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- Gazzetta Ufficiale n. 98 del
28-04-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66/L
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n.554
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni.
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
-
- VISTO larticolo 87, quinto comma, della Costituzione;
-
- VISTO larticolo 3 della legge 11 febbraio 1994,
n.109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il
settore dei lavori pubblici, nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso
articolo;
-
- VISTO larticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n.400;
-
- SENTITO il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
-
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella seduta del 9 giugno 1999;
-
- UDITO il parere del Consiglio di Stato n.123 /99 espresso
nelladunanza generale del 12 luglio 1999;
-
- ACQUISITO in data 23 settembre 1999 il parere della
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
-
- ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi rispettivamente in data 10 novembre
1999 e 24 novembre 1999;
-
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 10 dicembre 1999;
-
- Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con il Ministro dellambiente e il Ministro per i beni e le attività culturali
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- EMANA
-
- il seguente regolamento
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- TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
-
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- CAPO I
- Potestà regolamentare
-
-
- Art. 1
- (Ambito di applicazione e calcolo degli importi)
-
Il presente regolamento disciplina la materia dei
lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei
limiti fissati dallarticolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì
la normativa comunitaria.
- Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome
di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per
i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati
nellambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di
potestà legislativa a norma dellarticolo 117 della Costituzione.
- Ai sensi dellarticolo 10 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a
quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge.
- In recepimento della normativa comunitaria successiva alla
Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.
Gli importi indicati nel presente regolamento sono
considerati al netto dellIVA
- Art. 2
- (Definizioni)
-
- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per :
- stazioni appaltanti: i soggetti indicati dallarticolo
2, comma 2, della Legge ;
- tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della
programmazione e progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la
ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi
assimilabili;
- per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della
programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da
realizzare;
- opere o lavori puntuali: quelli che interessano una
limitata area di terreno;
- opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento
di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste
estensioni di territorio;
- opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla
salvaguardia dellambiente e del paesaggio ;
- strutture, impianti e opere speciali previsti
allarticolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati allarticolo 72, comma 4;
- opere e impianti di speciale complessità, o di particolare
rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica,
oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute
nellarticolo 17, commi 4 e 13, nellarticolo 20, comma 4, e nellarticolo
28, comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo
rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
- utilizzo di materiali e componenti innovativi;
- processi produttivi innovativi o di alta precisione
dimensionale e qualitativa ;
- esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o
particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
- complessità di funzionamento duso o necessità di
elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità ;
- esecuzione in ambienti aggressivi;
- necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non
usuali;
- progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato
in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e
impiantistica;
- manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche,
specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a
riportare unopera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista
dal provvedimento di approvazione del progetto;
- restauro: lesecuzione di una serie organica di
operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle
caratteristiche di funzionalità e di efficienza di unopera o di un manufatto;
- completamento: lesecuzione delle lavorazioni mancanti
a rendere funzionale unopera iniziata ma non ultimata;
- responsabile del procedimento: il responsabile unico del
procedimento previsto dallarticolo 7 della Legge;
- responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione,
coordinatore per lesecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- appalto integrato: lappalto avente ad oggetto ai
sensi dellarticolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione
esecutiva e lesecuzione dei lavori.
- CAPO II
- Modalità di esercizio della vigilanza da parte
dell'Autorità sui lavori pubblici
-
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- Art. 3
- (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
-
- 1. Lorganizzazione e il funzionamento
dellAutorità, della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo,
dellOsservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite al
proprio interno, nonché le modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso
arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati dallAutorità stessa.
- 2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di
qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto dallarticolo 8, comma 2,
della Legge.
- 3. Tutte le delibere dellAutorità sono trasmesse in
copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la
soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
- 4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica
professionalità, lAutorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le
modalità di conferimento dei relativi incarichi professionali.
-
- Art. 4
- (Esercizio della funzione di vigilanza)
-
- 1. Ai fini dellesercizio della vigilanza, le
richieste di cui allarticolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il
quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.
- 2. Ai fini dellassunzione di notizie e chiarimenti,
lAutorità può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle
circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese
e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
- 3. LAutorità può altresì inviare funzionari per
assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
- 4. (comma non ammesso al "Visto" della corte
dei conti)
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- Art. 5
- (Istruttoria e provvedimenti conseguenti)
-
- 1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma
dellarticolo 4, lAutorità delibera lapertura dellistruttoria in
merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti
interessati.
