- La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
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- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Promulga la seguente legge:
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- Capo I
- PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
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- Art. 1.
- (Principi generali e finalita')
- 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un
sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la
qualita' della vita, pari opportunita', non discriminazione e diritti di cittadinanza,
previene, elimina o riduce le condizioni di disabilita', di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficolta' sociali e
condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
- 2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e
servizi sociali" si intendono tutte le attivita' previste dall'articolo 128 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 3. La programmazione e l'organizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo
Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge,
secondo i principi di sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita',
omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
- 4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito
delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non
lucrativi di utilita' sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e
degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella
programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali.
- 5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono
soggetti pubblici nonche', in qualita' di soggetti attivi nella progettazione e nella
realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilita' sociale,
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema
integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della
solidarieta' sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei
familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta' organizzata.
- 6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei
cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di
tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
- 7. Le disposizioni della presente legge costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle
competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute
nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
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- Art. 2.
- (Diritto alle prestazioni).
- 1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei
servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel
rispetto degli accordi internazionali, con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi
regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari,
nonche' gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi
sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha
carattere di universalita'. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a
realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di
prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo
a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge,
nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- 3. I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato
reddito o con incapacita' totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per
inabilita' di ordine fisico e psichico, con difficolta' di inserimento nella vita sociale
attiva e nel mercato del lavoro, nonche' i soggetti sottoposti a provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono
prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi
e servizi sociali.
- 4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui
al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano
nazionale di cui all'articolo 18.
- 5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono
tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare
i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui
requisiti per l'accesso e sulle modalita' di erogazione per effettuare le scelte piu'
appropriate.
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- Art. 3.
- (Principi per la programmazione degli interventi e
delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
- 1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi
sociali, in forma unitaria ed integrata, e' adottato il metodo della programmazione degli
interventi e delle risorse, dell'operativita' per progetti, della verifica sistematica dei
risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni, nonche' della
valutazione di impatto di genere.
- 2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle
risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:
- a) coordinamento ed integrazione con gli interventi
sanitari e dell'istruzione nonche' con le politiche attive di formazione, di avviamento e
di reinserimento al lavoro;
- b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli
istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano
con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale nonche' le aziende unita' sanitarie
locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei
livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.
- 3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le
finalita' della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata
partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.
- 4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per
favorire la pluralita' di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli
stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati,
l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad
esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della
presente legge, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
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- Art. 4.
- (Sistema di finanziamento delle politiche sociali).
- 1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze
differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di
cui all'articolo 1, comma 3.
- 2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese
di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della
comunita', fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.
- 3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi
dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in attuazione
della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato
per obiettivi ed interventi di settore, nonche', in forma sussidiaria, a cofinanziare
interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli
enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.
- 4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle
regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse
loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' degli
autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.
- 5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo
nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennita'
considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennita' spettanti agli
invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' eventuali progetti di settore individuati ai sensi
del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.
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- Art. 5.
- (Ruolo del terzo settore).
- 1. Per favorire l'attuazione del principio di
sussidiarieta', gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse
disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il
sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso
politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi
dell'Unione europea.
- 2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla
presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11,
promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonche'
il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel
terzo settore la piena espressione della propria progettualita', avvalendosi di analisi e
di verifiche che tengano conto della qualita' e delle caratteristiche delle prestazioni
offerte e della qualificazione del personale.
- 3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3,
comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste dall'articolo 8,
comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti
tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei
servizi alla persona.
- 4. Le regioni disciplinano altresi', sulla base dei
principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalita' previste al comma
3, le modalita' per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.
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- Capo II
- ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
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- Art. 6.
- (Funzioni dei comuni)
- 1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla
programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano
territoriale gli assetti piu' funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i
cittadini, secondo le modalita' stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da
ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
- 2. Ai comuni, oltre ai compiti gia' trasferiti a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni
attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli
18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti
attivita':
- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema
locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorita' e dei settori di
innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il
coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;
- b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche
diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17,
nonche' delle attivita' assistenziali gia' di competenza delle province, con le modalita'
stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;
- c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi
sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli
articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);
- d) partecipazione al procedimento per l'individuazione
degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a); e) definizione dei
parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della
determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.
