MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE
DECRETO 5 ottobre 2000
Requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente
l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al
rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, nonche' il
comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275
del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale
dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello
strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore,
per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;
Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti
all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli
emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza
internazionale con la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e
tenuta della guardia per i marittimi;
Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e
2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997;
Considerato che la direttiva 94/58/CE del Consiglio del 22
novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, come
modificata dalla direttiva 98/35/CE del 25 maggio 1998, recepite, rispettivamente, con
legge 24 aprile 1998, n. 128, e con legge 21 dicembre 1999, n. 526, e che le stesse sono
entrate in vigore, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 1995 e del 1o luglio 1999;
Considerato che i capitoli II e III dell'annesso sopra
richiamato individuano i requisiti minimi obbligatori per la certificazione dei marittimi
per i servizi di coperta e di macchina e le corrispondenti abilitazioni cosi' come segue:
1) Sezione coperta:
a) ufficiale di navigazione;
b) ufficiale di navigazione di seconda classe;
c) ufficiale di navigazione di terza classe;
d) capitano;
e) capitano di seconda classe;
f) comandante;
g) comandante di seconda classe;
h) comandante di terza classe;
i) comandante di quarta classe;
l) comune di guardia di coperta.
2) Sezione macchina:
a) ufficiale di macchina;
b) capitano di macchina;
c) capitano di macchina di seconda classe;
d) direttore di macchina;
e) direttore di macchina di seconda classe;
f) comune di guardia di macchina.
Considerata la necessita' di procedere all'indicazione dei
requisiti e dei limiti delle abilitazioni nonche' le modalita' di rilascio delle
certificazioni della gente di mare di cui alla citata convenzione STCW/78, come emendata
nel 1995;
Visto l'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, che prevede che il Ministro dei
trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisca i requisiti ed i limiti delle
abilitazioni della gente di mare e ne disciplini la necessaria attivita' di
certificazione;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1999, n. 121-T
con il quale all'art. 4 sono state delegate al Sottosegretario di Stato sen. Mario
Occhipinti le funzioni nelle materie di competenza del Dipartimento della navigazione
marittima ed interna;
Decreta:
Art. 1.
Ufficiale di navigazione
1. L'ufficiale di navigazione puo' imbarcare in qualita' di
ufficiale di coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilita' di una
guardia di navigazione a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500
tonnellate.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di
navigazione occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di
prima categoria;
b) avere compiuto i diciotto anni di eta';
c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore;
d) avere completato, con esito favorevole, un programma di
addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di coperta, di cui alla sezione
A-II/1 del codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo di navigazione di
almeno dodici mesi su navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate in attivita'
di addestramento, nonche' della frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di
base e avanzati, sopravvivenza e salvataggio, radar e A.R.P.A. presso istituti, enti o
societa' riconosciuti idonei da questo Ministero.
Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato
sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta da questi designato e il
suo svolgimento deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato
dall'amministrazione. Tale periodo puo' essere sostituito da un periodo di navigazione di
almeno trentasei mesi in servizio di coperta a bordo di navi di stazza lorda pari o
superiore a 500 tonnellate, dei quali almeno sei in compiti connessi con la tenuta della
guardia sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta da questi
designato;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il
completamento del programma di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare
il possesso delle conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni
dell'ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello
operativo.
3. Qualora in possesso di apposita abilitazione rilasciata
o riconosciuta dal Ministero delle comunicazioni, l'ufficiale di navigazione potra'
svolgere mansioni connesse con i servizi radio di bordo.
Art. 2.
Ufficiale di navigazione di seconda classe
1. L'ufficiale di navigazione di seconda classe puo'
imbarcare in qualita' di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la
responsabilita' di una guardia di navigazione a bordo di navi aventi stazza lorda
inferiori a 500 tonnellate senza limitazioni riguardo la destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di
navigazione di seconda classe occorre essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 1
per il conseguimento del certificato di ufficiale di navigazione.
Art. 3.
Ufficiale di navigazione di terza classe
1. L'ufficiale di navigazione di terza classe puo'
imbarcare in qualita' di ufficiale di coperta di grado inferiore aI primo ed assumere la
responsabilita' di una guardia di navigazione a bordo di navi aventi stazza lorda
inferiori a 500 tonnellate che compiono navigazione costiera.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di
navigazione di terza classe occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di
prima categoria;
b) avere compiuto i diciotto anni di eta';
c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore;
d) avere completato, con esito favorevole, un programma di
addestramento sui compiti e mansioni dell'ufficiale di coperta su navi impegnate in
navigazione costiera, di cui alla sezione A-II/3 del codice STCW, a livello operativo,
comprensivo di un periodo di navigazione di almeno trentasei mesi in servizio di coperta.
Il periodo di navigazione deve essere integrato dalla
frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, sopravvivenza e
salvataggio, e radar presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei da questo
Ministero;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del
periodo di addestramento, un esame teoricopratico, atto a dimostrare il possesso delle
conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di coperta su
navi impegnate in navigazione costiera, di cui alla sezione A-II/3 del codice STCW a
livello operativo.
Art. 4.
Capitano
1. Il capitano puo' imbarcare in qualita' di primo
ufficiale di coperta a bordo di navi senza limitazioni riguardo le caratteristiche e la
destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di capitano occorrono i
seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di
"ufficiale di navigazione";
b) avere completato, con esito favorevole, un programma di
addestramento sui compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti, di cui alla sezione
A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione di
almeno dodici mesi in qualita' di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione a
bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate;
c) aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del
periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle
conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e
comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo.
Art. 5.
Capitano di seconda classe
1. Il capitano di seconda classe puo' imbarcare in qualita'
di primo ufficiale di coperta a bordo di navi aventi stazza lorda compresa tra 500 e 3000
tonnellate senza limitazioni riguardo la destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di capitano di seconda
classe occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di
"ufficiale di navigazione";
b) avere completato, con esito favorevole, un programma di
addestramento sui compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti di navi di stazza
lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al
livello direttivo;
c) aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del
periodo di addestramento, un esame teoricopratico, atto a dimostrare il possesso delle
conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e
comandanti di navi di stazza lorda compresa tra 500 e 3000, di cui alla sezione A-II/2 del
codice STCW, al livello direttivo.
Art. 6.
Comandante
1. Il comandante puo' assumere il comando di navi senza
limitazioni riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di comandante occorrono i
seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di
"capitano";
b) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione in
qualita' di primo ufficiale di coperta in virtu' del possesso del certificato di
abilitazione di "capitano", ovvero c) essere in possesso del certificato di
abilitazione di "ufficiale di navigazione";
d) avere completato, con esito favorevole, un programma di
addestramento sui compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti, addestramento sui
compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti di navi di stazza lorda compresa tra
500 e 3000 tonnellate, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo,
comprensivo di un periodo di navigazione di almeno trentasei mesi in qualita' di ufficiale
responsabile di una guardia di navigazione a bordo di navi di stazza lorda pari o
superiore a 500 tonnellate;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del
periodo di addestramento, un esame teoricopratico, atto a dimostrare il possesso delle
conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e
comandanti di navi di stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate, di cui alla sezione
A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo.
Art. 7.
Comandante di seconda classe
1. Il comandante di seconda classe puo' assumere il comando
di navi aventi stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate senza limitazioni riguardo
la destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di comandante di seconda
classe occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di
"capitano di seconda classe";
b) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione in
qualita' di primo ufficiale di coperta in virtu' del possesso del certificato di
abilitazione di "capitano di seconda classe", ovvero c) essere in possesso del
certificato di abilitazione di "Ufficiale di navigazione";
d) avere completato, con esito favorevole, un programma di
addestramento sui compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti di navi di stazza
lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al
livello direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno trentasei mesi in
qualita' di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione a bordo di navi di stazza
lorda pari o superiore a 500 tonnellate;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del
periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle
conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e
comandanti di navi di stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate, di cui alla sezione
A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo.
Art. 8.
Comandante di terza classe
1. Il comandante di terza classe puo' assumere il comando
di navi aventi stazza lorda inferiore a 500 tonnellate senza limitazioni riguardo la
destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di comandante di terza
classe occorre essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 7 per il conseguimento
del certificato di comandante di seconda classe.
Art. 9.
Comandante di quarta classe
1. Il comandante di quarta classe puo' assumere il comando
di navi aventi stazza lorda inferiore a 500 tonnellate che compiono navigazione costiera.
2. Per conseguire il certificato di comandante di quarta
classe occorrono i seguenti requisiti:
a) avere compiuto i venti anni di eta';
b) essere in possesso del certificato di abilitazione di
"ufficiale di navigazione di terza classe";
c) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione in
qualita' di ufficiale di coperta, in virtu' del possesso del certificato di
"ufficiale di navigazione di terza classe".
Art. 10.
Comune di guardia di coperta
1. Il comune di guardia di coperta puo' prendere parte al
servizio di guardia di navigazione con una qualifica di coperta a bordo aventi stazza
lorda pari o superiore a 500 tonnellate.
2. Per conseguire il certificato di comune di guardia di
coperta occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di
prima categoria;
b) avere compiuto i sedici anni di eta';
c) avere assolto l'obbligo scolastico;
d) avere completato, con esito favorevole, un programma di
addestramento sui compiti e mansioni dei comuni di guardia di coperta, di cui di cui alla
sezione A-II/4 del codice STCW, a livello di supporto, comprensivo di un periodo di
navigazione di almeno sei mesi di navigazione in servizio di coperta a bordo di navi di
stazza lorda superiore a 500 tonnellate.
Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato
sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta da questi designato.
Il periodo di navigazione deve essere integrato dalla
frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, nonche' di
sopravvivenza e salvataggio presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei da questo
Ministero;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il
completamento del programma di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare
il possesso delle conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni del comune di
guardia di coperta, di cui alla sezione A- II/4 del codice STCW, a livello di supporto.
Art. 11.
Ufficiale di macchina
1. L'ufficiale di macchina puo' imbarcare in qualita' di
ufficiale di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilita' di una guardia di
macchina in un locale apparato motore presidiato o ad essere designato ufficiale di
macchina responsabile di un locale apparato motore periodicamente non presidiato a bordo
di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a
750 chilowatt;
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina
occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di
prima categoria;
b) avere compiuto i diciotto anni di eta';
c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore;
d) avere completato, con esito favorevole, un programma di
addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di macchina, di cui alla sezione
A-III/1 del codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo di navigazione di
almeno dodici mesi su navi dotate di apparato di propulsione di potenza pari o superiore a
750 chilowatt, in attivita' di addestramento, nonche' della frequenza, con esito
favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, e sopravvivenza e salvataggio,
presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei da questo Ministero.
Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato
sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina da questi
designato e il suo svolgimento deve essere riportato in un apposito libretto di
addestramento approvato dall'amministrazione;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il periodo di
addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e
capacita' ad eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di macchina, di cui alla
sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo.
Art. 12.
Capitano di macchina
1. Il capitano di macchina puo' imbarcare in qualita' di
primo ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con
potenza di propulsione pari o superiore a 3000 chilowatt.
2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina
occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di
"ufficiale di macchina";
b) avere completato, con esito favorevole, un programma di
addestramento sui compiti e sulle mansioni del primo ufficiale di macchina e del direttore
di macchina, di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo, comprensivo
di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi in qualita' di ufficiale di macchina su
navi dotate di apparato di propulsione di potenza pari o superiore a 750 chilowatt;
c) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il periodo di
addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare la competenza ad eseguire i
compiti e le mansioni del primo ufficiale di macchina e del direttore di macchina, di cui
alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo.
Art. 13.
Capitano di macchina di seconda classe
1. Il capitano di macchina di seconda classe puo' imbarcare
in qualita' di primo ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore
principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000 chilowatt.
2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina di
seconda classe occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di
"ufficiale di macchina";
b) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione in
qualita' di ufficiale di macchina;
c) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il periodo di
addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare la competenza ad eseguire i
compiti e le mansioni del primo ufficiale di macchina e del direttore di macchina su navi
aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000
kW, di cui alla sezione A-III/3 del codice STCW, a livello direttivo.
Art. 14.
Direttore di macchina
1. Il direttore di macchina puo' imbarcare in qualita' di
direttore a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione
pari o superiore a 3000 chilowatt.
2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina
occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di
"capitano di macchina";
b) avere effettuato almeno trentasei mesi di navigazione in
qualita' di ufficiale di macchina dei quali almeno dodici in qualita' di primo ufficiale
di macchina.
Art. 15.
Direttore di macchina di seconda classe
1. Il direttore di macchina di seconda classe puo'
imbarcare in qualita' di direttore a bordo di navi aventi un apparato motore principale
con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000 chilowatt.
2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina
di seconda classe occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di
"capitano di macchina di seconda classe";
b) avere effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione
in qualita' di ufficiale di macchina dei quali almeno dodici in qualita' di primo
ufficiale di macchina;
c) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il periodo di
addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare la competenza ad eseguire i
compiti e le mansioni di primo ufficiale di macchina e di direttore di macchina su navi
aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000
kW, di cui alla sezione A-III/3 del codice STCW, a livello direttivo.
Art. 16.
Comune di guardia di macchina
1. Il comune di guardia di macchina puo' far parte del
servizio di guardia con una qualifica di macchina in un locale apparato motore presidiato
o ad essere designato allo svolgimento di compiti in un apparato motore periodicamente non
presidiato, su navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o
superiore a 750 chilowatt.
2. Per conseguire il certificato di comune di guardia di
macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di
prima categoria;
b) avere compiuto i diciotto anni di eta';
c) avere assolto l'obbligo scolastico;
d) avere completato, con esito favorevole, un programma di
addestramento sui compiti e mansioni dei comuni di guardia di macchina, di cui di cui alla
sezione A-III/4 del codice STCW, a livello di supporto, comprensivo di un periodo di
almeno sei mesi di navigazione in servizio di macchina a bordo di navi dotate di apparato
di propulsione di potenza pari o superiore a 750 chilowatt.
Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato
sotto la supervisione del direttore di macchina ovvero di un ufficiale di macchina da
questi designato.
Il periodo di navigazione deve essere integrato dalla
frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, nonche' di
sopravvivenza e salvataggio presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei da questo
Ministero;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il
completamento del programma di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare
il possesso delle conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni del comune di
guardia di macchina, di cui alla sezione A-III/4 del codice STCW, a livello di supporto.
Art. 17.
E s a m i
1. Gli argomenti indicati nelle sezioni A-II/1 A-II/2,
A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3 e A-III/4, cosi' come approvate dall'IMO, di cui
ai precedenti articoli formano oggetto dei programmi di esame, laddove previsti, per il
conseguimento delle rispettive abilitazioni.
Art. 18.
Modello di certificato
1. E' approvato il modello di certificato di abilitazione
di cui all'allegato 1 al presente decreto, che e' valido per tutti i certificati da
rilasciare.
Art. 19.
Titoli professionali marittimi
1. I possessori di titoli professionali marittimi
rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto al rilascio delle certificazioni
relative alle abilitazioni di cui al presente decreto secondo i criteri ed i requisiti
indicati nell'allegata tabella 2, purche' in possesso di un certificato in corso di
validita' rilasciato ai sensi della convenzione IMO STCW/78, ratificata con legge 21
novembre 1985, n. 739.
2. I possessori dei certificati di marittimo facente parte
di una guardia di coperta o di macchina, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 30 maggio 1995, n. 569, hanno diritto al rilascio delle corrispondenti
abilitazioni previste dal presente decreto, secondo i criteri ed i requisiti indicati
nella medesima tabella 2 allegata al presente decreto.
Art. 20.
Disposizione finale
1. Il decreto ministeriale 12 agosto 1998 e' abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.