- 2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali
della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a
venti giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.
- 3. Per lespletamento delle ispezioni nei casi
previsti dalla Legge, lAutorità si avvale del Servizio Ispettivo fissando
loggetto, la data di inizio e di ultimazione dellispezione.
- 4. Salvo quanto previsto dallarticolo 4, comma 6,
della Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e
allaccesso agli atti si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.
241,e successive modificazioni.
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- Art. 6
- (Esercizio del potere sanzionatorio)
-
- 1. LAutorità provvede alla contestazione della
violazione del dovere di informazione di cui allarticolo 4, commi 6 e 17, della
Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui
allarticolo 10, comma 1 quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a
venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
- 2. Decorso detto termine, lAutorità valuta le
giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.
- 3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle
sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di
legge.
- 4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione
degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi
dellarticolo 10, comma 1 quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso
allOsservatorio dei Lavori Pubblici.
- 5. Nel caso di cui allarticolo 4, comma 8, della
Legge, lAutorità informa i soggetti competenti per lapplicazione delle
sanzioni disciplinari. Lamministrazione è tenuta a comunicare allAutorità
lesito del procedimento disciplinare.
-
- TITOLO II
- ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO
AGLI ATTI
-
-
-
- CAPO I
- Organi del procedimento
-
-
- Art.7
- (Il responsabile del procedimento per la
realizzazione di lavori pubblici)
-
- 1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di
ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un
responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito
del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da
inserire nellelenco annuale di cui allarticolo 14, comma 1, della Legge.
- 2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le
condizioni affinché il processo realizzativo dellintervento risulti condotto in
modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a
qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
- 3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza
il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il
programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
- a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma
triennale;
- b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed
approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
- c) nelle procedure di scelta del contraente per
l'affidamento di appalti e concessioni;
- d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi
programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
- e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
- 4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in
possesso di titolo di studio adeguato alla natura dellintervento da realizzare,
abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle
norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio
in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per
uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le
funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere
nel caso di interventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di
interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
- 5. In caso di particolare necessità nei comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro
diversi da quelli definiti ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera h) le
competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio
tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale,
le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da
realizzare.
- 6. I soggetti non tenuti alla applicazione
dellarticolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti
previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento
che li riguardano.
-
-
- Art. 8
- (Funzioni e compiti del responsabile del
procedimento)
-
- 1. Il responsabile del procedimento fra laltro:
- a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle
indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica
ed amministrativa degli interventi ;
- b) verifica in via generale la conformità ambientale,
paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove lavvio delle
procedure di variante urbanistica ;
- c) redige, secondo quanto previsto dallarticolo 16,
commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione ;
- d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di
cui allarticolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento
degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di
gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure ;
e) coordina le attività necessarie al fine della
redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del
documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere
seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento
delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti ;
- f) coordina le attività necessarie alla redazione del
progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni
contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché
alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza;
- g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione
privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per
lillustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
- h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di
affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute
nei bandi di gara e negli inviti ; nel caso di trattativa privata effettua le dovute
comunicazioni allAutorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità
dei relativi atti ;
- i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina
della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli
appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori
pubblici;
- l) promuove listituzione dellufficio di
direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi
dellarticolo 17, comma 4, della Legge giustificano laffidamento
dellincarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
- m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico
in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo
28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
- n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative
e delle segnalazioni del coordinatore per lesecuzione dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in
ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del
documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle
disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed
amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e
attesta:
- 1 - lavvenuta redazione, ai fini dell'inserimento
nellelenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua
articolazione per lotti;
- 2 - la quantificazione, nellambito del programma e
dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
- 3 - lidoneità dei singoli lotti a costituire parte
funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;.
- q) svolge le attività necessarie allespletamento
della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative
deliberazioni ed assicurando lallegazione del verbale della conferenza stessa al
progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento
della concessione di lavori pubblici;
- r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei
lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni
contrattuali;
- s) raccoglie, verifica e trasmette allOsservatorio
dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni
altro termine di svolgimento dei lavori;
- u) trasmette agli organi competenti della amministrazione
aggiudicatrice la proposta del coordinatore per lesecuzione dei lavori di
sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di
risoluzione del contratto;
- v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste
per le varianti in corso d'opera;
- w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli
obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei
lavori;
- x) accerta e certifica negli interventi leventuale
presenza delle caratteristiche di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
- y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se
ne realizzino i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle controversie che
insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.
- 2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di
responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa
della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non
intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione
deve contenere lindicazione degli adempimenti di legge oggetto dellincarico.
- 3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del
procedimento nello svolgimento dellincarico di responsabile dei lavori:
- si attiene ai principi e alle misure generali di tutela
previste dalla legge;
- determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che
si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
- designa il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per lesecuzione dei lavori;
- vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e
di coordinamento e leventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti
dal coordinatore per la progettazione;
- comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei
coordinatori per la progettazione e per lesecuzione dei lavori e si accerta che
siano indicati nel cartello di cantiere;
- assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti
alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e delleventuale piano
generale di sicurezza;
- trasmette la notifica preliminare allorgano sanitario
competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici liscrizione
alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una
dichiarazione autentica in ordine allorganico medio annuo, destinato al lavoro in
oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto
per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la
congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
- 4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti
con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
- 5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile
del procedimento propone allamministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle
attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa
vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.
- 6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al
presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad
appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori
pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il
tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai
sensi dellarticolo 17, comma 9, della Legge.
- 7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi
posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti
assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dellincentivo
previsto dallarticolo 18 della Legge relativamente allintervento affidatogli,
ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in
conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste
dallordinamento di appartenenza.
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-
- CAPO II
- Disciplina dellaccesso agli atti e forme di
pubblicità
-
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- Art. 9
- (Pubblicità degli atti della conferenza dei
servizi)
-
- 1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data
pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante
comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio
del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune,
utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i
dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi
viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale.
2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o
concessione dei lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza
dei servizi, lamministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base
del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base
di gara.
Art. 10
(Accesso agli atti)
1. Ai sensi dellarticolo 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241 sono sottratte allaccesso le relazioni riservate del direttore dei
lavori e dellorgano di collaudo sulle domande e sulle riserve dellimpresa.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
- CAPO I
- La programmazione dei lavori
-
- Art.11
- (Disposizioni preliminari)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio
per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli
interventi necessari al loro soddisfacimento.
2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilità
necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 14 della Legge.
3. In materia di programmi di lavori pubblici gli enti
locali territoriali applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le
disposizioni della Legge e del regolamento.
Art. 12
(Fondo per accordi bonari)
1. E' obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove
consentito dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle
spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla
eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dellarticolo 31 bis della
Legge, nonché ad eventuali incentivi per laccelerazione dei lavori.
2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o
con risorse, aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere
direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate
nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del
procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla
ultimazione degli interventi previsti dal programma.
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui
importi superiori al dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di
riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli
stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in
economia e concorrono a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli
interventi si sono conclusi.
Art.13
(Programma triennale)
1. In conformità allo schema-tipo definito con decreto
del Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui allarticolo 11,
commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un
programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è
deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al
bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme
all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle
specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le
priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed
urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, il
grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei
tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica
utilità rispetto ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti,
entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine
alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le
Amministrazioni dello Stato procedono allaggiornamento definitivo del programma
entro 90 giorni dallapprovazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è
redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.
Art. 14
(Pubblicità del programma)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano
all'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal
Ministero dei lavori pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi
annuali dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza
nazionale trasmettono i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori
pubblici di importo pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP,
contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione
allUfficio delle pubblicazioni ufficiali dellUnione Europea.
-
- CAPO II
- La progettazione
-
- Sezione prima : Disposizioni generali
-
- Art. 15
- (Disposizioni preliminari)
-
- 1. La progettazione ha come fine fondamentale la
realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior
rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La
progettazione è informata, tra laltro, a principi di minimizzazione
dellimpegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle
risorse naturali impegnate dallintervento e di massima manutenibilità, durabilità
dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei
materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dellintervento nel tempo.
- 2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal
responsabile del procedimento ai sensi dellarticolo 16, comma 2, della Legge,
secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I
tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si
sviluppano senza soluzione di continuità.
- 3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le
eventuali modifiche dellintervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del
progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si
siano rese necessarie, a cura dellappaltatore e con lapprovazione del
direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità
di realizzazione dellopera o del lavoro.
