiche agricole
De Castro Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio
n. 121.
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- Allegato
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- ATTO DISCIPLINARE
- contenente norme regolatrici dell'attivita' dell'organismo
di intervento previsto dal regolamento CE n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995
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- Art. 1.
- L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo
pagatore e di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella
esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 3072/95 del Consiglio del 22
dicembre 1995, si atterra', per la campagna di commercializzazione 1999/2000, alle norme
dei regolamenti CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 e n. 3597/90 della
Commissione del 12 dicembre 1990, nonche' a quelle del presente atto disciplinare.
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- Art. 2.
- A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha
l'obbligo:
- a) di riportare alla campagna di commercializzazione
1999/2000 tutto il risone giacente presso l'ente al 31 agosto 1999, per conferimenti
effettuati durante le campagne precedenti;
- b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella
comunita', gli verra' offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione
1999/2000, purche' rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.
- Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto
di domanda scritta, da presentare all'Ente nazionale risi, per partite minime di 20
tonnellate di risone della stessa varieta'; nell'offerta dovra' espressamente essere
dichiarata l'origine comunitaria del prodotto.
- L'ente stesso, inoltre, dovra' dare attuazione a tutte le
particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio
dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 5 del regolamento CE n. 3072/95.
-
- Art. 3.
- Gli acquisti di intervento possono essere effettuati solo a
partire dal 1o aprile 2000 e sino al 31 luglio 2000. Il prezzo da pagare al venditore e'
il prezzo di intervento valido il primo giorno di consegna se trattasi di conferimenti a
magazzino o il giorno dell'accettazione dell'offerta se trattasi di prodotto preso in
carico nel luogo in cui si trova, tenuto comunque conto delle maggiorazioni o detrazioni
applicabili in funzione della qualita'.
- Il prodotto deve essere consegnato, a cura e spese del
venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento designato
dall'Ente nazionale risi e corrispondere alla seguente qualita' tipo: "riso sano,
leale, mercantile, privo di odore, privo di insetti vivi, tenore di umidita' 13%, resa
alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 3% di grani spuntati) 63%
in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualita'
perfetta:
- grani gessati:
- 1,5% (per il risone di cui ai codici 1006 10 27 e 1006 10
98);
- 2% (per il risone di cui ai codici diversi da 1006 10 27 e
1006 10 98);
- grani striati rossi: 1,00%;
- grani vaiolati: 0,50%;
- grani macchiati: 0,25%;
- grani ambrati: 0,05%;
- grani gialli: 0,02%".
- Per le varieta' indicate nella tabella n. 1, la qualita'
tipo deve corrispondere alle caratteristiche gia' descritte al comma precedente, fatta
eccezione per le percentuali della resa a grana intera e della resa globale, che devono
corrispondere a quelle indicate nella stessa tabella n. 1.
-
- Art. 4.
- L'organismo di intervento puo' accettare partite di risone
diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreche' prive di odore e di insetti
vivi, purche':
- il tasso di umidita' non superi il 14,5%;
- la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla
resa base di cui all'art. 3, di punti 14;
- la percentuale di grani difettosi non superi i valori
massimi seguenti:
- grani gessati: il 6% per i risi a grana tonda e il 4% per
gli altri risi;
- grani striati rossi: il 10% per i risi a grana tonda e il
5% per gli altri risi;
- grani macchiati e vaiolati: il 4% per i risi a grana tonda
e il 2,75% per gli altri risi;
- grani ambrati: l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per
gli altri risi;
- grani gialli: lo 0,175% per tutti i tipi di riso;
- impurita' diverse: l'1% per tutti i tipi di riso;
- grani di riso di altre varieta': il 5% per tutti i tipi di
riso;
- il livello di radioattivita' non superi i livelli massimi
ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. Il controllo del livello di
contaminazione verra' effettuato solo in caso di necessita' e per il tempo strettamente
necessario. Le eventuali relative modalita' saranno stabilite dalla regolamentazione
comunitaria;
- il risone con percentuali di impurita' diverse superiori a
0,1% puo' essere acquistato all'intervento previa applicazione di una riduzione del prezzo
di intervento di 0,02% per ogni divario supplementare di 0,01%;
- il risone con percentuali di grani di riso di altre
varieta' superiori al 3% puo' essere acquistato all'intervento previa applicazione di una
riduzione del prezzo di intervento dello 0,1% per ogni divario supplementare di 0,1%.
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- Art. 5.
- La data e il centro di intervento in cui effettuare la
consegna sono fissati dall'Ente nazionale risi e saranno comunicati al conferente che
potra' contestarli nel termine di due giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della
comunicazione. La consegna dovra' avvenire entro la fine del secondo mese successivo a
quello del ricevimento dell'offerta senza pero' poter superare la data del 31 agosto 2000.
- All'atto del ricevimento del prodotto, l'ente nazionale
risi procedera' al campionamento mediante campioni prelevati in misura di un prelievo per
ogni 10 tonnellate. Tale campionamento dovra' essere eseguito alla presenza del venditore
o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a
cio' delegato. L'ente nazionale risi, prima di far entrare la merce in magazzino dovra'
accertare che ogni singola consegna rispetti la qualita' minima. In caso contrario, l'Ente
nazionale risi dovra' rifiutare la presa in carico della consegna che non rispetti tale
qualita'.
- Nel caso in cui l'Ente nazionale risi proceda alla presa in
carico del prodotto nel luogo in cui si trova, la verifica del rispetto della qualita'
dovra' avvenire sulla base di campioni rappresentativi della partita offerta. Il numero
dei campioni da costituire e' ottenuto dividendo per 20 la quantita' della partita
offerta. La verifica deve stabilire che il prodotto risponda alla qualita' minima
richiesta per essere accettato all'intervento. In caso contrario, la presa in carico della
partita e' rifiutata. La valutazione del prodotto sara' fatta in applicazione delle
tabelle allegate al presente atto disciplinare sulla base della media ponderale dei
risultati analitici.
- Effettuata la consegna e la valutazione del prodotto, fatti
salvi i casi di contestazione della valutazione stessa e della mancata presentazione della
fattura, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso tra il
trentaduesimo e il trentasettesimo giorno successivo a quello della presa in consegna.
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- Art. 6.
- Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve
essere applicata, a partire dal 1o aprile 2000 e per quattro mesi consecutivi, una
maggiorazione mensile, di euro due alla tonnellata di risone fino ad un massimo di euro
otto.
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- Art. 7.
- Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e
per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1999, nonche'
quello per le spese di gestione deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi, anche
mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e
sulle somme ricavate dalla sua vendita mediante apposite convenzioni con istituti di
credito.
- Lo schema di tali convenzioni dovra' essere approvato dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia.
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- Art. 8.
- L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona
conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare
scondizionamenti del prodotto.
- Le quantita' acquistate devono essere tenute ben sistemate
per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti, nonche' il
costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate
formando monti unici per varieta'.
- Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di
carico e scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di
uscita del prodotto per quantita', qualita' e caratteristiche.
- L'Ente nazionale risi dovra' tenere permanentemente
aggiornato un elenco di titolari di magazzino con i quali ha stipulato un contratto nel
quadro del regime di intervento. Detto elenco contiene gli elementi tecnici che consentono
la determinazione precisa di tutti i punti di magazzinaggio, la capacita', il numero dei
capannoni, delle celle frigorifere e dei sili, le piante e gli schemi.
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- Art. 9.
- L'Ente nazionale risi e' responsabile di eventuali perdite
derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonche' da avarie non dipendenti da causa di forza
maggiore e non rientranti nei limiti di tolleranza dello 0,4%.
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- Art. 10.
- Il prezzo di vendita sul mercato comunitario, ai sensi
dell'art. 5, titolo I, del regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio
1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualita' equivalente e per una
quantita' rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale
mercato, sul mercato piu' vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Esso non puo'
mai essere inferiore al prezzo di intervento di cui all'art. 3, paragrafo 1, del
regolamento CE 3072/95, vigente l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte,
eventualmente adattato in funzione delle maggiorazioni e detrazioni previste dalle tabelle
da 1 a 4 del presente atto disciplinare.
- Il prezzo di intervento da prendere in considerazione in
caso di rivendita nel corso del dodicesimo mese della campagna di commercializzazione e'
quello applicabile l'undicesimo mese, aumentato dell'importo di una maggiorazione mensile.
- Tuttavia, se nel corso della campagna di
commercializzazione si manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune
di mercato, in particolare a causa delle difficolta' di vendere il riso a prezzi conformi
al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui all'art. 22 del regolamento CE n.
3072/95, possono essere fissate condizioni particolari di prezzo.
- Il prezzo di vendita per l'esportazione in base all'art. 9,
titolo II, e all'art. 11, titolo III del regolamento CEE n. 75/91 e' fissato secondo la
procedura di cui all'art. 22 del regolamento CE n. 3072/95.
- Tale prezzo e' stabilito ad un livello che non provochi
turbative di mercato per le altre esportazioni. Il prezzo minimo non puo' essere ritoccato
per motivi connessi alla qualita'.
- Il prezzo di vendita per il prodotto destinato a forniture
di aiuto alimentare e' il prezzo di intervento, in vigore il giorno della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di gara per
l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, senza adeguamenti in relazione alla
qualita' del prodotto. Tale prezzo non e' adeguato in relazione alla data effettiva del
ritiro presso l'organismo di intervento. Esso si riferisce ad una merce caricata alla
rinfusa su un mezzo di trasporto, franco partenza magazzino.
- L'Ente nazionale risi e' tenuto ad assicurare la massima
pubblicita' dei bandi di gara, ove prescritti, il cui schema dovra' essere quello gia'
approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
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- Art. 11.
- Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al
31 agosto 2000, saranno conservate a cura dell'Ente nazionale risi nei magazzini di
deposito e dovranno essere comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali
entro il 15 settembre 2000.
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- Art. 12.
- E' fatto obbligo all'Ente nazionale risi di tenere una
gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.
- Tutta la documentazione della gestione e le relative
scritture contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a
disposizione per tutti quei controlli che si riterra' opportuno di disporre.
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- Art. 13.
- La gestione contabile, che ha inizio il 1o gennaio 2000 e
termina il 31 dicembre 2000 deve essere condotta con criteri della piu' rigida economia.
- Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute per
l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:
- a) spese generali;
- b) spese tecniche;
- c) oneri di finanziamento.
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- Art. 14.
- Il rendiconto della gestione deve essere allegato al
bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 2000, di cui e' parte integrante e deve
essere trasmesso, entro il 31 maggio 2001, al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale dei servizi generali e del personale, ed al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'approvazione.
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- Art. 15.
- E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali e di quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento
dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.
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- Art. 16.
- Il Ministero delle politiche agricole e forestali si
riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinche', nel corso della
campagna di commercializzazione, l'attivita' dell'Ente nazionale risi sia svolta nel pieno
rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la
Comunita' europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel
settore risiero.
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- Roma, addi' 16 febbraio 2000.
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- Il Ministro delle politiche agricole e forestali De Castro
-
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica Amato
-
- Per incondizionata accettazione L'Ente nazionale risi
- Il Presidente Garrione
- Il direttore generale Magnaghi
TABELLE
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