- 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i
comuni provvedono a:
- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi
sociali a rete, risorse delle collettivita' locali tramite forme innovative di
collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocita'
tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- b) coordinare programmi e attivita' degli enti che operano
nell'ambito di competenza, secondo le modalita' fissate dalla regione, tramite
collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attivita' volte all'integrazione
sociale ed intese con le aziende unita' sanitarie locali per le attivita' socio-sanitarie
e per i piani di zona;
- c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa
e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati
delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);
- d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui
all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualita' e l'efficacia dei servizi e
formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
- e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al
controllo di qualita' dei servizi, secondo le modalita' previste dagli statuti comunali.
- 4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il
ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la
residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi
all'eventuale integrazione economica.
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- Art. 7.
- (Funzioni delle province)
- 1. Le province concorrono alla programmazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo le modalita' definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle
province in ordine:
- a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e
sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in
ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi
sociali;
- b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere
approfondimenti mirati sui fenomeni sociali piu' rilevanti in ambito provinciale fornendo,
su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il
coordinamento degli interventi territoriali;
- c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di
formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e
all'aggiornamento;
- d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione
dei piani di zona.
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- Art. 8.
- (Funzioni delle regioni)
- 1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione,
coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica della rispettiva
attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi,
con particolare riferimento all'attivita' sanitaria e socio-sanitaria ad elevata
integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre
1998, n. 419.
- 2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle
esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le
indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalita' di collaborazione e
azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di
concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni
provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e
10 della presente legge.
- 3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle
seguenti funzioni:
- a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti
locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalita' e degli strumenti per la
gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione
degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio
associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i
distretti sanitari gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una
quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla
presente legge;
- b) definizione di politiche integrate in materia di
interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e
reinserimento nelle attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
- c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza
tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti
locali; d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di
coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi
altresi' alle esperienze effettuate a livello europeo;
- e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di
gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle
azioni previste;
- f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati
dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle
strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4
e 5;
- g) istituzione, secondo le modalita' definite con legge
regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualita', di registri dei soggetti
autorizzati all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge;
- h) definizione dei requisiti di qualita' per la gestione
dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
- i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di
cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede
nazionale;
- l) definizione dei criteri per la determinazione del
concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri
determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
- m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attivita' sociali;
- n) determinazione dei criteri per la definizione delle
tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
- o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalita'
indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito
dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.
- 4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalita' per la
presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale
istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di
indipendenza nei confronti degli enti erogatori.
- 5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti
locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le
regioni disciplinano, con le modalita' stabilite dall'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse
umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore
della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.
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- Art. 9.
- (Funzioni dello Stato)
- 1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dei poteri di
indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:
- a) determinazione dei principi e degli obiettivi della
politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di
cui all'articolo 18;
- b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle
prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti
dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;
- c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e
organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunita' di
tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;
- d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali
in materia di professioni sociali, nonche' dei requisiti di accesso e di durata dei
percorsi formativi;
- e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata
inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.
- 2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e
c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono
esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
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- Art. 10.
- (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo
socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e
servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalita' per la partecipazione
alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);
- b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la
trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di
un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalita'
giuridica pubblica;
- c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera
b): 1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali
coerenti con la loro autonomia; 2) di forme di controllo relative all'approvazione degli
statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in
materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonche' di forme di
verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;
- d) prevedere la possibilita' della trasformazione delle
IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei
vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa
vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei
casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;
- e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente
attivita' di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di
fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento
dei servizi;
- prevedere che negli statuti siano inseriti appositi
strumenti di verifica della attivita' di amministrazione dei patrimoni;
- f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino
l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli
indirizzi di cui alle lettere b) e c);
- g) prevedere la possibilita' di separare la gestione dei
servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo
sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- h) prevedere la possibilita' di scioglimento delle IPAB nei
casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino
essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le
finalita' previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di
scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti,
nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di
disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del
territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare
il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
- 2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1
sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni
dalla data di assegnazione.
- 3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi
del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del medesimo decreto legislativo.
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- Art. 11.
- (Autorizzazione e accreditamento)
- 1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono
autorizzati dai comuni. L'autorizzazione e' rilasciata in conformita' ai requisiti
stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze
locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
lettera c), con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri
interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
- 2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata
applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture
operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a
concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e
nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di
cinque anni.
- 3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per
le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base
delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).
- 4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal
Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalita'
per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle
autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo
massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo
provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.
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- Art. 12.
- (Figure professionali sociali)
- 1. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla
base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili
professionali delle figure professionali sociali.
- 2. Con regolamento del Ministro per la solidarieta'
sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanita' e dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:
- a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con
i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in
corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonche' i criteri generali riguardanti i
requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di
formazione;
- c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei
profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al
comma 2, lettera a), sono definiti dall'universita' ai sensi dell'articolo 11 del citato
regolamento adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
- 4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area
socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.
- 5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarieta' sociale, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalita' di accesso alla
dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di
cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attivita' formative
negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso
del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
-
- Art. 13.
- (Carta dei servizi sociali)
- 1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli
utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, d'intesa con i Ministri interessati, e' adottato lo schema generale
di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun
ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed e' tenuto a darne
adeguata pubblicita' agli utenti.
- 2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri
per l'accesso ai servizi, le modalita' del relativo funzionamento, le condizioni per
facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro
diritti, nonche' le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare
le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi
riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via
giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilita' di attivare ricorsi nei confronti
dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
- 3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte
degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario
ai fini dell'accreditamento.
-
-
- Capo III
- DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI
INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE
-
- Art. 14.
- (Progetti individuali per le persone disabili)
- 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone
disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita
familiare e sociale, nonche' nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del
lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unita' sanitarie locali, predispongono, su
richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
- 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani
di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione
diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio
sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o
accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonche'
le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di poverta',
emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le
potenzialita' e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
- 3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela
della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalita' per indicare nella
tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non
autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi
ed alle prestazioni sociali.
-
- Art. 15.
- (Sostegno domiciliare per le persone anziane non
autosufficienti)
- 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario
nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e
croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo
nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio
decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanita' e per le pari opportunita',
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle
persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo
familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.
- 2. Il Ministro per la solidarieta' sociale, con il medesimo
decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalita' di ripartizione dei
finanziamenti in base a criteri ponderati per quantita' di popolazione, classi di eta' e
incidenza degli anziani, valutando altresi' la posizione delle regioni e delle province
autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede
di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 e' emanato entro
novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
- 3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 e'
riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanita', realizzati in
rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere
e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente
familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima
applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono
finalizzate al potenziamento delle attivita' di assistenza domiciliare integrata.
- 4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie
dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la
solidarieta' sociale e al Ministro della sanita' in cui espongono lo stato di attuazione
degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attivita' svolte ai sensi del presente
articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi.
- Qualora una o piu' regioni non provvedano all'impegno
contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2,
il Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della sanita',
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle
regioni.
-
- Art. 16.
- (Valorizzazione e sostegno delle responsabilita'
familiari)
- 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della
persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;
sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici
e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo
aiuto e l'associazionismo delle famiglie;
- valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione
di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al
fine di migliorare la qualita' e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono
e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.
- 2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili
nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui
all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le
relazioni, la corresponsabilita' e la solidarieta' fra generazioni, di sostenere le
responsabilita' genitoriali, di promuovere le pari opportunita' e la condivisione di
responsabilita' tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della
famiglia.
- 3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e
servizi sociali hanno priorita':
- a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a
sostegno della maternita' e della paternita' responsabile, ulteriori rispetto agli assegni
e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla
legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in
collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima
infanzia;
- b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il
tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
- c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla
genitorialita', anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
- d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con
benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di
accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in
difficolta', di minori in affidamento, di anziani;
- e) servizi di sollievo, per affiancare nella
responsabilita' del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti piu'
impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero
per sostituirli nelle stesse responsabilita' di cura durante l'orario di lavoro;
- f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con
qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie
interessate.
- 4. Per sostenere le responsabilita' individuali e familiari
e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli,
di gestanti in difficolta', di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti
con problemi di grave e temporanea difficolta' economica, di famiglie di recente
immigrazione che presentino gravi difficolta' di inserimento sociale, nell'ambito delle
risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in
alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore,
consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il
destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti e' a carico del comune;
all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali e' riservata una quota per il
concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.
- 5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e
tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilita' di cura. I comuni possono,
altresi', deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI) per la prima casa, nonche' tariffe ridotte per l'accesso a piu' servizi
educativi e sociali.
- 6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate
misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei
componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono
essere attribuite per la realizzazione di tali finalita' in presenza di modifiche
normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di
carattere corrente.
-
- Art. 17.
- (Titoli per l'acquisto di servizi sociali)
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,
i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi
per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di
interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse
da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a),
numeri 1) e 2), della presente legge, nonche' dalle pensioni sociali di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- 2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalita' per la
concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo
per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli
indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
-
-
- Capo IV
- STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
-
- Art. 18.
- (Piano nazionale e piani regionali degli interventi
e dei servizi sociali)
- 1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale
degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale",
tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonche' delle
risorse ordinarie gia' destinate alla spesa sociale dagli enti locali.
- 2. Il Piano nazionale e' adottato previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' i
pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo
1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive
modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che
operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema
di piano e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
data di assegnazione.
- 3. Il Piano nazionale indica:
- a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni
sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;
- b) le priorita' di intervento attraverso l'individuazione
di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla
realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di poverta' o
di difficolta' psico-fisica;
- c) le modalita' di attuazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche
sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
- d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di
informazione al cittadino e alle famiglie;
- e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative,
comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della
concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la
costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;
- f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei
livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti
nonche' gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e
dei servizi sociali;
- g) i criteri generali per la disciplina del concorso al
costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- h) i criteri generali per la determinazione dei parametri
di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;
- i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione
dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo
17;
- l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e
servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in
base a quanto previsto dall'articolo 14;
- m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e
all'aggiornamento del personale;
- n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del
Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo
parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni
occupazionali della popolazione;
- o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi
integrati per obiettivi di tutela e qualita' della vita rivolti ai minori, ai giovani e
agli anziani, per il sostegno alle responsabilita' familiari, anche in riferimento
all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilita' e
limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonche'
per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli
alcoldipendenti.
- 4. Il primo Piano nazionale e' adottato entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 5. Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone
annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli
interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i
risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione da'
conto altresi' dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei
finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
- 6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite
dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente
legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente
articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito
delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i
comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali,
provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi
del piano sanitario regionale, nonche' al coordinamento con le politiche dell'istruzione,
della formazione professionale e del lavoro.
-
- Art. 19.
- (Piano di zona)
- 1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con
le aziende unita' sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai
sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni
del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che
individua:
- a) gli obiettivi strategici e le priorita' di intervento
nonche' gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- b) le modalita' organizzative dei servizi, le risorse
finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualita' in relazione alle
disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
- c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema
informativo di cui all'articolo 21;
- d) le modalita' per garantire l'integrazione tra servizi e
prestazioni;
- e) le modalita' per realizzare il coordinamento con gli
organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento
all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalita' per la collaborazione dei servizi
territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarieta' sociale a livello
locale e con le altre risorse della comunita';
- g) le forme di concertazione con l'azienda unita' sanitaria
locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
- 2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo
di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
- 142, e successive modificazioni, e' volto a:
- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento
fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le
risorse locali di solidarieta' e di auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i cittadini
nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche
finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
- c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di
ciascun comune, delle aziende unita' sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari
dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari
obiettivi;
- d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento
degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
- 3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per
assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i
soggetti pubblici di cui al comma 1 nonche' i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e
all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione
concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali previsto nel piano.
-
- Art. 20.
- (Fondo nazionale per le politiche sociali)
- 1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di
politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali.
- 2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di cui al
comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni
per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando
quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a
lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno
2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le
proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.
- 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
- 4. La definizione dei livelli essenziali di cui
all'articolo 22 e' effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo
nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla
spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilita'
finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
- 5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalita'
e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di
cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
- a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed
evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;
- b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a
favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);
- c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e
degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi
interventi e prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine di realizzare un
sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento
degli obiettivi del Piano nazionale;
- d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonche' modalita' per la
revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro
periodi determinati;
- e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di
entrata in vigore del regolamento.
- 6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di
assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento puo' essere emanato.
- 7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente
alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto
della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano
nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima
applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui
all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per
l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.
- 8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo
del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria con le
modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui
all'articolo 24 della presente legge.
- 9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per
le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle
prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.
- 10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali
affluiscono, altresi', somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da
privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione
europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al
citato Fondo nazionale.
- 11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano
all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9
delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il
Ministro per la solidarieta' sociale, con le modalita' di cui al medesimo comma 7,
provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando
l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a
ciascun comune o a ciascuna regione.
-
- Art. 21.
- (Sistema informativo dei servizi sociali)
- 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni
istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta
conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla
programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la
promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture
sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.
