MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 21 aprile 2000
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con
godimento 1o dicembre 1999 e scadenza 1o dicembre 2006, nona e decima tranche.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n.
887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di
certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo
articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che
con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e
modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in
particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli
strumenti finanziari;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante
l'approvazione dei bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di
emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto
il 17 aprile 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a
lire 31.463 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 29 dicembre 1999, 26
gennaio, 23 febbraio, 29 marzo 2000, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
otto tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1o
dicembre 1999 e scadenza 1o dicembre 2006;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del
Tesoro;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30
marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una nona
tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1o dicembre 1999
e scadenza 1o dicembre 2006, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro,
di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, citato nelle premesse, recante
l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto,
restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione
stabilite dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 1999.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al
primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita'
indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, entro
le ore 13 del giorno 27 aprile 2000.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli
articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 29 dicembre 1999. Di tali operazioni verra'
redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente art. 2, avra' inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per
un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del
presente decreto;
tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del
regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano
partecipato all'asta della nona tranche e verra' assegnata con le modalita' indicate negli
articoli 14 e 15 del citato decreto del 29 dicembre 1999, in quanto applicabili; il
collocamento della tranche supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione
determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli "specialisti" potranno partecipare al
collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del
giorno 28 aprile 2000.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno
"specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore
dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT
settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale
assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al
collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente
articolo verra' redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2000,
al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per
centocinquantatre giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in
via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera "Liquidazione
titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato
decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del
controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di
conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia
il medesimo giorno 2 maggio 2000.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
tesoreria provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unita' previsionale di base
6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3
(unita' previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al
lordo.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000
faranno carico al capitolo 2935 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2006, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 3.3.1.3)
dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio
centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.