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L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e
impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2001 ai sensi degli articoli
65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
pari al 2,6 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT 18 gennaio
2001).
Pertanto:
a) l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere
agli aventi diritto per l'anno 2001, se spettante nella misura
intera, e' pari a L. 208.483; per le domande relative al medesimo
anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con
riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, e' pari
a L. 37.526.976;
b) l'assegno mensile di maternita' da corrispondere agli aventi
diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni
senza affidamento dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, se
spettante nella misura intera, e' pari a L. 500.000, per complessive
L. 2.500.000, ai sensi dell'art. 80, comma 11, della legge
23 dicembre 2000, n. 388; per le domande relative alle nascite, agli
affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti
nel corso dell'intero anno 2001, il valore dell'indicatore della
situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da
tre componenti, e' pari a L. 52.120.800.
Le operazioni di riparametrazione dell'indicatore della
situazione economica dei nuclei familiari con diversa composizione e
il calcolo della misura dei benefici da erogare sono effettuati
secondo le procedure di cui all'allegato A al decreto del Ministro
per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452. Per l'assegno
per il nucleo familiare da erogare per l'anno 2001 si applica
altresi' la disposizione di cui all'art. 80, comma 4, della legge n.
388 del 2000.
Per gli assegni per il nucleo familiare da erogare per il 2000
(per i procedimenti in corso) continuano ad applicarsi i valori
previsti per il medesimo anno 2000. Per gli assegni di maternita' da
erogare per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni
senza affidamento avvenuti dal 1o luglio 2000 fino al 31 dicembre
2000 continuano ad applicarsi i seguenti valori: assegno di
maternita', se spettante nella misura intera, pari a L. 300.000, per
complessive L. 1.500.000; indicatore della situazione economica, con
riferimento a nuclei familiari con tre componenti, L. 50.800.000.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato