- IL MINISTRO DELLA SANITA'
- e
- IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
- di concerto con
- IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
-
- Visto l'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419,
recante la delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi di riordino della
medicina penitenziaria;
-
- Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230,
recante norme per il "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5,
della legge 30 novembre 1998, n. 419";
-
- Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, del predetto
decreto legislativo, il quale prevede che il progetto obiettivo per la tutela della salute
in ambito penitenziario ha durata triennale ed e' approvato con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro della sanita' e del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
-
- Considerato che, ai sensi della sopra citata disposizione,
in sede di prima applicazione, il predetto Progetto obiettivo e' approvato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 230 del 1999;
-
- Ritenuto, pertanto, di provvedere alla emanazione del
suddetto Progetto obiettivo, al fine di fornire alle regioni e province autonome
indicazioni e indirizzo per lo svolgimento delle funzioni sanitarie negli istituti
penitenziari, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 230
del 1999;
-
- Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di
sanita' nella seduta del 9 febbraio 2000;
-
- Vista l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 4 aprile 2000;
-
- Decretano:
-
- Art. 1.
- 1. E' approvato, senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato, il Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito
penitenziario nel testo di cui nell'allegato A che forma parte integrante del presente
decreto.
- 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
-
- Roma, 21 aprile 2000
-
- Il Ministro della sanita' Bindi
-
- Il Ministro della giustizia Diliberto
-
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica Amato
-
-
-
- Allegato A
-
- 1. Premessa.
- L'art. 1 del decreto legislativo del 22 giugno 1999, n.
230, stabilisce che i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di
liberta', hanno diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel
piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.
- Il successivo art. 5 prevede l'adozione di un apposito
Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, della durata di un
triennio, ai fini della rimozione degli ostacoli ambientali ed organizzativi che
caratterizzano l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta, mediante la formulazione
di criteri e indirizzi per l'attivazione di una rete di presidi e di servizi sanitari
volti a soddisfare la domanda di assistenza, a migliorare la qualita' delle prestazioni di
diagnosi, cura e riabilitazione, a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute
negli istituti penitenziari.
- Per qualificare e umanizzare l'assistenza sanitaria nelle
carceri e per rendere piu' efficaci le risposte sanitarie, il Servizio sanitario nazionale
e l'amministrazione penitenziaria realizzano una sistematica collaborazione mediante la
definizione di programmi sanitari a livello nazionale, regionale e locale.
- Le indicazioni contenute nel presente Progetto obiettivo,
che per legge hanno durata triennale, sono suscettibili di modificazioni ed integrazioni,
piu' o meno ampie, a seconda degli esiti della sperimentazione prevista dall'art. 8 del
decreto legislativo n. 230 del 1999. In sostanza, sara' la fase sperimentale, ed in
particolare i risultati che emergeranno da tale fase, ad indicare l'opportunita' di
intervenire sulle misure previste nel presente Progetto.
- Nella programmazione di nuove sedi di istituti penitenziari
e le modifiche strutturali che comportano un aumento della ricettivita' delle sedi
esistenti, l'amministrazione penitenziaria tiene conto dei contenuti del presente progetto
obiettivo.
-
- 2. Lo stato di salute nelle carceri.
- Pur non esistendo un sistema di rilevazione nazionale delle
patologie in ambito penitenziario, si riporta, di seguito, un breve quadro generale della
situazione sanitaria inerente allo stato di salute nelle carceri e alla indicazione delle
patologie maggiormente diffuse.
- Le persone detenute sono attualmente circa 50.000 (47.000
uomini e 3.000 donne), nonostante le infrastrutture abbiano una disponibilita' di 35.000
posti distribuiti nei 200 istituti esistenti. Dei suddetti 50.000 detenuti, 13.000 sono
extracomunitari, 15.000 tossicodipendenti, 2.500 sieropositivi per l'HIV, oltre 4.000 i
sofferenti di turbe psichiche anche molto gravi.
- Le patologie infettive, psichiatriche e gastroenterologiche
sono quelle maggiormente diffuse. In particolare malattie infettive come epatiti,
tubercolosi, AIDS, sono motivo di grande impegno economico e per farvi fronte
l'amministrazione penitenziaria ha utilizzato circa il 40% del finanziamento per
l'approvvigionamento dei farmaci.
- Le patologie dell'apparato cardiovascolare colpiscono in
carcere classi di eta' relativamente piu' basse rispetto alla societa' esterna (40-50
anni). Frequenti sono anche le malattie osteoarticolari e le bronco-pneumopatie croniche
ostruttive (la stragrande maggioranza dei detenuti consuma in media dalle venti alle
quaranta sigarette al giorno). Di difficile gestione in carcere sono, inoltre, le malattie
metaboliche e del ricambio, come il diabete mellito di tipo I e II che comportano
l'osservazione di un determinato regime di vita (dieta, moto, autogestione dei farmaci).
-
- 3. Gli obiettivi di salute.
- L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 1999,
n. 230, prevede che nel Progetto obiettivo sono definiti gli indirizzi alle regioni, volti
a garantire gli obiettivi di salute dei detenuti e degli internati secondo i livelli
essenziali e uniformi di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale.
- Tenuto conto della specificita' della condizione
penitenziaria, il Progetto obiettivo individua le aree prioritarie di intervento per la
tutela della salute dei detenuti e degli internati, indicando i programmi per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie maggiormente diffuse, volti al
superamento e/o al contenimento degli stati di invalidita' e di cronicita' determinati da
eventi interni o esterni alla condizione detentiva.
- 3.1. Le attivita' di prevenzione.
- E' noto che il carcere, per molti aspetti, e' causa di
rischi aggiuntivi per la salute fisica e psichica dei detenuti, degli internati e del
personale addetto alla sorveglianza e all'assistenza.
- Nella condizione di restrizione della liberta' personale, i
problemi della quotidianita' risultano determinanti per lo stato di salute, inteso come
benessere psico-fisico di ciascuno e di tutti. I problemi ambientali costituiscono,
pertanto, il primo campo di intervento per la tutela della salute dei detenuti e degli
internati. Non a caso il decreto legislativo n. 230 del 1999 prevede il trasferimento
delle funzioni di prevenzione prima di tutte le altre, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
- Il regime alimentare, gli ambienti malsani, la mancanza di
movimento e di attivita' sociale, l'inedia, gli atti di violenza e di autolesionismo sono
le questioni cui con priorita' deve essere rivolta l'attenzione e l'iniziativa dei servizi
sanitari.