- 4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un
documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario
alla redazione del progetto.
- 5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e
amministrativi graduati in rapporto allentità, alla tipologia e categoria
dellintervento da realizzare, riporta fra laltro lindicazione :
- a) della situazione iniziale e della possibilità di far
ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie
per raggiungerli ;
- c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
- d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
- e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui
lintervento è previsto ;
- f) delle funzioni che dovrà svolgere lintervento;
- g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare ;
- h) degli impatti dellopera sulle componenti
ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
- i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro
sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
- l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e
descrittivi da redigere;
- m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei
costi e delle fonti di finanziamento;
- n) del sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e
dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da
assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del
contesto territoriale e ambientale in cui si colloca lintervento, sia nella fase di
costruzione che in sede di gestione.
- 7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad
evitare effetti negativi sullambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico,
artistico ed archeologico in relazione allattività di cantiere ed a tal fine
comprendono:
- a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed
eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti
linterferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e
lambiente;
- b) lindicazione degli accorgimenti atti ad evitare
inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e
la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di
eventuale ripristino ambientale finale;
- d) lo studio e la copertura finanziaria per la
realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e
salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione
esterna.
- 8. I progetti sono redatti considerando anche il contesto
in cui lintervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi
laccessibilità, lutilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei
servizi esistenti.
- 9. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti
a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la
popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute
degli operai.
- 10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal
progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista
responsabile dellintegrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
- 11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori
complessi ed in particolare di quelli di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed
i), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell"analisi del
valore". In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
- 12. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la
scelta deve avvenire mediante limpiego di una metodologia di valutazione qualitativa
e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una
graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
-
- Art. 16
- (Norme tecniche)
1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole
e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro
redazione.
- 2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole
tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le
omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
3. E vietato introdurre nei progetti prescrizioni
che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti
particolari che abbiano leffetto di favorire determinate imprese o di eliminarne
altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o unorigine o una produzione
determinata. E ammessa lindicazione specifica del prodotto o del procedimento,
purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia
altrimenti possibile la descrizione delloggetto dellappalto mediante
prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
- Art. 17
- (Quadri economici)
-
- 1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con
progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti
e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria
dellintervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
- a) lavori a misura, a corpo, in economia;
- b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
- 1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dallappalto;
- 2- rilievi, accertamenti e indagini;
- 3- allacciamenti ai pubblici servizi;
- 4- imprevisti;
- 5- acquisizione aree o immobili;
- 6- accantonamento di cui allarticolo 26, comma 4,
della Legge;
- 7- spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei
dipendenti;
- 8- spese per attività di consulenza o di supporto;
- 9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- 10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
artistiche;
- 11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale dappalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12 - I.V.A ed eventuali altre imposte.
- Limporto dei lavori a misura, a corpo ed in economia
deve essere suddiviso in importo per lesecuzione delle lavorazioni ed importo per
lattuazione dei piani di sicurezza.
- Sezione seconda: Progetto preliminare
-
- Art. 18
- (Documenti componenti il progetto preliminare)
-
- 1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le
caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di
progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria
dellintervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del
procedimento, dai seguenti elaborati:
- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche
preliminari;
- e) planimetria generale e schemi grafici;
- f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza;
- g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara
di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate
dallintervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche,
idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b) è redatto un capitolato speciale prestazionale.
- 3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara
per laffidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì
predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono
determinati gli elementi previsti dallarticolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.
-
- Art. 19
- (Relazione illustrativa del progetto preliminare)
-
- 1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la
categoria e la entità dellintervento, contiene:
- a) la descrizione dellintervento da realizzare;
- b) lillustrazione delle ragioni della soluzione
prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche
connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla
situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità
dellintervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
- c) lesposizione della fattibilità
dellintervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale,
dellesito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche
di prima approssimazione delle aree interessate e dellesito degli accertamenti in
ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o
di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
- d) laccertamento in ordine alla disponibilità delle
aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili
oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
- e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo
in conformità di quanto disposto dallarticolo 15, comma 4, anche in relazione alle
esigenze di gestione e manutenzione ;
- f) il cronoprogramma delle fasi attuative con
lindicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di
progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo ;
- g) le indicazioni necessarie per garantire
laccessibilità, lutilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei
servizi esistenti.
