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in vigore dal: 18-3-2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista la direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996,
relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei
consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o
per via navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo
codice della strada;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione
delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci
pericolose per ferrovia;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, e successive
modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 94/55/CE
relativa alle norme per il trasporto su strada delle merci
pericolose;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2000;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei
trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, dell'interno, della giustizia e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "impresa": una o piu' persone fisiche, una persona giuridica
con o senza fini di lucro, una associazione senza personalita'
giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il
carico o lo scarico di merci pericolose;
b) "capo dell'impresa": il titolare od il legale rappresentante
dell'impresa;
c) "consulente per la sicurezza dei trasporti di merci
pericolose", in appresso denominato "consulente": ogni persona
designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare
le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di
cui all'articolo 5;
d) "merci pericolose": le merci definite come tali nell'allegato
A al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su
strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.
41, e successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Diposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1998".
- La direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996
e' stata pubblicata nella GUCE n. L 145 del 19 giugno 1996.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca
"Il nuovo codice della strada".
Note all'art. 1:
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 4 settembre 1996 vedi nelle note alle
premesse
- Per il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41,
vedi nelle note alle premesse.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente
decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di
trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via
navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a
tali trasporti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attivita' di cui al comma 1 effettuate con mezzi di
trasporto di proprieta' delle Forze armate o delle Forze di polizia
ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilita'
delle stesse;
b) alle attivita' di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili
interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli
altri Stati dell'Unione europea.
Art. 3.
Obblighi del capo dell'impresa
1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti
le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa
nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, uno o piu' consulenti in possesso del certificato
di formazione professionale di cui al presente decreto.
2. Puo' essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un
dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le
funzioni del consulente, adattate all'attivita' dell'impresa, sono
definite all'articolo 4.
3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per
territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le
complete generalita'.
4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo
4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione
dell'ufficio di cui al comma 3.
5. La responsabilita' sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle
norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e
scarico e' del capo dell'impresa stessa.
6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:
a) le imprese esercenti le attivita' di cui all'articolo 2, comma
1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni
unita' di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali
10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;
b) le imprese esercenti le attivita' di cui al comma 1 definite
dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le
operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati
a titolo di attivita' principale od accessoria dell'impresa, ma
vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente
nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosita' o
di inquinamento minimi.
Nota all'art. 3:
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 4 settembre 1996 vedi nelle note alle
premesse.
Art. 4.
Obblighi del consulente
1. Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle
procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale,
per ciascuna operazione relativa all'attivita' dell'impresa, indica
le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per
l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico
di merci pericolose nonche' per lo svolgimento dell'attivita'
dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.
2. Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente
e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e
delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle
norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.
3. Il consulente consegna la relazione di cui al comma 1 al capo
dell'impresa.
4. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di
carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato
pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo
aver raccolto tutte le informazoni utili, provvede alla redazione di
una relazione d'incidente.
5. La relazione di cui al comma 4 e' trasmessa al capo dell'impresa
e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e
della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.
Art. 5.
Qualificazione dei consulenti
1. Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi
inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci
pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonche'
dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato
di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e
della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito
del superamento di un apposito esame.
2. L'esame di cui al comma 1 deve riguardare le materie di cui
all'allegato II, ovvero, qualora il candidato intenda conseguire il
certificato di formazione professionale limitatamente a determinati
tipi di merci pericolose o a determinate modalita' di trasporto, solo
le materie di cui alle seguenti classi di merci:
a) classe 1 (esplosivi);
b) classe 2 (gas);
c) classe 7 (materie radioattive);
d) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e
liquidi);
e) numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi).
3. Il certificato di formazione professionale e' conforme al
modello di cui all'allegato III e deve indicare chiaramente la
tipologia di merci pericolose e le modalita' di trasporto per le
quali e' stato rilasciato.
4. Il certificato di cui al comma 3 e' valido per un periodo di
cinque anni ed e' rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il
titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di
ciascun quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad
accertare sia il permanere delle conoscenze di cui ai commi 1 e 2,
sia l'acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche ed
integrazioni intervenute in materia.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, da
adottarsi in sede di prima attuazione entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua il numero e
la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le
modalita' di nomina dei relativi componenti. Limitatamente alle
modalita' di svolgimento dell'esame di cui al comma 1 si applicano,
ove compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
6. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 1 e
alla prova di controllo di cui al comma 4, quelle relative al
rilascio ed al rinnovo dei certificati di formazione professionale,
nonche' quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e
le indennita' da corrispondere ai componenti delle commissioni
medesime sono a carico dei candidati. Le somme relative sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unita' previsionale del Ministero dei
trasporti e della navigazione.
7. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli
importi dei diritti da versare ai sensi del comma 6 e le relative
modalita' di versamento; per la determinazione della misura dei
compensi a favore dei componenti delle commissioni si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del
10 giugno 1995.
