 |
- Gazzetta Ufficiale n. 229 del
30-09-2000
|
- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
|
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
PROVVEDIMENTO 20 settembre 2000
Autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti
pubblici economici e di soggetti pubblici. (Provvedimento n. 7/2000).
- IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-
- In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De
Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
-
- Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
-
- Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della medesima
legge, che ammette il trattamento di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti
giudiziari indicati nell'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di
procedura penale, da parte di soggetti pubblici e privati e di enti pubblici economici,
"soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate";
-
- Constatata la necessita' di evitare che diversi soggetti
privati ed enti pubblici economici debbano interrompere alcuni trattamenti di dati che
risultano giustificati da una finalita' di rilevante interesse pubblico in ragione della
loro natura e degli scopi ai quali essi sono strumentali;
-
- Considerato che diversi trattamenti dei predetti dati da
parte di soggetti pubblici sono disciplinati nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, nonche' nel provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999 - 13 gennaio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2000;
-
- Considerato che i trattamenti dei medesimi dati giudiziari
da parte dei soggetti pubblici, per finalita' non previste nel capo II del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, devono essere autorizzati dal Garante ai sensi
dell'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
-
- Ritenuta la necessita' di autorizzare i soggetti pubblici
al trattamento dei dati di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice
di procedura penale, e cio' al fine di consentire l'accertamento dell'assenza di alcune
situazioni che la normativa in materia di appalti pubblici considera quali cause di
esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto, in modo che, per esigenze di buon
andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa, i soggetti operanti in materia
presentino i requisiti previsti di professionalita' e correttezza;
-
- Considerato che il trattamento dei dati in questione puo'
essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure,
con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art.
41, comma 7, della legge n.
- 675/1996, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
-
- Visti i risultati positivi conseguiti con le precedenti
autorizzazioni al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di
enti pubblici economici e soggetti pubblici che sono risultate uno strumento idoneo per
prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati,
tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che
verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;
-
- Ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione
generale in ordine ai dati di carattere giudiziario citati in premessa, al fine di
semplificare gli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, di armonizzare le
prescrizioni da impartire ad una ampia categoria di titolari del trattamento e di favorire
altresi' la funzionalita' dell'ufficio del Garante, alla luce dell'esperienza maturata;
-
- Considerato che l'art. 8, par. 5, della direttiva 95/46/CE
prevede specifiche garanzie per i dati sopraindicati e per altre categorie di dati a
carattere giudiziario, in quanto ammette il trattamento dei dati relativi alla piu' ampia
categoria delle "infrazioni, ...condanne penali o ...misure di sicurezza"
"...solo sotto controllo dell'Autorita' pubblica, o se vengono fornite opportune
garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono
essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda
garanzie appropriate e specifiche", sempreche' un "registro completo" delle
condanne penali sia tenuto "solo sotto il controllo dell'Autorita' pubblica";
-
- Ritenuto che in vista della completa attuazione legislativa
di tale disciplina comunitaria e' opportuno che la presente autorizzazione generale non
rechi disposizioni particolarmente dettagliate, in modo da evitare che l'attivita' dei
titolari dei trattamenti sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve
periodo di tempo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati;
-
- Ritenuta la necessita' di favorire la prosecuzione
dell'attivita' di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, in particolare per
quanto riguarda la diffusione di dati relativi a precedenti giurisprudenziali, in ragione
sia dell'affinita' che tali attivita' presentano con quelle di manifestazione del pensiero
gia' disciplinate dagli articoli 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996, sia della possibile
adozione di norme volte a favorire lo sviluppo dell'informatica giuridica;
-
- Ritenuto, tuttavia, opportuno che la presente
autorizzazione prenda comunque in considerazione le finalita' dei trattamenti, le
categorie di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonche'
il periodo di conservazione dei dati, in quanto la disciplina di tali aspetti e' prevista
dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo
della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater);
-
- Considerata la necessita' che sia garantito, anche
nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i
rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le
liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' delle persone, specie per quanto riguarda
la riservatezza e l'identita' personale;
-
- Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona
penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
-
- Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di
sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
-
- Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1998, n. 501;
-
- Visti gli atti d'ufficio;
-
- Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art, 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
-
- Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
-
- Autorizza i trattamenti di dati personali idonei a rivelare
i provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di
procedura penale, per le rilevanti finalita' di interesse pubblico di seguito specificate
ai sensi dell'art. 24 della legge n. 675/1996 e secondo le seguenti prescrizioni:
-
- CAPO I
- RAPPORTI DI LAVORO
-
- 1) Ambito di applicazione e finalita' del
trattamento.
- L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta di
parte, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:
- a) sono parte di un rapporto di lavoro;
- b) utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche,
parziali o temporanee ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (in materia di
prestazioni di lavoro temporaneo);
- c) conferiscono un incarico professionale a consulenti,
liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.
- Il trattamento deve essere strettamente necessario per
adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici
compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti
collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche
autonomo o non retribuito od onorario.
- L'autorizzazione e' altresi' rilasciata a soggetti che in
relazione ad un'attivita' di composizione di controversie esercitata in conformita' alla
legge svolgono un trattamento strettamente necessario al medesimo fine.
-
- 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
- Il trattamento puo' riguardare dati attinenti a soggetti
che hanno assunto o intendono assumere la qualita' di :
- a) lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro
temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione lavoro, ovvero di
associati anche in compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di rapporti
analoghi;
- b) amministratori o membri di organi esecutivi o di
controllo;
- c) consulenti e liberi professionisti, agenti,
rappresentanti e mandatari.
-
- CAPO II
- ORGANISMI DI TIPO ASSOCIATIVO E FONDAZIONI
-
- 1) Ambito di applicazione e finalità del
trattamento.
- L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta:
- A) ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi
partiti e movimenti politici, associazioni ed organizzazioni sindacali, patronati,
associazioni a scopo assistenziale o di volontariato, a fondazioni, comitati e ad ogni
altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità
giuridica, nonché a cooperative sociali e società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente,
alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n.3818;
- b) ad enti ed associazioni anche non riconosciute che
curano il patrocinio, il recupero, l'istruzione, la formazione professionale, l'assistenza
socio-sanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti in favore dei soggetti cui si
riferiscono i dati o dei relativi familiari e conviventi.
- Il trattamento deve essere strettamente necessario per
perseguire scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto
o da un contratto collettivo.
-
- 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
- Il trattamento può riguardare dati attinenti:
- a) ad associati, soci e aderenti, nonché, nei casi in cui
l'utilizzazione dei dati sia prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, a soggetti
che presentano richiesta di ammissione o di adesione;
- b) a beneficiari, assistiti e fruitori delle attività o
dei servizi prestati dall'associazione, dall'ente o dal diverso organismo.
-
-
- CAPO III
- LIBERI PROFESSIONISTI
-
- 1) Ambito di applicazione e finalità del
trattamento.
- L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta ai:
- a) liberi professionisti, anche associati, tenuti ad
iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma
individuale o associata, o in conformità alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di assistenza e consulenza;
- b) soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi
speciali, istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione
di avvocato;
- c) sostituti e ausiliari che collaborano con il libero
professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, praticanti e tirocinanti,
qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del
trattamento effettuato dal libero professionista.
-
- 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
- Il trattamento può riguardare dati attinenti ai clienti.
- I dati relativi ai terzi possono essere trattati solo ove
ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali
richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.
-
-
- CAPO IV
- IMPRESE BANCARIE ED ASSICURATIVE ED ALTRI
TRATTAMENTI
-
- 1) Ambito di applicazione e finalità del
trattamento.
- L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:
- a) ad imprese autorizzate o che intendono essere
autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, assicurativa o dei fondi
pensione, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa, ai fini:
- 1) dell'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai
regolamenti, del requisito di onorabilità nei confronti di soci e titolari di cariche
direttive o elettive;
- 2) dell'accertamento, nei soli casi espressamente previsti
dalla legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi in particolare ai sensi
del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sull'assegno bancario;
- 3) dell'accertamento di responsabilità in relazione a
sinistri o eventi attinenti alla vita umana;
- 4) dell'accertamento di situazioni di concreto rischio per
il corretto esercizio dell'attività assicurativa, in relazione ad illeciti direttamente
connessi con la medesima attività.
- Per questi ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di
dati registrati in una specifica banca di dati ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a)
della legge 675/1996, il titolare deve inviare al Garante una dettagliata relazione sulle
modalità del trattamento.
- b) a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto
nell'ambito di un'attività di richiesta, acquisizione e consegna di atti e documenti
presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico degli interessati;
- c) alle società di intermediazione mobiliare, alle
società di investimento a capitale variabile, e alle società di gestione del risparmio e
dei fondi pensione, ai fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilità in
applicazione dei decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e 21 aprile 1993, n. 124, dei
decreti ministeriali 11 novembre 1998, n. 468 e 14 gennaio 1997, n. 211 e di eventuali
altre norme di legge o di regolamento.
-
- 2) Ulteriori trattamenti.
- L'autorizzazione è rilasciata altresì:
- a) a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche
da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure
di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa
comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché il diritto da far
valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo
perseguimento;
- b) a chiunque, per l'esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e, dai regolamenti in
materia;
- c) a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed
organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza
prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n, 773, e successive modificazioni
e integrazioni).
- Il trattamento deve essere necessario:
- 1) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico
di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello
del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero di un diritto della personalità o di
un altro diritto fondamentale ed inviolabile;
- 2) su incarico di un difensore nell'ambito del procedimento
penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare
ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articoli 190 del codice di procedura
penale e 38 delle relative norme di attuazione);
- d) a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da
disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia
di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale, contenute anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni ed integrazioni, o per poter produrre la documentazione prescritta dalla
legge per partecipare a gare d'appalto;
- e) ai soggetti pubblici, ai fini dell'accertamento del
requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gara d'appalto, come
previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici, e, in particolare, dall'art. 11
del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come da ultimo modificato dall'art. 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402.
-
-
- CAPO V
- DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
-
- 1) Ambito di applicazione e finalità del
trattamento.
- L'autorizzazione è rilasciata per il trattamento, ivi
compresa la diffusione, di dati per finalità di documentazione, di studio e di ricerca in
campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione di dati
relativi a pronunce giurisprudenziali.
-
-
- CAPO VI
- PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI
-
- Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai
trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:
-
- 1) Dati trattati.
- Possono essere trattati i soli dati essenziali per le
finalità per le quali è ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso
per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
-
- 2) Modalità di trattamento.
- Il trattamento dei dati deve essere effettuato unicamente
con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli
obblighi, ai compiti o alle finalità precedentemente indicati.
- Fuori dei casi previsti dai Capi IV, punto 2 e V, o nei
quali la notizia è acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati devono essere
forniti dagli interessati, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 689 del codice
di procedura penale in tema di richiesta di certificati, salvo quanto previsto dall'art.
688 del medesimo codice per ciò che riguarda l'acquisizione di certificati del casellario
giudiziale da parte di amministrazioni pubbliche e di enti incaricati di pubblici servizi.
-
- 3) Conservazione dei dati.
- Con riferimento all'obbligo previsto dall'art 9, comma 1,
lett. e) della legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati per il periodo di tempo
previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello
strettamente necessario per le finalità perseguite.
- Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettere c), d) ed e) della
legge, i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei
dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle
finalità perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità medesime, i soggetti autorizzati
valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi, compiti e
prestazioni. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non
pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica
attenzione è prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti
diversi da quelli cui si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le
prestazioni.
-
- 4) Comunicazione e diffusione.
- I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla
legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente necessari per le
finalità perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale e delle altre
prescrizioni sopraindicate.
-
- 5) Richieste di autorizzazione.
- I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di
applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di
autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme
alle prescrizioni suddette.
- Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno
anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi
accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
- Il Garante si riserva l'adozione di ogni altro
provvedimento per i trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.
- Per quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel
presente provvedimento, il Garante non prenderà in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle relative prescrizioni,
salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da
situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
- Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di
regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle
disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore
di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o
sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore.
-
- 6) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
- La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1°
ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.
-
- La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
-
- Roma, 20 settembre 2000
-
- Il presidente
- RODOTÀ
-
- Il segretario generale
- BUTTARELLI
-
- Il relatore
- SANTANIELLO