MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 19 aprile 2000
Definizione dei programmi interregionali, dei criteri e delle modalita' per la
presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo
delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali
nazionali
Visto l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e
per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del
5 aprile 2000 recante il regime di aiuti a favore del rafforzamento e lo sviluppo delle
imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione
dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome come previsto dall'art. 13, comma
1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nella seduta del 20 gennaio 2000;
Ritenuto di dover apportare i necessari adeguamenti per
assicurare la coerenza del presente provvedimento con quanto stabilito dal decreto 21
marzo 2000;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Decreta:
Art. 1.
Programmi operativi multiregionali
1. Ai sensi dall'art. 2 del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 21 marzo 2000, il presente decreto e' finalizzato alla
predisposizione dei programmi operativi multiregionali, provvedendo alla definizione dei
criteri e delle modalita' per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore
del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n.
173/1998.
2. Un programma operativo si definisce multiregionale
quando coinvolge operatori economici di piu' regioni, attraverso progetti di interventi
sulla filiera produttiva o attraverso progetti di servizi di logistica per le produzioni
primarie, garantendo la ricaduta in termini economici, sociali ed occupazionali in forma
diffusa sui produttori di base di tutte le regioni coinvolte.
3. Le risorse assegnate ai programmi operativi
multiregionali sono pari al 70% delle risorse finanziarie destinate al presente regime di
aiuti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998, a valere sulle
disponibilita' recate dal Fondo per lo sviluppo in agricoltura, di cui all'art. 25 della
legge n. 144/1999.
4. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del
presente decreto.
Art. 2.
Finalita' e priorita' d'intervento
1. I programmi operativi multiregionali hanno lo scopo di
rafforzare e sviluppare la competitivita' delle imprese di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, favorendo l'integrazione di filiera e lo
sviluppo di sistemi.
2. Gli interventi devono essere motivati da considerazioni
di politica sociale, occupazionale o da vantaggi economici di portata generale per le aree
interessate, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree depresse, assicurando,
inoltre, un'adeguata, certa e duratura partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi
economici degli interventi. In particolare essi devono portare al conseguimento, entro un
termine massimo di tre anni, una maggiore valorizzazione commerciale delle produzioni
agricole, mediante:
a) il razionale ed economico utilizzo delle strutture di
servizio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
b) il raggiungimento di economie di scala anche mediante
interventi di concentrazione o fusione e comunque di aggregazione;
c) l'acquisto di strutture, impianti, anche attraverso la
capitalizzazione delle imprese cooperative;
d) l'impiego di personale direttivo qualificato e
specializzato;
e) la realizzazione, da parte di cooperative, soggetti
consortili e associativi rappresentativi dei produttori agricoli, di progetti specifici
che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attivita' di assistenza tecnico-economica,
giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'art. 28
del trattato, e di processi o di certificazione della qualita'. Per tale finalita' gli
aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e avviamento
amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, limitatamente al periodo di
avvio non superiore, comunque ai cinque anni;
f) la realizzazione di attivita' di ricerca e sviluppo,
relativa ai prodotti di cui all'allegato I del trattato, per il miglioramento qualitativo
delle produzioni agricole, svolta da imprese agroalimentari. L'intensita' dell'aiuto
potra' essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.
3. I massimali relativi alle azioni finanziabili ai sensi
del comma 2, sono riportati nell'allegato A, tabelle 1, 2, 3 e 4 del decreto del Ministero
delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000.
Sono da considerare prioritarie le azioni di cui alle
lettere A, C, D, E, F.
Art. 3.
Soggetti beneficiari
1. Sono ammessi a beneficiare degli aiuti, i soggetti di
cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo
2000.
2. Per i soggetti beneficiari organizzati in forma
societaria, di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, sono soddisfatte le condizioni di cui
all'art. 12, comma 1, del regolamento CE n. 951/97 del Consiglio 20 maggio 1997 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli aiuti di cui all'allegato A, tabella 1, sono diretti
ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000. Gli aiuti di cui all'allegato A, tabella
3, sono diretti ai beneficiari di cui all'art. 3 comma 1, del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, costituiti in forma associativa. Gli
aiuti di cui all'allegato A, tabelle 2 e 4, sono esclusivamente diretti alle cooperative e
i loro consorzi che effettuano la lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle
materie prime conferite dai propri soci in misura non inferiore all'80% del proprio
prodotto; alle organizzazioni dei produttori e alle loro unioni costituite nelle forme
giuridiche societarie finalizzate alla concentrazione e all'immissione sul mercato delle
produzioni agricole e zootecniche.
Art. 4.
Redazione, termine e modalita' di presentazione dei
programmi operativi multiregionali
1. I programmi operativi multiregionali, redatti in forma
di progetti di massima, secondo le indicazioni dello schema di cui all'allegato C, devono
pervenire entro il trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali -
Ufficio agroindustria, corredati della documentazione prevista dall'allegato B, e entro la
medesima data alle regioni (senza la documentazione di cui dall'allegato B) dove sono
ubicate le aziende coinvolte nel programma operativo multiregionale.
2. Le regioni, su cui ricadono i programmi operativi
multiregionali, entro venti giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione
delle domande, esprimono un parere sulla coerenza dei programmi operativi multiregionali
con la programmazione regionale, dandone comunicazione al gruppo di valutazione di cui
all'art. 5. Trascorso tale termine, il parere si considera positivo.
Il parere negativo motivato di una regione interessata
comporta la non ammissibilita' degli interventi ricadenti sul proprio territorio.
3. Nel caso in cui il termine posto cada in un giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al successivo giorno feriale.
Art. 5.
Valutazione dei progetti di massima
1. L'esame dei programmi operativi multiregionali e'
effettuato dal gruppo tecnico di valutazione. Il gruppo e' composto da sette membri, di
cui quattro designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e tre nominati
dall'amministrazione. Il gruppo puo' avvalersi del supporto tecnico del gruppo di
valutazione degli investimenti del Ministero. Ai lavori del gruppo tecnico di valutazione
sono invitati a partecipare i rappresentanti delle regioni interessate ai programmi in
corso di valutazione.
2. I programmi giudicati ammissibili in fase istruttoria
sono valutati attraverso un punteggio, attribuendo il punteggio massimo al valore maggiore
e in maniera proporzionale per gli altri valori.
L'assegnazione dei punteggi viene effettuata dal gruppo
tecnico di valutazione.
3. I criteri per l'assegnazione dei punteggi sono i
seguenti:
a) maggior numero di regioni coinvolte nel programma:
punteggio max 50 punti;
b) PLV relativa al programma sul totale della PLV dei
settori interessati delle regioni coinvolte (dato ISTAT): punteggio max 100 punti;
c) numero degli operatori del settore primario aderenti al
programma sul totale operatori di settore delle regioni coinvolte (dato ISTAT): max 100
punti.
Vengono quindi introdotti i seguenti parametri correttivi
per un punteggio massimo totale pari a 1,10, in relazione alla finalizzazione rispetto ai
seguenti obiettivi:
potenziamento e completamento di iniziative complete di
filiera e di sistema, per la valorizzazione delle produzioni con dimostrata ricaduta sul
settore di produzione primario (punteggio 0,20);
qualita' certificata (ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale o regionale approvata dalla Commissione europea) del prodotto commercializzato
e/o qualita' ambientale certificata del ciclo produttivo (punteggio 0,20);
riduzione dei costi relativi ai consumi energetici compreso
anche il trasporto intermodale e di risorse naturali quali acqua e suolo e/o riduzione e
recupero dei reflui, scarti e imballaggi (punteggio 0,20);
consistente aumento della base associativa e delle relative
quote di capitale sociale versato. Per consistente aumento si intende un minimo che va dal
20% fino al 30% (punteggio 0,20); se l'aumento e' maggiore al 30% (punteggio 0,30);
presenza di un accordo interprofessionale cosi' come
previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 173/1998 o accordi di programma
(punteggio 0,20).
4. In base al punteggio attribuito dal gruppo tecnico di
valutazione, l'amministrazione approva la graduatoria dei programmi operativi
multiregionali ritenuti idonei al finanziamento, con la determinazione per ciascuno di
essi della spesa prevista ammissibile, fino alla concorrenza dell'importo di contributo
statale, stabilito in sede di riparto delle risorse recate dall'art. 2, comma 3, della
legge n. 499/1999, nonche' quelle rese disponibili ai sensi dell'art. 25 della legge n.
144/1999.
Art. 6.
Presentazione dei progetti esecutivi ed erogazione
dei contributi
1. I soggetti attuatori dei programmi operativi
multiregionali ritenuti idonei dovranno presentare al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali -
Ufficio agroindustria, i progetti esecutivi entro trenta giorni dalla data di
comunicazione da parte del Ministero di approvazione della graduatoria di cui all'art. 5.
2. Il gruppo tecnico di valutazione, verifica la
rispondenza dei progetti esecutivi ai programmi operativi multiregionali, accerta il
possesso dei requisiti richiesti e verifica la spesa ammissibile. Il Ministero per le
politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed
agroindustriali nazionali - Ufficio agroindustria, con proprio decreto assegnera' a
ciascun beneficiario il rispettivo contributo, da erogarsi secondo le seguenti modalita':
a) 40% a titolo di prima anticipazione;
b) 40% a titolo di seconda anticipazione a seguito
rendiconto di una spesa pario superiore alla copertura del contributo liquidato a titolo
di prima anticipazione o in alternativo per stati di avanzamento lavori;
c) saldo a collaudo avvenuto (minimo 20% del contributo
concesso).
3. Per la corresponsione dei contributi a titolo di
anticipazione saranno chieste idonee garanzie, secondo le modalita' stabilite nel decreto
di approvazione del progetto (polizza fidejussoria redatta secondo lo schema approvato con
decreto del Ministero del tesoro in data 22 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1997).
4. In caso di non idoneita' di progetti esecutivi o di
rinuncia del beneficiario si procedera' alla loro sostituzione mediante scorrimento della
graduatoria di cui all'art. 5.
5. Il recupero delle somme indebitamente percepite dai
beneficiari, indipendentemente dalla fase procedimentale in cui l'indebito e' accertato,
avverra' mediante ruolo secondo le procedure previste dagli articoli 63, 68, 69 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive
modificazioni.
Art. 7.
Comitato di sorveglianza
1. E' istituito, presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali
nazionali, un comitato di sorveglianza per la verifica ed il monitoraggio dell'attuazione
dei programmi di cui al presente decreto. Del comitato fanno parte nove esperti, di cui
cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le
province autonome e quattro nominati dall'amministrazione.
2. Il comitato presenta ogni sei mesi una relazione
all'amministrazione che provvede a trasmetterla alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato le regioni e le province autonome sull'attuazione dei programmi, con
particolare riferimento al rispetto delle condizioni riguardanti la ricaduta sugli
operatori agricoli delle iniziative finanziate.
Il presente decreto, e' inviato all'organo di controllo per
la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.