- 2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle
circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e
sulla riuscita del progetto.
- 3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali
ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi
della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo
architettonico.
4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e
fonti di finanziamento per la copertura della spesa, leventuale articolazione
dellintervento in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano
economico finanziario.
- Art. 20
- (Relazione tecnica)
-
- 1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi
tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dellintervento
da realizzare, con lindicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che
devono essere riscontrate nellintervento.
-
- Art. 21
- (Studio di prefattibilità ambientale)
-
- 1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione
alla tipologia, categoria e allentità dellintervento e allo scopo di
ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e
paesaggistica del contesto territoriale comprende:
- a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei
necessari pareri amministrativi, di compatibilità dellintervento con le
prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere
generale che settoriale;
- b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione
dellintervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei
cittadini;
- c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione
dellimpatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione
progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
- d) la determinazione delle misure di compensazione
ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento
ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani
finanziari dei lavori;
e) lindicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e
degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti,
nonché lindicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne
il rispetto.
-
- 2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di
valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le
informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti
dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria
la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di
prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto
ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali
da mitigare tali impatti.
-
-
- Art. 22
- (Schemi grafici del progetto preliminare)
-
- 1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e
debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla
categoria e alla tipologia dellintervento, e tenendo conto della necessità di
includere le misure e gli interventi di cui allarticolo 21, comma 1, lett. d) sono
costituiti:
- a) per opere e lavori puntuali:
- - dallo stralcio dello strumento di pianificazione
paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono
indicate la localizzazione dellintervento da realizzare e le eventuali altre
localizzazioni esaminate;
- - dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di
livello in scala non inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le
opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- - dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero,
nellarticolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima
di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e
dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
- b) per opere e lavori a rete:
- - dalla corografia generale contenente l'indicazione
dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri
andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e
degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, allubicazione dei servizi
esistenti in scala non inferiore a 1: 25.000. Se sono necessarie più corografie, va
redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 100.000;
- - dallo stralcio dello strumento di pianificazione
paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è
indicato il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri
tracciati esaminati. Se sono necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro
dinsieme in scala non inferiore a 1: 25.000;
- - dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di
livello, in scala non inferiore a 1: 5.000, sulle quali sono riportati separatamente il
tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati
esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro
dinsieme in scala non inferiore a 1:10.000;
- - dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle
opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo
idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le
eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
- - dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti
i manufatti speciali che lintervento richiede;
- - dalle tabelle contenenti tutte le quantità
caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.
- 2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere
ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da
adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime
previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le
indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui
allarticolo 14, comma 7, della Legge.
-
- Art. 23
- (Calcolo sommario della spesa)
-
- 1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
- a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle
quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati
dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando
parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo
metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini
ufficiali vigenti nellarea interessata;
- b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione
della stazione appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di
accertamenti preliminari a cura del responsabile del procedimento.
- Art. 24
- (Capitolato speciale prestazionale del progetto
preliminare)
-
- Il capitolato speciale prestazionale contiene:
- a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti
e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nellintervento in modo
che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel
rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
- b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali
opere specializzate comprese nellintervento con i relativi importi;
- c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui
lintervento è suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati
necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
- Sezione terza: Progetto definitivo
-
-
- Art. 25
- (Documenti componenti il progetto definitivo)
-
- 1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle
indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale
conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della
concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto
equivalente.
- 2. Esso comprende:
- a) relazione descrittiva;
- b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica,
sismica;
- c) relazioni tecniche specialistiche;
- d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento
urbanistico;
- e) elaborati grafici;
- f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti
normative ovvero studio di fattibilità ambientale ;
- g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
- l) computo metrico estimativo;
- m) quadro economico.
- 3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai
sensi dellarticolo 19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità
della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta,
in sostituzione del disciplinare di cui allarticolo 32, il progetto è corredato
dallo schema di contratto e dal capitolato speciale dappalto redatti con le
modalità indicate allarticolo 43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di
redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del
rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.
- 4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli
preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
-
-
- Art. 26
- (Relazione descrittiva del progetto definitivo)
-
- 1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la
rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto
livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
- 2. In particolare la relazione:
- a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti
della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte
progettuali, gli aspetti dell'inserimento dellintervento sul territorio, le
caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di
progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la
sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la
topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse
storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di
progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui allart. 29,
ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi specialistici;
c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per
la realizzazione dellintervento con la specificazione dellavvenuta
autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle
barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne
dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dellintervento da
realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee
con i nuovi manufatti ;
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il
progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
- g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento
artistico o di valorizzazione architettonica;
- h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione
del progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del
progetto preliminare.
- 3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e
riguarda interventi complessi di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la
relazione deve essere corredata da quanto previsto allarticolo 36, comma 3.
-
-
- Art. 27
- (Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e
idraulica del progetto definitivo)
1. La relazione geologica comprende, sulla base di
specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo
studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo,
definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il
conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in
presenza delle opere.
- 2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di
specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno
influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua
volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli
geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche,
superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli
elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di
interesse.
-
- Art. 28
- (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto
definitivo)
-
- 1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni
specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le
problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
-
- Art. 29
- (Studio di impatto ambientale e studio di
fattibilità ambientale)
-
- 1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla
normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è
predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di
selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle
informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e
alle discariche.
- 2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto
delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi
sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le
misure atte a ridurre o compensare gli effetti dellintervento sullambiente e
sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del
contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle
caratteristiche dell'ambiente interessato dallintervento in fase di cantiere e di
esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie allesecuzione
dellintervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene
tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e
approvazioni in materia ambientale.
-
- Art. 30
- (Elaborati grafici del progetto definitivo)
-
- 1. Gli elaborati grafici descrivono le principali
caratteristiche dellintervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche
delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di
lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione
del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il medesimo progetto, da:
- a) stralcio dello strumento urbanistico generale o
attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata allintervento;
- b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500,
con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata allintervento, con
equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e
distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti
con la specificazione delle varie essenze;
- c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione
alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti
i profili significativi dellintervento, anche in relazione al terreno, alle strade
ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino
precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche
relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la
realizzazione dellintervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria
riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da
porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata
da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie
dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni
altro utile elemento;
- d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai
regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con
l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle
strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera
c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
- e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella
scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore
a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e
della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del
terreno prima e dopo la realizzazione dellintervento, lungo le sezioni stesse, fino
al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite
allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
- f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala
prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di
riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno
e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni
dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
- g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto
strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le
fondazioni;
- h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei
singoli impianti, sia interni che esterni ;
- i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in
cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la
localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
- 3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli
edifici. Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli
opportuni adattamenti.
- 4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui
al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le
parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
- 5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono
costituiti, oltre che da quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche da:
- a) stralcio dello strumento urbanistico generale o
attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dellintervento. Se sono necessari
più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
- b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le
indicazioni delle curve di livello delle aree interessate dallintervento, con
equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dellintervento e
delle parti complementari. Se sono necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro
d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
- c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per
le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;
- d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a
1:100 di tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere
puntuali.
- 6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle
tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere
ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma 7.
-
- Art. 31
- (Calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti)
-
- 1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature
degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti
devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
-
- Art. 32
- (Disciplinare descrittivo e prestazionale degli
elementi tecnici del progetto definitivo)
-
- 1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa,
sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli
elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche
sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali
dimensioni dellintervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
-
- Art. 33
- (Piano particellare di esproprio)
-
- 1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti
e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e
comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e
le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
- 2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le
eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o
ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
- 3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in
catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare
temporaneamente ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle
superfici interessate.
- 4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta
di espropriazione e di occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative
vigenti, previo occorrendo apposito sopralluogo.
- 5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste
l'intervento da realizzare è affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di
quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento
delle eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui
imputabili.
-
- Art. 34
- (Stima sommaria dellintervento e delle
espropriazioni del progetto definitivo)
1. La stima sommaria dellintervento consiste nel
computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi
unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti
nellarea interessata.
- 2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene
determinato:
- a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera,
noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i
rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali
camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo allimporto così determinato una
percentuale per le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra
il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese
generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per
utile dell'appaltatore.
- 3. In relazione alle specifiche caratteristiche
dellintervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare
per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto dappalto o da
inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
- 4. Lelaborazione della stima sommaria
dellintervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione
informatizzata ; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi
devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
- 5. Il risultato della stima sommaria dellintervento e
delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui
all'articolo 17.
