MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 18 maggio 2000
Operazione di acquisto mediante asta competitiva, a valere sulle disponibilita' del Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del
decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo
1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato";
Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i
conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto
dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1o gennaio 1995;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, in forza del
quale l'amministrazione del Fondo e' attribuita al Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica coadiuvato da un comitato consultivo;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 maggio 1996,
che definisce le modalita' di utilizzo del "Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato";
Visto il titolo III, sezione I, del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la ridenominazione in euro dei titoli di Stato e se
ne definiscono le modalita' di realizzazione;
Visto il titolo V, sezione II, del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la dematerializzazione dei titoli di Stato e se ne
definiscono le modalita' di realizzazione;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 13 maggio 1999, che disciplina i mercati dei titoli di
Stato;
Sentito il comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2,
della legge n. 432/1993;
Considerata la necessita' di procedere alle operazioni di
acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito
pubblico;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 5, punto 2, del decreto ministeriale 27
maggio 1996, citato nelle premesse, e' disposta l'operazione di acquisto mediante asta
competitiva dei seguenti prestiti:
a) buoni poliennali del Tesoro 15 gennaio 1998 - 15 gennaio
2001, in circolazione per nominali euro 9.449.954.368,92 corrispondenti a L.
18.297.663.145.909;
b) buoni poliennali del Tesoro 1o settembre 1998 - 1o
settembre 2001, in circolazione per nominali euro 8.296.971.513,48 corrispondenti a L.
16.065.177.032.406;
c) certificati di credito del Tesoro 1o maggio 1996 - 1o
maggio 2003, in circolazione per nominali euro 7.014.548.942,04 corrispondenti a L.
13.582.060.680.004;
d) certificati di credito del Tesoro 1o gennaio 1997 - 1o
gennaio 2004, in circolazione per nominali euro 8.893.896.522,84 corrispondenti a L.
17.220.985.020.279.
Le suddette operazioni di acquisto, previste all'art. 1,
punto 2, lettera b), del menzionato decreto 27 maggio 1996 vengono effettuate con le
modalita' indicate nei successivi articoli.
Art. 2.
L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei
suddetti titoli e' affidata alla Banca d'Italia.
Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli
operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, che intervengono per
conto proprio e della clientela.
Art. 3.
Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo
di tre, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono
cedere e il relativo prezzo richiesto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un
importo minimo di 1 centesimo.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 1 milione di
euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo di tale importo
minimo verranno arrotondate per difetto.
Art. 4.
Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro
le ore 12 del giorno 22 maggio 2000, esclusivamente mediante trasmissione telematica
indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalita'
tecniche gia' stabilite dalla Banca d'Italia medesima per il collocamento dei titoli di
Stato a medio e lungo termine.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della
predetta "Rete", troveranno applicazione le specifiche procedure di
"recovery" gia' previste nella convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli
operatori ammessi alle aste di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine.
La Banca d'Italia e' esonerata da ogni danno o
responsabilita' che possa derivare sia dall'utilizzo della Rete per la ricezione e/o
l'invio dei messaggi, sia dall'impiego delle apparecchiature per la riproduzione in
fac-simile.
Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed
irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.
Art. 5.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con
procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della
Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle
offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo
richiesto.
Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con
l'intervento di un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, a cio' delegato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito
verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantita'.
L'esito delle operazioni di acquisto sara' reso noto
mediante comunicato stampa.
Art. 6.
L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine
crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.
Ai sensi dell'art. 5, punto 3, del ripetuto decreto 27
maggio 1996, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
riserva la facolta' di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non
convenienti. Tale esclusione verra' esercitata sulla base dell'elaborato fornito dalla
procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantita'.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica si riserva, altresi', la facolta' di non acquistare per intero l'importo offerto
dagli operatori al prezzo accolto piu' elevato; in tal caso, si procede al riparto
pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.
Art. 7.
Il regolamento dei titoli acquistati, di cui al precedente
articolo, sara' effettuato il 25 maggio 2000 con le disponibilita' del conto detenuto dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presso la Banca
d'Italia, denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".
A tal fine il 25 maggio 2000 la Banca d'Italia, verso
debito del suindicato "Fondo", provvedera' a riconoscere agli operatori, con
valuta stesso giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati dal Tesoro, ai prezzi
richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per 131 giorni
relativamente al B.T.P. di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente decreto, per 85
giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera b), per 24 giorni relativamente al
C.C.T. di cui alla lettera c) e per 145 giorni relativamente al C.C.T. di cui alla lettera
d) del decreto medesimo.
Il riconoscimento delle somme avra' luogo tramite la
procedura di liquidazione titoli giornaliera e contro cancellazione dei titoli dalla
gestione centralizzata della Banca d'Italia.
La Banca d'Italia provvedera' a comunicare la somma
complessivamente prelevata dal "Fondo", corrispondente all'ammontare totale dei
costi dell'operazione di acquisto.
Art. 8.
Alla Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle
operazioni di estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, nonche' ogni altro adempimento
occorrente per l'operazione di acquisto in questione.
Dette operazioni di estinzione vengono effettuate per conto
del Dipartimento del tesoro.
Art. 9.
Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di
acquisto la Banca d'Italia comunichera' al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda,
l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e
comunichera' altresi' l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.
Art. 10.
Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli
di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia,
incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi e alla loro
estinzione, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e
postali.
Il presente decreto verra' trasmesso per il visto
all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.