MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 9 maggio 2000, n. 902411
Indicazioni necessarie alla riattivazione della concessione dell'indennizzo previsto ai
sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del
23 giugno 1999, n. 252 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999), ha
regolamentato la concessione di un indennizzo ai soggetti titolari di esercizio di
vicinato disposta dall'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Con circolare 4 agosto 1999 n. 903484 sono stati forniti
chiarimenti e disposizioni applicative per la prima attivazione della concessione
dell'indennizzo e con decreto in pari data sono stati fissati i termini per la
presentazione delle domande di concessione del citato indennizzo con decorrenza dal 1o
ottobre 1999 e stabilite le modalita' di presentazione delle domande.
Con decreto ministeriale del 5 ottobre 1999 e' stato
accertato alla data del 4 ottobre 1999 l'esaurimento dei fondi disponibili e sono stati
chiusi i termini a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e
cioe' dal 7 ottobre 1999.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 30 marzo 2000 e' stato ripartito per l'anno 2000 il fondo per gli
interventi agevolativi alle imprese con la previsione di un ulteriore stanziamento a
favore delle finalita' del predetto art. 25 del decreto legislativo n. 114 del 1998 pari a
lire cento miliardi.
In conseguenza dell'ulteriore stanziamento con decreto del
Ministro dell'industria del commercio e artigianato del 12 aprile 2000 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2000), e' stato disposto l'esame delle richieste
d'indennizzo presentate entro il 6 ottobre 1999, e cioe' prima della data di chiusura dei
termini di cui al decreto del 5 ottobre 1999 e, nel limite delle restanti risorse, sono
stati riaperti a partire dal 5 giugno 2000 i termini per la presentazione di nuove
richieste di indennizzo.
Le richieste d'indennizzo presentate entro il 6 ottobre
1999 saranno quindi esaminate dalle competenti Camere di commercio ai fini della loro
ammissione ai contributi; pertanto le richieste in questione non dovranno essere
ripresentate.
Con la presente circolare vengono forniti ulteriori
chiarimenti e disposizioni applicative per la riattivazione della concessione
dell'indennizzo in relazione alla riapertura dei termini a partire dal 5 giugno 2000.
La circolare sostituisce quella in precedenza emanata.
1. Soggetti beneficiari e requisiti.
1.1. I soggetti beneficiari dell'indennizzo sono le persone
fisiche e i soci di societa' di persone titolari, alla data del 9 maggio 1998, di esercizi
di vicinato di vendita al dettaglio autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11
giugno 1971, n. 426.
1.2. Per esercizi di vicinato si intendono, ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e fatto
salvo quanto diversamente previsto dalle regioni ai sensi dell'art. 10, comma 4, del
medesimo decreto legislativo, gli esercizi commerciali aventi alla data del 9 maggio 1998
superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti.
1.3. La concessione dell'indennizzo e' subordinata al
sussistere dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
a) cessazione nel periodo dal 9 maggio 1998 e fino all'8
maggio 2000 dell'attivita' di vendita al dettaglio;
b) riconsegna al comune nello stesso periodo di tempo di
cui alla lettera a) del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita' di vendita al
dettaglio di cui ai punti 1.1 e 1.2. In caso di titolarita' di piu' autorizzazioni per
l'esercizio di vicinato di vendita al dettaglio, la riconsegna deve riguardare tutti i
titoli di cui il soggetto sia in possesso;
c) iscrizione, senza interruzioni, da almeno cinque anni
nella gestione INPS per gli esercenti attivita' commerciali alla data di cessazione
dell'attivita'.
1.4. Ai fini di cui al precedente punto 1.3 si precisa che:
a) per data di cessazione dell'attivita' deve essere presa
a riferimento quella desumibile dal Registro imprese;
b) per data di riconsegna al comune del titolo
autorizzatorio deve essere presa a riferimento quella desumibile dal certificato di
restituzione rilasciato dal comune medesimo;
c) l'anzianita' contributiva di almeno cinque anni deve
sussistere, senza soluzione di continuita', alla data di cessazione dell'attivita' cui si
riferisce il titolo autorizzatorio riconsegnato.
1.5. Non sono ammessi a fruire dell'indennizzo:
a) gli esercenti l'attivita' di vendita al dettaglio su
area pubblica, il commercio all'ingrosso e la somministrazione di alimenti e bevande;
b) i titolari di esercizi di vendita al dettaglio in forma
diversa dall'esercizio di vicinato cosi' come individuato al precedente punto 1.2;
c) le societa' di capitali, quand'anche titolari di
esercizi di vicinato di vendita al dettaglio;
d) i titolari di esercizi di vicinato di vendita al
dettaglio che abbiano cessato l'attivita' e riconsegnato il relativo titolo autorizzatorio
anteriormente al 9 maggio 1998 e successivamente all'8 maggio 2000;
e) i titolari di esercizi di vendita al dettaglio che
abbiano usufruito di altre agevolazioni e/o indennizzi concessi in relazione alla
cessazione della medesima attivita' per la quale e' richiesto l'indennizzo previste da
leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme
comunitarie;
f) i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, esclusi dall'ambito di applicazione del decreto
legislativo medesimo, che esercitano anche attivita' di vendita al dettaglio;
g) gli esercenti che non abbiano maturato un'anzianita'
contributiva, senza soluzione di continuita', di almeno cinque anni alla data di
cessazione dell'attivita'.
1.6. Con riferimento ai soci di societa' di persone che
effettuano la richiesta di indennizzo si precisa quanto segue:
a) il socio richiedente l'indennizzo deve cessare qualunque
attivita' di vendita al dettaglio di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, anche in qualita'
di socio di altre societa' di persone di vendita al dettaglio; dovra' quindi recedere
dalla societa' nel caso la stessa eserciti altre attivita' di cui ai precedenti punti 1.1
e 1.2. La societa', qualora titolare di piu' autorizzazioni all'esercizio di attivita'
commerciale, e' tenuta a cessare la sola attivita' di vendita al dettaglio cui si
riferisce il titolo autorizzatorio, rimanendo ferma la possibilita' di continuare le altre
attivita' di vendita al dettaglio riferite ad altro titolo autorizzatorio;
b) l'obbligo di riconsegna al comune del titolo
autorizzatorio grava sulla societa';
c) il requisito dell'anzianita' contributiva e' riferito
unicamente al socio richiedente l'indennizzo.
2. Modalita' di presentazione delle domande e
concessione dell'indennizzo.
2.1. A decorrere dal 5 giugno 2000 per la richiesta di
indennizzo l'interessato presenta alla Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura della provincia in cui aveva sede l'esercizio commerciale o tramite
raccomandata con avviso di ricevimento o a mano domanda in regola con l'imposta di bollo e
sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi
dell'art.
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, utilizzando
esclusivamente, anche in fotocopia, pena l'esclusione, lo schema corredato con le relative
istruzioni allegato alla presente circolare e reperibile altresi' sul sito Internet del
Ministero stesso. Sulla busta deve essere indicato il riferimento "art. 25, comma 7,
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - indennizzo per la cessazione dell'attivita'
commerciale". Nel caso di presentazione a mano la Camera di commercio rilascera'
apposita ricevuta di presentazione.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate
anteriormente al 5 giugno 2000. Alla domanda deve essere allegata copia del certificato,
rilasciato dal comune, di restituzione del titolo autorizzatorio a fronte del quale e'
richiesto l'indennizzo.
Si ribadisce che sono motivi di esclusione:
a) la compilazione della domanda su schema diverso da
quello fissato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi
segnalati come obbligatori nel modulo di domanda e nelle relative istruzioni per la
compilazione;
c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato
delle dichiarazioni contenute nel modulo;
d) la mancanza della firma e/o dell'autenticazione nei modi
previsti.
2.2. Qualora la domanda sia viziata o priva di uno o piu'
dei requisiti previsti, la Camera di commercio competente, fatti salvi i motivi di
esclusione elencati al precedente punto 2.1, invita il soggetto richiedente a
regolarizzare o ad integrare la domanda, esclusivamente mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorso invano il quale la
domanda e' respinta. La reiezione comunque non preclude la presentazione di una ulteriore
domanda.
2.3. Ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 15 maggio
1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16
giugno 1998, n. 191, relativamente alle modalita' di autenticazione delle firme apposte in
calce alle domande di agevolazione, sara' possibile, in alternativa alle consuete forme di
autenticazione notarile o attraverso l'ufficiale dell'anagrafe, inoltrare le domande
medesime allegando fotocopia di valido documento d'identita' del firmatario.
2.4. L'indennizzo e' concesso in relazione alla
restituzione di un solo titolo autorizzatorio; pertanto il soggetto beneficiario ha
diritto ad un solo indennizzo e deve, quindi, presentare una sola domanda, anche nel caso
in cui restituisca piu' titoli autorizzatori.
2.5. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande, accertata
per il tramite delle Camere di commercio, la completezza e la regolarita' delle domande
medesime e controllate le disponibilita' finanziarie, concede l'indennizzo sulla base
dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste effettivamente pervenute nei termini
fissati e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Qualora le disponibilita' finanziarie non consentano la
concessione integrale degli indennizzi in favore delle domande pervenute l'ultimo giorno
utile, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione
percentuale in eguale misura.
Nei casi di regolarizzazione o di integrazione della
domanda, di cui al punto 2.2, verra' presa in considerazione ai fini dell'ordine
cronologico la data di arrivo della documentazione richiesta.
3. Misura dell'indennizzo.
3.1. L'indennizzo consiste in un contributo che puo'
variare da un importo minimo di lire dieci milioni ad un importo massimo di lire venti
milioni a seconda del punteggio complessivo calcolato, ai sensi dell'art. 3 del citato
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei seguenti elementi:
a) anzianita' di esercizio del soggetto richiedente:
1) punti 5, fino a 10 anni;
2) punti 4, da 10 anni e un giorno a 20 anni;
3) punti 3, da 20 anni e un giorno a 30 anni;
4) punti 1, oltre 30 anni;
b) esclusivita' dell'attivita' commerciale di vendita al
dettaglio quale fonte di reddito:
1) punti 5, unicita' dell'attivita' commerciale di vendita
al dettaglio quale attivita' lavorativa;
2) punti 1, non unicita' dell'attivita' commerciale di
vendita al dettaglio quale attivita' lavorativa;
3) punti 3, pluralita' delle autorizzazioni restituite;
4) punti 1, unicita' dell'autorizzazione restituita;
c) situazione patrimoniale del soggetto richiedente:
1) punti 1, reddito netto imponibile maggiore di quaranta
milioni di lire;
2) punti 3, reddito netto imponibile maggiore di venti
milioni di lire e minore o uguale a quaranta milioni di lire;
3) punti 5, reddito netto imponibile minore o uguale a
venti milioni di lire;
d) tipologia dell'attivita' svolta:
1) punti 5, attivita' contingentata;
2) punti 1, attivita' non contingentata.
3.2. Sulla base del punteggio complessivamente ottenuto e'
determinato l'ammontare dell'indennizzo nella misura seguente:
a) oltre 15 punti: lire venti milioni b) da 11 a 15 punti:
lire quindici milioni c) fino a 10 punti: lire dieci milioni.
3.3. Qualora il soggetto richiedente sia socio di societa'
di persone titolare del titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale e' richiesto
l'indennizzo, l'ammontare dell'indennizzo medesimo e' rapportato alla quota di
partecipazione del soggetto richiedente alla societa'.
4. Revoche.
4.1. Al fine di verificare il rispetto degli obblighi
previsti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le camere di
commercio avvalendosi altresi' del supporto della Guardia di finanza, possono effettuare
in qualsiasi momento, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di presentazione
della domanda di richiesta di indennizzo, controlli e verifiche e disporre la revoca
dell'indennizzo qualora:
a) il soggetto beneficiario eserciti, anche in qualita' di
socio di societa' di persone, attivita' commerciale al dettaglio cosiddetta di vicinato,
di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, nei tre anni successivi alla data di presentazione
della domanda di richiesta di indennizzo;
b) sia accertata in qualsiasi momento l'insussistenza delle
condizioni previste per l'accesso al beneficio dichiarate dal soggetto beneficiario in
fase di richiesta di indennizzo;
c) il soggetto beneficiario abbia usufruito di altre
agevolazioni e/o indennizzi concessi in relazione alla cessazione della medesima attivita'
per la quale e' stato concesso l'indennizzo previsti da leggi nazionali, regionali, delle
province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie.
4.2. In caso di revoca, anche se disposta in seguito a
rinuncia formale, i soggetti beneficiari dovranno restituire l'indennizzo indebitamente
fruito per un importo maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente
alla data di erogazione del contributo. Nei casi di revoca di cui al precedente punto 4.1
verra' inoltre applicata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in
misura da due a quattro volte l'importo dell'indennizzo indebitamente fruito.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER LA
RICHIESTA DI INDENNIZZO
La domanda, redatta secondo lo schema fissato dal Ministero
dell'industria, deve essere datata, sottoscritta e in regola con l'imposta di bollo.
Riportare, nell'apposito spazio, cognome e nome del
soggetto richiedente.
L'indennizzo puo' essere richiesto:
a) dal titolare di ditta individuale autorizzata
all'esercizio di vicinato di vendita al dettaglio;
b) dal socio di societa' di persone titolare di esercizio
di vicinato di vendita al dettaglio.
A - Dati relativi al soggetto richiedente l'indennizzo.
A.1 Domicilio fiscale (obbligatorio): indicare tutti i dati
relativi all'indirizzo ove e' fiscalmente domiciliato il soggetto richiedente.
A.2 Codice fiscale (obbligatorio): riportare il codice
fiscale del soggetto richiedente.
A.3 Data di iscrizione alla gestione INPS per gli esercenti
attivita' commerciali (obbligatorio): indicare la data di iscrizione del soggetto
richiedente alla gestione INPS per gli esercenti attivita' commerciali.
Fermo restando che l'autorizzazione per il commercio al
minuto in sede fissa, la cui restituzione comporta il diritto all'indennizzo, deve essere
stata rilasciata ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e'
possibile computare per la verifica del requisito di iscrizione all'INPS gestione
commercianti anche i periodi maturati per lo svolgimento di attivita' diverse dal
commercio al minuto in sede fissa (ad esempio, commercio all'ingrosso, agente di
commercio, commercio al minuto su area pubblica, ecc.), anche a titolo di coadiutore.
NB: Il richiedente deve essere iscritto a tale gestione
INPS da almeno cinque anni e senza soluzione di continuita' alla data di cessazione
dell'attivita' di vendita. Nel caso di societa' di persone, tale requisito e' riferito
unicamente al socio che richiede l'indennizzo.
A.4 Reddito netto imponibile, ovvero quota di reddito netto
imponibile della societa' spettante al socio (obbligatorio):
possono presentarsi due casi:
a) il titolare di ditta individuale indica il reddito netto
imponibile (ricavi derivanti dall'attivita' di vendita al dettaglio il cui titolo
autorizzatorio viene riconsegnato, al netto dei relativi costi deducibili) risultante
dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della richiesta dell'indennizzo;
b) il socio di societa' di persone indica la quota di
reddito netto imponibile della societa' spettante al socio (ricavi derivanti dalla sola
attivita' di vendita al dettaglio il cui titolo autorizzatorio viene riconsegnato, al
netto dei relativi costi deducibili) risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata dal socio prima della richiesta dell'indennizzo.
