- IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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- Visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni bovine;
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- Visto il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione
del 28 ottobre 1999, relativo alle modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n.
1254/1999;
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- Vista la direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE del 27
novembre 1992, recante disposizioni relative all'identificazione e registrazione degli
animali;
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- Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21
aprile 1997 ed in particolare il titolo I, contenente norme sull'identificazione dei
bovini ed i relativi regolamenti d'applicazione;
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- Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27
novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni
regimi di aiuti comunitari;
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- Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del
23 dicembre 1992, contenente le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n.
3508/92;
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- Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
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- Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, concernente "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il
1990)", con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei
regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali;
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- Vista la legge 19 maggio 1997, n. 127, e successive
integrazioni e modifiche, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
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- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
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- Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
concernente la "Soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
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- Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
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- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n. 317, e relativa circolare n. 11/96 attuativa, istitutivo dell'anagrafe delle
aziende zootecniche;
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- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o
dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del
pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3,
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173;
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- Considerato che, in applicazione della normativa
comunitaria di settore, occorre emanare le disposizioni per la gestione nazionale dei
regimi di premio a favore dei detentori di bovini maschi e vacche nutrici nonche' per la
concessione del premio alla estensivizzazione, alla macellazione e dei premi
supplementari;
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- Considerato che i premi supplementari possono essere
corrisposti esclusivamente per talune categorie di animali della specie bovina;
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- Considerato che il presente regolamento disciplina
l'organizzazione del regime dei premi nel settore bovino e bufalino, e che eventuali
modifiche della normativa comunitaria possono essere aggiornate nei confronti dei
destinatari dei premi con atti amministrativi, quali decreti o circolari esplicative delle
modifiche stesse;
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- Considerato che la rilevante presenza nella base produttiva
italiana di allevamenti di bovini da carne con dimensioni unitarie superiori a 90 capi,
rende opportuno derogare al limite massimo di 90 capi per azienda previsto dall'articolo
4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, cosi' come consentito dall'articolo 4,
paragrafo 5, del predetto regolamento n. 1254/1999;
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- Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 10
febbraio 2000 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143;
- Viste le deliberazioni del commissario straordinario di
governo dell'AIMA del 30 aprile 1999, n. 605 e n. 606, inerenti l'avvio e la
formalizzazione di rapporti convenzionali sulla base di schema di convenzione e gli
adempimenti relativi agli aiuti comunitari ai settori seminativi e della zootecnia per
l'anno 1999;
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- Visto il parere del Consiglio di Stato n. 30/2000 espresso
nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;
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- Vista la comunicazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata
con nota del 14 marzo 2000, n. 5830;
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- A d o t t a
- il seguente regolamento:
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- Sezione I
- Norme generali
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- Art. 1.
- Ambito di applicazione
- 1. Il presente decreto costituisce attuazione del titolo I,
capo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.
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- Art. 2.
- Organismo pagatore
- 1. Ai fini del presente decreto, per organismo pagatore, ai
sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, si intende
l'AIMA in liquidazione, nonche' l'AGEA e gli altri organismi pagatori regionali istituiti
e riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 165.
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- Art. 3.
- Beneficiari
- 1. Possono accedere ai premi comunitari oggetto del
presente decreto esclusivamente i produttori, come definiti all'articolo 3 del regolamento
(CE) n. 1254/1999, in possesso di regolare iscrizione all'anagrafe delle aziende
zootecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed
all'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o
dicembre 1999, n. 503, detentori dei bovini oggetto di aiuto.
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- Art. 4.
- Identificazione e registrazione degli animali
- 1. Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi, deve
essere identificato e registrato nelle forme prescritte dalla direttiva del Consiglio n.
92/102/CEE, del 27 novembre 1992, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n.
317/1996 del 30 aprile 1996, e dal regolamento (CE) n. 820/97.
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- Art. 5.
- Procedure
- 1. Con uno o piu' decreti del Ministero delle politiche
agricole e forestali sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande e degli
ulteriori adempimenti previsti dal presente regolamento.
- 2. La presentazione della domanda di aiuto per la campagna
2000, con le modalita' determinate dal comma 1, vale ai fini dell'iscrizione all'anagrafe
delle aziende agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503. Restano validi, per la campagna 2000, gli adempimenti
relativi alla costituzione del fascicolo del produttore di cui alla delibera commissariale
A.I.M.A. del 30 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 117 del 21 maggio 1999.
