DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2000,
n.103
Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli
uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4
della legge 28 luglio 1999, n. 266.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
Visto l'articolo 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 618;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 462;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Acquisiti i pareri delle competenti commissione del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Titolo VI
Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze
diplomatiche,dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura.
Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti
italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un
contingente complessivo pari a 1.827 unita' per le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari ed a 450 unita' per gli istituti italiani di cultura. Gli impiegati a
contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base
di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Art. 153 (Assunzione di impiegati temporanei). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura
possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza
dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a
contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del
trattamento economico.
Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero
possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'articolo
152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono
suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo
rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.
Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono
essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei
mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.
Art. 154 (Regime dei contratti). - Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge
locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale
generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano
insorgere dall'applicazione del presente decreto e' il foro locale.
Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici
consolari di prima classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede, la
compatibilita' del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurano in
ogni caso l'applicazione delle norme locali piu' favorevoli al lavoratore in luogo delle
disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere
adeguate a garantire l'assunzione degli elementi piu' qualificati.
Art. 155 (Requisiti e modalita' per l'assunzione). -
Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente residenti da almeno due
anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio, abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta' e siano di costituzione fisica idonea all'espletamento delle
mansioni per le quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di cui all'articolo 153
si prescinde dal requisito della residenza.
Le persone da assumere devono dimostrare di possedere
l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle
mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto,
fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dell'ambiente e
degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonche' delle
precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal
bando di assunzione o, nel caso di impiegati in servizio, immediatamente inferiori. Anche
nell'ambito della promozione culturale sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza
della lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente in uso nel Paese,
nonche' la conoscenza dell'ambiente e degli usi locali.
Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con
apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali, e
sono accertate mediante idonee prove d'esame, che garantiscano l'imparzialita' e la
trasparenza.
Il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare
il contratto sulla base del risultato delle prove. I contratti sono approvati con decreto
ministeriale.
Art. 156 (Doveri dell'impiegato). - Nel contratto sono
particolarmente richiamati, fra i doveri dell'impiegato, gli obblighi: di fedelta'; di
prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli
sono affidate; della disciplina; dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei
rapporti d'ufficio al principio di un'assidua e solerte collaborazione; di tenere nei
confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio all'estero e
tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche privata alla dignita'
dell'ufficio; di non esercitare altre attivita' lavorative.
Art. 157 (Retribuzione). - La retribuzione annua base e'
fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro
locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella
stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di
altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonche' da organizzazioni
internazionali. Si terra' altresi' conto delle eventuali indicazioni di massima fornite
annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a
garantire l'assunzione degli elementi piu' qualificati.
La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione in
relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e
all'andamento del costo della vita.
La retribuzione annua base e' determinata in modo uniforme
per Paese e per mansioni omogenee. Puo' essere consentita in via eccezionale, nello stesso
Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente
sensibile nel costo della vita.
La retribuzione e' di norma fissata e corrisposta in valuta
locale, salva la possibilita' di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari
motivi. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della
retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio
stabilito ai sensi dell'art. 209.
Art. 157-bis (Assegno per il nucleo familiare). - L'assegno
per il nucleo familiare e' regolato dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, fatta salva
l'applicazione della normativa locale se piu' favorevole al lavoratore.
Art. 157-ter (Orario di lavoro, orario di servizio e
festivita'). - La durata normale dell'orario di lavoro e' fissata dal contratto, nel
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 154.
Gli impiegati a contratto sono tenuti a svolgere le proprie
mansioni, nei limiti dell'orario di lavoro stabilito dal contratto, all'interno
dell'orario di servizio stabilito dal capo dell'ufficio.
L'orario di lavoro non puo' essere comunque superiore a
quello previsto per gli impiegati di ruolo in Italia.
Il personale assunto a contratto beneficia dello stesso
numero di giornate festive retribuite previste dal calendario delle festivita' osservate
dalla sede di servizio. Qualora la normativa locale imponga la concessione di un numero
superiore di giornate festive retribuite e il dipendente decida di avvalersene, il periodo
di ferie di cui all'articolo 157-quater viene ridotto in misura corrispondente.
Per particolari esigenze di servizio il capo dell'ufficio
puo' richiedere anche agli impiegati a contratto di prolungare la prestazione di lavoro
oltre l'orario di servizio normalmente previsto, salvo recupero da effettuarsi secondo le
modalita' previste per il personale in servizio nella stessa sede.
Art. 157-quater (Ferie). - Il periodo di ferie per il
personale a contratto e' di 26 giorni lavorativi, in aggiunta ai sei giorni di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 937. Sono concessi periodi superiori ove disposto dalla
legislazione locale.
Il dipendente assunto ai sensi dell'articolo 153 ha diritto
ad un periodo di ferie in proporzione alla durata del suo rapporto di impiego.
Il dipendente non puo' rinunciare alle ferie. Per esigenze
di servizio il godimento delle ferie puo' essere rimandato all'anno successivo, Non
possono essere cumulati piu' di due periodi di ferie annuali.
Art. 157-quinquies (Permessi). - Agli impiegati a contratto
a tempo indeterminato sono concessi permessi, in occasione di eventi familiari
particolarmente rilevanti, determinati con decreto del Ministro degli affari esteri in
misura non superiore a quella prevista per il restante personale.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire all'ufficio di
appartenenza regolare documentazione. Durante i permessi, egli ha diritto all'intera
retribuzione per un periodo comunque non superiore a 15 giorni nell'anno solare, esclusi
dal computo i giorni relativi al permesso per contrarre matrimonio.
Art. 157-sexies (Assenze dal servizio). - L'astensione
obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio e' regolata dalla legge italiana,
salva l'applicazione della normativa locale se piu' favorevole alla lavoratrice.
Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia,
all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi 45 giorni e, nei successivi
15 giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere
concessi ulteriori sei mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di 240
giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si puo'
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.
Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o
di famiglia all'impiegato puo' essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita
per non piu' di tre mesi.
La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai
sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al primo comma, non puo' superare
i dodici mesi in un quinquennio.
Art. 158 (Previdenza e assistenza). - La tutela
previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese
le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda
alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca in modo manifestamente insufficiente,
gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti
assicurativi italiani o stranieri.
Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono
optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.
Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene
assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale. Nel caso la
normativa locale non preveda forme di assicurazione sanitaria obbligatoria, o qualora
statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati,
per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternita', presso enti assicurativi
italiani o stranieri nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio
sanitario nazionale. La polizza deve prevedere anche la copertura del coniuge, purche'
convivente e a carico, e dei figli fino al ventiseiesimo anno di eta', purche' conviventi
e a carico.
Art. 158-bis (Infortuni sul lavoro e malattie
professionali). - Gli uffici all'estero sono tenuti ad assicurare gli impiegati a
contratto contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste
dalla legislazione locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in
vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, o statuisca in modo manifestamente insufficiente,
gli impiegati a contratto sono assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri
nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite alle analoghe categorie di
impiegati in Italia.
Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono
in ogni caso, su richiesta, essere assicurati contro gli infortuni e le malattie
professionali ai sensi della legislazione italiana.
Il rapporto di lavoro e' risolto in caso di accertata
inabilita' permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.
Art. 159 (Viaggi di servizio). - In aggiunta alle spese di
viaggio, all'impiegato a contratto viene corrisposta, per i viaggi di servizio,
un'indennita' giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base in godimento o,
qualora piu' elevata, della retribuzione base dell'impiegato a contratto con analoghe
mansioni in servizio nel Paese in cui la missione e' effettuata. Qualora nel Paese non vi
siano impiegati a contratto con analoghe mansioni, l'indennita' e' fissata dal Ministero
in riferimento ai criteri di cui all'articolo 157, primo comma.
Art. 160 (Assunzione presso altro ufficio). - Nel caso di
chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'amministrazione si impegna, nei limiti
consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilita' di bilancio, a ricollocare
entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all'estero, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, lettera f).
L'impiegato riassunto presso altro ufficio conserva, a
tutti gli effetti, la precedente anzianita' di servizio ed il precedente regime
contrattuale.
L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e
documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni
presso un ufficio all'estero, puo' essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di
servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi
dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma
l'impiegato conserva la precedente anzianita' di servizio.
Nei casi previsti dai precedenti commi si prescinde, nella
riassunzione, dalle disposizioni di cui all'articolo 155. Non puo' in ogni caso essere
riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 161 e
dell'articolo 166, primo comma, lettere a), b), c), d)ed e). Nel caso di soppressione o
chiusura di istituti italiani di cultura, la riassunzione potra' essere disposta, tenuto
conto delle esigenze di servizio, anche in deroga alle dotazioni di personale a contratto
stabilite per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale.
Nei soli casi di cui al primo comma, agli impiegati a
contratto viene attribuito un contributo alle spese di trasferimento nella misura
determinata con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 161 (Cessazione dal servizio). - Gli impiegati a
contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del presente titolo e dalla
normativa locale, cessano dal servizio il primo giorno del mese successivo al compimento
del sessantacinquesimo anno di eta'. E' fatta salva la possibilita' di adottare limiti
differenti, qualora previsti dalla normativa locale.
Art. 164 (Sanzioni disciplinari). - Agli impiegati a
contratto puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva,
della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
b) condotta non conforme a principi di correttezza;
c) insufficiente rendimento;
d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.
Puo' essere inflitta, previa autorizzazione ministeriale,
la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un
massimo di 10 giorni nel caso di:
a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma
precedente;
b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni,
o arbitrario abbandono dello stesso;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'amministrazione, nel rispetto della liberta' di pensiero;
d) svolgimento di attivita' lavorative in violazione del
divieto di cui all'articolo 156;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso
il pubblico o altri dipendenti;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona.
Nei casi di infrazioni piu' gravi si procede alla
risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'articolo 166.
Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari e' preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito.
All'impiegato a contratto e concesso un termine di 10
giorni per fornire le proprie giustificazioni.
Art. 166 (Risoluzione del contratto). - Il contratto a
tempo indeterminato puo' essere risolto da parte dell'impiegato con un preavviso di tre
mesi, salva la possibilita' di ridurre tale periodo con il consenso dell'ufficio
all'estero. Da parte dell'ufficio all'estero il contratto puo' essere risolto, con
provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:
a) per incapacita' professionale;
b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma
dell'articolo 164 o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso
articolo;
c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un
periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi
fatto grave che dimostri piena incapacita' ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
e) condanna passata in giudicato per un delitto che,
commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta la prosecuzione per la sua specifica gravita';
f) per riduzione di personale o per chiusura della sede di
servizio, fatta salva la possibilita' di riassunzione presso altro ufficio ai sensi
dell'articolo 160.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma
precedente, l'ufficio all'estero e' tenuto ad un preavviso di tre mesi. In luogo del
preavviso l'ufficio puo' disporre, previa autorizzazione del Ministero, l'erogazione di
un'indennita' in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di
mancato preavviso.
Il preavviso di tre mesi non e' dovuto nel caso di:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza penale;
b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri
dipendenti o terzi;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravita'
tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato per reati che comportino,
in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
In tutti i casi il rapporto di impiego e' risolto previa
autorizzazione ministeriale.
Art. 167 (Riserva di posti per gli impiegati a contratto in
occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici). - In occasione dei concorsi per
l'accesso ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri, il dieci per cento dei
posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto
a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma
precedente, verranno conferiti ai restanti candidati idonei.
Il personale a contratto immesso nei ruoli dovra', entro un
quadriennio dall'immissione nei ruoli, prestare servizio per almeno diciotto mesi presso
l'Amministrazione centrale.".
Art. 2.
1. I contratti in corso di esecuzione alla data di entrata
in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, continueranno ad
applicarsi finche' gli uffici all'estero non provvederanno a stipulare, previa
autorizzazione ministeriale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, nuovi contratti che recepiscano le disposizioni di cui al decreto
stesso.
2. I rapporti di impiego del personale di nazionalita'
italiana che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' in servizio con
contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana continuano ad essere
disciplinati dalle norme contenute nell'Accordo successivo per il personale di cui
all'articolo 1, comma 4, terzo alinea, del C.C.N.L. comparto Ministeri del 22 ottobre 1997
e nella successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto.
3. Restano valide le disposizioni dei contratti di impiego
del personale di cui al comma 2 relative alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e
superstiti, nonche' all'assistenza malattia.
I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS
per le assicurazioni in questione sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da
stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari
esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente
assicuratore interessato.
4. E' fatta comunque salva per il personale di cui al comma
2, la possibilita' di chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, che il regime di impiego venga sottoposto integralmente alle
disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, come modificato dal presente decreto. In tale caso, mutando la legge
regolatrice del contratto, non sono piu' applicabili le norme di cui all'accordo
successivo e alla successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a
contratto. Analoga opzione puo' essere esercitata nei casi di riassunzione di cui
all'articolo 160 del predetto decreto.
5. Il personale di cittadinanza italiana, in servizio con
contratto a tempo indeterminato, o che ha gia' avuto almeno un rinnovo contrattuale,
presso gli istituti italiani di cultura alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ha la possibilita' di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la
sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e
pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo
indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle
disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, come modificato dal presente decreto.
6. Il personale a contratto in possesso di doppia
cittadinanza italiana e straniera, in servizio con contratto regolato dalla legge locale
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilita' di optare, entro
sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo
indeterminato regolato dalla legge italiana e pertanto sottoposto alla disciplina di cui
ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e
pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto.
7. E' fatto salvo il diritto all'indennita' di fine
rapporto, nella misura prevista dai contratti di impiego, per gli impiegati in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Fatta eccezione per i contratti stipulati ai sensi del
comma 4, sono altresi' fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli in materia di
aggiunte di famiglia previsti dai contratti in atto.
Art. 3.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 162, 163 e 165 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 14, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;
c) l'articolo 1 e l'articolo 3, comma secondo, della legge
13 agosto 1980, n. 462;
d) l'articolo 17, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n.
470;
e) l'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n.
401;
f) l'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, limitatamente alle parole: "fatti salvi i rapporti contrattuali in
atto", e comma 133.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
_______________-
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 28 luglio 1999, n. 266, reca: "Delega al
Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per
il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del
Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il
personale del Consiglio superiore della magistratura". Si riporta il testo dell'art.
4 della succitata legge:
Art. 4 (Personale assunto localmente dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero). -
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di personale assunto
localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e, ai sensi dell'art.
17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, dagli istituti italiani di cultura
all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri
direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza
determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:
a) revisione delle disposizioni di cui ai titolo VI del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
b) semplificazione e omogeneizzazione dei differenti regimi
esistenti;
c) fissazione delle retribuzioni e del relativo regime
previdenziale ed assistenziale, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle
condizioni del mercato del lavoro locale e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte
nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari degli altri Stati
europei, prevedendo emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli elementi piu'
qualificati;
d) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti
degli Stati di accreditamento, assicurando comunque uno standard minimo di trattamento nei
casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti
o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternita', l'orario di lavoro,
l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;
e) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari
competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Per la legge 28 luglio 1999, n. 266, si veda in nota al
titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, reca: "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 618, reca: "Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37,
primo comma, lettere a) e b) della legge n. 833 del 1978)".
- La legge 13 agosto 1980, n. 462, reca: "Assunzione
di impiegati a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari".
- La legge 27 ottobre 1988, n. 470, reca: "Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica".
- La legge 25 agosto 1982, n. 604, reca: "Revisione
della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni
scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonche' ai connessi servizi del
Ministero degli affari esteri".
- La legge 22 dicembre 1990, n. 401, reca: "Riforma
degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della
lingua italiana all'estero".
Note all'art. 1:
- Il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, conteneva gli articoli 152-167 e riguardava gli "Impiegati
assunti a contratto dagli uffici all'estero".
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari
delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro
dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale
statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti
pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodi di paga in corso al 1o gennaio
1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di
famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29
gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79,
cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste
dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al
numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al
presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci
milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di
dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I medesimi livelli di reddito
sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova,divorziato o divorziata, separato o separata legalmente,
celibe o nubile. Con effetto dal 1o luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al
comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo mensile dell'assegno spettante e'
aumentato di L. 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente
articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni
e integrazioni, nonche' le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti
le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia
comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa
connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia
spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' dell'art. 12,
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27,
legge 5 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati,
ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818,
di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di eta', qualora si trovino, a
causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita'
di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse
condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di
eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa
di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di
dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse
condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di
eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa
di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di
dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori
e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma
6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza
nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e' cittadino
sia riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero
sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocita' e' effettuato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro
verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una sola
persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed
abbia un'eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un
proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere
concesso piu' di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno e'
corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso trattamento
di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi
componenti nell'anno solare precedente il 1o luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione
dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresi' i
redditidi qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati
e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonche' l'assegno previsto dal presente
articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con dichiarazione, la
cui sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le
disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
L'ente al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro
dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro
dipendente e inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al
presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente
a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1o luglio di ciascun anno, in misura pari alla
variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la
corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di
cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1985, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli
assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel
presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso
si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- La legge 23 dicembre 1977, n. 937, reca:
"Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 4, del contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto Ministeri del 16 maggio 1995, a norma del quale e' stato
stipulato il 22 ottobre 1997 l'accordo successivo per il personale di nazionalita'
italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri, e'
il seguente:
"4. Entro il 30 giugno 1995 si procede ad apposita
contrattazione per definire gli ambiti di applicabilita' delle norme di cui al presente
contratto alle seguenti categorie:
personale dipendente dalle agenzie per l'impiego, di cui
all'art. 24 della legge n. 56/1987;
personale dipendente dell'Amministrazione penitenziaria, in
relazione a quanto previsto dall'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
personale di nazionalita' italiana assunto con contratto a
tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari
e negli istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai sensi della legge n. 401/1990".