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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 giugno 2000, n. 149;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, anche in
considerazione dell'intervenuto scioglimento delle Camere, di
provvedere ad ulteriori finanziamenti della legge 8 giugno 2000, n.
149, al fine di consentire il completamento dell'organizzazione e
delle iniziative connesse alla presidenza italiana del G8 nell'anno
2001 ed al Vertice di Genova, con particolare riguardo alla
soddisfazione delle esigenze di sicurezza delle delegazioni nazionali
e di piena operativita' delle comunicazioni, anche con riferimento
alle relative strutture;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "38.000 milioni";
b) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "42.000 milioni";
c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "e per l'anno 2001, quanto
a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente", sono
sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire 12.000
milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 10.000 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato