ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
PROVVEDIMENTO 21 settembre 2000
Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per gli anni 1999 e 2000 per le
concessioni e le autorizzazioni diverse.
L'AMMINISTRATORE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1995, n. 242;
Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
Visto l'art. 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
Vista la delibera del consiglio dell'ente n. 23 del 30
giugno 2000, con la quale sono stati confermati i criteri per la determinazione dei canoni
e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e/o le autorizzazioni diverse, stabiliti con
provvedimento dell'ente del 4 agosto 1998;
Vista la nota n. 254 del 28 luglio 2000, con cui il
Ministero dei lavori pubblici ha espresso il proprio nulla-osta nell'esercizio della
vigilanza governativa prevista dall'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Dispone:
Ai sensi dell'art. 55, comma 23, della legge n. 449 del 27
dicembre 1997, sono adeguati ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, i canoni ed i corrispettivi dovuti per le concessioni e le
autorizzazioni diverse di cui all'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1995, n. 242.
Le concessioni e/o autorizzazioni, lungo e/o in vista delle
strade statali, sono suddivise secondo la seguente tipologia:
a) attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei
ed aerei;
b) accessi in genere;
c) pubblicita';
d) accessi ad impianti carburanti.
Per l'anno 1999 sono applicate le seguenti tariffe:
per gli "attraversamenti longitudinali e trasversali,
sotterranei ed aerei" le cui concessioni sono state rilasciate prima del 21 agosto
1998, si applicano le tariffe previste dalle tabelle D, E, F, G, H, ed I, del decreto
ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del 150%;
per gli "attraversamenti longitudinali e trasversali,
sotterranei ed aerei" le cui concessioni sono state rilasciate dopo il 21 agosto
1998, si applicano le tariffe previste dalla tabella A allegata al provvedimento 4 agosto
1998;
per gli "accessi in genere" le cui concessioni
sono state rilasciate prima del 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalle
tabelle A, B e C del decreto ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del 150%;
per gli "accessi in genere" le cui concessioni
sono state rilasciate dopo il 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalle
tabelle B e B.1, allegate al provvedimento 4 agosto 1998;
per la "pubblicita'" si applicano le tariffe
previste dal decreto ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del 150%;
per gli "accessi ad impianti carburanti" si
applicano le tariffe previste dalla tabella D allegata al provvedimento 4 agosto 1998 con
valore del coefficiente "At" pari a Lire 3.688,7 per metro quadrato;
Per l'anno 2000 sono applicate le seguenti tariffe:
per gli "attraversamenti longitudinali e trasversali,
sotterranei ed aerei" le cui concessioni sono state rilasciate prima del 21 agosto
1998, si applicano le tariffe previste dalle tabelle D, E, F, G, H ed I del decreto
ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del 150%;
per gli "attraversamenti longitudinali e trasversali,
sotterranei ed aerei" le cui concessioni sono state rilasciate dopo il 21 agosto
1998, si applicano le tariffe previste dalla tabella A allegata al provvedimento 4 agosto
1998;
per gli "accessi in genere" le cui concessioni
sono state rilasciate prima del 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalle
tabelle A, B e C del decreto ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del 150%;
per gli "accessi in genere" le cui concessioni
sono state rilasciate dopo il 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalle
tabelle B e B.1 allegate al provvedimento 4 agosto 1998;
per la "pubblicita'" si applicano le tariffe
previste dalla tabella C allegata al provvedimento 4 agosto 1998 il cui relativo
prezziario e' stato pubblicato presso le sedi degli uffici periferici dell'ente in data 9
novembre 1998;
per gli "accessi ad impianti carburanti" si
applicano le tariffe previste dalla tabella D allegata al provvedimento 4 agosto 1998 con
valore del coefficiente "At" pari a lire 3.823,675 per metro quadrato;
per la "pubblicita' temporanea", nell'ambito di
impianti per la distribuzione carburanti connessa a campagne pubblicitarie promozionali a
carattere nazionale, si applicano le tariffe previste dalla tabella C allegata al
provvedimento 4 agosto 1998, con riduzione al mese e/o al giorno della tariffa per metro
quadrato e con valore convenzionale del coefficiente di maggiorazione relativo
all'importanza della strada "Ki" uguale a 3 per le strade statali ed uguale a 5
per le autostrade in gestione diretta;
Il coefficiente di maggiorazione "Ki" attinente
all'importanza della strada, previsto dal decreto ministeriale in data 14 giugno 1965,
verra' rideterminato, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 285/1992 e
successive modificazioni, una volta conclusa la fase operativa di decentramento delle
competenze stradali alle regioni in esecuzione del decreto legislativo n. 112/1998.
Nei confronti delle societa' fornitrici e distributrici di
pubblici servizi (es.: acqua, gas, elettricita', telecomunicazioni, ecc.) si provvedera',
in sede di stipula delle convenzioni generali, ad applicare il concetto di redditivita'
della concessione quantificandone l'importo per classi di potenzialita' ed utilizzazione
delle strutture.
Roma, 21 settembre 2000
L'amministratore: D'Angiolino
Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo da
pagina 34 a pagina 73 della Gazzetta Ufficiale.