- IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
- di concerto con
- IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
-
- (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico
europeo)
-
- Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a
recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
-
- Visto l'art. 106 del Nuovo codice della strada che ai commi
5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del
Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo divenuto Ministro per le politiche
agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle
macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;
-
- Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di
attuazione delle direttive delle Comunita' europee concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o
forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
-
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1981, n. 212, che attua le prescrizioni tecniche di cui alla direttiva n.
77/536/CEE del Consiglio, relativo all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o
forestali a ruote per quanto concerne i dispositivi di protezione in caso di
capovolgimento pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16
maggio 1981;
-
- Vista la direttiva n. 1999/55/CE della Commissione del 1o
giugno 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 77/536/CEE del consiglio
relativa al suddetto dispositivo;
-
- Decreta:
-
- Art. 1.
-
- 1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano alla
omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977,
n. 572.
- 2. I capi I, II e III dell'allegato 9 al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, sono modificati conformemente
all'allegato del presente decreto.
-
- Art. 2.
-
- 1. A decorrere dal 1o luglio 2000 non e' consentito:
- rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il
rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva n.
74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale;
- rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori,
se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.
- 2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 non e' consentito:
- rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1,
terzo trattino, della direttiva n. 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore
non e' conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 10
febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto;
- accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di
trattore, se esso non e' conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.
-
- Art. 3.
-
- L'allegato al presente decreto ne costituisce parte
integrante.
-
- Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
-
- Roma, 18 aprile 2000