MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 12 aprile 2000, n.131
Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici esclusi dal regime di orario
articolato su cinque giorni.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che demanda
ad apposito regolamento l'individuazione degli uffici e dei servizi delle amministrazioni
dello Stato da escludere dall'adozione del regime di orario articolato su cinque giorni
lavorativi;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
Considerati i risultati della ricognizione effettuata
nell'ambito degli uffici del Ministero delle finanze per l'individuazione degli uffici
che, in ragione della necessita' di assicurare prestazioni continuative, vanno esclusi
dall'adozione del predetto regime di orario;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il
comparto Ministeri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-6773 del 31 marzo 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni di cui
al comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli uffici centrali e periferici del
Ministero delle finanze di cui ai successivi commi.
2. Nell'ambito degli uffici centrali: il gabinetto del
Ministro, l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa e l'ufficio del coordinamento
legislativo.
3. Nell'ambito del Dipartimento del territorio, assicurano
l'apertura nella giornata di sabato gli uffici del territorio per le attivita' di
trascrizione e di costituzione dei diritti reali sugli immobili, le sezioni staccate degli
uffici del territorio competenti per la conservazione dei registri immobiliari e le
conservatorie dei registri immobiliari non ancora soppresse.
4. Nell'ambito del Dipartimento delle entrate, in
prossimita' della scadenza degli adempimenti fiscali, il direttore generale puo'
individuare, con proprio provvedimento, gli uffici e i periodi in cui e' necessario
garantire il servizio di assistenza ai contribuenti anche nella giornata di sabato.
5. Gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte
indirette osservano l'orario stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 aprile 2000
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 350
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a
norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, reca: "Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica". Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 6:
"5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
regimi di orario articolati su cinque giorni lavorativi. La giornata di riposo
infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, e' stabilita da ciascuna
amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con
regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
uffici ed i servizi delle amministrazioni dello Stato che, in ragione della necessita' di
assicurare prestazioni continuative, sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del
presente comma. Le altre amministrazioni e gli enti provvedono ad individuare tali uffici
e servizi sulla base dei rispettivi ordinamenti".
- La legge 27 febbraio 1985, n. 52, reca: "Modifiche
al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla
introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri
immobiliari".
- Il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, reca:
"Riordinamento degli istituti doganali e revisione
delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE
del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione
in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n.
82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci
comunitarie".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri possonoessere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dei Ministeri, entrato in vigore il 17 maggio 1995, e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995 - serie
generale.
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, si
veda nelle note alle premesse