In caso di restituzione di piu' titoli autorizzatori per la
vendita al dettaglio in esercizi di vicinato il valore del reddito netto imponibile da
indicare e' pari all'ammontare complessivo dei redditi derivanti dall'esercizio delle
attivita' commerciali relative ai titoli autorizzatori riconsegnati.
Se il reddito netto imponibile risulta negativo, nel
relativo campo puo' essere indicato indifferentemente sia il valore 0 sia l'importo
negativo preceduto dal segno "meno".
A.5 Unicita' dell'attivita' commerciale di vendita al
dettaglio quale attivita' lavorativa (obbligatorio): l'attivita' commerciale di vendita al
dettaglio e' considerata esclusiva qualora la stessa rappresenti l'unica fonte di reddito
derivante da attivita' lavorativa esercitata dal titolare della ditta individuale o dal
socio di societa' di persone.
Se la chiusura dell'esercizio commerciale per cui e'
richiesto l'indennizzo e' contestuale alla chiusura di altre attivita', occorre barrare la
casella NO in quanto si considera attivita' plurima.
A.6 Numero dei titoli autorizzatori riconsegnati
(obbligatorio):
indicare il numero dei titoli autorizzatori riconsegnati al
comune.
Qualora il soggetto beneficiario sia titolare di piu'
autorizzazioni per la vendita al dettaglio in esercizi di vicinato, al fine della
richiesta dell'indennizzo lo stesso non deve piu' essere in possesso di alcuno dei
predetti titoli e deve cessare qualunque attivita' di vendita al dettaglio, anche in
qualita' di socio di altre societa' di persone.
Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia la
societa' di cui il richiedente e' socio, su di essa grava l'obbligo di riconsegna del
titolo. Qualora la societa' sia titolare di piu' autorizzazioni all'esercizio di attivita'
commerciale, essa e' tenuta a cessare la sola attivita' di vendita al dettaglio cui si
riferisce il titolo autorizzatorio a fronte del quale e' richiesto l'indennizzo; in tal
caso il socio richiedente deve recedere dalla societa' prima della presentazione della
domanda di indennizzo.
Qualora il soggetto abbia ottenuto nel tempo piu' di una
autorizzazione amministrativa per lo stesso locale, si considera titolare di un'unica
autorizzazione.
B - Dati relativi al titolo autorizzatorio riconsegnato a
fronte del quale e' richiesto l'indennizzo.
B.1 Titolarita' dell'autorizzazione (obbligatorio):
specificare se titolare dell'esercizio di vicinato e' il medesimo soggetto richiedente (in
caso di ditta individuale) oppure se e' la societa' di persone di cui il richiedente e'
socio. In tal caso indicare la ragione sociale e il codice fiscale della societa' e la
quota di partecipazione del socio richiedente nella societa' stessa.
B.2 Descrizione dell'attivita' svolta: indicare la
tipologia di attivita' di vendita al dettaglio relativa al titolo autorizzatorio
riconsegnato a fronte del quale e' richiesto l'indennizzo.
indicare tutti i dati relativi all'ubicazione
dell'esercizio commerciale il cui titolo autorizzatorio e' stato riconsegnato e a fronte
del quale e' richiesto l'indennizzo.
B.4 Tabelle merceologiche relative all'attivita' svolta
(obbligatorio): indicare le tabelle merceologiche relative all'attivita' svolta ai sensi
del decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988 (vedasi allegato), come risulta dal
titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale e' richiesto l'indennizzo.
B.5 Tipologia dell'attivita' di vendita svolta: indicare se
trattasi di attivita' contingentata o non contingentata (vedasi allegato).
B.6 Data di rilascio del titolo ovvero data di ingresso
nella societa' di persone, se successiva (obbligatorio): indicare la data di ottenimento
del titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale e' richiesto l'indennizzo; va
indicata la data di effettivo avvio dell'attivita' commerciale il cui titolo
autorizzatorio e' riconsegnato, cosi' come desumibile dal registro imprese.
