MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 aprile 2000, n.134
Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1
dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il C.C.N.L. del personale dipendente del comparto
Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 febbraio 1999, valido per il quadriennio 1998/2001;
Visto l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109,
come modificato dal comma 4, dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n.144;
Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 23 dicembre
1999 e in data 26 gennaio 2000, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione
con il quale sono stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto
incentivo economico;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997,
n. 127;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 3 aprile 2000;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 615248 in
data 11 aprile 2000 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. La somma di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, e' ripartita dal
dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1
e' individuato, in base all'articolo 13, comma 4, punto 1) della legge 17 maggio 1999, n.
144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche'
tra i loro collaboratori.
3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di
gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e da
corrispondere al personale di cui al comma 2, e' data dall'addizione di una delle aliquote
percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
a) aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera
determinata come di seguito:
1) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara
non ecceda L. 300.000.000 (e 154.937,07);
2) 0,70% per progetti il cui importo posto a base di gara e
compreso tra L. 300.000.000 (e 154.937.07) e L. 1.500.000.000 (e 774.685,35);
3) 0,65% per progetti il cui importo posto a base di gara
e' compreso tra L. 1.500.000.000 (e 774.685,35) e L. 10.000.000.000 (e 5.164.568,99);
4) 0,60% per progetti il cui importo posto a base di gara
e' compreso tra L. 10.000.000.000 (e 5.164.568,99) lire 50.000.000.000 (e 25.822.844,95);
5) 0,50% per progetti il cui importo posto a base di gara
supera L. 50.000.000.000 (e 25.822.844,95);
b) aliquota percentuale relativa alla complessita'
dell'opera determinata come di seguito:
1) 0,75% per progetti riguardanti nuove opere,
ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2) 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,50% per progetti di manutenzione ordinaria.
4. Allorquando il progetto e' costituito da piu'
sotto-progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota
percentuale complessiva e' applicata nella misura massima dell'1,5% dell'importo del
progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
Art. 2.
1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente
articolo 1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1, in base a
quanto segue:
a) responsabile unico del procedimento: 7%;
b) incaricati della progettazione e loro tecnici
collaboratori: 52%;
c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro
tecnici collaboratori: 6%;
d) incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici
collaboratori: 20%;
e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori:
10%;
f) altri componenti dell'ufficio che hanno contribuito al
progetto pur non sottoscrivendone i relativi elaborati: 5%.
2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1,
nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralita' di
competenze tecniche, puo' nominare un coordinatore della progettazione.
3. L'aliquota di cui al punto c), del comma 1 e'
addizionata a quella di cui al punto b) del medesimo comma, qualora il piano di sicurezza
e di coordinamento, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma
1-bis, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni.
4. L'aliquota di cui al punto e) comma 1 e' addizionata a
quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo
e' sostituito con quello di regolare esecuzione.
Art. 3.
1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1
e 2 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 2, comma 1,
punti b), c), d) ed e) sono ripartite tra gli stessi secondo la seguente formula:
S
Qi=
---------------------
X (Ci X Di)
N
å i=1 (Ci X Di)
ove: "S" indica il compenso per ciascun progetto
o fasi di esso da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e); "N" il
numero di tali tecnici; "i" un generico tecnico; "Ci" e "Di"
rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 2 ed
il coefficiente di prestazione di cui al successivo comma 3.
2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene
conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto e' cosi' fissato:
a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50;
b) collaboratore capo tecnico: 0,35;
c) collaboratore assistente tecnico: 0,30;
d) collaboratore disegnatore: 0,15.
3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di
totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei
casi in cui la partecipazione alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b),
c) d) ed e) non e' totale, e' fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per
caso, in proporzione al lavoro svolto, e, comunque, con valore inferiore all'unita'.
4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso
non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso e'
ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato
alla redazione del progetto.
5. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1,
punto f) e' ripartita in parti uguali.
6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi
o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali
incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 aprile 2000
Il Ministro: Diliberto
Visto, il Guardasigilli Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 131
______________
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art.18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni (Legge quadro in materia di lavori
pubblici):
"Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione) - 1.
Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o
di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, e'
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede
di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione,
tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro
collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e'
stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da
realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle
specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a
prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto
e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.
2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), possono adottare con
proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le
modalita' ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano
una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi
alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti
definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto
ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e
dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n.494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed
adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui
sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e
le province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le
province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e
dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure
anticipate dall'ente mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di
appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo di
contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente
legge.
Note alle premesse:
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca "Ordinamento
del corpo di polizia penitenziaria" e' stata pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale" n. 300 del 27 dicembre 1990 - serie generale. Il testo
dell'art. 35 e' il seguente:
"Art. 35 (Edilizia penitenziaria. Personale e relative
attribuzioni). - 1. Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro C
dei ruolo dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla
tabella IV annessa aI decreto dei Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni, e' sostituito dal quadro C riportato nella tabella F allegata
alla presente legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifiche funzionali ed ai profili
professionali dei personale dei Ministero di grazia e giustizia - dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto dei
Presidente dei Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1988, sono aggiunte le dotazioni
organiche, le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui alla tabella G
allegata alla presente legge.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge, presso il
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e presso i provveditorati regionali
dell'amministrazione penitenziaria, le seguenti funzioni:
a) effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia
penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica
amministrazione;
b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa
costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della
progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto dei
Ministro di grazia e giustizia;
c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie
per la ristrutturazione degli immobili dell'amministrazione penitenziaria.
3. Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale prospettazione di indicazioni e
proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altresi' la facolta', in ogni tempo,
di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai lavori e
di estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le relative analisi, di richiedere
informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese
appaltatrici o concessionarie.
4. Nella prima attuazione della presente legge, alla
copertura delle dotazioni organiche e di cui alla tabella G allegata alla presente legge
si provvede mediante concorsi interni riservati al personale, civile e militare,
dell'amministrazione penitenziaria che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, svolge le mansioni ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo bando
di concorso.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche ed integrazioni, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art.2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
vedasi in nota al titolo.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri). e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via
obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei
singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per
l'emanazione, di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
vedasi in nota al titolo.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 13 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
"Art. 4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Una somma non superiore all'1,5 per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro,
con le modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in
un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e
gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione
dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel
limite massimo dell'1,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e
alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote
parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento
approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.
2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le
modalita' ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni (Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili):
"Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1.
Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le
conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la
durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che non sono soggetti al
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure di
prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di piu'
imprese o dei lavoratori autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio'
risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene in relazione alla
tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli
accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili
rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza
nell'area dei cantieri di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di
elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti, di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di
annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il
rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei lavori
in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e della
volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di
estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione siano definite
in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di
incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 5, comma 1, lett. c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori,
delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli
sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte
integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e
nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei
lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al
coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o
per organizzare urgenti misure di salvataggio.
Si trascrive il testo dell'articolo 31, comma 1-bis,
lettera b) della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109:
"1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e
consegna ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e
di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza
e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;".