- IL MINISTRO DELLE FINANZE
- di concerto con
- IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
- e
- IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO
-
- Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999,
n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, il quale, al
fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, ha rideterminato, a decorrere dal
1o novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise su alcuni oli
minerali;
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- Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 383
del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote di accisa indicate nel comma
1 dello stesso decreto-legge sono variate in aumento o in diminuzione, tenendo conto
dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la
conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto;
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- Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1999, 23 febbraio
2000 e 17 marzo 2000 con i quali le aliquote di accisa sugli oli minerali indicati
nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, sono state ridotte fino
al 30 aprile 2000;
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- Considerato che il maggior gettito dell'imposta sul valore
aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio relativi al primo
quadrimestre 2000 consente di prorogare fino al 31 maggio 2000 le aliquote delle accise su
alcuni oli minerali, stabilite dal decreto ministeriale 17 marzo 2000;
-
- Decreta:
-
- Art. 1.
- 1. Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati
nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono prorogate fino al 31 maggio 2000
nella misura fissata dal decreto ministeriale 17 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2000.
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- 2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui
al presente articolo, valutate in lire 207 miliardi circa per l'anno 2000, si provvede con
quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici
dell'imposta sul valore aggiunto.
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- Art. 2.
- 1. Il presente decreto entra in vigore il 1o maggio 2000.
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- Il presente provvedimento sara' inviato alla Corte dei
conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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- Roma, 21 aprile 2000
-
- Il Ministro delle finanze Visco
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica Amato
- Il Ministro dell'industria del commercio "e
dell'artigianato Letta
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- Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2000
- Registro n. 1 Finanze, foglio n. 299