- Anche lo stato delle strutture edilizie, con vecchi edifici
impropriamente adattati a carceri e degradati dal tempo e dall'uso e con stabilimenti di
piu' recente costruzione ma ugualmente inadatti e nocivi, costituisce una specificita' cui
deve rivolgersi l'azione preventiva del Servizio sanitario nazionale.
- In ragione di queste specifiche condizioni, e' necessario
definire programmi di prevenzione primaria finalizzati alla riduzione o rimozione di una
sofferenza che ha radici strutturali, dando piena attuazione anche in ambito penitenziario
alla normativa vigente in materia di:
- igiene pubblica nelle sue diverse articolazioni, in
particolare i settori di profilassi e di igiene urbana;
- igiene degli alimenti e della nutrizione;
- strutture sanitarie;
- igiene degli ambienti di vita e di lavoro, anche in
riferimento all'applicazione del decreto legislativo n. 626/1994.
- Entro tre mesi dall'entrata in vigore del Progetto
obiettivo, i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali predispongono per
gli istituti penitenziari ubicati nei relativi ambiti territoriali, coinvolgendo anche gli
operatori penitenziari e i detenuti, una ricognizione dei rischi per la tutela salute in
ambito carcerario, con l'obiettivo di realizzare gli interventi strutturali necessari per
il ripristino, eventuale, di idonee condizioni ambientali e ai fini della individuazione
di soluzioni che incidano sul miglioramento della qualita' della vita in carcere, ivi
compreso il regime alimentare. In particolare, si ritiene importante verificare
l'applicazione della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro in un ambito,
quale quello penitenziario, in cui devono essere conciliati ordinamenti diversi.
- Le aziende sanitarie locali predispongono, sulla base delle
informazioni e dei dati disponibili, programmi mirati di educazione alla salute, con
particolare riguardo alle malattie infettive (come esplicitato nel paragrafo 3.2.6) e
parassitarie, alla prevenzione della tossicodipendenza, della sofferenza mentale
dell'abuso di psicofarmaci, del fumo e dell'alcoldipendenza e delle piu' diffuse patologie
sociali sensibilizzando la popolazione detenuta e gli operatori sanitari e penitenziari.
- Le suddette aziende attivano, altresi', programmi
pluriennali di prevenzione secondaria, articolati annualmente, con screening riguardanti
le malattie infettive e psichiatriche, i tumori, le malattie cerebro e cardiovascolari, il
diabete, ecc., con il fine di raggiungere gli obiettivi di salute indicati nel Piano
sanitario nazionale.
- 3.2. Le attivita' di cura.
- Le aziende sanitarie locali nel cui ambito territoriale e'
ubicato uno o piu' istituti penitenziari individuano, secondo le indicazioni regionali,
modelli organizzativi atti ad assicurare il soddisfacimento della domanda di cura dei
detenuti e degli internati e organizzano percorsi terapeutici che garantiscano la
tempestivita' degli interventi, la continuita' assistenziale, l'appropriatezza e la
qualita' delle prestazioni, la verifica dei risultati, anche attraverso apposite
linee-guida.
- Le principali aree di intervento sono:
- 1) la medicina generale;
- 2) la medicina specialistica;
- 3) la medicina d'urgenza;
- 4) l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti;
- 5) l'assistenza sanitaria alle persone immigrate detenute;
- 6) le patologie infettive;
- 7) la tutela della salute mentale.
- 3.2.1. La medicina generale.
- L'assistenza medico-generica deve poter essere applicata
superando l'attuale frazionamento degli interventi secondo un modello che preveda:
- 1) visite mediche e colloquio con l'operatore di salute
mentale per tutti i nuovi giunti al loro ingresso in istituto;
- 2) visite programmate alle persone detenute che ne facciano
richiesta;
- 3) il raccordo con la medicina generale presente sul
territorio, anche mediante la redazione puntuale della cartella clinica del detenuto
durante la permanenza in carcere e la raccolta delle indicazioni che consentano di
proseguire idonei ed appropriati trattamenti in altri istituti o al ritorno in liberta' ed
anche con un' apposita scheda di trattamento sanitario che viene consegnata al detenuto ad
opera del medico;
- 4) strumenti idonei a rilevare i dati necessari ad
alimentare i flussi informativi sanitari nella logica della continuita' assistenziale
garantita dalle strutture previste dai livelli uniformi ed essenziali di assistenza.
- 3.2.1-bis Assistenza farmaceutica.
- Ai detenuti e internati deve essere assicurata l'assistenza
farmaceutica necessaria sulla base delle prescrizioni del medico di medicina generale o
dello specialista. Le aziende sanitarie locali e gli istituti penitenziari individuano le
modalita' piu' idonee per agevolare il reperimento e l'erogazione dei farmaci in modo da
assicurare gli interventi di cura prescritti.
- 3.2.2. La medicina specialistica.
- In stretta correlazione con l'assistenza medico-generica,
la medicina specialistica deve garantire gli interventi di tipo specialistico su
indicazione e richiesta del medico di medicina generale.
- Gli obiettivi specifici sono:
- 1) uniformare in tutti gli istituti penitenziari gli
standard di assistenza specialistica;
- 2) garantire interventi immediati in sintonia con le
esigenze di salute;
- 3) integrare le singole e specifiche competenze nell'ambito
di una visione globale del paziente detenuto, anche tramite l'organizzazione di momenti di
raccordo e confronto tra le varie figure specialistiche;
- 4) avviare programmi di trattamento adeguati e compatibili
con lo stato di detenzione.
- 3.2.3. La medicina d'urgenza.
- La popolazione detenuta per la eterogeneita' e per l'alta
prevalenza di stati morbosi necessita che vengano assicurati gli interventi urgenti.
- Sulla base di tale considerazione e' possibile definire i
seguenti obiettivi specifici:
- garantire la possibilita' di un pronto intervento
nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza;
- effettuare, quando necessario, iniziative di aggiornamento
obbligatorio del personale in tema di patologie urgenti;
- prevedere l'integrazione tra le strutture intramurarie e
quelle esterne per la medicina d'urgenza;
- disporre di adeguate attrezzature che consentano di
fronteggiare le urgenze senza dover ricorrere con frequenza all'avvio in luoghi esterni di
cura.