-
- Sezione quarta: Progetto esecutivo
-
- Art. 35
- (Documenti componenti il progetto esecutivo)
-
- 1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione
di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare
architettonico, strutturale ed impiantistico lintervento da realizzare. Restano
esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i
calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno
rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio
della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza
di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di
esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti
documenti:
- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle
strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piani di manutenzione dellopera e delle sue parti;
- f) piani di sicurezza e di coordinamento;
- g) computo metrico estimativo definitivo e quadro
economico;
- h) cronoprogramma ;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) quadro dellincidenza percentuale della quantità
di manodopera per le diverse categorie di cui si compone lopera o il lavoro;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
-
- Art. 36
- (Relazione generale del progetto esecutivo)
-
- 1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in
dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle
prescrizioni del capitolato speciale dappalto, i criteri utilizzati per le scelte
progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica
dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede
limpiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche
illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale
dappalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti
da utilizzare.
- 2. La relazione generale contiene lillustrazione dei
criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul
piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e
tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la
descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di
esecuzione la possibilità di imprevisti.
- 3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli
interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività
costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino
alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle
responsabilità, dei costi e dei tempi ;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la
pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e
temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale
d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni
riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari
stati di avanzamento dellesecuzione dellintervento alle scadenze temporali
contrattualmente previste.
- Art. 37
- (Relazioni specialistiche)
-
- 1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e
idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni
adottate.
- 2. Per gli interventi di particolare complessità, per i
quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni
specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti
inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro
aspetto dellintervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
- 3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le
problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione
esecutiva.
-
- Art. 38
- (Elaborati grafici del progetto esecutivo)
-
- 1. Gli elaborati grafici esecutivi , eseguiti con i
procedimenti più idonei, sono costituiti :
- a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o
prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- b) dagli elaborati che risultino necessari
allesecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di
indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva.
- c) dagli elaborati di tutti i particolari
costruttivi ;
- d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità
esecutive di dettaglio ;
- e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano
necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede
di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici
aspetti dei progetti ;
- f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per
soddisfare le esigenza di cui allarticolo 15, comma 7 ;
- g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche
dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
- 2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non
inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire
all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
-
- Art. 39
- (Calcoli esecutivi delle strutture e degli
impianti)
-
- 1 I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti,
nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante
utilizzo di programmi informatici.
- 2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la
definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare,
in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
- 3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con
riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dellintervento
e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture,
canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto
stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
- 4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli
impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine
di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di
ottimizzare le fasi di realizzazione.
- 5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque
eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di
calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
- 6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
- a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e
sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non
inferiore ad 1: 10, contenenti fra laltro :
- 1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato
precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con lindicazione delle sezioni e
delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la
precompressione ; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di
ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
- 2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e
i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del
numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle
saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative
distinte pezzi;
- 3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici
e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.
b) la relazione di calcolo contenente:
- 1) l'indicazione delle norme di riferimento;
- 2) la specifica della qualità e delle caratteristiche
meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
- 3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono
state dimensionate;
- 4) le verifiche statiche.
- 7. Nelle strutture che si identificano con l'intero
intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e
simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le
opere integrative.
- 8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
- a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o
prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in
scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
- b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti
di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
- c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e
qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
- Art. 40
- (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti)
-
- 1. Il piano di manutenzione è il documento complementare
al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati
progettuali esecutivi effettivamente realizzati, lattività di manutenzione
dellintervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche
di qualità, lefficienza ed il valore economico.
- 2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato
in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai
seguenti documenti operativi :
- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione;
- 3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più
importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene
linsieme delle informazioni atte a permettere allutente di conoscere le
modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto
più possibile i danni derivanti da unutilizzazione impropria, per consentire di
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al
fine di sollecitare interventi specialistici.
- 4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
- a) la collocazione nellintervento delle parti
menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;
- d) le modalità di uso corretto.
- 5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla
manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti
tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per
la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
- 6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti
informazioni:
- a) la collocazione nellintervento delle parti
menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento
manutentivo;
- d) il livello minimo delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale
specializzato.
- 7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di
controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al
fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si
articola secondo tre sottoprogrammi:
- a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in
considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti
nel corso del suo ciclo di vita;
- b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il
programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale
(qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la
dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello
minimo di norma;
- c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che
riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le
informazioni per una corretta conservazione del bene.
- 8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il
manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del
direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla
verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi
durante l'esecuzione dei lavori.
- 9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei :
- a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a
35.000.000 di Euro;
- b)progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a
25.000.000 di Euro;
- c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o
superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro;
- d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a
10.000.000 di Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai
sensi dellarticolo 16, comma 2, della Legge.
- Art. 41
- (Piani di sicurezza e di coordinamento)
-
- 1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti
complementari al progetto esecutivo che prevedono lorganizzazione delle lavorazioni
atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro
redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione,
lanalisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di
lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione
di fasi di lavorazioni.
- 2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica
contenente le coordinate e la descrizione dellintervento e delle fasi del
procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative
con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da
una relazione contenente la individuazione, lanalisi e la valutazione dei rischi in
rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni,
alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori dopera, allutilizzo di
sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per
i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni
operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla
gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione
alle prescrizioni in esso contenute.
-
- Art. 42
- (Cronoprogramma)
-
- 1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma
delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori
compensati a prezzo chiuso, limporto degli stessi da eseguire per ogni anno intero
decorrente dalla data della consegna.
- 2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di
progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore
unitamente all'offerta.
- 3 Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
- 4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per
fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal
cronoprogramma.
-
- Art. 43
- (Elenco dei prezzi unitari)
-
- 1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti
parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il
progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove
necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.
-
- Art. 44
- (Computo metrico-estimativo definitivo e quadro
economico)
-
- 1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo
costituisce l'integrazione e laggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta
in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse
indicazioni precisati all'articolo 43.
- 2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando
alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo,
i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43.
- 3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17
confluiscono:
- a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori,
comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 7;
- b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento
per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
- c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione
di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
- d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci
riportate all'articolo 17.
- Art. 45
- (Schema di contratto e Capitolato speciale
d'appalto)
-
- 1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non
disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole
dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
- termini di esecuzione e penali;
- programma di esecuzione dei lavori;
- sospensioni o riprese dei lavori;
- oneri a carico dellappaltatore;
- contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
- liquidazione dei corrispettivi;
- controlli;
- specifiche modalità e termini di collaudo;
- modalità di soluzione delle controversie.
- 2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato
speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare alloggetto del singolo
contratto.
- 3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti,
luna contenente la descrizione delle lavorazioni e laltra la specificazione
delle prescrizioni tecniche ; esso illustra in dettaglio:
- a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una
compiuta definizione tecnica ed economica delloggetto dell'appalto, anche ad
integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo;
- b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le
norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e
componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario,
in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento
di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti
prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e
prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di
prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei
lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera h), il capitolato contiene, altresì, lobbligo
per laggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di
installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede,
pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi
dopera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal
fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di
importanza : critica, importante, comune. Appartengono alla classe :
- critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o
loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni
fornite nel ciclo di vita utile dellintervento;
- importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o
loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni
fornite nel ciclo di vita utile dellintervento ovvero qualora siano di onerosa
sostituibilità o di rilevante costo ;
- comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle
classi precedenti;
5. La classe di importanza è tenuta in
considerazione :
- nellapprovvigionamento dei materiali da parte
dellaggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori ;
- nella identificazione e rintracciabilità dei
materiali ;
- nella valutazione delle non conformità.
- 6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a
corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a
corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle
lavorazioni complessive dellintervento ritenute omogenee, il relativo importo e la
sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dellintervento. Tali
importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo
metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso dopera i suddetti importi e
aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I
pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così
definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente
eseguita.
- 7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a
misura, il capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle
lavorazioni complessive dellopera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal
computo metrico-estimativo.
- 8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli
interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dellarticolo 25, comma 3,
primo periodo della Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è
desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le
modalità di cui ai commi 6 e 7.
- 9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e
in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in
sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e
definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e
con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
- 10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo
per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche
indipendente dal cronoprogramma di cui allart. 42 comma 1, nel quale sono riportate,
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in
sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie
lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
-
-
Sezione quinta : verifiche e validazione dei
progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
- Art. 46
- (Verifica del progetto preliminare)
-
- 1. Ai sensi dell&