Nel caso di conversione del titolo si deve indicare la data
di rilascio del titolo originario, anche se antecedente alla data di entrata in vigore
della legge n. 426 del 1971.
Per i soci di societa' di persone indicare la data di
ingresso nella societa' (come risulta dagli atti societari depositati nel Registro
imprese), solo se successiva alla data di ottenimento del titolo autorizzatorio.
B.7 Data di riconsegna del titolo (obbligatorio): indicare
la data in cui e' stato riconsegnato al comune il titolo autorizzatorio, desumibile dal
certificato rilasciato dal comune stesso oppure dalla comunicazione di cessazione
dell'attivita' riportante il timbro di ricevuta del comune stesso. Tale data deve essere
compresa tra il 9 maggio 1998 e l'8 maggio 2000 incluso.
B.8 Data di cessazione dell'attivita' svolta
(obbligatorio):
indicare la data in cui e' cessata l'attivita' commerciale
cui si riferisce il titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale e' richiesto
l'indennizzo. Tale data deve essere compresa tra il 9 maggio 1998 e l'8 maggio 2000
incluso ed e' desumibile dal Registro imprese.
B.9 Persona eventualmente incaricata di seguire l'iter
della pratica: indicare tutti i dati relativi alla persona eventualmente incaricata.
C - Dati per l'erogazione dell'indennizzo: indicare gli
estremi del conto corrente bancario sul quale si richiede l'accreditamento
dell'indennizzo.
Autentica della firma.
Le innovazioni normative in materia di semplificazione
amministrativa (art. 3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art.
2, comma 10, legge 16 giugno 1998, n. 191) hanno ampliato le possibilita' in ordine alle
modalita' di autentica delle firme. A tal proposito, si fa presente che, in alternativa
alle consuete forme di autentica notarile ovvero attraverso l'ufficiale di anagrafe, sara'
possibile inoltrare le domande di agevolazione semplicemente allegando alle medesime una
fotocopia del documento d'identita' del firmatario.
Allegato I
TABELLE MERCEOLOGICHE
Allegato 5 al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1988, n. 375
Attivita' contingentate:
I) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque
preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche
alcooliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle
specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di
bassa macelleria e le frattaglie).
Ia) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque
preparati e confezionati (compresi il pane, purche' preconfezionato all'origine, il latte
e i derivati e le bevande, anche alcooliche, ed escluse soltanto le carni e frattaglie
equine e quelle di bassa macelleria) per esercizi aventi superficie di vendita superiore a
200 metri quadrati.
II) Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche,
conservate e comunque preparate e confezionate (comprese quelle di cui alla tabella V e
fresche quelle equine e di bassa macelleria), salumi, altri prodotti alimentari a base di
carni-uova.
VI) Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque
preparati e confezionati, altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati,
olii e grassi alimentari di origine vegetale, uova, bevande, anche alcooliche.
IX) Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e
pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria, accessori di abbigliamento di
qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi, biancheria intima
di qualunque tipo e pregio, calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e
pregio.
Attivita' non contingentate:
III) Carni e frattaglie di bassa macelleria.
IV) Carni e frattaglie equine: fresche, conservate e
comunque preparate e confezionate.
V) Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi,
conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei,
echinodermi e anfibi.
VII) Dolciumi: freschi, conservati e comunque preparati e
confezionati (compresi i generi di pasticceria e gelateria).
VIII) Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi
aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti
commercializzati, ad eccezione delle carni e frattaglie equine di cui alla tabella IV e
delle carni e frattaglie di bassa macelleria).
X) Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi
quelli per l'arredamento della casa.
XI) Oggetti preziosi.
XII) Mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici,
apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione
sonora e visiva e materiale accessorio, materiale elettrico.
XIII) Libri ed altre pubblicazioni realizzate con
procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi.
XIV) Prodotti altri (trattasi di una o piu' categorie
merceologiche tra quelle non comprese nelle tabelle precedenti).