- 3.2.4. L'assistenza ai tossicodipendenti.
- I tossicodipendenti sono, secondo i dati del Ministero
della giustizia, circa il 30% dei detenuti presenti nelle carceri italiane.
- L'assistenza ai detenuti tossicodipendenti ha fino ad ora
avuto luogo mediante l'integrazione tra i servizi territoriali di assistenza (SerT) e gli
analoghi presidi intramurari. Il trattamento del tossicodipendente prevede l'attuazione
delle misure di prevenzione, diagnostiche e terapeutiche che riguardano sia l'aspetto
della sfera psicologica che quello clinico.
- I programmi da sviluppare devono garantire la salute del
tossicodipendente detenuto e assicurare, contemporaneamente, la tutela complessiva della
salute all'interno delle strutture carcerarie; cio' comporta la ridefinizione del modello
assistenziale, in un'ottica che concili le strategie piu' tipicamente terapeutiche con
quelle preventive e di riduzione del danno.
- Tra gli obiettivi di lungo periodo si pone, in primo luogo,
la formulazione di percorsi capaci di una corretta individuazione dei bisogni di salute,
in particolare tramite la raccolta di dati attendibili:
- sulle reali dimensioni della popolazione tossicodipendente
detenuta, ottenuti con metodologie scientificamente accreditate;
- sul "turnover" della popolazione
tossicodipendente detenuta;
- sull'incidenza dell'alcolismo e di problemi correlati
all'uso di sostanze (patologie psichiatriche, malattie infettive);
- sullo stato dei presidi per l'assistenza ai detenuti
tossicodipendenti presenti negli istituti penitenziari, compreso il personale ivi
operante.
- Tra gli obiettivi di assistenza da garantire primariamente
vanno ricordati:
- l'immediata presa in carico dei detenuti da parte del SerT
competente sull'istituto penitenziario, al fine di evitare inutili sindromi astinenziali
ed ulteriori momenti di sofferenza del tossicodipendente, assicurando la necessaria
continuita' assistenziale;
- la implementazione di specifiche attivita' di prevenzione,
informazione ed educazione mirate alla riduzione del rischio di patologie correlate
all'uso di droghe;
- la richiesta ed effettuazione delle indagini
chimico-cliniche e sierologiche ritenute importanti ai fini diagnostici e/o di screening
(prelievi ematici, dosaggi urinari), previo consenso dei detenuti, quando richiesto dalla
legge;
- la effettuazione di ogni eventuale intervento specialistico
necessario per l'approfondimento diagnostico;
- la predisposizione di programmi terapeutici personalizzati,
predisposti a partire da una accurata diagnosi multidisciplinare dei bisogni del detenuto,
in particolare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici (metadone, ecc.), anche di
mantenimento;
- la disponibilita' di trattamenti farmacologici sostitutivi
tenendo conto del principio della continuita' terapeutica (in particolare per le persone
che entrano in carcere essendo gia' in trattamento), concordati e condivisi con il
tossicodipendente detenuto;
- la attuazione di trattamenti farmacologici con antagonisti,
quando indicati, in particolare nella fase di avviamento e preparazione all'assistenza
post-detentiva.
- Per quanto riguarda il modello organizzativo dovra' essere
individuato dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, sulla base delle
indicazioni regionali, tenendo conto dei seguenti elementi:
- la titolarita' dell'intervento terapeutico da parte del
SerT competente sull'istituto, da coordinare, tramite i dipartimenti delle dipendenze, con
il complesso degli interventi territoriali sui tossicodipendenti e assicurando, altresi',
la possibilita' di comunicazione rapida ed efficace tra servizi intramurari e
territoriali; la sistematica segnalazione al SerT, da parte dei sanitari addetti alle
visite dei nuovi giunti, dei possibili nuovi utenti;
- la costituzione di un'area di osservazione necessaria ad
una migliore capacita' diagnostica dei bisogni del detenuto; in ogni caso, la
individuazione di locali adeguati allo svolgimento delle attivita' terapeutico
riabilitative intra-murarie e ad esse riservati in via esclusiva;
- l'indirizzo dei detenuti, ovunque indicato e
compatibilmente con le caratteristiche dei singoli, a istituti penitenziari "a
custodia attenuata", idonei per setting terapeutici piu' efficaci; in ogni caso
dovranno essere previsti precisi meccanismi per facilitare l'accesso ai colloqui e/o
visite del detenuto da parte degli operatori.
- Il modello organizzativo dovra', altresi', consentire un
migliore coordinamento con programmi svolti all'esterno, in particolare con quelli svolti
in regime di misura alternativa alla detenzione.
- Un elemento, infine, di notevole rilevanza per il
conseguimento di un costante miglioramento qualitativo della assistenza penitenziaria ai
tossicodipendenti dovra' essere la realizzazione di iniziative di formazione permanenti
che coinvolgano congiuntamente sia i dipendenti delle aziende sanitarie locali che quelli
del Ministero della giustizia.
- 3.2.5. L'assistenza sanitaria alle persone immigrate
detenute.
- La popolazione immigrata detenuta (P.I.D.), ha subito
nell'ultimo decennio un incremento sostanziale legato anche alla presenza di frange di
criminalita' proveniente dagli ambienti degli immigrati.
- Molti di questi soggetti vengono a contatto per la prima
volta nella loro vita con un sistema sanitario organizzato solo all'ingresso in carcere.
L'entita' del fenomeno suggerisce di prevedere specifiche raccomandazioni per gli
immigrati detenuti.
- In primo luogo e' necessario che le conoscenza circa le
condizioni di salute della P.I.D vengano al piu' presto approfondite con adeguate indagini
conoscitive.
- Propedeutico a qualsiasi intervento migliorativo delle
condizioni di salute degli immigrati in carcere e', infatti, la conoscenza delle
caratteristiche della popolazione di cui trattasi. E' quindi necessario:
- 1) conoscere i reali bisogni di carattere sanitario della
popolazione immigrata detenuta;
- 2) rendere fruibili le risorse sanitarie esistenti;
- 3) adottare i programmi di prevenzione esistenti per le
malattie trasmissibili in carcere tenendo conto della specificita' della P.I.D..
- Tra i punti critici da superare e su cui occorre incentrare
l'attenzione si evidenziano:
- la pressoche' totale mancanza di conoscenze sullo stato di
salute degli immigrati detenuti, eccezion fatta per alcune patologie (tubercolosi, lue,
HIV), oggetto di una pur parziale sorveglianza da parte del Ministero della giustizia;
- la carenza, anche nella letteratura internazionale, di
esperienze specifiche di prevenzione o studio che possano costituire modelli di
riferimento;
- la carenza, nella maggior parte degli istituti
penitenziari, di protocolli organizzativi volti ad una gestione sanitaria mirata della
P.I.D.;
- l'assenza di formazione specifica del personale sanitario,
di custodia, di supporto (educatori, assistenti sociali, psicologi) negli istituti
penitenziari;
- la non comprensione della lingua italiana di molti detenuti
al loro primo ingresso in carcere;
- la non conoscenza delle lingue straniere da parte del
personale;
- la non conoscenza dell'immigrato delle norme e dei
regolamenti che disciplinano le attivita' sanitarie negli istituti penitenziari;
- l'assenza di informazioni relative alle opportunita'
offerte dalla legislazione sanitaria italiana alle persone detenute malate di uscire dal
carcere (affidamento in prova per i tossicodipendenti ai servizi sociali, ai SerT, alle
comunita' terapeutiche, gli arresti domiciliari in caso di AIDS o di altre gravi
patologie);
- la scarsita' e la non uniformita' sul territorio nazionale
di aiuti esterni su cui contare una volta usciti dall'istituzione;
- la frammentarieta' e la disomogeneita' degli interventi
(opuscoli informativi multilingue, sportelli d'ascolto ecc.) spesso di iniziativa
regionale, a volte addirittura locale;
- l'assenza di mediatori culturali.
- Su base regionale, ovvero di provincia autonoma, vanno
promossi accordi locali tra regione o provincia autonoma, amministrazione penitenziaria,
aziende sanitarie locali e comuni per l'individuazione congiunta di percorsi coordinati
atti a superare i succitati punti critici.
- 3.2.6. Le patologie infettive.
- Le malattie infettive costituiscono un problema rilevante
in tutte le comunita' chiuse. Assumono una particolare rilevanza nelle condizioni
particolari che si determinano nelle comunita' penitenziarie in cui si verificano
situazioni abitative, alimentari e comportamentali che facilitano la diffusione e
l'acquisizione delle infezioni/malattie infettive. Inoltre, l'eterogeneita' della
provenienza della popolazione detenuta costituisce un rischio rilevante per l'importazione
e la successiva diffusione di patologie non presenti o non piu' attuali/comuni nel nostro
Paese.
- Va anche considerata la difficolta' di inquadramento e di
attribuzione etiologica di segni e sintomi che entrano nella diagnosi differenziale delle
malattie infettive, ma che potrebbero essere determinati da altri fattori, tra cui vanno
ricordati l'abuso di sostanze e la simulazione.
- L'analisi delle patologie infettive piu' frequentemente
segnalate in carcere indicano che:
- a) la prevalenza massima di infezioni e' determinata dalle
epatiti virali non A e dall'infezione da HIV in diversi stadi di evoluzione;
- b) le malattie piu' frequenti in carcere sono la scabbia,
le dermatofitosi, la pediculosi, l'epatite A e la tubercolosi;
- c) le sintomatologie associate ad etiologie infettive sono
febbre e diarrea.
- L'analisi del tempo di incubazione e delle modalita' di
trasmissione delle patologie sopra riportate fornisce importanti informazioni ai fini
della definizione degli interventi necessari.
- Le patologie del gruppo a) sono prevalentemente acquisite
al di fuori del carcere, anche se casi di trasmissione potrebbero verificarsi durante la
detenzione attraverso, scambio di siringhe e rapporti sessuali, procedure di tatuaggio
taglienti, etc.
- Le patologie del gruppo b) sono prevalentemente acquisite
in carcere per trasmissione persona-persona a seguito dell'ingresso nel sistema di un
soggetto infetto/infestato (con o senza segni e sintomi di infezione al momento
dell'ingresso).
- Le malattie infettive del gruppo c) possono essere
prevalentemente correlate nel primo caso alla circolazione all'interno della comunita'
carceraria di influenza ed altre infezioni respiratorie acute a carattere epidemico, e nel
secondo a problemi legati all'igiene dell'alimentazione, inclusa la conservazione di cibi
all'interno delle celle.
- L'analisi sopra riportata, l'esperienza della estrema
pericolosita' della circolazione in ambito carcerario di malattie come la tubercolosi
multiresistente, la circolazione di nuovi agenti infettivi o di agenti gia' noti con nuove
modalita' o veicoli di trasmissione confermano la rilevanza del fenomeno e l'esigenza di
attuare interventi efficaci di prevenzione e controllo.
- Gli obiettivi specifici da raggiungere possono essere cosi'
sintetizzati:
- predisporre strumenti di informazione per i detenuti e per
il personale (con particolare riferimento agli addetti alla preparazione e distribuzione
dei cibi) sulle infezioni/malattie infettive, al fine di ridurre comportamenti che possano
facilitare l'acquisizione/diffusione di patologie infettive;
- costruire mappe di rischio per le diverse modalita' di
trasmissione delle infezioni al fine di sviluppare ed attuare misure di prevenzione
efficaci per controllare/ridurre le patologie infettive. La mappatura dei rischi deve
contenere un'analisi degli aspetti che vanno dalla salubrita' degli ambienti alla
ventilazione degli stessi per le patologie aereotrasmesse, dalla densita' abitativa delle
celle alla disponibilita'/idoneita' di servizi igienici per le infezioni/infestazioni
cutanee e le infezioni a trasmissione oro-fecale, fino alle modalita' di preparazione,
distribuzione e conservazione degli alimenti per le infezioni trasmesse attraverso il
cibo;
- definire procedure standardizzate di valutazione dei nuovi
ingressi prima dell'immissione nel sistema penitenziario, anche attraverso una
osservazione attenta, per quanto possibile, per un periodo pari a quello di incubazione
delle principali patologie infettive;
- sperimentare procedure di screening per l'identificazione
dei soggetti infetti al momento dell'ingresso, attuando anche una valutazione
costo-efficacia delle procedure adottate;
- sviluppare protocolli per l'inquadramento e la gestione
delle infezioni/malattie infettive clinicamente evidenti, con una dettagliata guida delle
misure di barriera e delle procedure di isolamento;
- garantire ai detenuti l'accesso ai trattamenti antinfettivi
(compresi quelli appartenenti alla fascia H) anche attraverso il ricorso a strutture
esterne specializzate per le malattie infettive;
- sperimentare la fattibilita' di interventi di
immunizzazione primaria e di terapie preventive per soggetti gia' infetti (ad esempio per
la tubercolosi), attuando anche una valutazione costo-efficacia;
- adottare attraverso il ricorso a strutture specialistiche
in diagnostica molecolare delle malattie infettive, procedure diagnositiche che consentano
di definire la trasmissione intracarceraria delle infezioni, anche al fine di identificare
precocemente possibili cluster di infezioni e mettere prontamente in atto misure per
bloccare eventi epidemici;
- sviluppare un sistema di sorveglianza che consenta di
fornire informazioni attendibili sul piano epidemiologico ed etiologico;
- costruire modelli di intervento psico-sociale e
comportamentale per far aumentare la consapevolezza dei rischi di infezione, per favorire
la riduzione dei comportamenti a rischio e per determinare una maggiore aderenza alle
prescrizioni terapeutiche.
- 3.2.7. La tutela della salute mentale.
- E' ormai riconosciuta a livello internazionale l'esistenza
di un disagio psichico maggiore e diffuso negli istituti penitenziari. Nel nostro Paese
non esistono stime epidemiologiche attendibili, ma l'esperienza dei medici psichiatri che
operano negli istituti da tempo evidenzia il problema, sollecitando piu' mirati interventi
di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali.
- La promozione e la tutela della salute mentale negli
istituti penitenziari vanno riguardate come obiettivi che nell'immediato e in ogni caso il
Servizio sanitario nazionale deve porsi, non solo ai fini piu' strettamente sanitari, ma
anche ai fini della sicurezza negli istituti. Un maggiore benessere psichico, consentito
da una risposta complessivamente piu' consona alla domanda che i cittadini del carcere
formulano, non potra' che ridurre lo stillicidio di piccole e grandi emergenze che
soffocano la vita penitenziaria e danno luogo ad un incessante disordine operativo. Il
miglioramento del servizio reso nel settore della salute mentale, ad esempio, ha
potenzialmente un ruolo decisivo nella prevenzione dei fenomeni di autolesionismo piu' o
meno gravi e della protesta che il disagio sostiene, con indiscutibili effetti positivi
anche sulla custodia.
- Cio' premesso, occorre pensare ad una risposta in questo
settore che attraversi l'intero assetto sanitario del carcere, coinvolgendo tutte le
professionalita' a vario titolo chiamate a rispondere alle esigenze di cura e trattamento
delle persone recluse (agenti di polizia pentienziaria, assistenti sociali, educatori
professionali, infermieri, psicologi, medici, psichiatri e neuropsichiatri) in un progetto
di complessiva presa in carico e in stretto collegamento con gli assetti della salute
mentale esterni, specifici delle varie realta'. Un collegamento funzionale e organizzativo
necessario affinche' il carcere assuma una identita' sanitaria in tale ambito non separata
dal resto del territorio, con cui dovra' inevitabilmente articolarsi.
- Fatta questa breve premessa si riportano, di seguito, gli
obiettivi da raggiungere nel triennio:
- 1) valutare con urgenza entita' e distribuzione dei
disturbi mentali nella popolazione reclusa nei diversi luoghi, compito da affrontare
quanto prima, attraverso progetti concordati tra Servizio sanitario nazionale e
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ad iniziare dalle regioni coinvolte nella
fase sperimentale;
- 2) curare la formazione e l'aggiornamento degli operatori
coinvolti secondo moduli che tengano conto delle specificita' del contesto in cui si
opera;
- 3) assicurare che l'attivita' di tutela e promozione della
salute mentale sia coordinata dal Dipartimento della salute mentale del territorio di
appartenenza, individuando un'apposita articolazione organizzativa. Cio' affinche' anche i
malati detenuti possano usufruire di tutte le possibilita' di cura e riabilitazione
garantite dai servizi del territorio;
- 4) adottare in carcere strumenti che consentano la
domiciliazione della cura, il lavoro multidisciplinare, la formulazione di progetti di
trattamento individuali, la continuita' del trattamento, la presa in carico personalizzata
del caso in luogo della risposta limitata all'urgenza;
- 5) prevedere che vengano istituite, per i soggetti con
disturbi mentali, sia zone di osservazione e intervento clinico sia di riabilitazione,
tali da non determinare una separazione, bensi' da consentire un livello maggiore di
integrazione;
- 6) ricercare strumenti di cooperazione tra Servizio
sanitario nazionale e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al fine di favorire
l'assegnazione dei soggetti con disturbi mentali a sedi penitenziarie ubicate nello stesso
ambito regionale o confinante rispetto alla residenza che avevano prima di essere reclusi;
- 7) attivare scambi e cooperazione tra area sanitaria e area
trattamentale, al fine di evitare, fin dove possibile, duplicazioni e sovrapposizioni
sfavorevoli al benessere psichico. Uno dei terreni sui quali sperimentare questa
possibilita' e' costituito dal servizio nuovi giunti, dove gli psicologi che vi operano
lavoreranno di concerto con gli psichiatri. Sara' da completare l'attivazione, comunque,
in ogni istituto, di un'area nella quale la questione del trattamento incontri quella
della tutela e della promozione della salute mentale, al fine di definire la forma
migliore di trattamento, nell'interesse della persona e dell'istituzione;
- 8) Considerando necessario un riordino del settore
dell'internamento psichiatrico giudiziario occorre definire protocolli e modalita' di
collaborazione tra gli operatori del Dipartimento di salute mentale e gli operatori del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini della definizione di interventi
terapeutici e riabilitativi a favore degli internati.
- 3.2.7.1. Istituti o sezioni speciali per infermi e minorati
psichici.
- Centri di osservazione e istituti minorili.
- Sono assegnati agli istituti o servizi speciali per infermi
e minorati psichici gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva
sopravviene una infermita' psichica che non comporti, rispettivamente, l'applicazione
provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o
l'ordine di ricovero in O.P.G. o in case di cura o custodia nonche', per l'esecuzione
della pena, i soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente.
