AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 9 maggio 2000
Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui
contenuti degli accordi di interconnessione. (Deliberazione n. 4).
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le
reti del 9 maggio 2000;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla
"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 1997, concernente la "Interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
Vista la direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne
la portabilita' del numero di operatore e la preselezione del vettore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante
"Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti";
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante
"Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni";
Vista la propria delibera n. 3/CIR/1999, recante
"Regole per la fornitura della carrier selection equal access in modalita' di
preselezione (carrier preselection)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 303 del 28 dicembre 1999;
Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999,
recante "Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (service
provider porability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 303 del 28 dicembre 1999;
Visto lo schema di contratto tipo per la prestazione di
carrier preselection e i relativi allegati, nella versione del 3 marzo 2000 inviata da
Telecom Italia all'Autorita' in data 6 marzo 2000;
Sentite le parti nel corso del procedimento istruttorio e,
in particolare, in occasione delle audizioni tenutesi presso l'Autorita' in data 25 e 29
febbraio 2000;
Vista la documentazione prodotta dagli operatori;
Considerato che la citata delibera n. 3/CIR/99,
nell'imporre a Telecom Italia, quale operatore notificato, l'obbligo di pubblicare le
condizioni per la prestazione di carrier preselection (CPS), fissa i principi per la
definizione delle procedure nonche' le condizioni tecniche ed economiche di offerta della
prestazione da parte della stessa Telecom Italia;
Considerato dunque che la negoziazione della prestazione
tra Telecom Italia e l'operatore preselezionato, ad integrazione dei contratti di
interconnessione o ex novo, deve avvenire in linea con le disposizioni generali di cui
alla delibera n. 3/CIR/99;
Considerato che dall'istruttoria sono emersi alcuni
elementi che possono costituire un ostacolo al raggiungimento di accordi tra le parti e,
conseguentemente, alla tempestiva attivazione della prestazione;
Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7 e
8, della citata legge n. 249 del 1997, attribuisce all'Autorita' il potere di definire
criteri obiettivi e trasparenti per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture
di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione, nonche' di regolare le
relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e di
verificare che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di
interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione;
Considerato che l'art. 4, comma 14, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 attribuisce all'Autorita' il potere di fissare
in anticipo gli elementi riguardanti gli accordi di interconnessione elencati
nell'allegato D, parte 1, e che, per la fornitura della prestazione di "carrier
preselection", assume una particolare rilevanza la definizione di condizioni per la
"parita' di accesso" e che tali condizioni possono riguardare aspetti economici,
procedurali, tecnici e contrattuali;
Considerato che l'art. 5, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 riconosce all'Autorita' la facolta' di
intervenire in qualsiasi momento al fine di garantire che le condizioni di accesso alla
rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e siano tali da
arrecare benefici agli utenti, nonche', ove cio' sia giustificato, la facolta' di
apportare modifiche alle disposizioni degli accordi;
Considerato che gli articoli 8 e 9 della delibera n.
3/CIR/99 fissano i principi in base ai quali definire le procedure di evasione delle
richieste da parte dell'operatore di accesso e il piano di lavorazione delle richieste
ricevute dagli operatori fornitori del servizio di "carrier preselection";
Considerato che Telecom Italia ha inviato all'Autorita', in
relazione a quanto previsto all'art. 8, commi 2 e 5, della delibera n. 3/CIR/99, il
riepilogo della capacita' di evasione degli ordinativi di lavoro (OO.LL.) a livello
nazionale per ciascun mese e per distretto, nonche' il piano di lavorazione delle
richieste ricevute dagli operatori entro il 12 gennaio 2000 relativamente al periodo
transitorio;
Considerato che gli OO.LL. sono stati suddivisi per mese,
per distretto e per operatore in ragione della massima capacita' produttiva d'evasione di
ordinativi;
Considerato che dall'esame del piano presentato da Telecom
Italia si rileva, in particolare, che:
Telecom Italia ha adottato autonomamente un calendario
dilazionato per l'avvio della prestazione riferita al profilo a) (chiamate verso altri
distretti, chiamate internazionali e chiamate verso cellulari), in contrasto con la
delibera n. 3/CIR/99 che prevede, con riferimento al profilo a), l'attivazione della
prestazione contemporaneamente in tutti i distretti;
nel dimensionamento della propria capacita' produttiva,
Telecom Italia non ha tenuto conto delle previsioni degli operatori e delle presumibili
richieste della clientela; tali previsioni appaiono infatti piu' elevate rispetto alla
capacita' di Telecom Italia di evadere le richieste, sia alla luce delle dichiarazioni
degli operatori, sia alla luce di analisi dei comportamenti della domanda e delle
esperienze di altri Paesi europei;
Telecom Italia ha dichiarato agli operatori e all'Autorita'
che la propria capacita' complessiva massima mensile di lavorazione e' indistintamente
riferita sia alla prestazione di carrier preselection sia alla prestazione di number
portability;
Considerato che essendo trascorsi quattro mesi
dall'approvazione della delibera n. 3/CIR/99, si rende necessario un intervento volto ad
accelerare i tempi di disponibilita' della prestazione su tutti i distretti e che non e'
piu' giustificata una dilazione della capacita' di evasione degli OO.LL. per area
distrettuale;
Considerato che, con riferimento alla capacita' massima di
ordinativi, l'autorita' ritiene opportuno definire un numero superiore di OO.LL.
giornalieri da evadere, che, da una parte, tenga conto dell'effettiva capacita' di Telecom
Italia di rendere disponibile la prestazione, e che, dall'altra, non ostacoli l'effettiva
necessita' del mercato di rispondere a "ragionevoli" richieste della clientela.
In particolare, la capacita' di evasione degli ordinativi deve essere fissata in modo
separato per le differenti prestazioni, in considerazione dell'opportunita' di rendere
trasparente la separazione dell'offerta della prestazione di carrier preselection rispetto
a quella di number portability;
Ritenuta l'opportunita' di fissare - con riferimento alla
distribuzione degli OO.LL. sul territorio nazionale e sul mercato e nel rispetto dei
principi di non discriminazione, proporzionalita' ed equita' - alcune condizioni
aggiuntive di ripartizione; ritenuta, in particolare, necessaria una ripartizione delle
attivazioni mensili a livello di singola area distrettuale e contemporaneamente su tutti i
distretti. In tale ottica, una quota parte delle attivazioni mensili deve essere garantita
in misura uguale a tutti gli operatori, in maniera da tutelare gli operatori con minor
numero di richieste, mentre per la restante parte la ripartizione deve tenere conto, in
modo proporzionale, delle richieste degli operatori;
Considerato che l'attivita' di verifica dalla congruita'
delle condizioni di fornitura della prestazione si e' concentrata sugli aspetti che
impediscono o restringono la realizzazione della prestazione e che non sono giustificati
sotto il profilo tecnico e procedurale;
Considerato che assumono particolare rilievo le seguenti
condizioni:
i tempi di attivazione della prestazione sia in relazione
alla verifica di cui all'art. 6, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 per quel che concerne
i tempi di attivazione della prestazione in funzione delle diverse tipologie di impianto
di abbonato, contenuti nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia,
sia in relazione ai tempi di configurazione delle centrali (SGT e SGU) per l'instradamento
delle chiamate verso le reti dei diversi operatori;
le informazioni relative all'attivazione della prestazione,
al fine di favorire una maggiore flessibilita' nel rapporto tra Telecom Italia e
l'operatore preselezionato e di assicurare la trasparenza nel rapporto tra operatori;
gli obblighi di informazione nei casi in cui la prestazione
non sia fornita o per ragioni legate alla non congruita' della richiesta pervenuta o in
relazione a particolari tipologie di clientela (es. clienti non titolari di un contratto
con Telecom Italia, linee attestate su centrali analogiche, contratti agevolati,
cessazione del cliente, subentro), pur nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale in materia di trattamento dei dati personali;
Considerato che:
il servizio deve essere di facile fruizione per i
consumatori;
i rapporti tra operatori e consumatori sono regolati dalle
disposizioni concernenti la definizione di carte di servizio e dall'art. 16 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 nonche' sulla base delle condizioni
previste nelle rispettive licenze. Tali disposizioni impongono agli operatori licenziatari
di utilizzare idonei schemi contrattuali, di prevedere nei contratti con i propri clienti
livelli dettagliati ed analitici di fatturazione, di fornire alla clientela specifiche
informazioni, di prevedere uno standard minimo di servizio reso, di garantire la
trasparenza e la certezza dell'offerta del servizio;
tutti questi aspetti riguardano la relazione diretta tra
utente del servizio e operatore preselezionato fornitore del servizio finale al cliente;
la prestazione di "carrier preselection" modifica
il rapporto tra l'abbonato con l'operatore di accesso: la volonta' inequivoca
dell'abbonato di modificare il rapporto contrattuale in essere con l'operatore d'accesso
rappresenta, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99, una condizione
necessaria per l'attivazione della prestazione all'operatore preselezionato da parte di
Telecom Italia;
l'abbonato puo' manifestare la propria volonta' a Telecom
Italia direttamente o indirettamente tramite l'operatore preselezionato. Al fine di
evitare che tale elemento costituisca un impedimento alla rapida conclusione degli
accordi, l'autorita' ha ritenuto opportuno indicare - nel rispetto dei principi di
correttezza e di trasparenza nei rapporti con gli utenti-consumatori - delle linee guida
in ordine alle modalita' di manifestazione indiretta della volonta' e alle procedure da
seguire per la gestione degli ordini di attivazione della prestazione di "carrier
preselection";
Valutata l'opportunita' di costituire un comitato tecnico
per la qualita' del servizio di carrier preselection composto anche da rappresentanti
degli operatori al fine di fornire all'autorita' indicazioni utili alla verifica
dell'andamento del processo transitorio e a regime della prestazione;
Udita nella riunione del 9 maggio 2000, la relazione finale
del commissario relatore, ing. Mario Lari, ai sensi dell'art. 32 del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita';
Delibera:
Art. 1.
Capacita' di evasione e distribuzione delle
richieste di carrier preselection - CPS
1. Telecom Italia e' tenuta ad adeguare la capacita' di
evasione degli ordinativi della prestazione di "carrier preselection" sulla base
dell'andamento dalla domanda di ordinativi per la fornitura della prestazione.
L'autorita', alla luce di un esame delle richieste avanzate dagli operatori nel periodo
transitorio, fissa in 12000 il numero di attivazioni minime giornaliere per la prestazione
di "carrier preselection" da parte di Telecom Italia.
2. Le attivazioni giornaliere sono da intendersi riferite
alla capacita' di evasione delle richieste per la prestazione di "carrier
preselection" contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e indipendentemente
dal profilo di servizio.
3. Le attivazioni giornaliere sono da intendersi ripartite
nei 232 distretti, proporzionalmente al numero di abbonati (residenziali e affari)
presenti nel distretto, sulla base della distribuzione degli abbonati.
4. Il 30% della capacita' di evasione, come determinata in
base ai commi precedenti, e' distribuita sulla base del numero complessivo di operatori
richiedenti la prestazione. In caso di capacita' inevasa da un singolo operatore, questa
viene riassegnata ai rimanenti operatori sulla base dei principi di cui sopra.
5. Il 70% della capacita' di evasione, come determinata in
base ai commi precedenti, e' ripartita proporzionalmente alle richieste degli operatori.
6. L'autorita' si riserva di rivedere, dopo novanta giorni
dalla data di approvazione del presente provvedimento, la capacita' di evasione mensile di
attivazioni di Telecom Italia verificandone la compatibilita' con le condizioni di
mercato.
Art. 2.
Condizioni di attivazione della prestazione di CPS
da parte di Telecom Italia
1. Il tempo massimo di attivazione della prestazione per
tutte le tipologie d'impianto e' fissato in dieci giorni lavorativi dalla data della
richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2, della delibera n. 3/CIR/99. Nel caso di impianti
di particolare complessita', l'operatore di accesso, qualora non sia in grado di
rispettare il predetto termine, e' tenuto a comunicare all'operatore preselezionato ed
all'Autorita', il tempo massimo di attivazione.
2. Qualora sia gia' operativo, per l'operatore
preselezionato, il servizio di raccolta in carrier selection (modalita' easy access), la
configurazione delle centrali di Telecom Italia interessate per la prestazione di carrier
preselection deve avvenire entro quindici giorni dalla data della sottoscrizione
dell'accordo con l'operatore preselezionato.
3. Qualora non sia operativo, per l'operatore
preselezionato, il servizio di "carrier selection", la configurazione delle
centrali di Telecom Italia interessate al fine della prestazione di "carrier
preselection" deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione
dell'accordo con l'operatore preselezionato.
4. Telecom Italia e' tenuta ad informare l'operatore
preselezionato della data effettiva di attivazione della prestazione di "carrier
preselection".
5. Nel caso di richieste di attivazione della prestazione
di "carrier preselection" non andate a buon fine, Telecom Italia -
contestualmente al riscontro di eventuali cause di non conformita' tecniche o procedurali
nelle richieste pervenute - e' tenuta ad informare l'operatore richiedente circa le cause
specifiche della mancata attivazione, dandone altresi' comunicazione all'Autorita'.
