DELIBERAZIONE 19 aprile 2000
Modifica e integrazione del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria e semplificazione della comunicazione di sistema relativa all'esercizio 1999.
(Deliberazione n. 237/00/CONS).
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 19 aprile 2000;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo, l'Autorita');
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 9,
della stessa legge n. 249/1997, con il quale il Consiglio assume le funzioni e le
competenze assegnate al garante per la radiodiffusione e l'editoria;
Visti, altresi', l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e
6, e comma 7 della stessa legge n. 249/1997, e l'art. 35 dell'allegato A alla delibera n.
17 del 16 giugno 1998 dell'Autorita', ai sensi dei quali il Consiglio, con riguardo al
nuovo registro degli operatori di comunicazione, adotta un apposito regolamento
organizzativo e ne cura la tenuta;
Visto l'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
650, concernente le comunicazioni di sistema che gli operatori dei settori dell'editoria
quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti ad effettuare ogni
anno in via generale e sistematica (ora) all'Autorita';
Visto, altresi', il decreto del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria dell'11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 38 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 1997,
applicativo della predetta normativa, che disciplina contenuti, modalita' e termini delle
suddette comunicazioni di sistema;
Visto, in particolare, che il predetto provvedimento
prevede in allegato appositi moduli e quadri, diversi a seconda dei soggetti considerati,
attraverso cui adempiere agli obblighi di informativa, da inoltrare entro il 31 luglio di
ogni anno (ora) all'Autorita';
Considerato che la normativa applicativa relativa
all'informativa di sistema degli operatori dell'editoria quotidiana e periodica e della
emittenza radiotelevisiva, ferme le diverse finalita', non potra' che essere conformata
anche a quanto previsto dal regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro
degli operatori di comunicazione;
Considerato che e' ormai imminente la comunicazione di
sistema del 31 luglio 2000, relativa ai dati di cui all'esercizio 1999, da inviarsi dai
soggetti tenutivi;
Ritenuto che, in ogni caso, sulla base dell'esperienza
acquisita, per rendere piu' efficace l'analisi dei dati ricevuti, il decreto 11 febbraio
1997 del Garante per la radiodiffusione e 1'editoria, anche con riguardo a taluni modelli
e quadri allegativi, non possa non essere, per quanto in misura minima, immediatamente
modificato e integrato;
Ritenuto, peraltro, che, per i motivi suesposti, proprio in
attesa della vigenza del nuovo regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro
degli operatori di comunicazione, e' altresi' opportuno semplificare i contenuti e le
modalita' della prossima comunicazione relativa all'esercizio 1999, consentendo a tutti
soggetti tenutivi di utilizzare i moduli e quadri della serie ridotta, di cui all'allegato
del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e 1'editoria, come in
parte modificati e integrati dalla presente delibera;
Ritenuto, infine, che e' necessario adeguare la stessa
modulistica del decreto 11 febbraio 1997 alla normativa vigente in materia di adozione
dell'euro come moneta di conto;
Udita la relazione del presidente;
Delibera:
Art. 1.
1. Il modello A e relative istruzioni, allegato al decreto
11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e' sostituito da quello
con la medesima lettera di identificazione allegato alla presente deliberazione.
2. Tra il modello A e il modello B, allegati al decreto 11
febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e' aggiunto un nuovo
modello A-bis allegato alla presente deliberazione.
3. All'art. 18, comma 1 e 2, del decreto 11 febbraio 1997
del Garante per la radiodiffusione e l'editoria le parole "modello A" sono
sostituite da "modello A-bis".
4. Il quadro I1 e relative istruzioni, allegato al decreto
11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e 1'editoria, e' sostituito da quello
con la medesima lettera e numero di identificazione allegato alla presente deliberazione.
5. I quadri Q1 e relative istruzioni delle serie ridotta,
semplificata e base, allegati al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la
radiodiffusione e 1'editoria, sono sostituiti da quelli con la medesima lettera e numero
di identificazione allegati alla presente deliberazione.
6. Il modello S e relative istruzioni delle serie ridotta,
allegato al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e'
sostituito da quello con la medesima lettera di identificazione allegato alla presente
deliberazione.
Art. 2.
1. Relativamente alla compilazione di tutti i modelli di
cui al decreto 11 febbraio 1997 per i quali sia richiesto di indicare una quantita'
monetaria deve essere precisato se 1'importo sia da intendersi riferito a lire italiane o
ad euro.
Art. 3.
1. I soggetti tenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ad inviare
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 luglio 2000, la
comunicazione di sistema riguardo i dati relativi all'esercizio 1999, hanno facolta' di
utilizzare, per i dati contabili, i modelli della serie ridotta, allegati al citato
decreto 11 febbraio 1997, come in parte modificati e integrati dal precedente art. 1 della
presente deliberazione.
Art. 4.
1. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.
2. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino
ufficiale dell'Autorita' ed e' resa disponibile, unitamente al decreto 11 febbraio 1997
del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, cui apporta modifiche e integrazioni, nel
sito web dell'Autorita':