DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 11 aprile 2000, n.132
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 1999/39/CE, che modifica la
direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai
lattanti ed ai bambini.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, e, in particolare,
l'articolo 5, comma 2;
Vista la direttiva n. 1999/39/CE, della Commissione, del 6
maggio 1999, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli
altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
1999, n. 128;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
Sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un
prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti
destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o
reazione".
Art. 2.
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 128 del 1999, dopo le parole: "residui di" e' aggiunta la
seguente: "singoli".
Art. 3.
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n.
128 del 1999, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. In attuazione di specifiche disposizioni
comunitarie, con decreto del Ministro della sanita' sono definiti:
a) i livelli massimi specifici di residui antiparassitari
nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;
b) gli antiparassitari il cui impiego e' vietato nei
prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;
c) il livello massimo complessivo della quantita' di
antiparassitari consentito".
Art. 4.
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Limitatamente ai residui di singoli
antiparassitari e' consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno
2000".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Toia, Ministro per le politiche comunitarie
Bindi, Ministro della sanita'
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 30
_______________________
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee". (Legge comunitaria 1995-1997).
- L'art. 5, comma 2, della succitata legge, cosi' recita:
"2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1,
della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo
possono altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare
attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive
comprese nell'allegato C costituiscono la modifica, l'aggiornamento od il
completamento".
- La direttiva n. 1999/39/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. L
124 del 18 maggio 1999.
- La direttiva n. 96/5/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.L 049
del 28 febbraio 1996.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999,
n. 128, reca: "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e
98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e
bambini".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca:
"Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari".
Note all'art. 1:
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, vedi le note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 3, del succitato
decreto del Presidente della Repubblica, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) lattanti: i soggetti di meno di dodici mesi di eta';
b) bambini: i soggetti di eta' compresa tra uno e tre anni;
b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un
prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti
destinati ai lattanti ed ai bambini, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti ed i prodotti della sua degradazione o
reazione".
Note all'art. 2:
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, vedi le note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 3, comma 2, del succitato
decreto del Presidente della Repubblica, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"2. Nella composizione di tali prodotti e' necessario
prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di
sostanze nocive negli ingredienti usati. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1, non devono
contenere residui di singoli antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, ne' devono contenere
prodotti geneticamente modificati".
Note all'art. 3:
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, vedi le note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 6, del succitato decreto del
Presidente della Repubblica, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 6. - 1. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1,
non devono contenere alcuna sostanza in quantita' tale da poter nuocere alla salute dei
lattanti o dei bambini.
1-bis. In attuazione di specifiche disposizioni
comunitarie, con decreto del Ministro della sanita' sono definiti:
a) i livelli massimi specifici di residui di
antiparassitari nei prodotti di cui all'art. 2, comma 1;
b) gli antiparassitari il cui impiego e' vietato nei
prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1;
c) il livello massimo complessivo della quantita' di
antiparassitari consentito".
Note all'art. 4:
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, vedi le note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 9, del succitato decreto del
Presidente della Repubblica, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 9. - 1. E' consentito il commercio dei prodotti
autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni del
presente regolamento, per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento medesimo.
2. Il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della
normativa previgente, non conformi alle disposizioni di cui all'allegato II, punti
1.3-bis, 1.4-bis, 1.4-ter e a quelle di cui all'allegato VI e' consentito fino al 31
dicembre 1999.
2-bis. Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari
e' consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000".