Art. 3.
Gestione degli ordini per l'attivazione della
prestazione di CPS sulle linee degli abbonati che comunicano indirettamente la richiesta.
1. Nel caso di manifestazione della volonta' inequivoca
dell'abbonato di modificare, tramite la prestazione di "carrier preselection",
il rapporto contrattuale in essere con l'operatore di accesso e di passare ad altro
operatore, quest'ultimo trasmette all'operatore di accesso un ordine di lavorazione che
deve riportare i seguenti dati:
nome e cognome del titolare dell'abbonamento;
numero/i della/e linea/e telefonica/che su cui si richiede
di attivare la prestazione CPS con specifica del relativo profilo di chiamata;
nome dell'operatore preselezionato;
data di sottoscrizione del contratto tra cliente e
operatore preselezionato per la fornitura del servizio relativo allo specifico profilo di
chiamata attraverso la "carrier preselection".
2. L'ordine viene trasmesso dall'operatore preselezionato a
Telecom Italia in formato elettronico (via posta elettronica o altri strumenti
equivalenti) o in formato cartaceo (via fax). L'operatore preselezionato, quale
responsabile del rapporto col cliente, e' obbligato a conservare l'originale dell'ordine
trasmesso, unitamente alla copia del contratto sottoscritto con il proprio cliente per la
fornitura della prestazione di "carrier preselection".
3. Telecom Italia, al momento della ricezione dell'ordine,
verificati i dati trasmessi, attiva la prestazione all'abbonato nei tempi e secondo le
modalita' stabilite nella delibera n. 3/CIR/99 e nell'art. 2 del presente provvedimento.
4. In caso di contestazioni, Telecom Italia puo' richiedere
all'operatore preselezionato copia/e della sottoscrizione/i del contratto del cliente al
servizio telefonico tramite "carrier preselection". Tale richiesta non deve
essere vincolante ai fini dell'attivazione della prestazione.
5. Telecom Italia, ove rilevi gravi incongruenze tra i dati
forniti e quelli in suo possesso, puo' richiedere all'operatore preselezionato - previa
autorizzazione da parte dell'Autorita' - il sistematico invio della copia della
sottoscrizione del contratto del cliente al servizio telefonico tramite "carrier
preselection".
6. La conoscenza dei dati relativi agli abbonati che
richiedono l'attivazione della prestazione deve essere trattata dall'operatore d'accesso
con la massima riservatezza ed utilizzata solo ai fini dell'attivazione della prestazione.
7. Ai fini della presente delibera, gli ordini od
ordinativi di prestazione di "carrier preselection" riguardano le richieste di
attivazione da parte dell'utente formulate in data successiva a quella di entrata in
vigore della delibera n. 3/CIR/99. Le richieste di attivazione formulate in data anteriore
devono essere confermate;
a tal fine l'operatore preselezionato comunica all'utente
le condizioni e le modalita' di offerta del servizio cosi' come individuate nella predetta
delibera n. 3/CIR/99.
Art. 4.
Comitato di verifica della qualita' della
prestazione di CPS e portabilita' del numero
1. Al fine della verifica dei parametri di qualita'
associati alle prestazioni di preselezione e portabilita' del numero, l'autorita' potra'
istituire, con successivo provvedimento, un comitato, composto anche dagli operatori
interconnessi che usufruiscono della prestazione.
Art. 5.
Obblighi tra operatori
1. Nel caso in cui un abbonato alla prestazione di
"carrier preselection" di un operatore preselezionato decida di passare ad altro
operatore preselezionato, l'operatore d'accesso comunica al primo operatore preselezionato
la modifica della preselezione per tale utente.
2. Ciascun operatore si fa carico delle procedure di
riscossione dei crediti relativi al traffico di competenza.
Art. 6.
Condizioni generali
1. Telecom Italia e' tenuta a modificare ed integrare le
condizioni di fornitura della prestazione di "carrier preselection" sulla base
del presente provvedimento e a fornire all'Autorita' entro quindici giorni dalla data di
notifica:
la copia del contratto tipo;
il nuovo piano mensile di lavorazione degli ordinativi su
base distrettuale.
2. Il presente provvedimento e' notificato alla societa'
Telecom Italia ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
bollettino dell'Autorita'.
3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.