- Sono da prevedere, per questi luoghi, una speciale
attenzione alla salute mentale degli ospiti e quindi una specifica dotazione di risorse e
una stretta integrazione con le strutture deputate alla tutela della salute mentale.
- I centri di osservazione, oltre a svolgere le attivita' di
osservazione previste dall'ordinamento penitenziario, ospitano periziandi e svolgono
attivita' di ricerca scientifica.
- Sono da prevedere, per questi luoghi, una speciale
attenzione alla salute mentale degli ospiti, qualora sottoposti a perizia psichiatrica e
comunque affetti da turbe psichiche, in stretto collegamento con gli assetti organizzativi
esterni della salute mentale specifici di un certo territorio, da estendere al territorio
carcere, nonche' forme di collaborazione dei Ministeri della sanita', della giustizia e
dell'universita' e della ricerca scientifica, finalizzate alla ricerca nei settori delle
carenze psichiche e delle cause di disattivamento sociale e queste riferibili.
- Anche per gli istituti minorili la tutela della salute
mentale deve prevedere una speciale attenzione e il collegamento stretto con gli assetti
organizzativi esterni specifici di un certo territorio, da estendere al territorio
carcere.
- 3.3. Le attivita' di riabilitazione.
- Le condizioni di prevalente immobilita' proprie della
condizione carceraria, gli stati di invalidita' congenita o acquisita, richiedono una
ricognizione dei bisogni riabilitativi in ciascun istituto penitenziario, in modo da
predisporre programmi mirati che prevedano, comunque, un approccio multidisciplinare e
l'integrazione di interventi di diverse professionalita' (sanitarie, sociali, educative)
avendo a riferimento l'unitarieta' della persona e il principio della continuita' e della
integrazione dei trattamenti sanitari.
- La riorganizzazione e l'implementazione delle attivita'
riabilitative (spesso assenti), richiedono uno specifico progetto elaborato d'intesa tra
gli assessorati alla sanita' delle regioni ed i provveditorati dell'amministrazione
penitenziaria, per realizzare in ogni istituto penitenziario spazi attrezzati per lo
svolgimento delle attivita' di riabilitazione.
- Qualora i trattamenti riabilitativi dovessero svolgersi in
centri esterni, si applicano le procedure previste per i ricoveri in day-hospital o in
regime ordinario esterni al carcere.
- Le aziende sanitarie locali valutano l'entita' del lavoro
svolto, il livello e l'adeguatezza tecnica e tecnologica delle strutture, la qualita'
delle prestazioni erogate, i risultati ottenuti anche coinvolgendo nella valutazione i
soggetti interessati, avendo a riferimento le linee-guida del Ministero della sanita' per
le attivita' di riabilitazione, approvate con provvedimento della Conferenza Stato-regioni
del 7 maggio 1998.
-
- 4. I modelli organizzativi.
- Il decreto legislativo n. 230 del 1999, prevede che gli
obiettivi per la tutela della salute dei detenuti e degli internati sono precisati nei
programmi delle regioni e delle aziende sanitarie locali e realizzati mediante
l'individuazione di specifici modelli organizzativi, anche di tipo dipartimentale,
differenziati in rapporto alla tipologia e alla consistenza degli istituti penitenziari
ubicati in ciascuna regione.
- Ai fini di promuovere l'individuazione di modelli
organizzativi-funzionali al perseguimento degli obiettivi di salute richiamati, si
forniscono indicazioni sui possibili modelli da adottare, tenendo conto delle diverse
tipologie e caratteristiche degli istituti penitenziari:
- a) per gli istituti penitenziari con una popolazione fino a
200 detenuti, alla data del 30 giugno 1999, l'indicazione e' di istituire, nell'ambito del
distretto sanitario, un servizio sanitario multiprofessionale, diretto da un dirigente
medico nominato secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di
conferimento degli incarichi dirigenziali. Il medico responsabile coordina le prestazioni
erogate dalle strutture e dal personale dell'azienda, il servizio assicura le prestazioni
di base e specialistiche.
- b) per gli istituti penitenziari con una popolazione
ristretta da 200 a 700 detenuti, alla data del 30 giugno 1999, l'indicazione e' di
istituire una unita' operativa multiprofessionale, ovvero un dipartimento funzionale, ai
fini della erogazione delle prestazioni di base e specialistiche. L'unita' operativa e'
diretta da un dirigente medico nominato secondo le procedure previste dalla normativa
vigente in materia di conferimento degli incarichi, il medico responsabile coordina la
medicina generale e quella specialistica, promuove gli interventi necessari da parte delle
competenti articolazioni organizzative delle aziende sanitarie locali, assicura
l'integrazione tra le prestazioni sanitarie e quelle sociali in collaborazione con il
responsabile dei servizi sociali.
- c) per gli istituti penitenziari con oltre 700 detenuti,
alla data del 30 giugno 1999, o per piu' istituti penitenziari anche di diversa tipologia
(minorili, femminili), l'indicazione e' di istituire un apposito dipartimento strutturale
per la tutela della salute dei detenuti, articolato in piu' unita' operative, dotato di
uno specifico budget, con un direttore responsabile, con personale medico, tecnico e
infermieristico nonche' con psicologi, assistenti sociali e educatori professionali. Il
direttore del dipartimento e' nominato dal direttore generale secondo le procedure
previste dalla normativa vigente in materia di conferimento degli incarichi. Egli
predispone il programma annuale, coordina le attivita' di base e specialistiche, promuove
gli interventi delle strutture e del personale.
- d) per gli istituti penitenziari minorili l'indicazione e'
di istituire nell'ambito del dipartimento per la tutela della salute dei detenuti, ove
esistente, una specifica unita' operativa, ovvero, in assenza del dipartimento, uno
specifico servizio multidisciplinare.
- L'unita' operativa o il servizio multidisciplinare
comprendono tutte le professionalita' necessarie allo svolgimento dello specifico tipo di
assistenza e collaborano con i servizi sociali dell'istituto con il compito precipuo di
sottrarre il minore al circuito penitenziario.
- e) per gli istituti penitenziari femminili l'indicazione e'
di istituire, nell'ambito del dipartimento per la tutela della salute dei detenuti, ove
esistente, una specifica unita' operativa multidisciplinare ovvero, in assenza del
dipartimento, uno specifico servizio multiprofessionale, tenuto conto delle specifiche
professionalita' che tale tipo di assistenza richiede.
- Le regioni e province autonome dettano indirizzi alle
aziende sanitarie locali, per la definizione dei modelli organizzativi.
- In ogni caso, qualunque sia il modello organizzativo
adottato, l'azienda sanitaria locale deve garantire, in analogia con quanto prescritto per
i cittadini in stato di liberta' dall'art. 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
n. 229 del 1999, l'attivita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i
giorni della settimana, attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione
professionale tra i medici di medicina generale, i medici specialisti ambulatoriali e le
strutture operative del Servizio sanitario nazionale. Tale Servizio si avvale di mediatori
culturali per le attivita' sanitarie destinate ai detenuti o agli internati stranieri.
- Al termine della fase sperimentale, prevista dall'art. 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 230 del 1999, sulla base dell'esperienza e dei
risultati conseguiti, si procedera' agli eventuali interventi di ridefinizione dei modelli
organizzativi.
-
- 5. Il ricovero nelle unita' operative di degenza.
- Il ricovero in una unita' operativa di degenza esterna al
carcere e' previsto per la cura degli stati acuti di malattia dei soggetti detenuti.
- Le ragioni della sicurezza dell'amministrazione
penitenziaria evidenziano l'esigenza di limitare il ricorso al ricovero esterno ai soli
casi necessari e l'impegno a qualificare in misura sempre maggiore la rete dei servizi
diagnostici e terapeutici e dei presidi all'interno degli istituti penitenziari.
- La regione, sentito il provveditorato dell'amministrazione
penitenziaria, secondo quanto previsto dall'art. 8-quater del decreto legislativo n. 502
del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce i requisiti per
l'accreditamento delle strutture e dei presidi di ricovero interni al carcere, a partire
dagli esistenti reparti clinici e chirurgici dell'amministrazione penitenziaria (cosidetti
Centri diagnostici e terapeutici). In ogni caso, mai le ragioni della sicurezza possono
mettere a rischio la salute e la vita dei detenuti.
- Anche in riferimento alle particolari responsabilita' e ai
gravosi impegni di traduzione, di trasferimento e di piantonamento che il ricovero esterno
richiede all'amministrazione penitenziaria il ricovero ospedaliero, fatte salve le
competenze della Autorita' giudiziaria e della suddetta amministrazione, deve essere
motivato e coordinato dal Servizio sanitario nazionale.
- Nell'immediato, per il ricovero all'esterno del carcere va
utilizzata la rete dei presidi ospedalieri o delle aziende ospedaliere esterni; a medio
termine, ci si avvarra' anche di "sezioni ospedaliere specifiche" ricavate negli
ospedali.
- Entro sei mesi dall'entrata in vigore del Progetto
obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, le regioni di intesa con il
Ministero della sanita' e il Ministro della giustizia, individuano i presidi ospedalieri o
le aziende ospedaliere nei quali istituire appositi reparti riservati ai detenuti che
abbisognano di cure in ambito ospedaliero.
- Del pari alle strutture sanitarie, il Ministero della
sanita' censisce e verifica le strutture a custodia attenuata, programmando, d'intesa con
il Ministero della giustizia, l'attivazione di almeno una struttura in ogni regione.
-
- 6. L'organizzazione per il governo della sanita' in
ambito penitenziario.
- Il trasferimento dell'assistenza sanitaria negli istituti
penitenziari al Servizio sanitario nazionale, consente di superare una separatezza storica
tra culture ed esperienze diverse che hanno una finalita' comune: la salute delle persone,
sempre e in ogni caso, tenendo conto della specificita' delle condizioni ambientali.
- La ricomposizione di questa separatezza consente, oggi, di
mettere a disposizione dei programmi per la salute dei detenuti e degli internati tutto il
potenziale del Servizio sanitario nazionale, dalla ricerca alla sperimentazione, dalla
formazione degli operatori alla rete dei servizi territoriali e ospedalieri, dalla
prevenzione alla riabilitazione.
- Cionondimeno, deve essere salvaguardato il patrimonio di
esperienze e di conoscenze fino ad oggi acquisite dal personale in materia di assistenza
sanitaria negli istituti penitenziari.
- Il governo della sanita' in carcere deve trovare una
puntuale organizzazione a livello nazionale, nella individuazione di comitati tecnici
interministeriali per indirizzare e coordinare l'attivita' sanitaria in ambito
penitenziario. A livello regionale, le regioni si impegnano ad istituire analoghi comitati
di indirizzo e coordinamento e assicurano la propria collaborazione ai comitati tecnici
interministeriali suddetti.
- Il Ministero della sanita' si impegna ad istituire, secondo
la normativa vigente e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, uno
specifico Ufficio ai fini dell'indirizzo e coordinamento del processo di riordino della
sanita' penitenziaria.
-
- 7. Compiti dello Stato, delle regioni e delle
aziende sanitarie.
- 7.1 Lo Stato.
- Il Ministero della sanita' esercita le competenze di
rilievo nazionale o interregionale, in materia di programmazione, indirizzo e
coordinamento del Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari.
- Per le attivita' previste nel Progetto obiettivo, utilizza
le risorse finanziarie trasferite dal bilancio del Ministero della giustizia secondo
quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 230 del 1999.
- Le risorse sono trasferite annualmente dal Ministero della
sanita' alle regioni, sulla base di criteri concordati in sede di Conferenza
Stato-regioni, tenendo conto degli istituti penitenziari presenti in ciascuna regione,
della consistenza e della composizione della popolazione detenuta e internata, dei presidi
e dei servizi sanitari interni agli istituti penitenziari presenti nella regione, con
particolare riferimento ai reparti clinici e chirurgici degli istituti medesimi, agli
ospedali psichiatrici giudiziari, ai reparti ospedalieri per detenuti, ai presidi per
l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, ai malati di mente e ai malati di AIDS.
- Il Ministero della sanita' provvede a rendere disponibili,
nell'ambito delle risorse destinate all'adeguamento delle strutture di ricovero, apposite
risorse per la ristrutturazione dei presidi all'interno degli istituti penitenziari e per
l'istituzione di nuovi reparti per detenuti nei presidi e nelle aziende ospedalieri
esterni.
- A livello nazionale e regionale e' assicurata la
rilevazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione detenuta e internata,
dei rischi, della morbilita' e delle cause di morte, finalizzato a rendere disponibile al
Servizio sanitario nazionale ogni informazione utile alla programmazione e al governo
delle attivita' di prevenzione, di cura e riabilitazione in carcere.
- In applicazione dell'art. 5, comma 3 lettera c) del decreto
legislativo n. 230/1999, il Ministero della sanita', in collaborazione con quello della
giustizia, promuove iniziative per la formazione specifica e l'aggiornamento degli
operatori sanitari, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dei mediatori
culturali che operano in carcere.
- La relazione sullo stato sanitario del Paese che il
Ministero della sanita' e' tenuto a presentare al Parlamento in base all'art.
- 1, comma 10 del decreto legislativo n. 229/1999 prevede un
apposito capitolo riguardante lo stato di salute negli istituti penitenziari italiani, a
norma dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 230/1999.
- 7.2 Le regioni.
- Le regioni esercitano le competenze in ordine alle funzioni
di programmazione e di organizzazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari e
il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi.
- A tale scopo la regione:
- a) approva, entro sessanta giorni dall'approvazione del
Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, sentito il
Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, il Progetto obiettivo regionale. Tale
Progetto, indica gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio, i modelli
organizzativi da adottare in ciascuno degli istituti penitenziari presenti nella regione,
anche di tipo dipartimentale; gli strumenti di supporto alle aziende e il controllo per la
verifica della qualita' e dell'efficacia delle prestazioni; le procedure e i tempi che le
aziende sanitarie locali devono seguire nella predisposizione del piano attuativo locale
per la tutela della salute dei detenuti e degli internati;
- b) prevede le risorse finanziarie da assegnare alle aziende
sanitarie locali per la costituzione e il funzionamento dei modelli organizzativi per la
salute dei detenuti e degli internati e per la realizzazione del piano attuativo locale;
- c) organizza il piano di riordino della rete ospedaliera
per il ricovero dei detenuti;
- d) predispone il programma dei corsi di formazione e di
aggiornamento del personale sanitario, sociale e dei mediatori culturali, nonche', previa
intesa con il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, del personale
dell'amministrazione penitenziaria;
- e) redige una relazione sullo stato di salute nelle carceri
presenti nella regione. La relazione e' inviata al Ministero della sanita' e
all'amministrazione penitenziaria;
- f) esercita il controllo sull'operato delle aziende
sanitarie interessate;
- g) concorda con il Provveditorato dell'amministrazione
penitenziaria le sedi territoriali ove e' piu' opportuno avviare iniziative di custodia
attenuata, sia come istituti riservati che come sezioni annesse a grandi strutture
penitenziarie.
- 7.3 I compiti delle aziende sanitarie locali.
- In riferimento agli obiettivi di salute indicati nel
Progetto obiettivo nazionale e in quello regionale, le aziende sanitarie locali svolgono
compiti di gestione e di controllo dei servizi sanitari che operano negli istituti
penitenziari.
- A tale scopo il direttore generale:
- a) predispone, sentito il direttore dell'istituto
penitenziario, nell'ambito del piano attuativo locale, specifici progetti di intervento
nelle carceri, coinvolgendo il comune o la conferenza dei sindaci nell'esame e nella
definizione;
- b) approva i modelli organizzativi individuati nei progetti
obiettivo nazionale e regionale e nomina i responsabili;
- c) formula alla regione, sentito il direttore dell'istituto
penitenziario interessato, le proposte di riordino delle strutture sanitarie interne ed
esterne al carcere, ai fini della predisposizione del piano di riordino dei presidi
sanitari e del loro ammodernamento strutturale e tecnologico;
- d) attua le intese con la direzione degli istituti
penitenziari;
- e) assicura che le risorse finanziarie assegnate dalla
regione siano correttamente ed esclusivamente impiegate per l'assistenza sanitaria in
ambito penitenziario;
- f) approva la carta dei servizi per i detenuti e gli
internati, previa consultazione con le loro rappresentanze, ai sensi dell'art.
- 1, comma 3, del decreto legislativo n. 230 del 1999.
-
- 8. La formazione e l'informazione.
- Nell'ambito del processo di trasferimento delle funzioni
sanitarie al Servizio sanitario nazionale, una importanza particolare riveste la
formazione permanente e specifica degli operatori sanitari e del personale di polizia
penitenziaria.
- I programmi di formazione del suddetto personale dovranno
essere tenuti nella massima considerazione alla luce della rilevanza del rapporto
quotidiano con i detenuti ed in particolare con le persone portatrici di sofferenza
psichica. Una formazione reale ed efficace dovra' prevedere nella verifica il momento
quotidianamente privilegiato, soprattutto se questa sara', come auspicabile, estesa ed
omogenea su tutto il territorio nazionale e non incentrata sulle iniziative locali.
- In particolare, nell'ambito dei programmi di prevenzione
dell'infezione da HIV e dell'abuso di droghe deve essere prevista la messa in atto di
opportuni momenti di informazione attraverso l'utilizzazione di adeguati supporti, non
rigidamente connessi ad un unico modello, ma applicabili e modificabili secondo esigenze
differenziate.
- Opportuni programmi di educazione sanitaria in tema di
droga, alcool, AIDS e salute mentale, appaiono essere prioritari nell'ambito della
comunita' detenuta.
- L'informazione su questi temi attraverso un'opera di
sensibilizzazione diretta rappresenta un valido strumento di prevenzione.
- I programmi informativi dovranno privilegiare forme
differenziate di comunicazione se indirizzate a detenuti italiani o stranieri, tenendo
conto delle specifiche esigenze etniche e religiose.
- E' auspicabile la sempre maggiore presenza della figura del
mediatore culturale, persona, questa qualificata sul piano non solo linguistico ma
soprattutto culturale, che consenta di superare le difficolta' nei rapporti con i detenuti
provenienti da paesi stranieri. Tali persone vanno formate in modo sempre piu' appropriato
al procedere delle conoscenze.
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- 9. Applicazione.
- Il Progetto obiettivo trova applicazione piena nelle
regioni che attuano la sperimentazione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
230/1999. Nelle altre regioni il Progetto obiettivo si applica con riferimento alle
funzioni effettivamente trasferite e costituisce orientamento generale sulla materia.
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