Jesinrete
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 04-05-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n.158
Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in
materia di diritto di opzione di cui all'articolo 2, comma 18, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, regolandone i termini per l'esercizio ed
i criteri di determinazione del conseguente trattamento
pensionistico, nonche' di consentire l'accesso al trattamento
pensionistico per coloro che abbiano esercitato tale diritto di
opzione antecedentemente al differimento del termine dal 1o gennaio
2001 al 1o gennaio 2003 operato dall'articolo 69, comma 6, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare interventi in materia di sussidiazione del reddito, per
fronteggiare situazioni di grave crisi occupazionale ovvero per
consentire la ricollocazione dei lavoratori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del
trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
contributivo
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 180, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli anni di
contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5
sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota
contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote
contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene
esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le
aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori
dipendenti dell'INPS.".
2. Al comma 6 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' soppresso l'ultimo periodo.
3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai
trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione
operante a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Art. 2.
Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali
e in situazioni di crisi
1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano
occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali o settoriali, dalla
crisi connessa alle encefalopatie spongiformi bovine, nonche'
dall'emergenza idrica nella regione Puglia, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale dispone, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, interventi, per l'anno 2001,
concernenti:
a) proroghe di trattamenti di sussidiazione salariale gia'
previsti da disposizioni di legge;
b) sussidiazioni del reddito in deroga alle disposizioni vigenti
in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento
alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nel caso di programmi finalizzati
alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei
lavoratori coinvolti in detti programmi;
c) misure in materia di ammortizzatori sociali, quali
sussidiazioni del reddito e riconoscimento di periodi di
contribuzione figurativa, in relazione a riduzioni, sospensioni e
cessazioni di attivita' lavorativa connesse alla crisi derivante
dalle encefalopatie spongiformi bovine, con particolare riferimento
ai settori non rientranti nel campo di applicazione deg1i interventi
ordinari di cassa integrazione;
d) aumenti, rispettivamente, fino all'80 per cento e fino al 20
per cento, della misura massima dell'esonero di cui all'articolo 5,
commi 1 e 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in relazione allo
stato di emergenza idrica nella regione Puglia dichiarato ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente alle aree
territoriali che presentino situazioni di maggiore siccita',
individuate dal Dipartimento della protezione civile.
2. Per consentire un piu' ampio accesso agli interventi di
sussidiazione del reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i
relativi trattamenti possono essere determinati in misura inferiore
fino al 20% rispetto a quella prevista dalle norme vigenti, anche
tenuto conto dei periodi di trattamento gia' fruiti.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono adottati con il concerto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, relativamente all'intervento di cui alla lettera c), con
il concerto anche dei Ministri delle politiche agricole e forestali e
per le politiche comunitarie.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti nel limite
complessivo massimo di lire 300 miliardi. Relativamente alle misure
di cui alla lettera c) sono disposti nel limite massimo di lire 30
miliardi e per quelle di cui alla lettera d) nel limite massimo di
lire 12 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico delle
disponibilita', per l'anno 2001, del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
5. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione e' limitata a lire
10 miliardi. In tali termini e' rettificato l'articolo 4, comma 1,
lettera b), del decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000.".
6. Fino alla modificazione delle relative disposizioni recate dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, il
parere di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto, e'
rilasciato dalle regioni entro venti giorni dalla conclusione della
procedura di consultazione attivata dalla richiesta di esame
congiunto della situazione aziendale.

Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato