DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 20 aprile 2000
Disposizioni per il differimento, per l'anno 2000, dei termini di presentazione delle
dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e di effettuazione dei relativi
versamenti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto
decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali
dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze
organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi
soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n.
241 del 1997 e che, con lo stesso decreto, puo' essere stabilito che non si fa luogo alla
maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento
per un periodo non superiore ai primi venti giorni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento
recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto;
Visto il decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni,
concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione
telematica dei pagamenti;
Visto il decreto 13 marzo 2000 di approvazione del modello
UNICO 2000 - Societa' di persone ed equiparate, concernente la dichiarazione da presentare
nell'anno 2000 da parte delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice ed equiparate;
Visto il decreto 13 marzo 2000 di approvazione del modello
UNICO 2000 - Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati, concernente la
dichiarazione da presentare nell'anno 2000 da parte delle societa' ed enti commerciali
residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati;
Visto il decreto 13 marzo 2000 di approvazione del modello
UNICO 2000 - Enti non commerciali ed equiparati, concernente la dichiarazione da
presentare nell'anno 2000 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio
dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati;
Visto il decreto 16 marzo 2000 di approvazione del modello
UNICO 2000 - Persone fisiche, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2000 da
parte delle persone fisiche;
Visto il decreto 17 marzo 2000, di approvazione dei modelli
UNICO 2000 - quadri IQ, concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) per l'anno 1999;
Visti i decreti 17 marzo 2000 con i quali sono stati
approvati 18 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio, 31 modelli
relativi alle attivita' economiche delle manifatture e 30 modelli relativi alle attivita'
economiche dei servizi, da utilizzare per il periodo d'imposta 1999;
Visto il decreto 29 marzo 2000 con il quale sono state
determinate le modalita' tecniche per la trasmissione telematica via Internet delle
dichiarazioni e per l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti di tributi,
contributi e premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Considerato che l'ampliamento del numero dei soggetti
interessati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, conseguente anche alla
determinazione delle modalita' tecniche per la presentazione delle dichiarazioni mediante
il servizio telematico Internet nonche' l'introduzione dei nuovi studi di settore,
impegnano in modo particolare dal punto di vista organizzativo, gli ordini professionali,
i produttori di software e gli intermediari e richiedono piu' ampi termini per effettuare
correttamente le operazioni connesse alla presentazione delle dichiarazioni e
all'effettuazione dei versamenti;
Considerato che il differimento dei termini di
presentazione e di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni si rende
opportuno al fine di evitare che la sovrapposizione di adempimenti con la medesima
scadenza crei un'eccessiva concentrazione nell'afflusso dei dati al sistema informativo
dell'amministrazione finanziaria, con conseguenti difficolta' nel rispetto degli
adempimenti connessi all'invio telematico da parte degli intermediari, nella garanzia che
i flussi di gettito rispettino i tempi richiesti dalle esigenze contabili dello Stato;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Termini per la presentazione delle dichiarazioni e
per l'effettuazione dei relativi versamenti
1. Per l'anno 2000, le dichiarazioni dei redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, delle
persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, sono
presentate dal 1o maggio al 31 luglio 2000. I versamenti risultanti dalle predette
dichiarazioni, compresi quelli relativi alle dichiarazioni presentate direttamente
all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche, sono effettuati:
a) dal 1° maggio al 20 giugno 2000, senza alcuna
maggiorazione;
b) dal 21 giugno al 20 luglio 2000, maggiorando le somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Per l'anno 2000, le dichiarazioni dei redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, delle
societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati, degli enti non commerciali ed
equiparati, nonche' degli altri soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, redatte
su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, i cui termini di presentazione
scadono fino al 20 luglio 2000, sono presentate entro il 20 luglio 2000. Entro la stessa
data sono effettuati i versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni, compresi quelli
relativi alle dichiarazioni presentate direttamente all'amministrazione finanziaria
mediante procedure telematiche, con applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento
a titolo di interesse corrispettivo, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a
quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento.
Art. 2.
Termini per la trasmissione telematica delle
dichiarazioni
1. Per l'anno 2000, i soggetti che effettuano direttamente
la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
nonche' i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, dell'art. 3 del citato decreto n. 322, del
1998, effettuano la trasmissione in via telematica secondo le seguenti scadenze:
a) entro il 31 luglio 2000, per le dichiarazioni Mod. UNICO
2000 - Persone fisiche presentate utilizzando il servizio telematico Internet;
b) entro il 31 ottobre 2000, per le dichiarazioni dei
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata,
redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, non contenenti la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o i modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i cui
termini di trasmissione telematica scadono fino al 31 ottobre 2000;
c) entro il 15 novembre 2000, per le dichiarazioni dei
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata,
redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, contenenti la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o i modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i cui
termini di trasmissione telematica scadono fino al 15 novembre 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.