- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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- Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
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- Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998,
n. 22;
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- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
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- Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge
5 febbraio 1998, n. 22, il Governo e' autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad
emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della
bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
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- Acquisito il parere della competente commissione permanente
della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato
della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;
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- Udito il parere del Consiglio di Stato, epresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999;
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- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 30 marzo 2000;
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- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
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- E m a n a
- il seguente regolamento:
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- Capo I
- Esposizione delle bandiere all'esterno degli
edifici pubblici
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- Art. 1.
- 1. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione
europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e 2 della
legge 5 febbraio 1998, n. 22, di seguito denominata "la legge":
- a) all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari
del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province;
- b) all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici
dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione
territoriale non inferiore alla provincia;
- c) all'esterno delle sedi centrali delle autorita'
indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonche' di loro uffici
periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).
- 2. Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici
sede di uffici pubblici ed istituzioni:
- a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11
febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1o maggio (festa del lavoro), 9
maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione
popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unita'
nazionale);
- b) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni
Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;
- c) in altre ricorrenze e solennita' secondo direttive
emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale,
dal prefetto.
- 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1,
lettera d), della legge, per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi di tutti
gli uffici giudicanti previsti dall'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di essi ai sensi
dell'articolo 2 della stessa legge.
- 4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera
e), della legge, le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado,
istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di governo di ciascuna
universita', nonche' nelle sedi principali delle singole facolta' e scuole.
- 5. Nelle occasioni indicate al comma 2, sugli edifici gia'
quotidianamente imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera
nazionale e di quella europea.
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- Art. 2.
- 1. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali
dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa
altezza.
- 2. La bandiera nazionale e' alzata per prima ed ammainata
per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in
numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da
esporre siano due, e' lasciato libero il pennone centrale.
- 3. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime
occupa la seconda posizione.
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- Art. 3.
- 1. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono
tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremita' superiore dell'inferitura due strisce
di velo nero.
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- Art. 4.
- 1. Salvi i casi indicati all'articolo 1, comma 2, il tempo
di esposizione esterna delle bandiere e' regolato secondo quanto previsto dai commi
seguenti.
- 2. Le bandiere all'esterno degli edifici pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge, nonche' di quelli di cui
all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, sono esposte in corrispondenza
dell'orario di attivita' dei rispettivi uffici.
- 3. Le bandiere all'esterno delle scuole e delle universita'
statali sono esposte nei giorni di lezioni e di esami.
- 4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede
uno o piu' seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici
elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.
- 5. L'esposizione delle bandiere all'esterno delle
rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura
all'estero e' effettuata secondo le istruzioni impartite dal Ministero degli affari
esteri.
- 6. Tranne il caso di cui al comma 4, le bandiere, di norma,
non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto.
- In ogni caso l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore
notturne e' consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.
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- Capo II
- Esposizione delle bandiere nelle cerimonie
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- Art. 5.
- 1. Se la bandiera nazionale e' portata in pubbliche
cerimonie, ad essa spetta il primo posto.
- 2. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle
bandiere due strisce di velo nero.
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- Capo III
- Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici
pubblici
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- Art. 6.
- 1. All'interno degli uffici pubblici la bandiera della
Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte negli uffici:
- a) dei membri del Consiglio dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato;
- b) dei dirigenti titolari delle direzioni generali od
uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonche' dei dirigenti
preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non
inferiore alla provincia;
- c) dei titolari della massima carica istituzionale degli
enti pubblici di dimensione nazionale, e dei titolari degli uffici dirigenziali
corrispondenti a quelli di cui alla lettera b);
- d) dei titolari della massima carica istituzionale delle
autorita' indipendenti;
- e) dei dirigenti degli uffici giudiziari indicati
nell'articolo 1, comma 3;
- f) i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici
consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Per i consoli onorari
l'esposizione e' facoltativa.
- 2. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte
nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado.
- 3. Nei luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il
ritratto del Capo dello Stato.
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- Art. 7.
- 1. Nei casi indicati nell'articolo 6, le bandiere nazionale
ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle
spalle ed in prossimita' della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale
prende il posto d'onore a destra o al centro.
- 2. In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due
strisce di velo nero.
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- Capo IV
- Disposizioni generali e finali
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- Art. 8.
- 1. All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si
espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni
internazionali, o di visite ufficiali di personalita' straniere, o per analoghe ragioni
cerimoniali, fermo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, salve le regole di
cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazione del Governo.
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- Art. 9.
- 1. Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente
dispiegate; ne' su di esse, ne' sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o
lettere di alcun tipo.
- 2. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.
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- Art. 10.
- 1. Ogni ente designa i responsabili alla verifica della
esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno.
- 2. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano
sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere.
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- Art. 11.
- 1. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti
le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonche' le regole,
anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.
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- Art. 12.
- 1. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno
delle sedi delle regioni e degli enti locali e' oggetto dell'autonomia normativa e
regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e
quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni
volta che e' prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignita'
della bandiera nazionale.
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- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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- Dato a Roma, addi' 7 aprile 2000
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- CIAMPI
- D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
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- Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei
conti il 2 maggio 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 27