PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIRETTIVA 1 marzo 2000
Omnicomprensivita' del trattamento economico dei dirigenti. (Direttiva n. 1/2000).
A tutti i Ministeri - Uffici di gabinetto Direzione
generale affari generali e personale.
Alle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo.
L'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993
stabilisce che il trattamento economico dei dirigenti e' determinato dai contratti
collettivi, ai sensi del comma 1, o dai contratti individuali, ai sensi del comma 2 ed e'
omnicomprensivo: cioe' e' remunerativo, non solo di ogni funzione e compito attribuito ai
dirigenti, ma altresi' di qualsiasi incarico, anche a carattere non continuativo, ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui
prestano servizio o su designazione della stessa. La norma dispone inoltre che "i
compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della
dirigenza".
S'intendono conferiti in ragione dell'ufficio anche gli
incarichi conferiti da terzi consequenziali a quello conferito presso di essi
dall'amministrazione o su designazione di essa (come ad es. quelli degli amministratori di
societa' controllate da societa' a partecipazione statale) e comunque gli incarichi il cui
svolgimento e' collegato alla rappresentanza di interessi dell'amministrazione.
Sono invece esclusi gli incarichi semplicemente
autorizzati, non rientranti nelle ipotesi di cui sopra.
La normativa dianzi riferita e' stata introdotta dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Essa vale per tutti i dirigenti, sia di prima
che di seconda fascia, con o senza incarichi di direzione di uffici, nonche' per coloro
che sono incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale. Per quanto
sopra detto deve ritenersi che la detta normativa, per quanto riguarda il personale
appartenente all'area dirigenziale non investito della direzione di uffici di livello
dirigenziale generale, potra' trovare applicazione solo dopo la definizione del nuovo
contratto collettivo per il quadriennio 1998-2001, in corso di stipulazione, che
riguardera' sia i dirigenti di seconda fascia, gia' contrattualizzati, sia quelli di prima
fascia, contrattualizzati dal citato decreto legislativo n. 80/1998. Tali contratti,
infatti, dovranno tener conto dell'omnicomprensivita' del trattamento economico e potranno
disciplinare le modalita' di utilizzazione, per il trattamento economico accessorio, delle
risorse conseguenti all'onnicomprensivita'.
Senza attendere la stipulazione del contratto collettivo,
la nuova disciplina potra' rendersi applicabile ancora prima per tutti i soggetti ai quali
sono conferiti incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali (art. 19, commi 3 e
4), il cui trattamento economico e' demandato al contratto individuale (art. 24, comma 2),
con effetto dalla data di definitiva determinazione del trattamento accessorio.
Pertanto, per tali soggetti, una volta che siano stati
definitivamente stabiliti gli importi del trattamento economico accessorio:
a) le amministrazioni presso cui essi prestano servizio
dovranno sospendere l'erogazione diretta al predetto personale dei compensi dovuti per gli
incarichi da esse conferiti [e far confluire i relativi importi nelle risorse destinate al
fondo per l'accessorio (art. 24, comma 8);
b) i terzi (altre amministrazioni o privati) dovranno
corrispondere direttamente all'amministrazione designante i compensi da essi dovuti al
suddetto personale, versandoli sui pertinenti capitoli dello stato di previsione delle
entrate. I relativi importi concorreranno ad alimentare le risorse per l'accessorio.
Al fine di agevolare la predetta definitiva determinazione
del trattamento economico accessorio e', quindi, necessario che ciascuna amministrazione
accerti con assoluta urgenza l'entita' degli emolumenti dovuti ai soggetti di cui sopra
per gli incarichi in questione conferiti dalle stesse amministrazioni o, su designazione
di esse, da terzi (altre amministrazioni o private) ovvero attribuiti in ragione
dell'Ufficio. Solo sulla base di tali accertamenti sara' infatti possibile determinare
l'entita' delle risorse da destinare complessivamente ai trattamenti economici accessori
del personale di cui all'art. 24, comma 2. Dell'esito dei suddetti accertamenti le
amministrazioni dovranno tempestivamente e dettagliatamente informare il Dipartimento
della funzione pubblica - Ufficio del Capo del Dipartimento.
In considerazione del fatto che la definitiva
determinazione del trattamento accessorio, salvo clausole derogatorie, produrra' effetti
retroattivi dalla data di conferimento dell'incarico di direzione di uffici dirigenziali
generali, le amministrazioni, non appena definitivamente determinato il predetto
trattamento, provvederanno a recuperare sulle spettanze per il trattamento accessorio gli
emolumenti percepiti dagli interessati per incarichi rientranti nell'omnicomprensivita' a
decorrere dalla data di conferimento dell'incarico di direzione dell'ufficio dirigenziale
generale.
Ad evitare il protrarsi di una situazione di incertezza che
potrebbe avere effetti pregiudizievoli sulla stipulazione dei contratti e sull'esecuzione
dei rapporti, ed al fine di rendere al piu' presto concrete le risorse da destinare
all'accessorio dei contratti stessi, si ritiene necessario che, in ogni caso le
amministrazioni, previa comunicazione al personale interessato, invitino i terzi erogatori
di compensi rientranti nell'omnicomprensivita' a sospenderne il pagamento diretto agli
interessati, a decorrere dal 1o luglio p.v., e ad eseguire il versamento dei
corrispondenti importi nei sensi gia' detti.
La suindicata decorrenza risponde all'esigenza di
armonizzare gli adempimenti fiscali e di consentire la contestuale e piena operativita'
delle necessarie procedure contabili presso le amministrazioni dello Stato (riassegnazioni
ed altro). E' da ritenere, inoltre, che alla predetta data saranno completate le
ricognizioni necessarie per consentire la definitiva determinazione del trattamento
accessorio in sede di contratto individuale; infine, a tale data sara' presumibilmente
operante anche il nuovo CCNL per le aree dirigenziali, che dara' completa attuazione al
principio di omnicomprensivita' per i destinatari di altre tipologie di incarichi
dirigenziali.
Cio' premesso, si invitano le amministrazioni in indirizzo
a dare immediata diffusione alla presente circolare - emanata d'intesa con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - presso societa' ed enti sui
quali esercitano compiti di vigilanza o dove comunque sono svolti incarichi istituzionali
da propri dirigenti.
Roma, 1° marzo 2000
Il Ministro: Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio
n. 324