MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 21 settembre 2000
Modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo
alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che
attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di emettere buoni ordinari del tesoro
secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri
decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di
contabilita' generale dello Stato;
Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440;
Visto il regolamento di contabilita' generale dello Stato
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che dall'art. 63 all'art. 88 detta
norme sui procedimenti per gli incanti;
Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,
convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, riguardante l'assoggettamento a ritenuta
fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art.
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
Visto il decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,
recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e relative norme di attuazione;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, di
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega
al Governo per l'introduzione dell'euro;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1998 con cui
sono state stabilite modalita' per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1992 e
successive modificazioni, riguardante la trasparenza nel collocamento di titoli pubblici;
Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20
aprile 1994, n. 367, concernente il regolamento di semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili;
Visto l'art. 2 della legge 6 marzo 1996, n. 110,
riguardante l'ammissibilita' del servizio di riproduzione in facsimile nella
partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 5
agosto 1978, n. 468, viene annualmente determinato nella legge di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato, il limite massimo di emissione di titoli pubblici, al
netto di quelli da rimborsare;
Considerato che occorre provvedere a definire le modalita'
di emissione dei B.O.T. dando la possibilita' agli operatori che partecipano all'asta di
adeguare i sistemi informatici in conformita' alle prescrizioni del presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
L'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore,
effettuata esclusivamente in euro, viene fissata con decreti del direttore generale del
Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sui quali saranno indicati gli importi,
la durata, le scadenze, le date, il prezzo base di collocamento e ogni altra
caratteristica, con le modalita' stabilite nel presente decreto.
Per ciascuna tipologia di titolo emesso e' possibile
effettuare riaperture in tranches.
Le emissioni di cui ai precedenti commi dovranno essere
effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per ogni anno finanziario.
Art. 2.
In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di
contabilita' generale dello Stato, i decreti del direttore generale del Tesoro concernenti
l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del presente decreto
ministeriale possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.
Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facolta'
prevista dal precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a
prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o piu' punti base (1 punto percentuale =
100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate
partendo dal prezzo piu' alto, che costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di
quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo
medio ponderato sara' calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle
richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla meta' della tranche
offerta.
Per rendimento si intende quello lordo calcolato in regime
di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.
Espletate le operazioni di asta con la procedura di cui al
comma precedente, con apposito decreto verranno indicati, per ogni tipologia di titolo, il
prezzo minimo accoglibile derivante dal meccanismo di cui sopra, nonche' il prezzo medio
ponderato di aggiudicazione, determinato ai sensi del successivo art. 14.
Art. 3.
I buoni possono essere sottoscritti per l'importo minimo di
mille euro; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle
premesse, gli importi sottoscritti dei buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a
favore degli aventi diritto.
Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti
all'asta verra' riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito
accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati,
di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i
relativi importi nei conti intrattenuti con i sottoscrittori.
Art. 4.
In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di
contabilita' generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro puo' essere
espressa in "giorni"; la stessa puo' essere anche superiore a 365 giorni purche'
la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a
quello di emissione.
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della
scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma e' versata nelle
tesorerie.
Art. 5.
Possono partecipare all'asta in veste di operatori i
soggetti indicati di seguito, purche' abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi
di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, citato nelle premesse:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di
cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo
istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto
legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385
del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purche'
risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta
anche in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza stabilimento di
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai
sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi
dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento
comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito
elenco allegato a detto albo.
Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria
provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite
convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete
nazionale interbancaria.
Art. 6.
Le richieste degli operatori devono essere formulate
tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere l'indicazione dell'importo dei
buoni che si intende sottoscrivere, nonche' del relativo prezzo.
Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di
prezzo.
I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi
in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo
di punto percentuale o multiplo di tale cifra, a decorrere dalla data della prima asta di
B.O.T. per la quale il relativo decreto di emissione stabilisce l'applicazione di tale
modalita'. Prima di tale data, restano valide le disposizioni di cui al terzo comma
dell'art. 6 del decreto ministeriale del 9 dicembre 1998.
L'importo di ciascuna richiesta non puo' essere inferiore
ad un milione e mezzo di euro.
Le richieste di cui al primo comma che presentino una
discordanza tra l'importo complessivo indicato e la somma delle domande saranno escluse
dall'asta.
Qualora le richieste di ciascun operatore, anche
complessivamente, superino l'importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in
considerazione, a partire da quella a prezzo piu' alto, fino a concorrenza dell'importo
offerto.
Art. 7.
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla
Banca d'Italia, sono trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria con le
modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
Al fine di garantire l'integrita' e la riservatezza dei
dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, verranno scambiate chiavi
bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.
Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature che non
consenta l'immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all'asta
debbono essere inviate con modulo trasmesso via fax. La suindicata forma di
"recovery" e disciplinata nelle convenzioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del
presente decreto.
Art. 8.
Le richieste non pervenute entro il termine stabilito di
volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione.
Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti gia' pervenute sono prese in
considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo il
termine suddetto.
Art. 9.
Successivamente alla scadenza del termine di cui
all'articolo precedente, sono eseguite nei locali della Banca d'Italia le operazioni
d'asta con l'intervento di un funzionario del Tesoro, con funzioni di ufficiale rogante,
il quale redige apposito verbale.
Il verbale di cui al comma precedente deve evidenziare, per
ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.
Art. 10.
Le sezioni di tesoreria sono autorizzate a contabilizzare
il controvalore in lire degli interessi pagati in euro, in apposito unico documento
riassuntivo per ciascuna tranche emessa.
Art. 11.
Le sezioni di tesoreria dello Stato, nello stesso giorno
fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti del direttore generale
del Tesoro di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per il controvalore in lire
dell'importo nominale dei buoni emessi in euro.
Art. 12.
L'assegnazione dei B.O.T. e' effettuata al prezzo indicato
da ciascun partecipante all'asta.
E' consentita da parte di ciascun operatore la
presentazione di piu' di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di tre, da inviare
tramite rete nazionale interbancaria.
Nel caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi
sia superiore a tre, verranno prese in considerazione le tre richieste presentate a prezzi
piu' vantaggiosi per l'amministrazione.
Art. 13.
L'aggiudicazione dei B.O.T. viene effettuata seguendo
l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.
Nel caso di parita' di richieste che non possono essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai
corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.
Art. 14.
L'ammontare degli interessi sui B.O.T. - corrisposti
anticipatamente - e' determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio
ponderato della prima tranche, calcolato sulla base dei prezzi delle richieste accolte
nella tranche medesima.
Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato al terzo
decimale.
Il presente decreto verra' inviato per il controllo
all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.