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- Gazzetta Ufficiale n. 120 del
25-05-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE
DECRETO 18 aprile 2000
Attuazione della direttiva 1999/56/CE della Commissione del 3 giugno 1999 che adegua al
progresso tecnico la direttiva 78/933/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei
dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali
a ruote.
- IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
- di concerto con
- IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
-
- Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a
recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
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- Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi
5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del
Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche
agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle
macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;
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- Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di
attuazione delle direttive delle Comunita' europee concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o
forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
-
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1981, n. 212, che attua le prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 78/933/CEE
del Consiglio, relativo all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote
per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
luminosa, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16
maggio 1981;
-
- Vista la direttiva 1999/56/CE della Commissione del 3
giugno 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/933/CEE del Consiglio relativa
all'installazione dei suddetti dispositivi;
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- Decreta:
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- Art. 1.
- 1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla
omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977,
n. 572.
- 2. I capi I, e II dell'allegato 12 al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 sono modificati conformemente
all'allegato del presente decreto.
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- Art. 2.
- 1. A decorrere dal 1o luglio 2000 non e' consentito:
- rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il
rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva
74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, rifiutare la prima immissione in
circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente
decreto.
- 2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 non e' consentito:
- rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1,
terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non
e' conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio
1981, n. 212, come modificato dal presente decreto, accordare l'omologazione di portata
nazionale di un tipo di trattore, se esso non e' conforme alle prescrizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente
decreto.
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- Art. 3.
- L'allegato al presente decreto ne costituisce parte
integrante.
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- Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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- Roma, 18 aprile 2000
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- Il Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani
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- Il Ministro delle politiche agricole e forestali De Castro
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- Allegato
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- I capi I e II dell'allegato 12 al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 sono cosi' modificati:
- il capo I e' cosi' modificato:
- a) Al punto 3.13:
- - il riferimento al giallo selettivo e' soppresso ovunque;
- - al nono trattino, dopo la parola "bianco", il
resto della frase e' soppresso;
- - l'ultimo comma e' soppresso.
- b) Il punto 4.2.4.2.2 e' sostituito dal seguente:
- "4.2.4.2.2 Per i trattori sui quali si possono montare
accessori frontali, sono ammessi, a un'altezza che non superi 3000 mm, due proiettori
anabbaglianti oltre a quelli di cui al punto 4.2.4.2.1 se il collegamento elettrico e'
concepito in modo che due coppie di proiettori anabbaglianti non possano essere accese
contemporaneamente".
- c) Al punto 4.7.1, la parola "facoltativa" e'
sostituita dalla parola "obbligatoria".
- d) Al punto 4.9.4.2, i termini "2100 mm" sono
sostituiti dai termini "2300 mm".
- 2) Al capo II:
- a) Alla fine della nota 1 sono soppressi i termini
"con velocita' massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h".
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