COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 17 marzo 2000
Disposizioni transitorie in materia di programmazione negoziata e velocizzazione dei
contratti d'area. (Deliberazione n. 31/2000).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527 e 31 luglio 1997, n. 319, attuativi della legge
n. 88/1992;
Vista la propria delibera 12 luglio 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1997, n. 70, in materia di criteri e procedure per la
realizzazione dei patti territoriali;
Viste le proprie delibere 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105), 9 luglio 1998, n. 70 (Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1998,
n. 195), 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1999, n. 4), 9 giugno
1999, n. 77, in materia di programmazione negoziata ed in particolare la delibera 9 giugno
1999, n. 81 (Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1999, n. 163) che limita, fra l'altro, la
stipula di nuovi contratti d'area ai soli contratti previsti per legge o con istruttoria
conclusa;
Vista la propria delibera 15 febbraio 2000, n. 14 che
ripartisce L. 9.226,723, miliardi (4.765,205 Meuro), compresivi di L. 726,723 miliardi
(375,321 Meuro) rimasti disponibili a carico della delibera 9 giugno 1999, n. 77, tra
diverse finalita' di sostegno agli investimenti produttivi e prevede, tra l'altro, di
destinare L. 700 miliardi (361,519 Meuro) ai contratti d'area previsti per legge (Avellino
e Salerno) e ai protocolli aggiuntivi relativi a quelli di Agrigento, Gela, Messina,
Porto-Torres, Sulcis e Torrese-Stabiese, nonche' di finanziare nell'ambito delle risorse
stanziate, punto 1.2, lettera a), anche bandi mirati per territorio e/o settore ed altre
iniziative di investimento concordate tra amministrazioni centrali e regioni;
Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998,
n. 175) volto ad assicurare trasparenza e pubblicita' alle modalita' e ai criteri relativi
alle attivita' di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei
contratti d'area, come regolamentati con le convenzioni stipulate tra societa' di servizi
e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Tenuto conto che nella citata delibera del 15 febbraio 2000
e' previsto, al punto 6, il riordino delle procedure relative agli strumenti di
programmazione negoziata entro il 31 dicembre 2000, al fine di consentire alle regioni
l'esercizio delle funzioni loro conferite in materia dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Ritenuto opportuno accelerare la predetta fase di riordino,
anticipando al 30 giugno 2000 le decisioni di questo Comitato in materia di programmazione
negoziata e disciplinando la fase transitoria;
Considerato che, in seguito a provvedimenti di
rideterminazione del finanziamento, si potranno rendere disponibili risorse finanziarie,
gia' incluse nella finanza del patto territoriale o del contratto d'area, e che e'
opportuno autorizzarne l'impiego, almeno parziale, a copertura di oneri relativi
all'animazione e all'attivazione dei patti territoriali e dei contratti d'area;
Considerata l'opportunita' di consentire che siano inserite
nei contratti d'area iniziative imprenditoriali che costituiscano ampliamenti di attivita'
esistenti, garantendo, mediante l'adozione di adeguati vincoli, in analogia a quanto
previsto dalla legge n.
488/1992, che in virtu' di cio' non si determinino meri
trasferimenti di attivita' e che siano comunque assicurati significativi incrementi
occupazionali;
Ritenuto opportuno che il principio della selezione
concorsuale delle iniziative imprenditoriali ammesse ad agevolazione sia applicato anche
per i contratti d'area;
Delibera:
1. Patti territoriali.
Al fine di garantire il proficuo avvio della nuova fase
della programmazione negoziata, nel quadro della riforma dei relativi strumenti, che sara'
definita entro il 30 giugno 2000, i soggetti convenzionati per l'attivita' di istruttoria
bancaria a decorrere dalla data della presente delibera:
a) accetteranno nuove richieste di istruttoria solo
relativamente a patti territoriali che siano specializzati nei settori dell'agricoltura e
della pesca. Tali istruttorie dovranno essere concluse entro i termini previsti al punto
1.4 della citata delibera 15 febbraio 2000;
b) entro la medesima scadenza dovranno essere concluse
tutte le istruttorie in corso alla data di adozione della presente delibera.
Dalla medesima data e' sospesa la concessione
dell'autorizzazione ai soggetti promotori di patti territoriali di avvalersi delle
societa' convenzionate per l'attivita' di supporto e assistenza tecnica, previste dal
punto 2.10.1 della propria delibera 21 marzo 1997, n. 29, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105.
