LEGGE 24 maggio 2000, n.138
Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli
italiani nel mondo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Convocazione e scopo della Conferenza
1. E' indetta la prima Conferenza degli italiani nel mondo,
con lo scopo di condurre un'analisi dell'azione svolta dall'Italia in favore delle proprie
collettivita' all'estero, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze tradizionali
e alle nuove aspettative intervenute successivamente alla seconda Conferenza nazionale
dell'emigrazione, organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ed alla istituzione del Consiglio
generale degli italiani all'estero (CGIE). La Conferenza, che si avvarra' della
collaborazione del CNEL, ha altresi' il compito di delineare una politica che alla piena
valorizzazione del patrimonio storico, economico e culturale rappresentato dagli italiani
nel mondo, unisca una particolare attenzione alle problematiche di interesse delle nuove
generazioni.
2. La data della Conferenza, che si terra' entro il 31
dicembre 2000, e' fissata con decreto del Ministro degli affari esteri.
Art. 2.
Comitato organizzatore
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro degli affari esteri, e' costituito un comitato organizzatore
della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri delegato per
le questioni attinenti all'emigrazione, e composto da:
a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento,
designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle Commissioni permanenti
competenti nella materia;
b) due rappresentanti del CNEL, designati dal presidente di
detto Consiglio;
c) i membri del comitato di presidenza del CGIE e sei
membri del Consiglio designati dallo stesso comitato di presidenza;
d) i presidenti delle commissioni di lavoro di cui
all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368, come
modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198;
e) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno
dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica
istruzione, per i beni e le attivita' culturali, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del commercio con l'estero, dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e dei Dipartimenti per le pari opportunita' e per gli affari sociali;
f) cinque rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
g) cinque rappresentanti designati dalla Consulta nazionale
dell'emigrazione tra le principali associazioni o federazioni operanti nel campo
dell'emigrazione;
h) sette esperti in materia di emigrazione designati dai
partiti politici che hanno rappresentanza nel CGIE;
i) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali piu' rappresentative;
l) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della
Conferenza, designati dal Ministro degli affari esteri di cui due operanti nel campo
dell'informazione;
m) un rappresentante della Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, istituita, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con legge 22 giugno 1990, n. 164.
2. I rappresentanti di cui alle lettere f), g), h) e i) del
comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati due vice
presidenti del comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i rappresentanti di cui
alle lettere e) ed f) del comma 1.
4. Il comitato organizzatore prende le iniziative
occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare, esso delibera in ordine
ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai
criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresi' sul
regolamento della Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie, inclusi le
preconferenze continentali da tenere in Europa, nell'America del Nord, nell'America del
Sud, in Australia e in Africa, la Conferenza dei parlamentari di origine italiana e gli
incontri preparatori di donne di origine italiana, nonche' su ogni altra questione
relativa allo svolgimento dei lavori.
5. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore
sono svolte dai segretario generale della Conferenza.
Art. 3.
Comitato esecutivo
1. Il comitato organizzatore di cui all'articolo 2 nomina
tra i suoi membri un comitato esecutivo, presieduto dal presidente del comitato
organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato e composto da:
a) due senatori e due deputati;
b) un rappresentante del CNEL;
c) il segretario generale del CGIE, i quattro vice
segretari generali e quattro membri del comitato di presidenza, designati dallo stesso
comitato;
d) i presidenti delle commissioni di lavoro di cui
all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368, come
modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198;
e) un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con
l'estero, del Dipartimento per le pari opportunita' e della Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna;
f) tre membri tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g);
g) i membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l).
2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare il
lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate.
3. Il comitato esecutivo, in conformita' alle direttive del
comitato organizzatore, provvede inoltre a quanto necessario per assicurare l'ordinato e
proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso precisa i
criteri di utilizzazione del personale addetto al segretariato della Conferenza e
impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa.
4. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono
svolte dal segretario generale della Conferenza. Alle riunioni del comitato esecutivo
assiste il segretario generale del CNEL.
Art. 4.
Presidenza della Conferenza Comitato di presidenza
1. La Conferenza e' presieduta dal Ministro degli affari
esteri, o dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri delegato per le questioni
attinenti all'emigrazione, coadiuvato da un comitato di presidenza composto dal segretario
generale del CGIE, dal presidente del CNEL, o suo delegato, dai Ministri di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, o da Sottosegretari di Stato da loro delegati, e
da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. I lavori della Conferenza possono essere presieduti,
nelle diverse tornate o nelle commissioni in cui la Conferenza riterra' di articolarsi,
anche da uno dei componenti del comitato di presidenza.
Art. 5.
Delegati e invitati alla Conferenza
1. Il numero dei delegati e degli invitati e' fissato con
delibera del comitato organizzatore di cui all'articolo 2, cui spetta di decidere i
criteri di ripartizione tra estero e Italia e tra i vari Paesi, nonche' il numero delle
designazioni da effettuarsi rispettivamente dai comitati degli italiani all'estero e dalle
associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione.
2. Sono inoltre invitate dal comitato organizzatore le
personalita' italiane e di origine italiana che nei settori della politica, dell'economia,
della scienza e della cultura ricoprono posizioni di eccellenza nei rispettivi Paesi di
residenza. In questo ambito, il comitato organizzatore assicura anche una presenza,
secondo criteri innovativi, di donne, di giovani studenti, professionisti e imprenditori
italiani o di origine italiana che rappresentano le esigenze delle nuove generazioni.
Art. 6.
Segretariato e segretario generale della Conferenza
1. E' istituito il segretariato della prima Conferenza
degli italiani nel mondo.
2. Il segretariato e' diretto dal segretario generale,
collocato nella posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico anche in eccedenza
alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e
successive modificazioni, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ed
assistito da un vice segretario generale. Gli incarichi di segretario generale e di vice
segretario generale della Conferenza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari
esteri, sentito il presidente del comitato organizzatore, a funzionari della carriera
diplomatica di grado non inferiore, rispettivamente, a ministro plenipotenziario e a
consigliere. Il Ministero degli affari esteri non puo' procedere alla copertura dei posti
in ruolo lasciati vacanti dai funzionari di cui al presente comma.
3. Il segretariato, che si avvale delle strutture
logistiche e amministrativo-contabili del CNEL, e' costituito da dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e del CNEL comandati, nei limiti di un
contingente globale non superiore a tredici unita'. Il trattamento economico del personale
comandato e' a carico dell'amministrazione di destinazione. A seconda delle necessita' e
per il tempo strettamente necessario, il segretario generale e' inoltre autorizzato a
stipulare non piu' di sei contratti di collaborazione di diritto privato a tempo
determinato, non rinnovabili. La misura della remunerazione e' stabilita con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica, sulla base dei criteri correnti nella
pubblica amministrazione.
4. Il segretario generale, che e' sostituito in caso di
assenza o di impedimento dal vice segretario generale, attua le deliberazioni del comitato
organizzatore e del comitato esecutivo e determina quanto necessario per l'organizzazione
e lo svolgimento dei lavori della Conferenza, assiste il presidente della Conferenza o chi
lo sostituisce nella presidenza dei lavori, cura la pubblicazione della documentazione
preparatoria e degli atti della Conferenza. I relativi impegni di spesa e pagamenti a
carico del bilancio del CNEL sono assunti dal segretario generale dello stesso CNEL.
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la
spesa nel limite massimo e onnicomprensivo di lire 9.400 milioni per l'anno 2000, da
iscrivere nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.3.1. "Organi
costituzionali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'esercizio finanziario 2000, sul capitolo concernente
le spese per il funzionamento del CNEL.
2. La gestione delle somme di cui al comma 1 e'
disciplinata dalle norme che regolano l'amministrazione e la contabilita' del CNEL, fatte
salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza o di controllo sulle
spese, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 9.400 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 2000
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3848):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 2
marzo 1999.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
deliberante, il 12 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 7a, 10a ed 11a.
Esaminato ed approvato dalla commissione il 24 marzo 1999.
Camera dei deputati (atto n. 5867):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 6 aprile 1999, con pareri delle commissioni I, V, VII, X, XI, e Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 26 e
27 maggio 1999, il 2 e 30 giugno 1999, il 1o luglio 1999, il 6, 13, 20 ottobre 1999, l'11
novembre 1999 e l'8 marzo 2000.
Nuovamente assegnato alla III commissione, in sede
legislativa, il 9 marzo 2000.
Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, il 15
marzo 2000 ed approvato, con modificazione, il 22 marzo 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 3848-B):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
deliberante, il 31 marzo 2000, con pareri delle commissioni 1a, 5a e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede deliberante, e
rimesso all'assemblea il 5 aprile 2000.
Nuovamente assegnato alla 3a commissione, in sede
referente, il 5 aprile 2000.
Esaminato dalla 3a commissione il 5 aprile 2000.
Relazione scritta annunciata il 14 aprile 2000 (atto n.
3848/B) - relatore sen. Servello.
Esaminato ed approvato in aula l'11 maggio 2000.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 2:
- La legge 6 novembre 1989, n. 368, recante
"Istituzioni del Consiglio generale degli italiani all'estero", e' stata
modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, la quale, abrogandone il comma 5 dell'art.
8, lo ha sostituito con l'art. 8-bis, che, cosi' recita come segue:
"Art. 8-bis. - 1. Il CGIE si articola in:
da a) a c) (omissis);
d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione,
che si riuniscono quando e dove necessario;
e) (omissis).
- La legge 22 giugno 1990, n. 164, recante: "Norme
sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della
legge 23 agosto 1988, n. 400", ha individuato tra i compiti del Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo studio e l'elaborazione delle modifiche
necessarie a&nc,;conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed
assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento delle
amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il
medesimo fine.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 8-bis, comma 1, lettera d), della
legge 6 novembre 1989, n. 368, vedasi in note all'art. 2.
Nota all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1958, n. 571, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 12 giugno 1958, reca:
"Norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni dello statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3", e successive modificazioni, che disciplina presupposti e procedimento del
collocamento fuori ruolo.