- 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e' nominata, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale,
una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore
sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
due dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. La commissione ha il compito di
formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali
dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali.
La commissione e' presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la
solidarieta' sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri
derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni
annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
- 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio
decreto, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentite la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalita' e
individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari
per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del
sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con le specifiche tecniche della
rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le
amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le
regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei
servizi sociali a livello locale.
- 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani
di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del
sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.
-
-
- Capo V
- INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
-
- Sezione I
- Disposizioni generali
-
- Art. 22.
- (Definizione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali)
- 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si
realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita
sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure
economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle
risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
- 2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario
nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' le disposizioni in
materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il
livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi
secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale,
regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali,
tenuto conto delle risorse ordinarie gia' destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
- a) misure di contrasto della poverta' e di sostegno al
reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa
dimora;
- b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la
permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti
propri della vita quotidiana;
- c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di
disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso
famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la
promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- d) misure per il sostegno delle responsabilita' familiari,
ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura
familiare;
- e) misure di sostegno alle donne in difficolta' per
assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro
successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f) interventi per la piena integrazione delle persone
disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle
comunita'-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei
servizi di comunita' e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonche'
erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g) interventi per le persone anziane e disabili per
favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture
comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonche' per l'accoglienza e la
socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in
ragione della elevata fragilita' personale o di limitazione dell'autonomia, non siano
assistibili a domicilio;
- h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per
contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura
preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie
per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.
- 3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e
servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le
finalita' delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n.
66, 28 agosto 1997, n.
- 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31
dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate
con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonche' della legge
5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per
favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale
destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma
di strutture comunitarie di tipo familiare.
- 4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi
regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito
territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse
esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:
- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale
per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni
di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti
con fragilita' sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere
comunitario.
- Sezione II Misure di contrasto alla poverta' e riordino
degli emolumenti economici assistenziali Art. 23.
- (Reddito minimo di inserimento) 1. L'articolo 15 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e' sostituito dal seguente:
- "Art. 15. - (Estensione del reddito minimo di
inserimento). - 1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della
sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo,
tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalita', i termini e
le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura
generale di contrasto della poverta', alla quale ricondurre anche gli altri interventi di
sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni".
- 2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15
del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, e' definito quale misura di contrasto della poverta' e di sostegno al reddito
nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.
-
- Art. 24.
- (Delega al Governo per il riordino degli emolumenti
derivanti da invalidita'civile, cecita' e sordomutismo)
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio
della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il
riordino degli assegni e delle indennita' spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962,
n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11
febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
- a) riclassificazione delle indennita' e degli assegni, e
dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel
complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli
attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma.
- La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a
cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla poverta' o come incentivi per
la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap,
per la valorizzazione delle capacita' funzionali del disabile e della sua potenziale
autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:
- 1) reddito minimo per la disabilita' totale a cui fare
afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della
minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave
disabilita', e' cumulabile con l'indennita' di cui al numero 3.1) della presente lettera;
- 2) reddito minimo per la disabilita' parziale, a cui fare
afferire indennita' e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione
fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e
lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre
1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7
agosto 1997, n.
- 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di
avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;
- 3) indennita' per favorire la vita autonoma e la
comunicazione, commisurata alla gravita', nonche' per consentire assistenza e sorveglianza
continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennita' afferiscono
gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi
disabilita', totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere
l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con
disabilita' grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese
personali aggiuntive. L'indennita' puo' essere concessa secondo le seguenti modalita' tra
loro non cumulabili:
- 3.1) indennita' per l'autonomia di disabili gravi o
pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;
- 3.2) indennita' di cura e di assistenza per
ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;
- b) cumulabilita' dell'indennita' di cura e di assistenza di
cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo
23;
- c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali
individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2)
della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,
secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non
sono titolari di pensioni e indennita' dopo centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli
emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;
- e) equiparazione e ricollocazione delle indennita' gia'
percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
- f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti
acquisiti per coloro che gia' fruiscono di assegni e indennita';
- g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli
anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunita' con i soggetti
non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla
spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50
per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio
dell'assistito;
- h) revisione e snellimento delle procedure relative
all'accertamento dell'invalidita' civile e alla concessione delle prestazioni spettanti,
secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione
di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle
prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157,
nonche' dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilita' ed handicap -
International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata
dall'Organizzazione mondiale della sanita'; definizione delle modalita' per la verifica
della sussistenza dei requisiti medesimi.
- 2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1
sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle associazioni
nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli
utenti. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
-
- Art. 25.
- (Accertamento della condizione economica del
richiedente)
- 1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla
presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente e' effettuata
secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
-
- Art. 26.
- (Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni
sociali)
- 1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti
dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali
erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a
garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali
delle persone anziane e disabili.
-
-
- Capo VI
- DISPOSIZIONI FINALI
-
- Art. 27.
- (Istituzione della Commissione di indagine sulla
esclusione sociale)
- 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata
"Commissione". 2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in
collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le
rilevazioni occorrenti per indagini sulla poverta' e sull'emarginazione in Italia, di
promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare
proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto
dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e
relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le
conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
- 3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno,
riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base
della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.
- 4. La Commissione e' composta da studiosi ed esperti con
qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un
periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la solidarieta' sociale.
- Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate
dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche
amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione puo'
avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La
Commissione puo' avvalersi altresi' della collaborazione di esperti e puo' affidare la
effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni.
- 5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione,
determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo
nazionale per le politiche sociali.
-
- Art. 28.
- (Interventi urgenti per le situazioni di poverta'
estrema)
- 1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli
interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni
di poverta' estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche
sociali e' incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001
e 2002.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le
organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilita' sociale nonche'
le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalita' e i termini definiti ai
sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta
accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento
sociale.
- 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i
termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma
2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei
progetti, le modalita' per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle
grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati
prioritari.
- 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
-
- Art. 29.
- (Disposizioni sul personale)
- 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata
a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unita' di personale dotate di
professionalita' ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in
particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonche' in materia di
adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non
accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga
ai termini ed alle modalita' di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si
provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi
dell'articolo 20 della presente legge.
-
- Art. 30.
- (Abrogazioni)
- 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- 2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui all'articolo 10 e' abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge
17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle
leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo
1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.
- La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
-
- Data a Roma, addi' 8 novembre 2000
-
- CIAMPI
- Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
- Turco, Ministro per la solidarieta' sociale
- Visto, il Guardasigilli: Fassino
-
- LAVORI PREPARATORI
- Camera dei deputati (atto n. 332):
- Presentato dall'on. Scalia il 9 maggio 1996.
- Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 10 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, V e XI.
- Esaminato dalla XII commissione il 4, 12, 19 febbraio 1997;
- il 12 novembre 1998; l'1, 2, 3 dicembre 1998; il 3 marzo
1999; il 21, 28, 29 aprile 1999; il 4, 6, 19 e 25 maggio 1999; il 15, 16, 17, 23 e 29
giugno 1999; il 1o luglio 1999.
- Relazione scritta presentata il 2 luglio 1999 (atto n.
332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-39 22-3945-4931-5541/A (relatore
on. Signorino) Esaminato in aula il 5 luglio 1999; il 12, 18, 19, 20 gennaio 2000; il 29
marzo 2000; il 4, 5, 6 aprile 2000;
- il 23, 24 maggio 2000 ed approvato il 31 maggio 2000 in un
testo unificato con atti nn. 332 (on. Scalia); 354 (on. Signorino ed altri); 369 (on.
Pecoraro Scanio); 1484 (on. Saia ed altri); 1832 (on. Lumia ed altri); 2378 (on. Calderoni
ed altri); 2431 (on. Polenta ed altri); 2625(on. Guerzoni ed altri); 2743 (on. Luca' ed
altri); 2752 (on. Jervolino Russo ed altri); 3666 (on. Bertinotti ed altri); 3751 (on. Lo
Presti ed altri); 3922 (on. Zaccheo ed altri);
- 3945 (on. Ruzzante); 4931 (disegno di legge d'iniziativa
del Governo); 5541 (on. Burani ed altri).
- Senato della Repubblica (atto n. 4641):
- Assegnato alle commissioni riunite 1a (Affari
costituzionali) e11a (Lavoro), in sede referente, il 14 giugno 2000 con pareri delle
commissioni 2a, 3a 5a, 6a, 7a, 8a, 12a, 13a, speciale in materia di infanzia, giunta per
gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalle commissioni riunite 1a e 11a il 22, 28 e 29
giugno 2000; il 5, 11, 18, 19, 20, 25 luglio 2000; il 13, 19, 20 settembre 2000; il 3
ottobre 2000.
- Esaminato in aula il 5, 10,11, 12 ottobre 2000 ed approvato
il 18 ottobre 2000.