|
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 5, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, con
il quale agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, che accedono al ruolo con il diretto conseguimento
del grado di tenente o corrispondente, e' stata ridotta a 13 e 23
anni l'anzianita' di servizio richiesta per l'accesso al trattamento
stipendiale dirigenziale;
Considerati gli ordini del giorno accolti in sede di approvazione
della predetta legge n. 86 del 2001, e le specifiche condizioni e
osservazioni formulate dalle competenti commissioni parlamentari nei
pareri espressi sugli schemi di decreti legislativi "correttivi" ai
decreti legislativi 5 ottobre 2000, numeri 334 e 298, con i quali il
Parlamento ha impegnato il Governo ad assumere le piu' opportune e
urgenti iniziative mirate ad estendere il beneficio di cui al
predetto articolo 5, comma 3, al fine di evitare disallineamenti con
riguardo ai trattamenti economici relativi ai funzionari e ufficiali
delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere,
anche al fine di individuare le risorse finanziarie occorrenti, con
lo strumento della decretazione di urgenza per assicurare
l'omogeneita' dei trattamenti economici del predetto personale del
comparto sicurezza e delle Forze armate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e
forestali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Integrazioni alla legge 1o aprile 1981, n. 121
1. Dopo l'articolo 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121, e'
inserito il seguente:
"Art. 43-ter. - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43,
commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1o aprile 2001, ai
funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di
Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e'
attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi
funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza
demerito per 23 anni e' attribuito lo stipendio spettante al
dirigente superiore. Il predetto trattamento e' riassorbito al
momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi
ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non
costituisce presupposto per la determinazione della progressione
economica.
2. A decorrere dal 1o aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei
Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti,
destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e
ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio e' determinato, se piu'
favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3o, del decreto-legge
27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla
qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.
3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse
modalita' e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre
Forze di polizia previste dall'articolo 16.".
2. Sono abrogati l'articolo 23 del decreto legislativo emanato in
data 3 aprile 2001, in attuazione dell'articolo 3 della legge
31 marzo 2000, n. 78, e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n.
86.
Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990
n. 231 e successive modificazioni e integrazioni
1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990,
n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole:
"ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti" sono
sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali".
2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990,
n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole: "ai
tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti" sono
sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali".
3. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive
modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:
"3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per
l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali
che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni
dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante e'
attribuito, a decorrere dal 1o aprile 2001, lo stipendio spettante
rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi
equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per
la determinazione della progressione economica.
3-ter. Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della
legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad
applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni.".
Art. 3.
Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto
valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.981 milioni di
lire per l'anno 2002, 38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in
38.750 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede:
quanto a lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il
2002, lire 23.056 per il 2003, e lire 22.520 a decorrere dal 2004,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
quanto a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni per il
2002, lire 15.410 milioni per il 2003, e lire 16.230 milioni a
decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della
medesima legge.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Mattarella, Ministro della difesa
Del Turco, Ministro delle finanze
Fassino, Ministro della giustizia
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato