MINISTERO DELLA SANITA'
CIRCOLARE 12 settembre 2000, n.13
Attivita' di vigilanza nel settore delle sostanze chimiche pericolose e dei relativi
preparati. Cooperazione tra amministrazione centrale e autorita' locali.
Ai presidenti delle regioni a statuto ordinario e speciale
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano
Con il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e con
il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura dei preparati pericolosi, unitamente al regolamento (CEE) n. 793/93 del 23
marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze
esistenti e al decreto ministeriale 12 agosto 1998, relativo alle restrizioni in materia
di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze pericolose, e' stata data attuazione
a tutto il pacchetto di direttive comunitarie riguardanti il settore delle sostanze e
preparati pericolosi.
Le disposizioni normative sopra indicate sono ora
esaustive;
pertanto, l'immissione sul mercato e la commercializzazione
delle sostanze e dei preparati pericolosi devono essere soggette, come disciplinato dalle
predette disposizioni, a vigilanza da parte degli organi competenti delle amministrazioni
dello Stato, delle regioni e degli enti locali che, in qualsiasi momento possono procedere
ad ispezioni presso i luoghi di produzione, di deposito e vendita, richiedere dati,
informazioni e documenti e, ove necessario, prelevare campioni da sottoporre ad analisi e
valutazione presso i laboratori di propria competenza. Sembra opportuno ricordare che, in
caso di infrazione alle vigenti disposizioni di legge, e' possibile incorrere in sanzioni
sia di tipo amministrativo che, ove ne ricorrano i termini, di tipo penale.
Si fa' presente, inoltre, che durante l'ultimo corso di
aggiornamento su "sostanze e preparati pericolosi" tenutosi presso l'Istituto
superiore di sanita' al quale hanno partecipato funzionari regionali e degli enti locali
designati dalle rispettive amministrazioni, e' emerso il persistere di notevole carenza di
controlli sull'intero territorio nazionale, con l'eccezione di poche situazioni locali,
legate piu' all'interesse ed alla iniziativa di singoli operatori che ad una vera e
propria programmazione di interventi.
Poiche', come detto, il quadro normativo nel settore delle
sostanze e dei preparati pericolosi, con la pubblicazione degli ultimi decreti di
recepimento di normative comunitarie, appare ormai consolidato e risulta pienamente in
linea con la legislazione comunitaria stessa e con gli obblighi che da essa derivano, e'
necessario che le amministrazioni regionali e locali, nella formulazione dei piani di
intervento annuali, tengano conto, ai fini della vigilanza sul territorio, anche del
settore delle sostanze chimiche e dei preparati pericolosi, in linea con le iniziative
assunte nel settore dall'amministrazione centrale.
A questo proposito deve anche essere tenuto presente che,
poiche' l'Italia, come tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e' tenuta a
presentare, annualmente, una relazione sull'opera di vigilanza svolta ai fini della
verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni delle direttive sulla materia di cui
trattasi, codeste amministrazioni dovranno presentare, a loro volta, entro la fine del
mese di febbraio di ciascun anno, al Dipartimento della prevenzione del Ministero della
sanita' (via Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma - fax 06-59.94.42.49) una breve relazione
fattuale sull'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente (numero di verifiche
effettuate, le conformita' alla vigente legislazione in materia, numero di sanzioni
comminate, ecc.). I dati desunti dalle singole relazioni, uniti a quelli della vigilanza
effettuata a livello centrale, formeranno parte della relazione che questo Ministero
trasmettera' ai competenti servizi dell'Unione europea e, per opportuna conoscenza, a
codeste amministrazioni che provvederanno a diffonderla nel territorio di loro competenza.
Considerata, comunque, la complessita' della materia
trattata, il suo continuo aggiornamento e la necessita' di assicurare una attuazione
armonizzata dei controlli sul territorio nazionale, si ritiene opportuno che ogni regione
individui e comunichi a questo Ministero il nominativo di un qualificato rappresentante
per i rapporti con l'amministrazione centrale.
Sara', poi, cura dello scrivente Ministero costituire un
gruppo di coordinamento, di cui i rappresentanti segnalati faranno parte, che
individuera':
i criteri di valutazione da adottare per giudicare la
conformita' alle prescrizioni della normativa degli interventi effettuati;
gli specifici aspetti della normativa da sottoporre a
controllo anche in relazione ad iniziative comunitarie o, comunque, ad aspetti ritenuti
prioritari e, di volta in volta, le modalita' ed i tempi delle ispezioni;
i soggetti e le problematiche su cui attuare i controlli.
Si confida in una fattiva collaborazione da parte delle
amministrazioni in indirizzo.