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Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19-05-2000
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 4 maggio 2000
Determinazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'attuazione degli interventi nelle aree di degrado urbano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia e, in particolare, l'art. 14 concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale;
 
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale, del 1o giugno 1998 relativo al regolamento sulle modalita' di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano;
Visto il decreto 30 marzo 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo alla ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone nell'allegato all'art. 1 la somma di lire 100 miliardi da destinare agli interventi di cui all'art. 14 della legge n. 266/1997;
Considerata la popolazione residente, secondo le risultanze anagrafiche al 1o gennaio 1999, nei comuni capoluogo, di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica;
Decreta:
Art. 1.
La disponibilita' finanziaria di lire 100 miliardi prevista dall'art. 1 del decreto del 30 marzo 2000, e' ripartita tra i comuni, di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in misura proporzionale alla popolazione residente al 1o gennaio 1999 per gli importi qui di seguito indicati:

Disponibilità finanziarie
Comune            (in milioni di lire)

Bari........................ 4.106
Bologna................. 4.731
Cagliari.................. 2.074
Firenze................... 4.666
Genova...................7.944
Milano................. 16.196
Napoli................. 12.633
Roma................... 32.774
Torino.................. 11.266
Venezia.................. 3.610

 

Art. 2.
Le amministrazioni comunali, in applicazione delle disposizioni previste dal regolamento 1o giugno 1998, n. 225, trasmettono, ai fini del trasferimento dellerisorse di cui all'art. 1, entro centoventi giorni dalla data del presente decreto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di intervento e fissano la data di presentazione delle domande di contributo da parte delle piccole imprese.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2000
Il Ministro: Letta