MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE
DECRETO 18 maggio 2000
Approvazione delle graduatorie di merito per l'anno 2000 relative all'assegnazione delle
autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada nell'ambito dei Paesi
aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA
DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI PERSONE E COSE A.P.C.3
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
45 del 24 febbraio 1994;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante
nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dell'8 aprile 1998;
Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974 e successive
modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio
1974;
Visto il decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999
recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali
al trasporto di merci su strada pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio
2000;
Visto il decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti
del 7 aprile 2000, recante le disposizioni applicative per il rilascio delle
autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, per il
riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose in
conto terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 9 aprile 1998;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, per il
riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio
dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998;
Viste le risoluzioni C.E.M.T. n. 91/2 del 21 novembre 1991
e di Annecy del 27 maggio 1994, nonche' le disposizioni generali di utilizzazione
pubblicate sulle stesse autorizzazioni C.E.M.T.
Considerato che il contingente C.E.M.T. assegnato
all'Italia per l'anno 2000 e' costituito da 229 autorizzazioni cosi' ripartite:
a) - 64 autorizzazioni annuali, valide anche in Austria,
utilizzabili solo con veicoli "euro due";
b) - 13 autorizzazioni di tipo "breve durata"
pari a 156 autorizzazioni mensili non valide in Austria, utilizzabili anche con veicoli
tradizionali;
e) - 152 autorizzazioni annuali, non valide in Austria,
ulilizzabili solo con veicoli "euro due";
Considerato che parte delle autorizzazioni sopracitate sono
state gia' utilizzate, per il rinnovo 2000 alle imprese titolari, nelle seguenti misure:
50 autorizzazioni di cui al punto a);
9 autorizzazioni di cui al punto b);
103 autorizzazioni di cui al punto c);
restano pertanto disponibili da assegnare, con la
graduatoria per l'anno 2000, i seguenti quantitativi:
14 autorizzazioni di cui al punto a);
4 autorizzazioni di cui al punto b);
49 autorizzazioni di cui al punto c); per un totale di 67
autorizzazioni.
Tenuto conto che, per il corrente anno, le autorizzazioni
C.E.M.T.
disponibili debbono essere ripartite, a norma dell'art. 2
del decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, in ragione del 50% tra le due graduatorie
previste alle lettere a) e b);
Tenuto conto che in caso di autorizzazioni in numero
dispari l'arrotondamento, per eccesso, andra' a favore della graduatoria B);
Tenuto conto che il 10% delle autorizzazioni da assegnare
alla graduatoria B) (pari a tre autorizzazioni) e' riservato alle imprese che hanno
utilizzato, l'autorizzazione C.E.M.T. di cui erano titolari nello scorso anno, facendo
trasporti multilaterali nella misura del 90% rispetto al totale e rilevato che tale
condizione e' stata raggiunta solo dall'impresa F.lli Canil S.p.a.;
Tenuto conto che, a norma delle disposizioni transitorie
fissate all'art. 11 del decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, per il corrente anno, le
autorizzazioni C.E.M.T. disponibili vengono assegnate solo a titolo provvisorio in quanto
le domande di partecipazione sono state presentate al 30 settembre 1999 e cioe' prima
dell'entrata in vigore della nuova normativa prevista dal decreto ministeriale 521 del 22
novembre 1999;
Esaminate le 194 domande presentate:
Decreta:
Art. 1.
Sono assegnate all'impresa F.lli Canil S.p.a., a titolo
provvisorio, soltanto per il corrente anno, tre autorizzazioni valide anche in Austria ai
sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto direttoriale del 7 aprile 2000;
Art. 2.
Sono approvate le graduatorie di merito di cui agli elenchi
1 e 3 allegati al presente decreto relative all'anno 2000, per il rilascio, a titolo
provvisorio, delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, previste
dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, da attribuire alle imprese che
aspirano a conseguire per la prima volta autorizzazioni multilaterali (ditte nuove),
nonche' alle imprese che ne sono gia' titolari (ditte vecchie).
Art. 3.
Alle imprese elencate nella graduatoria A) sono assegnate a
titolo provvisorio, solo per l'anno 2000, trentatre autorizzazioni cosi' ripartite:
a) 7 autorizzazioni annuali valide anche per l'Austria da
utilizzare solo con veicoli "euro due";
b) 2 autorizzazioni del tipo "breve durata" da
utilizzare anche con veicoli tradizionali;
c) 24 autorizzazioni annuali non valide per l'Austria da
utilizzare solo con veicoli "euro due".
Art. 4.
Alle imprese elencate nella graduatoria B) sono assegnate a
titolo provvisorio, solo per il corrente anno 2000, trentuno autorizzazioni cosi
ripartite;
a) 4 autorizzazioni annuali valide anche in Austria da
utilizzare solo con veicoli "euro due" b) 2 autorizzazioni del tipo "breve
durata" da utilizzare anche con veicoli tradizionali;
c) 25 autorizzazioni annuali non valide in Austria da
utilizzare solo con veicoli "euro due";
Art. 5.
Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato
all'accertamento definitivo dei requisiti dichiarati dall'impresa, anche in ordine alla
disponibilita' dei veicoli, nonche' delle condizioni da rispettare ai sensi degli articoli
4, 8 e 11 del decreto dirigenziale del 7 aprile 2000.
Art. 6.
Le imprese escluse dalle graduatorie, per mancanza dei
requisiti prescritti o per domanda fuori termine, figurano negli elenchi n. 2 e n.4,
allegati al presente decreto, raggruppate secondo i motivi dell'esclusione stessa.
Art. 7.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dalla data della sua
pubblicazione.