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- Sezione II
- Premio speciale a favore dei detentori di bovini
maschi
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- Art. 6.
- Presentazione domande
- 1. Per poter beneficiare del premio, il produttore deve
presentare apposita richiesta di aiuto, nonche' domanda di pagamento per superficie, di
cui al regolamento (CE) n. 1251/1999.
- 2. Il produttore, per gli animali di cui si richiede il
premio, deve indicare il numero della/e domanda/e di premio sul passaporto che, ai sensi
del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, accompagna gli animali in
tutte le movimentazioni commerciali sino alla macellazione.
- 3. Per gli animali provenienti da altri Paesi dell'Unione
europea, che non abbiano gia' percepito il premio nel Paese di origine, deve indicare sul
passaporto la seguente dicitura:
- "Bovino maschio intero richiesto a premio con domanda
n. ......";
- oppure, "Bovino maschio castrato richiesto a premio
prima domanda n. ......";
- "Bovino maschio castrato richiesto a premio seconda
domanda n. ......".
- 4. L'annotazione di cui sopra e' vincolante ai fini
dell'erogazione del premio.
- 5. Sono esentati dalla presentazione della domanda di
pagamenti per superficie i produttori che dispongono di un numero di capi da prendere in
considerazione per la determinazione del coefficiente di densita' non superiore alle 15
UBA (unita' bovini adulti).
- 6. La domanda di premio deve pervenire all'organismo
pagatore nel periodo compreso dal 1o gennaio alle ore 18 del 30 novembre; ciascun
produttore puo' presentare al massimo cinque domande per anno solare.
- Tuttavia, per l'anno 2000 le domande devono essere
presentate, sempre per un numero massimo di cinque per singolo produttore, nel periodo
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e le ore 18 del 30
novembre.
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- Art. 7.
- Importo dei premi
- 1. L'organismo pagatore corrispondera' i premi fissati
dall'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1254/1999, per un numero di capi non
superiore a 598.746, relativamente alla somma dei premi della fascia unica e della prima
fascia di eta', cosi' come previsto all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento suddetto.
- 2. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del precitato
regolamento (CE), qualora il numero dei capi pagabili superi quello del massimale
nazionale di 598.746 capi, l'organismo pagatore provvede ad operare una riduzione
proporzionale per l'anno in questione, al fine di rispettare il plafond stesso, tenendo
conto di quanto previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2342/1999. Tuttavia tale
riduzione non si applica ai produttori che hanno presentato domanda per un numero non
superiore a 25 capi.
- 3. Se con la riduzione di cui al comma 2 non si rispetti
comunque il plafond di cui al comma 1, l'abbattimento proporzionale verra' applicato anche
ai produttori che hanno presentato domanda di premio per un numero non superiore a 25
capi, fino al raggiungimento del plafond nazionale.
- 4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n.
- 1254/1999, e in applicazione del paragrafo 5 dello stesso
articolo, il limite di 90 capi per azienda e' soppresso.
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- Sezione III
- Regime di premio e di premio complementare a favore
dei detentori di vacche nutrici
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- Art. 8.
- Beneficiari
- 1. Per poter beneficiare del premio, il produttore deve
presentare apposita richiesta di aiuto, nonche' domanda di pagamento per superficie, ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17
maggio 1999. Sono esentati dalla presentazione della domanda di pagamenti per superficie i
produttori che dispongono di un numero di capi da prendere in considerazione per la
determinazione del coefficiente di densita' non superiore alle 15 UBA (unita' bovini
adulti).
- 2. In particolare, non possono beneficiare del premio:
- a) le aziende che allevino esclusivamente vacche
appartenenti alle razze riportate nell'allegato 1;
- b) le aziende titolari di un quantitativo di riferimento
latte complessivo totale superiore a 120.000 kg ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.
- 3. La limitazione di cui al comma 2, lettera b), non si
applica alle aziende che effettuino esclusivamente vendite dirette, le quali ricadano
nelle norme di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), comma 2, del regolamento (CE)
n. 1254/1999. In tal caso le aziende devono disporre comunque di superfici foraggiere
sufficienti sia alla produzione di latte che all'allevamento dei capi per i quali il
premio e' richiesto ed i richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne
di latte ne' di prodotti lattiero-caseari per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data
di presentazione della domanda.
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- Art. 9.
- Presentazione delle domande
- 1. La domanda di premio per le vacche nutrici deve essere
presentata all'organismo pagatore tra il 15 maggio e le ore 18 del 15 ottobre. Tuttavia,
per l'anno 2000, le domande devono essere presentate nel periodo decorrente dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento e le ore 18 del 15 ottobre.
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- Art. 10.
- Importo del premio nazionale complementare
- 1. All'importo del premio per capo fissato all'articolo 6,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 si aggiunge un premio nazionale
supplementare di 50 euro per vacca, di cui i primi 24,15 euro sono finanziati dal
Feoga-sezione garanzia, per le aziende situate nelle regioni di cui agli articoli 3 e 6
del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999.
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- Art. 11.
- Massimali individuali
- 1. Per l'anno 2000, l'A.I.M.A. in liquidazione calcola per
i singoli produttori i massimali individuali, che sono pari a quelli loro spettanti al 31
dicembre 1999.
- 2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali,
qualora la somma dei diritti ridistribuiti superi il massimale nazionale di 621.611
diritti, provvede ad operare anche attraverso l'organismo pagatore una riduzione tenendo
conto dei seguenti criteri oggettivi:
- a) tasso di utilizzazione dei rispettivi massimali
individuali da parte dei produttori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000;
- b) realizzazione di un programma di investimenti o di
estensivizzazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999, nel settore delle carni bovine;
- c) particolari circostanze naturali o l'applicazione di
sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento o un ridotto versamento del premio per
almeno un anno di riferimento;
- d) altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i
pagamenti effettuati per almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale
situazione contestata durante gli anni precedenti.
- 3. L'A.I.M.A. in liquidazione comunica ai singoli
produttori i massimali individuali spettanti a partire dal 1o gennaio 2000.
- 4. Il numero dei premi da concedere per singolo produttore
non puo' superare quello comunicato ai sensi del comma 1, come "diritti individuali
al premio"; fatta salva ogni eventuale acquisizione per successiva assegnazione di
diritti provenienti dalla riserva nazionale, per trasferimento intervenuto tra privati
produttori o per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.
- 5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche
attraverso l'organismo pagatore provvede, in caso di variazioni, a comunicare ai
produttori i nuovi limiti individuali al premio.
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- Art. 12.
- Riserva nazionale
- 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e'
responsabile, nei rapporti con la Commissione europea, della gestione della "riserva
nazionale" di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Per l'anno 2000
tale gestione e' affidata all'A.I.M.A. in liquidazione.
- 2. I diritti al premio acquisiti senza compenso nella
riserva nazionale e derivanti da ritiri di quote oppure dai versamenti previsti
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1254/1999, pari al 5%, per effetto dei
trasferimenti parziali senza trasferimento dell'azienda, sono distribuiti gratuitamente ai
produttori che ne fanno richiesta, tenendo conto delle priorita' di cui all'articolo 9,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999.
- 3. I produttori che intendano ottenere diritti al premio
dalla riserva nazionale devono presentare apposita richiesta di quota individuale entro e
non oltre le ore 18 del 15 marzo. Per l'anno 2000 la richiesta di quota puo' essere
presentata entro le ore 18 del 15 giugno.
- 4. I criteri e le modalita' operative per la
ridistribuzione della riserva nazionale sono definiti sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, con la procedura di cui
all'articolo 5, comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
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- Art. 13.
- Trasferimento dei diritti al premio
- 1. I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo
produttore possono essere trasferiti direttamente tra produttori.
- 2. Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni
anno almeno il 90% dei propri diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella
riserva nazionale, salvo i casi previsti all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 2342/1999.
- 3. A tal fine viene considerato come utilizzato:
- a) il numero dei capi eleggibili al premio a seguito dei
controlli amministrativi;
- b) il numero di capi oggetto di una cessione temporanea, da
parte del cedente;
- c) il numero di capi riscontrato a controllo in caso di
accertamento in azienda.
- 4. In caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve
i diritti non utilizzi almeno il 90% della quota a propria disposizione, verranno ritirati
in via prioritaria i diritti di sua proprieta' e, in subordine, anche quelli ricevuti
temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.
- 5. I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le
cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta
all'organismo pagatore da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i
diritti al premio, effettuata con le modalita' fissate ai sensi dell'articolo 5.
