GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
PROVVEDIMENTO 20 settembre 2000
Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. (Provvedimento n. 2/2000).
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De
Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della legge n.
675/1996, il quale individua come "sensibili", tra l'altro, i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale;
Visto l'art. 23 della legge n. 675/1996, come modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3-bis, della legge n.
675/1996, rispettivamente modificato ed introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il provvedimento del Garante n.
1/P/2000 del 30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2000, con il quale sono state individuate le
rilevanti finalita' di interesse pubblico di cui all'art. 22, comma 3, della legge n.
675/1996;
Visto l'art. 23, comma 1-bis, della legge n. 675/1996 che
prevede "modalita' semplificate per le informative di cui all'art. 10 della medesima
legge e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di
organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal
Servizio sanitario nazionale, nonche' per il trattamento dei dati da parte dei medesimi
soggetti"; considerato che analoghe modalita' semplificate sono previste dall'art.
17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999;
Considerato che il Garante puo' rilasciare
l'autoriz-zazione anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con
provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41,
comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
9 maggio 1997, n. 123);
Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 29 settembre
1999 relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 2 ottobre 1999
e avente efficacia fino al 30 settembre 2000;
Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni
generali rilasciate negli anni precedenti, che sono risultate uno strumento idoneo per
prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati,
tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che
verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;
Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove
autorizzazioni generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti
che la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di titolari, nonche' di
assicurare una migliore funzionalita' dell'Ufficio del Garante e di armonizzare le
prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;
Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, come integrato e modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, secondo cui il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato e'
consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione da rilasciare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della citata normativa integrativa;
considerato che il trattamento dei dati genetici puo'
essere proseguito nei limiti di quanto disposto dalla presente autorizzazione fino al
rilascio della predetta autorizzazione;
Ritenuto opportuno che tali nuove autorizzazioni
provvisorie siano a tempo determinato, in conformita' anche a quanto previsto dal
regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di questa
Autorita' emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
Ritenuta la necessita' che le nuove autorizzazioni prendano
anch'esse in considerazione le finalita' dei trattamenti, le categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonche' il periodo di
conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti e' prevista dalla
legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della
notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater);
Considerata la necessita' di garantire il rispetto di
alcuni princi'pi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i
trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la
dignita' delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identita'
personale, princi'pi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia
di dati sanitari dal Consiglio d'Europa ed in particolare dalla Raccomandazione N.R (97) 5
in base alla quale i dati sanitari devono essere trattati, di regola, solo nell'ambito
dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza di efficacia pari a quelle
previste in tale ambito;
Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute e' effettuato per finalita' di prevenzione e di cura,
o che riguardano, in particolare, la gestione di servizi socio-sanitari, la ricerca
scientifica e la fornitura di prestazioni, beni o servizi all'interessato, e che e'
pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai
sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona
penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di
sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1998, n. 501;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il prof. Ugo De Siervo;
Autorizza:
a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati
idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili
per tutelare l'incolumita' fisica e la salute di un terzo o della collettivita', e il
consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilita';
b) gli organismi e le case di cura private, nonche' ogni
altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale;
c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso
universita', ivi compresi i soggetti pubblici allorche' agiscano nella qualita' di
autorita' sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche per il
perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dall'art. 17,
comma 1, del decreto legislativo n. 135/1999 o dal provvedimento del Garante n. 1/P/2000
del 30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000, o da altro provvedimento di questa Autorita'
parimenti adottato ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis, della legge n. 675/1996, qualora
ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) il trattamento sia finalizzato alla tutela
dell'incolumita' fisica e della salute di un terzo o della collettivita';
2) manchi il consenso (art. 23, comma 1, ultimo periodo,
legge n. 675/1996), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva
irreperibilita';
3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di
legge che specifichi, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, come
modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999, i tipi di dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico
perseguite.
Il consenso, ove previsto, e' acquisito in conformita'
anche a quanto previsto dall'art. 23, commi 1-bis e 1-quater, della legge n.
675/1996 e dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo
n. 135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni.
1) Ambito di applicazione e finalita' del
trattamento.
1.1. L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta:
a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri,
agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in
elenchi;
b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione che esercita l'attivita' in regime di libera professione;
c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati,
anche quando non operino in rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
In tali casi, l'autorizzazione e' rilasciata al fine di
consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o
di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da
regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanita' pubblica, di prevenzione
delle malattie professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i
trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di invalidita' e di
inabilita' fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffusive, di
tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle
attivita' sportive o di accertamento, in conformita' alla legge, degli illeciti previsti
dall'ordinamento sportivo. Il trattamento puo' riguardare anche la compilazione di
cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri
documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i
fini suindicati.
Qualora il perseguimento di tali fini richieda
l'espletamento di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari
della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati del
trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza alle quali
sono sottoposti i medesimi destinatari della presente autorizzazione, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999.
1.2. L'autorizzazione e' rilasciata, altresi', ai
seguenti soggetti:
a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle
associazioni e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche
statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della
collettivita' in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorche' si debba
intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o
indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero
sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilita' di dati solo anonimi
su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In
tali casi occorre acquisire il consenso (fermo restando quanto previsto dall'art. 23,
comma 1, ultimo periodo, della legge n. 675/1996 e dall'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 282), e il trattamento successivo alla raccolta non deve
permettere di identificare gli interessati anche indirettamente, salvo che l'abbinamento
al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed
essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresi', per iscritto. I
risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima. Resta fermo
quanto previsto dai decreti legislativi 30 luglio 1999, numeri 281 e 282 in materia di
ricerca scientifica e di ricerca medica ed epidemiologica;
b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e
legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;
c) alle comunita' di recupero e di accoglienza, alle case
di cura e di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire
scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;
d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni
religiose riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunita' religiose,
relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e
legittimi previsti, ove esistenti, nelle rispettive norme statutarie, salvo quanto
previsto dall'art. 22, comma 1-bis, della legge n. 675/1996;
e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli
enti, alle associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali derivanti da un rapporto
di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi. Se il rapporto
intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori mobiliari,
devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni necessari per fornire
specifici prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto puo' riguardare anche
la fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la deambulazione;
f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle
associazioni e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneita' fisica
alla partecipazione ad attivita' sportive o agonistiche;
g) alle persone fisiche e giuridiche e ad altri organismi,
limitatamente ai dati dei beneficiari e dei donatori e alle operazioni indispensabili
all'effettuazione di trapianti di organi e tessuti, nonche' di donazioni di sangue.
1.3. La presente autorizzazione e' rilasciata, altresi',
per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
quando il trattamento sia necessario:
a) ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni;
b) per far valere o difendere un diritto anche da parte di
un terzo in sede giudiziaria, nonche' in sede amministrativa o nelle procedure di
arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria,
dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreche' il diritto sia di rango pari a
quello dell'interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per
il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento.
2) Categorie di dati oggetto di trattamento.
Il trattamento puo' avere per oggetto i dati strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalita' di cui al punto 1), e puo'
comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi.
Devono essere considerati sottoposti all'ambito di
applicazione della presente autorizzazione, anche i seguenti dati:
a) le informazioni relative ai nascituri, che devono essere
trattate alla stregua dei dati personali in conformita' a quanto previsto dalla citata
raccomandazione N.R (97) 5 del Consiglio d'Europa;
b) i dati genetici, limitatamente alle informazioni e alle
operazioni indispensabili per tutelare l'incolumita' fisica e la salute dell'interessato,
di un terzo o della collettivita', sulla base del consenso ai sensi degli articoli 22 e 23
della legge n.
675/1996. In mancanza del consenso, se il trattamento e'
volto a tutelare l'incolumita' fisica e la salute di un terzo o della collettivita', il
trattamento puo' essere iniziato o proseguito solo previa apposita autorizzazione del
Garante. I dati genetici non possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2,
lettere c), d), e) ed f). Le informative all'interessato previste dall'art. 10 della legge
n. 675/1996 devono porre in particolare evidenza il diritto dell'interessato di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati genetici che lo riguardano. Fino alla data
in cui sara' efficace l'apposita autorizzazione per il trattamento dei dati genetici
prevista dall'art. 17, comma 5, del decreto n. 135/1999, e successive modificazioni ed
integrazioni, i dati genetici trattati per fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia
nei confronti dell'interessato, ovvero per finalita' di ricerca scientifica, possono
essere utilizzati unicamente per tali finalita' o per consentire all'interessato di
prendere una decisione libera e informata, ovvero per finalita' probatorie in sede civile
o penale, in conformita' alla legge.
3) Modalita' di trattamento.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e
17 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999,
concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti
automatizzati volti a definire il profilo o la personalita' degli interessati, il
trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante
forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle
finalita' sopra elencati.
Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso
dell'interessato e di informarlo in conformita' a quanto previsto dagli articoli 10, 22 e
23 della legge n. 675/1996. Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso e'
prestato dalla gestante.
4) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9,
comma 1, lettera e) della legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati, per un
periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui
al punto 3), ovvero per perseguire le finalita' ivi menzionate. A tal fine deve essere
verificata periodicamente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati.
5) Comunicazione e diffusione dei dati.
Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996, i
dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se necessario per
finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle
norme che regolano la materia.
I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono
essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente
pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia manifestato
successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati
genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai
compiti e alle finalita' di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i
fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attivita'
strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura
all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese
assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari
dell'interessato.
6) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di
applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di
autorizzazione a questa Autorita', qualora il trattamento che si intende effettuare sia
conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno
anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi
accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prendera' in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformita' alle prescrizioni del
presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del
tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente
autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di
persone interessate.
7) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa
comunitaria, da norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti piu'
restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
a) dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135,
il quale prevede che la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere
effettuata con modalita' che non consentano l'identificazione della persona;
b) dall'art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il
quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali e'
effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare al medico
provinciale competente per territorio una dichiarazione che non faccia menzione
dell'identita' della donna;
c) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la
divulgazione non consensuale delle generalita' o dell'immagine della persona offesa da
atti di violenza sessuale.
Restano altresi' fermi gli obblighi di legge che vietano la
rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie
coperte dal segreto professionale, nonche' gli obblighi deontologici previsti, in
particolare, dal codice di deontologia medica adottato il 3 ottobre 1998 dalla Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Resta ferma, infine, la possibilita' di diffondere dati
anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto
scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere
sanitario.
8) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1o
ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.
La presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.