DECRETO 3 aprile 2000
Autorizzazione all'azienda ospedaliera senese ad espletare attivita' di trapianto di rene
e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse
umane e tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale
Vista l'istanza presentata dal direttore generale
dell'azienda ospedaliera senese in data 8 settembre 1999, intesa ad ottenere
l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene e combinato
rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di
sanita' in data 7 febbraio 2000 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta
alla concessione della richiesta di autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i
prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno
1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche
delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del
procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente
disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita'
che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove
autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della
sanita' che proroga l'efficacia di cui sopra;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate
dall'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' prorogata in data 31 gennaio
2000, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che
la regione Toscana adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999,
n. 91;
Decreta:
Art. 1.
L'azienda ospedaliera senese e' autorizzata
all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da
cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero;
Art. 2.
Le operazioni di trapianto di rene e combinato
rene-pancreas debbono essere eseguite presso sale operatorie C e D della piastra
operatoria del secondo lotto 2S dell'azienda ospedaliera senese;
Art. 3.
Le operazioni di trapianto di rene e combinato
rene-pancreas debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:
Carli prof. Alfonso professore ordinario direttore
dell'istituto di policattedra di scienze chirurgiche dell'Universita' degli studi di
Siena;
Carmellini dott. Mario ricercatore confermato, presso
l'istituto policattedra di scienze chirurgiche dell'Universita' degli studi di Siena;
Collini dott. Andrea dirigente medico primo livello presso
l'istituto policattedra di scienze chirurgiche dell'Universita' degli studi di Siena;
Anton Ferdinando Carli professore associato presso
l'istituto policattedra di scienze chirurgiche dell'Universita' degli studi di Siena;
Ruggieri dott.ssa Giuliana dirigente medico primo livello
presso l'istituto policattedra di scienze chirurgiche dell'Universita' degli studi di
Siena;
Art. 4.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione
Toscana non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1,
della legge 1o aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora
vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio;
Art. 5.
Il direttore generale dell'azienda ospedaliera senese e'
incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.