- 6. La notifica deve pervenire all'organismo pagatore stesso
entro le ore 18 del 15 marzo, ed essere compilata correttamente, in caso contrario il
trasferimento non sara' ritenuto valido. Per l'anno 2000 la notifica deve pervenire entro
le ore 18 del 15 giugno.
- 7. I produttori che utilizzino per le loro attivita' di
allevamento esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro
diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria
azienda.
- 8. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai
sensi del presente articolo, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli
interessati, attraverso l'organismo pagatore, il numero dei loro diritti al premio.
- 9. Le zone sensibili e le aree in cui la produzione bovina
riveste particolare importanza e dalle quali e' vietato il trasferimento dei diritti al
premio sono definite, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
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- Sezione IV
- Regime di premio per l'estensivizzazione
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- Art. 14.
- Beneficiari e importo del premio
- 1. I produttori di bovini maschi e/o di vacche nutrici
possono accedere al premio di estensivizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento
(CE) n. 1254/1999, come integrazione del premio speciale e/o del premio per le vacche
nutrici, a condizione che il carico di bestiame ad ettaro calcolato in funzione del
successivo comma 2, sia rispettato dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui viene
presentata la domanda.
- 2. Per gli anni 2000 e 2001 l'importo del premio e' pari a:
- a) 33 euro/capo per coefficiente di densita' tra 1,6 e 2
UBA/ha;
- b) 66 euro/capo per coefficiente di densita' inferiore a
1,6 UBA/ha.
- 3. Per gli anni 2002 e successivi l'importo del premio e'
pari a:
- a) 40 euro/capo per coefficiente di densita' tra 1,4 e 1,8
UBA/ha;
- b) 80 euro/capo per coefficiente di densita' inferiore a
1,4 UBA/ha.
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- Art. 15.
- Animali ammissibili e determinazione della
superficie foraggera
- 1. Per poter usufruire del pagamento per
l'estensivizzazione il calcolo delle UBA e' effettuato tenendo conto di tutti i bovini di
almeno 6 mesi di eta' presenti nell'azienda durante l'anno civile in questione, nonche'
del numero degli ovi-caprini per i quali e' stato richiesto il premio nello stesso anno
civile. Il numero di animali e' convertito in UBA secondo i coefficienti di correlazione
riportati in allegato III del regolamento (CE) n. 1254/1999.
- 2. La superficie foraggera da prendere in considerazione
per il calcolo del coefficiente di densita' e' costituita per almeno il 50% da pascolo,
cosi' come di seguito definito, e per la restante parte da altra superficie foraggera
disponibile per l'allevamento dei bovini ed ovi-caprini. Non costituiscono superfici
foraggiere quelle coltivate con le colture riportate all'allegato I del regolamento (CE)
n. 1251/1999, nonche' le superfici indicate all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento (CE) n. 1254/1999. Tuttavia la superficie foraggera comprende sia quella
utilizzata in comune che quella adibita a coltura mista.
- 3. Per pascolo si intende una superficie, saltuaria o
permanente, la cui produzione foraggera sia utilizzabile in campo dagli animali.
- Rientrano in questa definizione pure le superfici, naturali
o coltivate, che vengono sfalciate, nonche' le superfici sulle quali sono presenti essenze
arbustive e/o arboree la cui biomassa prodotta sia utilizzabile in campo dagli animali.
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- Art. 16.
- Presentazione delle domande
- 1. Il premio per l'estensivizzazione, di cui all'articolo
13 del regolamento (CE) n. 1254/1999, puo' essere concesso esclusivamente per i capi che
beneficiano del premio speciale e/o per vacca nutrice.
- 2. Il produttore qualora si voglia avvalere del premio deve
indicare nella prima domanda di premio speciale bovini maschi e/o mantenimento per le
vacche nutrici che intende partecipare al regime di premio all'estensivizzazione,
specificando quale sia la fascia di densita' in cui ricade la sua azienda.
- 3. Il pagamento dell'aiuto e' condizionato alla verifica
presso la banca dati centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del
21 aprile 1997, dell'avvenuta registrazione della marca e dei relativi periodi di
permanenza nella stalla.
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- Sezione V
- Regime di premio alla macellazione e/o
all'esportazione
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- Art. 17.
- Beneficiari
- 1. I produttori possono beneficiare del premio per i bovini
che avviano alla macellazione o all'esportazione ai sensi delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1254/1999.