8. Il certificato di formazione professionale rilasciato
dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea
conformemente all'allegato III e' valido per l'esercizio
dell'attivita' di consulente in Italia.
Note all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, concerne: "Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, reca: "Determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici
e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche".
Art. 6.
S a n z i o n i
1. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni.
2. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni.
3. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 1, 2 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire due milioni a lire dodicimilioni.
4. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 3 e 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire unmilione a lire seimilioni.
5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente
decreto e' affidata agli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, sono irrogate dal
prefetto.
Art. 7.
Disposizioni transitorie e finali
1. I titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio
nazionale i quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, di aver di fatto assolto, nel periodo antecedente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, alla funzione equivalente
a quella prevista per il consulente, possono richiedere al Ministero
dei trasporti e della navigazione il rilascio di un certificato
provvisorio che consentira' di continuare ad assolvere la funzione di
consulente esclusivamente presso l'impresa di cui essi sono titolari
o dipendenti.
2. I titolari del certificato provvisorio, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono
conseguire il certificato di formazione professionale di cui
all'articolo 5, presentando la relativa domanda con le modalita' ed
entro i termini fissati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e
di salute dei lavoratori durante il lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Toia, Ministro per le politiche
comunitarie
Bersani, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Dini, Ministro degli affari esteri
Bianco, Ministro dell'interno
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Allegato I
ELENCO DELLE MANSIONI DEL CONSULENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1
I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle
seguenti prassi e procedure relative alle attivita' dell'impresa
riguardanti il trasporto di merci pericolose e le operazioni di
carico e scarico di tali merci:
le procedure volte a far rispettare le norme in materia di
identificazione delle merci pericolose trasportate;
le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione,
all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi
particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;
le procedure di verifica del materiale utilizzato per il
trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o
scarico;
il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa,
di un'adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali;
l'applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali
incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza
durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o
scarico;
il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di
relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni
gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o
durante le operazioni di carico o scarico;
l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione
di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
la considerazione delle disposizioni legislative e delle
particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per
quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri
interessati;
la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci
pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga
delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;
l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al
trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la
presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle
attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la
loro conformita' alle normative;
l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle
norme relative alle operazioni di carico e scarico.
Allegato II
ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2
Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato
devono vertere almeno sulle seguenti materie:
I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali:
conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate
da un incidente che coinvolge merci pericolose;
conoscenza delle principali cause di incidenti.
II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato
dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle
convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto
riguarda:
1) la classificazione delle merci pericolose:
procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele;
struttura dell'enumerazione delle materie;
classi di merci pericolose e principi di classificazione;
natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati;
proprieta' fisico-chimiche e tossicologiche;
2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne
e i contenitori:
tipi di imballaggi nonche' codificazione e marcatura;
requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti
le prove sugli imballaggi;
stato dell'imballaggio e controllo periodico;
3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:
iscrizione sulle etichette di pericolo;
apposizione e eliminazione delle etichette di pericolo;
segnaletica e etichettatura;
4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di
trasporto:
informazioni contenute nei documenti di trasporto;
dichiarazione di conformita' del mittente;
5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:
carico completo;
trasporto alla rinfusa;
trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi;
trasporto in contenitori;
trasporto in cisterne fisse o amovibili;
6) il trasporto di persone;
7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;
8) la separazione dei materiali;
9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i
quantitativi esentati;
10) il maneggio e la sistemazione del carico:
carico e scarico (tasso di riempimento);
sistemazione e separazione;
11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo
scarico;
12) l'equipaggio: formazione professionale;
13) i documenti di bordo:
documenti di trasporto;
consegne scritte;
certificato di autorizzazione del veicolo;
certificato di formazione per i conducenti di veicoli;
attestato di formazione per la navigazione interna;
copia di qualsiasi deroga;
altri documenti;
14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e
attrezzatura per la protezione del guidatore;
15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;
16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di
circolazione o di navigazione;
17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;
18) i requisiti relativi al materiale di trasporto.
Allegato III
MODELLO DI CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3
COMUNITA' EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA
CERTIFICATO CE DI FORMAZIONE PER I CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI
TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE (Direttiva 96/35/CE)
Certificato n. ..............
Segno distintivo dello Stato membro che rilascia il certificato:
(Stemma)
Cognome: ..................................................
Nome completo: ............................................
Luogo e data di nascita: ..................................
Nazionalita': ..............................................
Firma del Titolare: .......................................
Valido fino al ......... per le imprese di trasporto di merci
pericolose, nonche' per le imprese che effettuano operazioni di
carico o scarico connesse a tale trasporto:
() Su strada, validita' circoscritta alle merci:
() Per ferrovia, validita' circoscritta alle merci:
() Per via navigabile, validita' circoscritta alle merci:
Rilasciato da: MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Dipartimento Trasporti Terrestri
Data: ..................
Firma: ............................................
Rinnovato fino al: .............
Data: .............
Firma: ............................................