DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1999
Criteri generali per l'adozione dei regolamenti di individuazione delle prestazioni, non
rientranti tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto in particolare il comma 4 dell'art. 43, come
modificato dal comma 12 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale
dispone che, per ogni amministrazione dello Stato, il Ministro competente, sulla base di
criteri generali deliberati dal Consiglio dei Ministri, emani un regolamento al fine di
individuare le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non
espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo
all'utente ed al fine di determinare l'ammontare del contributo richiesto;
Visto in particolare il comma 7 dell'art. 43 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in ordine alla incentivazione della produttivita' e alla
retribuzione di risultato del personale di particolari amministrazioni;
Considerata la necessita' di compendiare in una direttiva i
criteri generali per la emanazione dei predetti regolamenti;
Su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10
dicembre 1999;
E m a n a
la seguente direttiva:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. I regolamenti previsti dall'art. 43, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 45, comma 12 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sono emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto dei criteri indicati nella presente direttiva.
2. Gli introiti acquisiti dalle amministrazioni a seguito
della applicazione dei regolamenti di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato. Le singole amministrazioni, sulla base di intese con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, provvedono a determinare la percentuale, la cui entita' non puo' essere
superiore al trenta per cento, da riassegnare alla corrispondente unita' previsionale di
base del bilancio, per incrementare le risorse finalizzate alla incentivazione della
produttivita' del personale e alla retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai
centri di responsabilita' che hanno realizzato le relative attivita'. A tale scopo le
somme affluiscono al fondo unico di amministrazione di cui all'art. 31 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, per il personale del comparto
Ministeri, e agli analoghi fondi per il restante personale, anche ai fini di quanto
previsto dal comma 7, dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 2.
Prestazioni a carattere generale
1. Sono da considerare prestazioni erogabili da qualunque
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le attivita' di seguito
elencate, per le quali richiedere agli utenti un contributo, ai sensi dei regolamenti di
cui all'art. 1 della presente direttiva:
a) riproduzioni di documenti di archivio, destinate dai
privati, e da soggetti operanti come tali, a fini commerciali, qualunque sia il supporto
di documentazione: foto a colori, foto in bianco e nero, film;
b) copie ed estratti di documenti di archivio, effettuati
per ragioni non di studio;
c) commercializzazione di volumi, dispense, studi, ricerche
ed altre opere dell'ingegno, allorche' l'amministrazione sia titolare del diritto
d'autore, in esecuzione di contratti da stipulare volta per volta;
d) ricerche effettuate su richiesta di privati, con
esclusione di quelle svolte per motivi istituzionali e per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti. Il contributo, che deve essere corrisposto anche in caso di
esito negativo della ricerca, e' individuato in misura proporzionale alle ore di lavoro
impiegato, sulla base della retribuzione oraria lorda del personale addetto;
e) prestito di documenti per esposizioni realizzate da
soggetti privati, o operanti come tali, a fini commerciali. Il contributo e' individuato
in misura direttamente proporzionale al numero dei pezzi concessi in prestito e agli
introiti;
f) accesso a informazioni e documenti contenuti in banche
dati.
Il contributo e' determinato per ogni singola richiesta o
accesso oppure mediante canone annuo. E' comunque gratuito l'accesso alle banche dati
finalizzate al funzionamento dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. L'accesso e' sempre
gratuito per le pubbliche amministrazioni;
g) rilascio di fotocopie richieste da utenti esterni o da
personale dell'amministrazione per ragioni non di ufficio;
h) concessione del patrocinio per manifestazioni a
carattere prevalentemente commerciale;
i) attivita' amministrativa per la effettuazione di
ritenute sullo stipendio del dipendente a favore di istituti assicurativi, bancari,
previdenziali e similari, con successivo versamento delle somme medesime. Il contributo e'
determinato per ciascun ordinativo di pagamento emesso ovvero in misura forfettaria.
Art. 3.
Ulteriori prestazioni
1. I regolamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva
possono individuare prestazioni ulteriori rispetto a quelle individuate dall'art. 2, non
rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia di diritti
fondamentali, per le quali richiedere un contributo all'utente.
Art. 4.
Aggiornamento e revisione dei contributi
1. Fermo restando quanto piu' specificamente previsto in
relazione ad ogni singolo tipo di prestazione, la determinazione dei contributi deve
essere comunque effettuata in riferimento ai costi sostenuti, tenendo conto dei criteri di
economicita', efficienza ed efficacia e prevedendo forme di facilitazione nei confronti di
organismi riconosciuti che svolgono attivita' di volontariato o sociali senza scopo di
lucro, nonche' nei confronti delle categorie protette. I contributi richiesti all'utente
individuati nei regolamenti sono aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT
relativi al costo della vita. Sulla stessa base ogni amministrazione puo' comunque
sottoporre ogni due anni a revisione i contributi gia' previsti anteriormente alla
presente direttiva, purche' relativi ad attivita' rientranti nelle fattispecie previste
dalla legge.
Roma, 20 dicembre 1999
Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema
Il Ministro per la funzione pubblica Piazza
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica Amato
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000