2. Contratti d'area.
2.1. Limitatamente ai contratti d'area previsti per legge
di cui alle premesse, e' ammesso anche il finanziamento di iniziative imprenditoriali
dirette all'ampliamento di attivita' esistenti, a condizione che:
a) non si tratti di rilocalizzazioni di cicli produttivi o
di impianti preesistenti anche in aree diverse da quelle comprese nel contratto d'area;
b) la solidita' economico-finanziaria dell'azienda e la sua
capacita' di stare sul mercato siano dimostrate nel complesso e riconosciute, in
particolare, sulla base degli investimenti gia' realizzati sul territorio;
c) l'occupazione prevista sia aggiuntiva rispetto ai
livelli occupazionali riferiti alle aziende interessate o, qualora queste facciano parte
di un gruppo imprenditoriale, all'intero gruppo;
d) il rapporto tra contributo pubblico e nuovi addetti non
superi di oltre il 10% quello medio delle iniziative di ampliamento finanziate nella
medesima regione a carico del bando della legge n. 488/1992 emanato in data 16 febbraio
1998.
Per quanto riguarda gli ampliamenti, la positiva
conclusione dell'istruttoria e' comunque subordinata alla documentazione della avvenuta
verifica delle condizioni di flessibilita' che sara' attuata tra le parti sociali, tenendo
conto della consistenza dell'occupazione aggiuntiva.
2.2. Per i contratti d'area ed i protocolli aggiuntivi di
cui alla propria delibera del 15 febbraio 2000, le agevolazioni sono concesse, fermo
restando il limite massimo di L. 300 miliardi (154,937 euro) di investimenti per ciascun
contratto, sulla base di specifiche graduatorie formate con le modalita' e i criteri
previsti in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine sono
utilizzati gli indicatori di cui al punto 5, comma 5, della propria delibera 27 aprile
1995 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quello relativo alle
priorita' regionali. Il soggetto incaricato dell'istruttoria, individuato dal responsabile
unico del contratto d'area tra quelli convenzionati con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, qualora l'istruttoria stessa sia gia' stata
avviata o gli venga trasmessa, dal responsabile unico, documentazione gia' da lui
acquisita relativa a programmi di investimenti, provvede a richiedere alle imprese gli
elementi e la documentazione necessari alla formazione delle graduatorie.
3. Disposizioni comuni.
Una quota non superiore al 20% delle risorse destinate
dallo Stato al finanziamento delle iniziative comprese in patti territoriali o in
contratti d'area, che si rendessero disponibili in seguito a provvedimenti di
rideterminazione del finanziamento successivi alla data della presente delibera, puo'
essere utilizzata per corrispondere ai soggetti responsabili dei patti territoriali e ai
responsabili unici dei contratti d'area le somme per lo svolgimento del compito di cui
all'art. 2, comma 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
dall'art. 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La determinazione della
effettiva percentuale e' stabilita con decreto del direttore del servizio per la
programmazione negoziata, tenendo conto, in particolare, dei motivi che hanno originato la
rideterminazione del finanziamento. Le risorse di cui sopra concorrono (a parziale
modifica del punto 2 della propria delibera 9 giugno 1999, n. 81) secondo quanto previsto
dai punti 2.11 e 3.10 della delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento di
attivita' istruttorie o di supporto e assistenza tecnica dei patti territoriali o dei
contratti d'area.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede alla revoca delle iniziative imprenditoriali non avviate
entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera o dalla data in cui
siano divenute definitive le necessarie autorizzazioni, ove successive, salva la proroga
di sei mesi per casi di forza maggiore. Il Ministero del tesoro del bilancio e della
programmazione economica dichiara altresi' la decadenza dalle agevolazioni per tutte le
iniziative per le quali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
delibera non siano stati presentati i progetti esecutivi o le integrazioni progettuali
richieste.
Sino all'emanazione del provvedimento previsto dall'art.
43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che disciplinera', tra l'altro, in via
organica le ipotesi di revoca, le agevolazioni concesse sono altresi' revocate, nei casi e
con le modalita', in quanto applicabile, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 20
ottobre 1995, n. 527, indicato in premessa, cosi' come modificato ed integrato dal
successivo decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319.
Roma, 17 marzo 2000
Il Presidente: D'Alema
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2000
Reg. n. 2 Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica foglio n. 41